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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 833/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 18.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
Parte_1
(CF: ), in persona del Commissario Liquidatore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Pucci. attore
contro
(CF: rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Abbruzzese. convenuto
, Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 convenuti contumaci
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito della opposizione proposta dal al pignoramento Parte_1 presso terzi intrapreso dal sig. . CP_1
L'opponente eccepiva: 1) l'impignorabilità delle somme presso l'Ente finanziatore in quanto il credito vantato dal creditore procedente deriva da Controparte_2 competenze liquidate in sentenza;
2) l'impignorabilità della anticipazioni di cassa;
3)
l'impignorabilità ai sensi dell'art. 63 del D.L. n. 76/2020 dei conti dedicati;
4) l'impignorabilità dei crediti consortili stante la natura tributaria. In questa sede ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione anche con riferimento ai conti correnti n. 02/12/085754 e n. 02/12/899150 esclusi dalla sospensione disposta dal G.E. ex art. 624 c.p.c.
2. Si è costituito il sig. eccependo l'infondatezza di quanto esposto CP_1 dal nell'atto di citazione e chiedendo di dichiarare non assoggettati a Parte_1 vincolo di impignorabilità i conti correnti nn. 02/12/899150 e 02/12/085754.
3. I terzi pignorati Controparte_2 Controparte_3
e pur a fronte della notifica eseguita nei
[...] Controparte_4 loro confronti, non si sono costituiti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
*********************************
4. Vi è agli atti prova che la procedura esecutiva R.G.E. n. 14 /2024 intrapresa dal sig. nei confronti del debitore esecutato CP_1 [...]
è stata dichiarata estinta dal Giudice Parte_1 dell'Esecuzione con ordinanza del 3.2.2025. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito.” (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/07/2014, n. 15761; in senso conforme Cassazione civile sez. III, 25/02/2016, n.3711). Nel caso di specie i motivi di opposizione avanzati dal
[...]
, seppure riconducibili all'art. 615 comma 2 c.p.c. Parte_1 non riguardano né l'esistenza del titolo esecutivo o né l'esistenza credito. Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere. Si rammenta che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625). Come noto, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. Pur tuttavia, è salva per il giudicante la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939). Nel caso di specie appare ragionevole compensare le spese del presente giudizio, stante il contegno processuale delle parti: entrambe hanno infatti formulato esplicita istanza in tal senso.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
Castrovillari, 18/06/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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