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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/12/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2337/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Salvatore Falco Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate
AN SS, EL AL ed LI SS
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Schilirò
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 27.12.2022, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' Controparte_1 [...] proponendo opposizione alla Controparte_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200001396000 notificata in data 14.12.2022, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981 recate dalla cartella di pagamento n. 03420160007540772000, notificatale dall'esattore il
05.09.2016.
Eccepiva l'omessa notifica del titolo presupposto e nel merito la prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla data di notifica della cartella di pagamento, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200001396000, vinte le spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio le parti opposte variamente argomentando per il rigetto del ricorso.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.
03420160007540772000, acquisita la documentazione offerta dalle parti, concesso termine per il deposito di note illustrative e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
2 3. L'eccezione concernente l'omessa notifica della cartella recante la richiesta di Con pagamento di sanzioni amministrative emesse dall' di si risolve in una CP_1 censura di ordine procedurale ed integra, pertanto, gli estremi di un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c..
Ebbene, tale contestazione è stata tempestivamente proposta, considerato che l'opponente ha proposto ricorso giurisdizionale il 27.12.2022, ovvero entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento contestata (14.12.2022).
E, però, l'eccezione di omessa notifica del titolo presupposto all'intimazione di pagamento impugnata è infondata, considerato che il ha Controparte_3 fornito prova documentale della notifica della cartella di pagamento al ricorrente, avvenuta il 05.09.2016 (cfr. all. 3 memoria ovvero, copia della relata di notifica CP_2 della cartella di pagamento n. 03420160007540772000 sottoscritta dal padre dell'odierna opponente. Sul punto, si ricorda che “Al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella;
la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'"intimazione di pagamento” cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/05/2020,
n.9492, ed ancora, tra le tante, Tribunale Napoli sez. XIV, 18/09/2023, n.8477: “La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella esattoriale e della relativa data è assolta con la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.”).
L'eccezione che precede, pertanto, deve essere rigettata.
3. L'eccezione di prescrizione del credito recata dalla cartella di pagamento n.
03420160007540772000, che configura un'ipotesi di opposizione all'esecuzione, deve essere accolta per le ragioni che seguono.
3 Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero, se vi è stato un atto interruttivo, dalla data dell'ultimo atto ritualmente notificato al destinatario.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento de qua risulta regolarmente notificata il
05.09.2016 e il primo atto interruttivo della prescrizionale risulta essere l'intimazione di pagamento n. 03420229005235670000, notificata il 27.07.2022 (cfr. all. 5 A memoria
, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione. CP_2
In particolare, nel caso de quo, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ne consegue, quanto al credito di titolarità dell recato dalla cartella di CP_1 pagamento n. 03420160007540772000, notificata il 05.09.2016, l'intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale perfezionatasi successivamente alla notifica del titolo,
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considerato che
il termine di prescrizione sarebbe maturato il 05 settembre 2021 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di sospensione (per come innanzi precisato), sicchè la prescrizione è effettivamente maturata il 13.07.2022, ovvero prima della notificazione del primo atto intermedio idoneo ad interromperla, ovvero l'intimazione di pagamento n. 03420229005235670000, notificata il 27.07.2022.
Ne consegue che il credito recato dalla cartella di pagamento n. 03420160007540772000 risulta estinto per intervenuta prescrizione e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
4. Le spese di lite vanno poste in solido a carico dell' Controparte_1
e dell' , in ragione della soccombenza, e
[...] Controparte_4 si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento
(controversia in materia di lavoro) e del valore della causa (scaglione € 5.201 – 26.000), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti recati dalla cartella di pagamento n. 03420160007540772000, e, per l'effetto, annulla tale cartella e, consequenzialmente, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202200001396000 nella parte in cui ad essa si riferisce;
2) Condanna l' e l' in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente CP_1 CP_2 le spese del giudizio, che liquida in € 2.695,00 per onorari, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
Paola, 06.12.2025.
Il Giudice
IO NA
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