Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
548/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 548/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Lia Tamburin ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e che nulla viene posto a carico e/o a favore l'uno dell'altra, a qualsivoglia titolo.
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre SI.ra , attualmente residente con la Parte_1 di lei madre nell'abitazione sita in Via Carducci n° 990, Canale di Ceregnano (RO). Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3) La ex casa famigliare, di proprietà del SI. , continuerà ad essere Parte_2 destinata ad abitazione di quest'ultimo e del figlio maggiore . Per_2
4) Il padre e il figlio minore potranno continuare a vedersi e stare insieme Per_1 ogni qual volta lo desiderino, compatibilmente con la disponibilità della madre e con le esigenze del minore, compreso il pernottamento settimanale del mercoledì.
1
5) Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio minore Parte_2 Per_1 mediante versamento alla SI.ra della somma di € 300,00 Parte_1 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario nel conto corrente avente le coordinate IBAN [...] (o le eventuali diverse coordinate bancarie che nel tempo verranno comunicate), entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento ISTAT come per legge. Relativamente al figlio minore , il SI. continuerà a farsi Per_1 Parte_2 interamente carico delle spese straordinarie nonché delle spese scolastiche (ivi comprese anche tasse scolastiche, trasporto, mensa, doposcuola, animazione estiva, gite), di abbigliamento, sportive/ricreative/ludiche/culturali, mediche (non coperte dal S.N.N.) e di ricarica cellulare. Per_
6) Relativamente al figlio maggiore , residente con il padre presso la ex casa famigliare e non ancora economicamente autosufficiente, il SI. si farà Parte_2 integrale carico del suo mantenimento, sia per quanto riguarda le spese ordinarie sia per quanto riguarda le spese straordinarie.
7) L'assegno unico per il figlio minore , attualmente di circa € 210,00/mese, Per_1 continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori al 50 % ciascuno.
8) Qualora in futuro intervengano riforme degli assegni/ sussidi erogati dallo Stato
o da altri Enti a sostegno della famiglia questi verranno parimenti percepiti da entrambi i genitori al 50 % ciascuno.
9) Le condizioni di cui al presente ricorso congiunto avranno effetto a partire dal deposito e iscrizione a ruolo dello stesso.
10) Spese di giudizio interamente compensate.
2 Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 12-2-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia
[...] Parte_2 di scioglimento del matrimonio da loro contratto il 10-4-2004 a Bosaro (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bosaro (RO) al n. 1, Parte I, anno 2004, Ufficio 1, e deducevano che: Per_
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 27-5-2004 e il 30- Per_1
7-2015;
- con decreto n. 2397/2023, depositato in data 3-4-2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 31-3-2023, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- svolgeva l'attività di estetista e percepiva una retribuzione Parte_1 mensile pari a circa 1.100,00 euro netti, mentre , operaio Parte_2 metalmeccanico, percepiva una retribuzione mensile pari a circa 2.600,00 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 2-4-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 2397/2023 depositato in data 3-4-2023, i coniugi hanno depositato note per l'udienza presidenziale del 31-3-2023 (doc. 4) svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
3 Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse del figlio , minore di età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 548/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 10-4-2004 a Bosaro (RO), trascritto nel registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Bosaro (RO) al n. 1, Parte I, anno 2004, Ufficio 1;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 2 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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