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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 2584 pronunciata il 17/09/2024
Oggetto: Maggiorazione ex art. 38 L.448/01 – errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 801/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Francesca Romana Belli e Salvatore Graziuso,
APPELLATO
All'udienza del 30/05/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato in data 18/05/2021, , titolare Parte_1 di pensione cat. AS n. 04020408, deduceva che l' in data 15.2.2021 gli aveva concesso la CP_1
maggiorazione sociale da lui richiesta in data 05.01.2021, ex art. 38 L. 448/2001 con decorrenza dall'01.06.2021, ovvero dal primo giorno del mese successivo al compimento del 69° anno di età, pur avendo egli diritto a percepirla, in virtù delle settimane di contribuzione versate, dal mese successivo al compimento del 68° anno di età e quindi dall'01/06/2020. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento in proprio favore dei ratei differenziali di pensione tra l'importo della CP_1 pensione corrisposta e quella spettante a far tempo dall'1.6.2020, oltre interessi e svalutazione monetaria ed oltre spese di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' evidenziando che in data 17.8.2021 al ricorrente era CP_1
stata concessa la richiesta maggiorazione sociale con decorrenza 1.6.2020, e dunque a partire dal 68° anno di età, essendo stato considerato a suo favore anche l'anno di servizio militare. Le somme spettanti a titolo di arretrati, pari ad € 387,50, erano state riscosse ad ottobre 2021 unitamente ad altri arretrati, per un importo complessivo pari ad € 1.486,63. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere e disporsi la compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 2584 del 17/09/2024 il Giudice di I grado, preso atto della condotta processuale
CP_ dell' resistente, che sin dalla memoria di costituzione aveva reso noto di aver riconosciuto e liquidato la richiesta maggiorazione sociale, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso, compensava le spese di lite tra le parti per 1/3 mentre, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, poneva la parte residua a carico dell' , nella misura di € 200,00, avuto riguardo al valore CP_1 della causa di € 387,50, pari all'ammontare degli arretrati di un anno di maggiorazione sociale.
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 ha proposto appello avverso tale pronuncia Parte_1 con riferimento esclusivo alla parte relativa all'errata liquidazione delle spese di lite di I grado, deducendo che il Giudice di prime cure, dopo aver riconosciuto che l' aveva liquidato in corso CP_1 di causa arretrati complessivi per € 1.486,63, successivamente aveva determinato la misura delle spese avuto riguardo al valore dedotto in causa di € 387,50 pari agli arretrati di 1 anno di maggiorazione sociale. Ha evidenziato che la misura di detti arretrati è, invece, il risultato di una compensazione effettuata dall' il 30.9.2021 tra opposte partite, una riferita alla maggiorazione CP_1 sociale, oggetto di causa, pari ad € 2.276,94 a credito del pensionato e l'altra a debito, pari ad €
1.889,44 per ratei di assegno sociale indebiti non oggetto di causa;
circostanza evincibile dalla comunicazione di riliquidazione del 17.8.2021, prodotta in giudizio. Il Giudice di I grado avrebbe, pertanto, dovuto commisurare il valore della causa, e quindi le spese di giudizio, all'importo di €
2.276,94 coincidente con il valore della causa dichiarato nel ricorso introduttivo. Ha concluso chiedendo di condannare l' al pagamento delle spese di lite commisurate al valore della causa CP_1 pari ad € 2.276,94.
Nel giudizio di appello si è costituito l' eccependo la mancata indicazione dei motivi di appello CP_1
ed evidenziando la correttezza della sentenza di I grado di cui ha chiesto la conferma in ogni sua parte con rigetto dell'appello. All'udienza del 30/05/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, la quantificazione delle spese operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge.
Dalla comunicazione di riliquidazione del 17.8.2021 risulta effettivamente che la maggiorazione sociale, oggetto di causa, è pari ad € 2.276,94 e che il liquidato, pari ad € 387,50, è il risultato di una compensazione effettuata dall' il 30.9.2021 tra opposte partite, una riferita a credito del CP_1 pensionato e l'altra a debito pari ad € 1.889,44 per ratei di assegno sociale indebiti non oggetto di causa.
Pertanto, il valore della controversia va individuato nell'importo di € 2.276,94 e le spese di I grado vanno liquidate in applicazione del II scaglione dei vigenti Parametri;
per cui in tal senso la pronuncia di primo grado va riformata.
Deve, invece, essere confermata la compensazione delle spese di lite per 1/3, peraltro non oggetto di specifica doglianza da parte dell'appellante, motivata dal Giudice di prime cure sulla base dalla condotta dell' , che ha provveduto al riconoscimento della prestazione richiesta poco dopo CP_1
l'introduzione del giudizio di I grado. Ed in effetti il ricorso è stato introdotto in data 18/05/2021, la maggiorazione sociale, con decorrenza 01/06/2020, è stata concessa in data 17/08/2021 e gli arretrati sono stati riscossi ad ottobre 2021.
Pertanto, ferma la compensazione per 1/3 delle spese di lite di primo grado, l'importo dei restanti 2/3 viene rideterminato in € 687,00 al cui pagamento l' è condannato, oltre accessori e rimborso CP_1
spese forfetarie del 15 % come per legge.
Da tale somma deve essere detratto quanto già eventualmente corrisposto dall' a titolo di spese CP_1
del giudizio di primo grado.
Vanno, poi, poste a carico dell' le spese del presente grado di giudizio, che devono essere CP_1
liquidate facendo applicazione dei principi di seguito richiamati.
“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal Giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal Giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., n. 35195 del 30/11/2022).
Ed invero, la Giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla liquidazione delle spese di lite, ha da tempo chiarito che il valore della causa è quello corrispondente alla somma in concreto attribuita con la sentenza. Ne deriva che, in caso di accoglimento della domanda, come avvenuto nel caso di specie, si deve considerare la somma liquidata (Cass. Civ., n. 16440 del 4/7/2017, n. 536 del 12/1/2011;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 19014 dell'11/9/2007; Cass. Civ., n. 10984 del 26/4/2021).
Con specifico riferimento ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, quale può definirsi quello che occupa, l'art. 5, D.M. 140/2012 specifica che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum) e non alla somma domandata.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei richiamati criteri, normativi e giurisprudenziali, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, lo scaglione da applicarsi ai fini della liquidazione dei compensi per il presente grado di giudizio è quello previsto per i giudizi sino ad € 1.100,00. Ed invero, il valore della controversia va individuato nell'importo che questa Corte ha riconosciuto a titolo di competenze per il primo grado di giudizio (€ 687,00) dedotto quanto liquidato dal Giudice di prime cure (€ 200,00)
e, dunque, in € 487,00. Conseguentemente, facendo applicazione dell'indicato primo scaglione dei
Parametri nel valore minimo, in considerazione della domanda avanzata dall'appellante, le spese del presente grado vengono liquidate in € 247,00, con esclusione della fase istruttoria essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/12/2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 17/09/2024 n. 2584 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, ferma la compensazione per 1/3 delle spese di lite di primo grado, ridetermina l'importo dei restanti 2/3 che liquida in € 687,00 e al cui pagamento condanna l' , oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, detratto quanto CP_1
eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 30 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 2584 pronunciata il 17/09/2024
Oggetto: Maggiorazione ex art. 38 L.448/01 – errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 801/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Francesca Romana Belli e Salvatore Graziuso,
APPELLATO
All'udienza del 30/05/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato in data 18/05/2021, , titolare Parte_1 di pensione cat. AS n. 04020408, deduceva che l' in data 15.2.2021 gli aveva concesso la CP_1
maggiorazione sociale da lui richiesta in data 05.01.2021, ex art. 38 L. 448/2001 con decorrenza dall'01.06.2021, ovvero dal primo giorno del mese successivo al compimento del 69° anno di età, pur avendo egli diritto a percepirla, in virtù delle settimane di contribuzione versate, dal mese successivo al compimento del 68° anno di età e quindi dall'01/06/2020. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento in proprio favore dei ratei differenziali di pensione tra l'importo della CP_1 pensione corrisposta e quella spettante a far tempo dall'1.6.2020, oltre interessi e svalutazione monetaria ed oltre spese di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' evidenziando che in data 17.8.2021 al ricorrente era CP_1
stata concessa la richiesta maggiorazione sociale con decorrenza 1.6.2020, e dunque a partire dal 68° anno di età, essendo stato considerato a suo favore anche l'anno di servizio militare. Le somme spettanti a titolo di arretrati, pari ad € 387,50, erano state riscosse ad ottobre 2021 unitamente ad altri arretrati, per un importo complessivo pari ad € 1.486,63. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere e disporsi la compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 2584 del 17/09/2024 il Giudice di I grado, preso atto della condotta processuale
CP_ dell' resistente, che sin dalla memoria di costituzione aveva reso noto di aver riconosciuto e liquidato la richiesta maggiorazione sociale, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso, compensava le spese di lite tra le parti per 1/3 mentre, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, poneva la parte residua a carico dell' , nella misura di € 200,00, avuto riguardo al valore CP_1 della causa di € 387,50, pari all'ammontare degli arretrati di un anno di maggiorazione sociale.
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 ha proposto appello avverso tale pronuncia Parte_1 con riferimento esclusivo alla parte relativa all'errata liquidazione delle spese di lite di I grado, deducendo che il Giudice di prime cure, dopo aver riconosciuto che l' aveva liquidato in corso CP_1 di causa arretrati complessivi per € 1.486,63, successivamente aveva determinato la misura delle spese avuto riguardo al valore dedotto in causa di € 387,50 pari agli arretrati di 1 anno di maggiorazione sociale. Ha evidenziato che la misura di detti arretrati è, invece, il risultato di una compensazione effettuata dall' il 30.9.2021 tra opposte partite, una riferita alla maggiorazione CP_1 sociale, oggetto di causa, pari ad € 2.276,94 a credito del pensionato e l'altra a debito, pari ad €
1.889,44 per ratei di assegno sociale indebiti non oggetto di causa;
circostanza evincibile dalla comunicazione di riliquidazione del 17.8.2021, prodotta in giudizio. Il Giudice di I grado avrebbe, pertanto, dovuto commisurare il valore della causa, e quindi le spese di giudizio, all'importo di €
2.276,94 coincidente con il valore della causa dichiarato nel ricorso introduttivo. Ha concluso chiedendo di condannare l' al pagamento delle spese di lite commisurate al valore della causa CP_1 pari ad € 2.276,94.
Nel giudizio di appello si è costituito l' eccependo la mancata indicazione dei motivi di appello CP_1
ed evidenziando la correttezza della sentenza di I grado di cui ha chiesto la conferma in ogni sua parte con rigetto dell'appello. All'udienza del 30/05/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, la quantificazione delle spese operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge.
Dalla comunicazione di riliquidazione del 17.8.2021 risulta effettivamente che la maggiorazione sociale, oggetto di causa, è pari ad € 2.276,94 e che il liquidato, pari ad € 387,50, è il risultato di una compensazione effettuata dall' il 30.9.2021 tra opposte partite, una riferita a credito del CP_1 pensionato e l'altra a debito pari ad € 1.889,44 per ratei di assegno sociale indebiti non oggetto di causa.
Pertanto, il valore della controversia va individuato nell'importo di € 2.276,94 e le spese di I grado vanno liquidate in applicazione del II scaglione dei vigenti Parametri;
per cui in tal senso la pronuncia di primo grado va riformata.
Deve, invece, essere confermata la compensazione delle spese di lite per 1/3, peraltro non oggetto di specifica doglianza da parte dell'appellante, motivata dal Giudice di prime cure sulla base dalla condotta dell' , che ha provveduto al riconoscimento della prestazione richiesta poco dopo CP_1
l'introduzione del giudizio di I grado. Ed in effetti il ricorso è stato introdotto in data 18/05/2021, la maggiorazione sociale, con decorrenza 01/06/2020, è stata concessa in data 17/08/2021 e gli arretrati sono stati riscossi ad ottobre 2021.
Pertanto, ferma la compensazione per 1/3 delle spese di lite di primo grado, l'importo dei restanti 2/3 viene rideterminato in € 687,00 al cui pagamento l' è condannato, oltre accessori e rimborso CP_1
spese forfetarie del 15 % come per legge.
Da tale somma deve essere detratto quanto già eventualmente corrisposto dall' a titolo di spese CP_1
del giudizio di primo grado.
Vanno, poi, poste a carico dell' le spese del presente grado di giudizio, che devono essere CP_1
liquidate facendo applicazione dei principi di seguito richiamati.
“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal Giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal Giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., n. 35195 del 30/11/2022).
Ed invero, la Giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla liquidazione delle spese di lite, ha da tempo chiarito che il valore della causa è quello corrispondente alla somma in concreto attribuita con la sentenza. Ne deriva che, in caso di accoglimento della domanda, come avvenuto nel caso di specie, si deve considerare la somma liquidata (Cass. Civ., n. 16440 del 4/7/2017, n. 536 del 12/1/2011;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 19014 dell'11/9/2007; Cass. Civ., n. 10984 del 26/4/2021).
Con specifico riferimento ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, quale può definirsi quello che occupa, l'art. 5, D.M. 140/2012 specifica che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum) e non alla somma domandata.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei richiamati criteri, normativi e giurisprudenziali, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, lo scaglione da applicarsi ai fini della liquidazione dei compensi per il presente grado di giudizio è quello previsto per i giudizi sino ad € 1.100,00. Ed invero, il valore della controversia va individuato nell'importo che questa Corte ha riconosciuto a titolo di competenze per il primo grado di giudizio (€ 687,00) dedotto quanto liquidato dal Giudice di prime cure (€ 200,00)
e, dunque, in € 487,00. Conseguentemente, facendo applicazione dell'indicato primo scaglione dei
Parametri nel valore minimo, in considerazione della domanda avanzata dall'appellante, le spese del presente grado vengono liquidate in € 247,00, con esclusione della fase istruttoria essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/12/2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 17/09/2024 n. 2584 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, ferma la compensazione per 1/3 delle spese di lite di primo grado, ridetermina l'importo dei restanti 2/3 che liquida in € 687,00 e al cui pagamento condanna l' , oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, detratto quanto CP_1
eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 30 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi