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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 3150/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 20 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 3150 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ), nata in [...] il [...]; Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. LUCA SCOPA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “Nel merito: annullare e/o dichiarare illegittimo ed inefficacie il Provvedimento del Questore di Bolzano del Provvedimento del Questore di Bolzano dell'08/11/2023, notificato l'08/11/2023, con il quale si dichiara IRRICEVIBILE l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI, ai sensi dell'art.29 e 30 del D. Lgs. 286/1998 presentata dalla sig.ra . Con ogni più ampia riserva, anche Parte_1 istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali ai sensi di legge”; per parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, cittadina dell'Albania, con ricorso depositato il 9-12-2023, agisce in giudizio avverso il provvedimento di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di Bolzano l'8-11-2023, notificato in pari data, esponendo
-di aver fatto ingresso in Italia il 6-8-2023 per unirsi al nucleo familiare formato dal figlio , titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, Persona_1
oltre che della nuora, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari;
-di aver presentato istanza ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.); quanto sopra premesso in fatto la ricorrente deduce
-la violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/1990, in ragione dell'omessa comunicazione di preavviso di rigetto;
-la violazione dell'art. 29, comma 1, lett. d), T.U.I., per essere stata ritenuta insufficiente l'assistenza economica prestata dal figlio, precisando la morte del padre e coniuge della ricorrente nel 2006 e allegando che il figlio ha sempre aiutato la madre nel paese d'origine; che, inoltre, la ricorrente viveva in casa di proprietà, con spese per energia elettrica ridotte;
che le somme di denaro versate nell'anno 2022 ammontano ad euro 1.550,00 euro complessivi;
conclusivamente richiedendo, previa sospensiva dell'efficacia del provvedimento opposto, il suo annullamento.
Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione resistente deduce che
-la documentazione prodotta attiene a otto ricevute di denaro, nella specie “euro
200,00 il 05.10.2022, di euro 200,00 il 23.03.2023, di euro 200,00 il 20.04.2023, di euro
200,00 il 05.05.2023, di euro 100,00 il 01.06.2023, di euro 200,00 il 25.07.2023, di euro
50 il 30.07.2023 e di euro 378,00 il 04.08.2023, per importi complessivi nel 2022 di euro
200,00 e nel 2023 di euro 1.328,00” (comparsa di costituzione, pag. 2);
- il figlio della ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 5-3-2020 e ha ottenuto primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato il 22-4-2021, con reddito percepito a decorrere dall'anno 2021 per euro 14.080,50;
-la ricorrente ha fatto ingresso in Grecia il 24-10-2022 per uscirne il 27-11-2022, facendo poi, il 18-12-2022, ingresso in Italia, per uscirne il 22-1-2023 con nuovo ingresso in Grecia il 6-6-2023 e, dopo essere uscita dalla Grecia il 25-7-2023, nuovo ingresso in pag. 2/7 Italia il 6-8-2023;
-il provvedimento opposto rilevava il difetto di prova in ordine all'assenza di altri figli nel paese di provenienza e della ricorrenza del requisito della vivenza a carico;
tanto premesso in fatto eccepisce
-l'inammissibilità del ricorso nella misura in cui volto all'annullamento del provvedimento opposto;
-l'infondatezza del ricorso in ragione della mancata dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 29 T.U.I., nella specie in ordine all'assenza di figli nel paese di provenienza e di sostentamento economico con caratteri di consistenza e continuità da parte del figlio, il quale risulta in possesso di reddito soltanto dall'anno 2021;
-che, inoltre, la circostanza di aver percepito euro 1.550,00 nel corso del 2022 costituisce circostanza mai dedotta innanzi all'Amministrazione, la stessa risultando comunque inidonea a reputare una vivenza a carico tenuto conto in ipotesi dell'ammontare dell'aiuto del figlio per euro 129,00 mensili nel 2022 e di euro 110,00 nel 2023 a fronte di stipendio medio in Albania per euro 300,00; conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda.
In sede di udienza del 19-11-2024, come da richiesta della difesa del ricorrente, veniva concesso termine per memoria e replica ex art. 281 duodecies c.p.c.
Nessuna memoria veniva depositata da alcuna delle parti.
Con note del 13-1-2025 la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
*
La domanda del ricorrente è infondata e non può trovare accoglimento.
Il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo al rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Dalla natura non impugnatoria del giudizio de quo, tenuto conto della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica dedotta cui si correla l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario, consegue che i vizi che eventualmente affliggono il procedimento amministrativo non hanno autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale (arg. anche da Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21442 del
06/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019).
pag. 3/7 A ciò altresì consegue che “l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un suo requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla sua impugnazione, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25315 del 11/11/2020).
Ciò precisato, nel merito, il provvedimento opposto, svolte premesse in ordine alla posizione della ricorrente e del figlio e alla documentazione di trasferimenti di denaro per euro 200,00 nel 2022 e di euro 1.328,00 nel 2023, ha dichiarato l'irricevibilità dell'istanza
“considerato che, tenendo conto del costo dei voli eseguiti dalla richiedente e sulla base del costo della vita in Albania, gli importi inviati non sono sufficienti al sostentamento di una persona e, comunque, non sono sufficienti a dimostrare che l'assistenza economica da parte del figlio è stata continuativa e prolungata nel tempo, considerato che anche il signor risulta avere un reddito solo dall'anno 2021” (doc. 1 res.). Persona_1
In fatto, oltre a quella prodotta durante la fase amministrativa, per gli importi dettagliati dall'Amministrazione (doc. 5 res.), la ricorrente ha versato documentazione relativa a versamenti in denaro del figlio per euro 1.350,00 nelle date fra il 21-11-2021 e l'11-12-2021 (docc. 19, 20 e 21 ric.) e copia di certificato di proprietà della ricorrente relativamente a immobile sito in Albania (doc. 14 ric.).
Il successivo versamento, per euro 200,00, risale ad ottobre 2022, l'unico relativo a detta annualità (doc. 5 cit.), mentre gli ulteriori (per complessivi euro 1.328,00) attengono al 2023, da marzo sino all'ultimo di data 4-8-2023 per euro 378,00, a fronte di ingresso in Italia il 6-8-2023 (doc. 2 res.).
Non contestato è l'ammontare dello stipendio medio in Albania indicato dall'Amministrazione resistente in euro 300,00 mensili.
Tutto quanto sopra premesso in fatto, ai sensi dell'art. 29 T.U.I. “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
pag. 4/7 In quanto soggetto non ultrasessantacinquenne, per la ricorrente deve essere verificato il requisito di vivenza a carico nei rapporti con il figlio regolarmente soggiornante in
Italia.
La Suprema Corte ha precisato che il requisito della vivenza a carico “si riscontra quando il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese
d'origine, e risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo” (Cass. Sez. L., 10/09/2021, n. 24488; cfr. anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20127 del 14/07/2021: “Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare in favore degli ascendenti non residenti in Italia da parte di persona alla quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, il giudice di merito deve accertare, sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dal richiedente, l'assenza di pericolosità dell'ascendente e la sua condizione di essere "a carico" in termini di necessario sostentamento continuativo, rendendo una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto che le somme inviate dall'Italia dal figlio hanno nel paese di residenza del genitore”).
Ai fini del rispetto del requisito della vivenza a carico, devono, pertanto, essere accertati, in connubio fra loro, la necessità per il familiare di sostegno materiale per sopperire ai bisogni essenziali nello Stato d'origine e il sostentamento con caratteri di necessità e continuità offerto dal familiare soggiornante sul territorio nei cui rapporti il ricongiungimento è richiesto.
Nel caso concreto, la stessa documentazione fornita dalla difesa della ricorrente pone in primis in dubbio la ricorrenza nel caso de quo della necessità per il familiare di sostegno per sopperire ai bisogni essenziali nello Stato d'origine, tenuto conto della disponibilità nel paese di provenienza di immobile di proprietà (doc. 18 ric.).
Priva di giustificazione è rimasta, inoltre, la circostanza del soggiorno della ricorrente in Grecia (e non nel Paese di provenienza) nel periodo immediatamente precedente all'ingresso in Italia (nei mesi di giugno e luglio 2023), né alcun riscontro è mosso in ordine al rilievo di cui al provvedimento opposto circa le disponibilità finanziarie richieste per sostenere i viaggi documentati dal passaporto (nell'ottobre del 2022 con ingresso in pag. 5/7 Grecia e soggiorno ivi di circa un mese e nel dicembre 2022 in Italia, soggiornandovi fino al gennaio 2023).
Anche quanto sopra a prescindere, rileva ai fini della decisione nel caso concreto l'insussistenza del carattere di continuità e sufficienza dei trasferimenti di denaro onde reputare assolto l'onere probatorio incombente sulla medesima ricorrente circa la vivenza a carico.
Dirimente sotto tale profilo è, infatti, la circostanza che nel corso dell'anno 2022, immediatamente precedente l'anno interessato dall'ingresso in Italia, la documentazione prodotta rivela un unico trasferimento per soli 200,00 euro, che di per sé solo esclude la possibilità di delineare il requisito invocato.
Si consideri, inoltre, che le somme successivamente versate, nel periodo fra gennaio e agosto 2023, alcune delle quali peraltro nel periodo in cui la ricorrente risultava soggiornare (non nel paese di origine, ma) in Grecia, in quanto relative a periodo temporale del tutto circoscritto, di pochi mesi, oltre che immediatamente precedente all'ingresso, non sono di per sé sole sufficiente a ritenere assolta la relativa prova.
Quanto poi ai versamenti intervenuti nei mesi di novembre e dicembre 2021, gli stessi parimenti difettano del carattere di continuità, configurandosi semmai quale aiuto sporadico come altresì evidenzia la relativa concomitanza temporale.
Complessivamente inoltre l'ammontare dei trasferimenti in denaro nell'arco di quasi due anni, per complessivi euro 2.878,00, non appare sufficiente, anche tenuto conto del valore medio degli stipendi in Albania per come riferito dall'Amministrazione e non contestato dalla difesa della ricorrente, onde ritenere il raggiungimento di prova circa la vivenza a carico nei rapporti con il figlio soggiornante in Italia, e ciò peraltro anche a prescindere dai costi inerenti ai viaggi fra l'Albania e la Grecia.
Le superiori emergenze non sono stata superate dalla difesa della ricorrente nemmeno nel presente giudizio.
In difetto, dunque, di assolvimento dell'onere probatorio ricadente sulla ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di pag. 6/7 effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva,
e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 28/02/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 3150/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 20 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 3150 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ), nata in [...] il [...]; Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. LUCA SCOPA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “Nel merito: annullare e/o dichiarare illegittimo ed inefficacie il Provvedimento del Questore di Bolzano del Provvedimento del Questore di Bolzano dell'08/11/2023, notificato l'08/11/2023, con il quale si dichiara IRRICEVIBILE l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI, ai sensi dell'art.29 e 30 del D. Lgs. 286/1998 presentata dalla sig.ra . Con ogni più ampia riserva, anche Parte_1 istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali ai sensi di legge”; per parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, cittadina dell'Albania, con ricorso depositato il 9-12-2023, agisce in giudizio avverso il provvedimento di irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di Bolzano l'8-11-2023, notificato in pari data, esponendo
-di aver fatto ingresso in Italia il 6-8-2023 per unirsi al nucleo familiare formato dal figlio , titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, Persona_1
oltre che della nuora, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari;
-di aver presentato istanza ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.); quanto sopra premesso in fatto la ricorrente deduce
-la violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/1990, in ragione dell'omessa comunicazione di preavviso di rigetto;
-la violazione dell'art. 29, comma 1, lett. d), T.U.I., per essere stata ritenuta insufficiente l'assistenza economica prestata dal figlio, precisando la morte del padre e coniuge della ricorrente nel 2006 e allegando che il figlio ha sempre aiutato la madre nel paese d'origine; che, inoltre, la ricorrente viveva in casa di proprietà, con spese per energia elettrica ridotte;
che le somme di denaro versate nell'anno 2022 ammontano ad euro 1.550,00 euro complessivi;
conclusivamente richiedendo, previa sospensiva dell'efficacia del provvedimento opposto, il suo annullamento.
Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione resistente deduce che
-la documentazione prodotta attiene a otto ricevute di denaro, nella specie “euro
200,00 il 05.10.2022, di euro 200,00 il 23.03.2023, di euro 200,00 il 20.04.2023, di euro
200,00 il 05.05.2023, di euro 100,00 il 01.06.2023, di euro 200,00 il 25.07.2023, di euro
50 il 30.07.2023 e di euro 378,00 il 04.08.2023, per importi complessivi nel 2022 di euro
200,00 e nel 2023 di euro 1.328,00” (comparsa di costituzione, pag. 2);
- il figlio della ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 5-3-2020 e ha ottenuto primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato il 22-4-2021, con reddito percepito a decorrere dall'anno 2021 per euro 14.080,50;
-la ricorrente ha fatto ingresso in Grecia il 24-10-2022 per uscirne il 27-11-2022, facendo poi, il 18-12-2022, ingresso in Italia, per uscirne il 22-1-2023 con nuovo ingresso in Grecia il 6-6-2023 e, dopo essere uscita dalla Grecia il 25-7-2023, nuovo ingresso in pag. 2/7 Italia il 6-8-2023;
-il provvedimento opposto rilevava il difetto di prova in ordine all'assenza di altri figli nel paese di provenienza e della ricorrenza del requisito della vivenza a carico;
tanto premesso in fatto eccepisce
-l'inammissibilità del ricorso nella misura in cui volto all'annullamento del provvedimento opposto;
-l'infondatezza del ricorso in ragione della mancata dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 29 T.U.I., nella specie in ordine all'assenza di figli nel paese di provenienza e di sostentamento economico con caratteri di consistenza e continuità da parte del figlio, il quale risulta in possesso di reddito soltanto dall'anno 2021;
-che, inoltre, la circostanza di aver percepito euro 1.550,00 nel corso del 2022 costituisce circostanza mai dedotta innanzi all'Amministrazione, la stessa risultando comunque inidonea a reputare una vivenza a carico tenuto conto in ipotesi dell'ammontare dell'aiuto del figlio per euro 129,00 mensili nel 2022 e di euro 110,00 nel 2023 a fronte di stipendio medio in Albania per euro 300,00; conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda.
In sede di udienza del 19-11-2024, come da richiesta della difesa del ricorrente, veniva concesso termine per memoria e replica ex art. 281 duodecies c.p.c.
Nessuna memoria veniva depositata da alcuna delle parti.
Con note del 13-1-2025 la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
*
La domanda del ricorrente è infondata e non può trovare accoglimento.
Il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo al rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Dalla natura non impugnatoria del giudizio de quo, tenuto conto della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica dedotta cui si correla l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario, consegue che i vizi che eventualmente affliggono il procedimento amministrativo non hanno autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale (arg. anche da Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21442 del
06/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019).
pag. 3/7 A ciò altresì consegue che “l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un suo requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla sua impugnazione, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25315 del 11/11/2020).
Ciò precisato, nel merito, il provvedimento opposto, svolte premesse in ordine alla posizione della ricorrente e del figlio e alla documentazione di trasferimenti di denaro per euro 200,00 nel 2022 e di euro 1.328,00 nel 2023, ha dichiarato l'irricevibilità dell'istanza
“considerato che, tenendo conto del costo dei voli eseguiti dalla richiedente e sulla base del costo della vita in Albania, gli importi inviati non sono sufficienti al sostentamento di una persona e, comunque, non sono sufficienti a dimostrare che l'assistenza economica da parte del figlio è stata continuativa e prolungata nel tempo, considerato che anche il signor risulta avere un reddito solo dall'anno 2021” (doc. 1 res.). Persona_1
In fatto, oltre a quella prodotta durante la fase amministrativa, per gli importi dettagliati dall'Amministrazione (doc. 5 res.), la ricorrente ha versato documentazione relativa a versamenti in denaro del figlio per euro 1.350,00 nelle date fra il 21-11-2021 e l'11-12-2021 (docc. 19, 20 e 21 ric.) e copia di certificato di proprietà della ricorrente relativamente a immobile sito in Albania (doc. 14 ric.).
Il successivo versamento, per euro 200,00, risale ad ottobre 2022, l'unico relativo a detta annualità (doc. 5 cit.), mentre gli ulteriori (per complessivi euro 1.328,00) attengono al 2023, da marzo sino all'ultimo di data 4-8-2023 per euro 378,00, a fronte di ingresso in Italia il 6-8-2023 (doc. 2 res.).
Non contestato è l'ammontare dello stipendio medio in Albania indicato dall'Amministrazione resistente in euro 300,00 mensili.
Tutto quanto sopra premesso in fatto, ai sensi dell'art. 29 T.U.I. “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
pag. 4/7 In quanto soggetto non ultrasessantacinquenne, per la ricorrente deve essere verificato il requisito di vivenza a carico nei rapporti con il figlio regolarmente soggiornante in
Italia.
La Suprema Corte ha precisato che il requisito della vivenza a carico “si riscontra quando il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese
d'origine, e risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo” (Cass. Sez. L., 10/09/2021, n. 24488; cfr. anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20127 del 14/07/2021: “Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare in favore degli ascendenti non residenti in Italia da parte di persona alla quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, il giudice di merito deve accertare, sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dal richiedente, l'assenza di pericolosità dell'ascendente e la sua condizione di essere "a carico" in termini di necessario sostentamento continuativo, rendendo una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto che le somme inviate dall'Italia dal figlio hanno nel paese di residenza del genitore”).
Ai fini del rispetto del requisito della vivenza a carico, devono, pertanto, essere accertati, in connubio fra loro, la necessità per il familiare di sostegno materiale per sopperire ai bisogni essenziali nello Stato d'origine e il sostentamento con caratteri di necessità e continuità offerto dal familiare soggiornante sul territorio nei cui rapporti il ricongiungimento è richiesto.
Nel caso concreto, la stessa documentazione fornita dalla difesa della ricorrente pone in primis in dubbio la ricorrenza nel caso de quo della necessità per il familiare di sostegno per sopperire ai bisogni essenziali nello Stato d'origine, tenuto conto della disponibilità nel paese di provenienza di immobile di proprietà (doc. 18 ric.).
Priva di giustificazione è rimasta, inoltre, la circostanza del soggiorno della ricorrente in Grecia (e non nel Paese di provenienza) nel periodo immediatamente precedente all'ingresso in Italia (nei mesi di giugno e luglio 2023), né alcun riscontro è mosso in ordine al rilievo di cui al provvedimento opposto circa le disponibilità finanziarie richieste per sostenere i viaggi documentati dal passaporto (nell'ottobre del 2022 con ingresso in pag. 5/7 Grecia e soggiorno ivi di circa un mese e nel dicembre 2022 in Italia, soggiornandovi fino al gennaio 2023).
Anche quanto sopra a prescindere, rileva ai fini della decisione nel caso concreto l'insussistenza del carattere di continuità e sufficienza dei trasferimenti di denaro onde reputare assolto l'onere probatorio incombente sulla medesima ricorrente circa la vivenza a carico.
Dirimente sotto tale profilo è, infatti, la circostanza che nel corso dell'anno 2022, immediatamente precedente l'anno interessato dall'ingresso in Italia, la documentazione prodotta rivela un unico trasferimento per soli 200,00 euro, che di per sé solo esclude la possibilità di delineare il requisito invocato.
Si consideri, inoltre, che le somme successivamente versate, nel periodo fra gennaio e agosto 2023, alcune delle quali peraltro nel periodo in cui la ricorrente risultava soggiornare (non nel paese di origine, ma) in Grecia, in quanto relative a periodo temporale del tutto circoscritto, di pochi mesi, oltre che immediatamente precedente all'ingresso, non sono di per sé sole sufficiente a ritenere assolta la relativa prova.
Quanto poi ai versamenti intervenuti nei mesi di novembre e dicembre 2021, gli stessi parimenti difettano del carattere di continuità, configurandosi semmai quale aiuto sporadico come altresì evidenzia la relativa concomitanza temporale.
Complessivamente inoltre l'ammontare dei trasferimenti in denaro nell'arco di quasi due anni, per complessivi euro 2.878,00, non appare sufficiente, anche tenuto conto del valore medio degli stipendi in Albania per come riferito dall'Amministrazione e non contestato dalla difesa della ricorrente, onde ritenere il raggiungimento di prova circa la vivenza a carico nei rapporti con il figlio soggiornante in Italia, e ciò peraltro anche a prescindere dai costi inerenti ai viaggi fra l'Albania e la Grecia.
Le superiori emergenze non sono stata superate dalla difesa della ricorrente nemmeno nel presente giudizio.
In difetto, dunque, di assolvimento dell'onere probatorio ricadente sulla ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di pag. 6/7 effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva,
e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 28/02/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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