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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
dato atto della ritualità della notifica ex art. 415 c.p.c. ed accertata la mancata costituzione in giudizio del , Controparte_1
dichiara la contumacia di parte resistente;
lette le note scritte, depositate il 10.12.2024, in sostituzione dell'udienza del 15.12.2024, ha pronunciato in data odierna la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 993/2024 R.G.L. proposta da
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Correggio nella via Barozzi, 34 (c.f. ), rappresentata C.F._1
e difesa dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f. ), C.F._2
Walter Miceli (c.f. ), Nicola Zampieri (c.f. C.F._3
), (c.f. ) e C.F._4 Parte_2 C.F._5 Pt_3
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parma,
[...] C.F._6
Borgo Ronchini n. 9, presso lo studio dell'Avv. . Parte_3
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1 resistente contumace
In punto a: “Accertamento del diritto alla carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale
Contr assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale
Pag. 2 di 11 contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007
e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da CP_2
liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 11.10.2024, PT
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
[...]
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali.
Pag. 3 di 11 Di conseguenza, l'istante chiede la condanna del resistente
[...]
a corrispondere, in suo favore e tramite Controparte_1
attribuzione ed attivazione della carta docente, la somma complessiva di €
2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle scadenze all'integrale soddisfo.
La ricorrente allega di essere docente nonché di essere iscritta nelle G.P.S. della provincia di Reggio Emilia.
La stessa fornisce prova di essere in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso l'Istituto Scuola Primaria di Reggiolo (RE), come da prodotto contratto di lavoro relativo all'a.s. 2024/2025.
A sostegno della domanda, la ricorrente allega di avere svolto attività di docenza, in forza di contratti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 30/06, negli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti, assunti a tempo indeterminato.
Sul punto, viene dedotta l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Nei fatti, viene contestato alla Amministrazione scolastica resistente di non avere riconosciuto il suddetto beneficio e di avere agito, in tal modo, in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
A fronte della predetta condotta, la ricorrente allega altresì l'ulteriore fatto
Pag. 4 di 11 di avere provveduto a diffidare e costituire in mora il resistente , CP_1
prima di intraprendere la presente azione giudiziaria, producendo agli atti formale richiesta, consegnata via p.e.c. in data 12.08.2024 all'Amministrazione scolastica resistente e rimasta priva di riscontro.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito da parte ricorrente di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.12.2024, attesa la dichiarata contumacia di parte resistente.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato attività di Parte_1
docenza nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 15.09.2022 al
30.06.2023 (14 ore settimanali);
A.S. 2023/2024 con contratto di lavoro decorrente dal 14.09.2023 al
30.06.2024 (14 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal
13.11.2023 al 30.06.2024 (3 ore settimanali)
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui
Pag. 5 di 11 al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_3
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
Pag. 6 di 11 normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 7 di 11 I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalle prove documentali, prodotte in atti, risulta che ha prestato servizio in forza di contratti a Parte_1
tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al
30/06, negli anni scolastici sopra indicati.
Sul punto, parte resistente non si è costituita e non ha, di conseguenza, contestato specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolastico ogni anno scolastico dedotto.
Unitamente a ciò, va osservato che il resistente non ha dato CP_1
riscontro alla prodotta diffida e costituzione in mora, spedita in via stragiudiziale all'Amministrazione scolastica resistente, così determinando la ricorrente ad agire giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio di cui si tratta.
In ultimo, ai fini dell'accoglimento della domanda, a titolo di adempimento specifico di attribuzione della carta del docente, va rilevata la prova del presupposto relativo alla permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche, al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, costituita dal prodotto contratto di lavoro, avente ad oggetto l'assunzione di incarico di docenza dal 21.09.2024 fino al 06.06.2025.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento ed il resistente CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per
Pag. 8 di 11 gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della
Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri
e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a
Pag. 9 di 11 corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n. 29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della
Suprema Corte.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, previa adozione dei valori minimi relativi alle cause di lavoro, scaglione fino ad € 1.100,00
Sul punto, viene tenuto conto della natura cartolare e seriale della controversia, della prevalente assenza di attività istruttoria unitamente al riconoscimento della maggiorazione del 30% ai sensi del D.M. n.
110/2023, avente ad oggetto i “Criteri di redazione degli atti giudiziari” secondo il criterio ipertestuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 993/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1
Pag. 10 di 11 economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la Controparte_1
“Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 1.000,00 a favore di PT
, oltre interessi legali dalle scadenze all'integrale soddisfo.
[...]
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore CP_4
del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per esborsi ed euro 335,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 19/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 11 di 11
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
dato atto della ritualità della notifica ex art. 415 c.p.c. ed accertata la mancata costituzione in giudizio del , Controparte_1
dichiara la contumacia di parte resistente;
lette le note scritte, depositate il 10.12.2024, in sostituzione dell'udienza del 15.12.2024, ha pronunciato in data odierna la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 993/2024 R.G.L. proposta da
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Correggio nella via Barozzi, 34 (c.f. ), rappresentata C.F._1
e difesa dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f. ), C.F._2
Walter Miceli (c.f. ), Nicola Zampieri (c.f. C.F._3
), (c.f. ) e C.F._4 Parte_2 C.F._5 Pt_3
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parma,
[...] C.F._6
Borgo Ronchini n. 9, presso lo studio dell'Avv. . Parte_3
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1 resistente contumace
In punto a: “Accertamento del diritto alla carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale
Contr assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale
Pag. 2 di 11 contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007
e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da CP_2
liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 11.10.2024, PT
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
[...]
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali.
Pag. 3 di 11 Di conseguenza, l'istante chiede la condanna del resistente
[...]
a corrispondere, in suo favore e tramite Controparte_1
attribuzione ed attivazione della carta docente, la somma complessiva di €
2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle scadenze all'integrale soddisfo.
La ricorrente allega di essere docente nonché di essere iscritta nelle G.P.S. della provincia di Reggio Emilia.
La stessa fornisce prova di essere in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso l'Istituto Scuola Primaria di Reggiolo (RE), come da prodotto contratto di lavoro relativo all'a.s. 2024/2025.
A sostegno della domanda, la ricorrente allega di avere svolto attività di docenza, in forza di contratti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 30/06, negli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti, assunti a tempo indeterminato.
Sul punto, viene dedotta l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Nei fatti, viene contestato alla Amministrazione scolastica resistente di non avere riconosciuto il suddetto beneficio e di avere agito, in tal modo, in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
A fronte della predetta condotta, la ricorrente allega altresì l'ulteriore fatto
Pag. 4 di 11 di avere provveduto a diffidare e costituire in mora il resistente , CP_1
prima di intraprendere la presente azione giudiziaria, producendo agli atti formale richiesta, consegnata via p.e.c. in data 12.08.2024 all'Amministrazione scolastica resistente e rimasta priva di riscontro.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito da parte ricorrente di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.12.2024, attesa la dichiarata contumacia di parte resistente.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato attività di Parte_1
docenza nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 15.09.2022 al
30.06.2023 (14 ore settimanali);
A.S. 2023/2024 con contratto di lavoro decorrente dal 14.09.2023 al
30.06.2024 (14 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal
13.11.2023 al 30.06.2024 (3 ore settimanali)
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui
Pag. 5 di 11 al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_3
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
Pag. 6 di 11 normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 7 di 11 I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalle prove documentali, prodotte in atti, risulta che ha prestato servizio in forza di contratti a Parte_1
tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al
30/06, negli anni scolastici sopra indicati.
Sul punto, parte resistente non si è costituita e non ha, di conseguenza, contestato specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolastico ogni anno scolastico dedotto.
Unitamente a ciò, va osservato che il resistente non ha dato CP_1
riscontro alla prodotta diffida e costituzione in mora, spedita in via stragiudiziale all'Amministrazione scolastica resistente, così determinando la ricorrente ad agire giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio di cui si tratta.
In ultimo, ai fini dell'accoglimento della domanda, a titolo di adempimento specifico di attribuzione della carta del docente, va rilevata la prova del presupposto relativo alla permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche, al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, costituita dal prodotto contratto di lavoro, avente ad oggetto l'assunzione di incarico di docenza dal 21.09.2024 fino al 06.06.2025.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento ed il resistente CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per
Pag. 8 di 11 gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della
Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri
e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a
Pag. 9 di 11 corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n. 29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della
Suprema Corte.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, previa adozione dei valori minimi relativi alle cause di lavoro, scaglione fino ad € 1.100,00
Sul punto, viene tenuto conto della natura cartolare e seriale della controversia, della prevalente assenza di attività istruttoria unitamente al riconoscimento della maggiorazione del 30% ai sensi del D.M. n.
110/2023, avente ad oggetto i “Criteri di redazione degli atti giudiziari” secondo il criterio ipertestuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 993/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1
Pag. 10 di 11 economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la Controparte_1
“Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 1.000,00 a favore di PT
, oltre interessi legali dalle scadenze all'integrale soddisfo.
[...]
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore CP_4
del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per esborsi ed euro 335,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 19/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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