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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/11/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/11/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 905/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RB TO, con domicilio eletto in Pescara (PE), alla Via Tinozzi n.22, presso il difensore.
ATTORE contro
, corr.te in Cellatica (BS), Via Industriale Traversa I n.17, Controparte_2
c.f.: , filiale italiana cessata e assorbita nella P.IVA_2 [...]
con sede legale a Controparte_3
Plovdiv(Bulgaria), Via Gustav Vaygand 14, Rione Centrale, in persona del sig. legale rappresentante, con il difensore l'avv. Carlo Monai del Controparte_4
Foro di Udine, c.f.: , con studio in Cividale del Friuli, Via CodiceFiscale_1
B.go San Pietro n. 5.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina1 di 7 In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato alla società in data 18.12.2024, con il quale veniva richiesto in forma Controparte_1 illegittima il rimborso dell'IVA.
Accertare e dichiarare che l'effettivo importo dovuto dalla società CP_1
è pari ad euro 6.241,92 e non quello indicato in precetto pari ad euro
[...]
7.959,50.
Condannare la , Controparte_3 in persona del legale rappresentante sig. con sede legale a Controparte_4
Plovdiv(Bulgaria), Via Gustav Vaygand 14, al pagamento delle competenze del presente giudizio e del giudizio cautelare, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Aderisce all'eccezione di nullità del precetto rilevata d'ufficio dal Tribunale e chiede che il Tribunale faccia propria la predetta proposta conciliativa ex art. 185
c.p.c. o ne formuli altra, con eventuale dichiarazione della cessazione della materia del contendere sia in caso di accettazione della transazione sia in caso di rifiuto, attesa l'adesione dell'opposta alla tesi della nullità del precetto, con compensazione delle spese stante il rilievo d'ufficio dell'eccezione e la sostanziale infondatezza dell'opposizione primigenia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Ha opposto l'atto di precetto notificato da Controparte_1 il, 18/12/2024, fondato sulla sentenza 2763/24 del Tribunale Controparte_5 di Brescia.
Con questo atto di precetto la ha chiesto il pagamento delle CP_3 spese legali che la detta sentenza, rigettando la domanda di Controparte_1 aveva liquidato nei propri confronti.
L'opponente deduce l'illegittima richiesta, tra le somme precettate, dell'IVA sui compensi e del compenso di un precedente atto di precetto del 06/08/2024 e chiede nel merito la nullità del precetto;
ha chiesto nel contempo la sospensione del titolo e del precetto. Nel difetto dei presupposti per procedere inaudita altera pagina2 di 7 parte, è stata fissata l'udienza del 03/02/2025 per l'istanza cautelare;
nel corso di questa udienza, nella quale la opposta si è costituita instando per il rigetto della sospensiva, è stata eccepita dall'opponente l'intervenuta cancellazione della società opposta dal registro delle imprese in data 14/10/2020; con l'ordinanza del
3.2.25 è stata pertanto disposta la sospensione del precetto sulla scorta dal rilievo di difetto di legittimazione attiva.
Nella fase di merito si è costituita la convenuta come in epigrafe
, c.f.: filiale italiana cessata e assorbita nella Controparte_2 P.IVA_2
), aderendo al Controparte_3 rilievo effettuato nella fase cautelare, e richiamando proposta transattiva non recepita dalla parte opponente.
La causa documentale è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/11/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali (poi depositati dalla sola opponente), e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Sulla scorta del rilievo che all'atto della notifica del precetto, la precettante era stata cancellata dal registro delle imprese, il precetto deve dichiararsi nullo per difetto di legittimazione processuale attiva della parte.
II. La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e questo priva la società stessa della capacità di stare in giudizio;
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt.299 e ss. CPC., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art.110 CPC;
qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (Cass. Sez. U., 12/03/2013, n. 6070, Rv. 625324 - 01)
III. Nel caso in esame appare evidente che la sentenza azionata con il precetto definisce un giudizio (RG 17939/2018 del Tribunale di Brescia) avviato in epoca in cui la società era operante (la causa risulta Controparte_6
pagina3 di 7 introdotta con atto di citazione notificato a in data 4.12.2018), e CP_7 la cessazione della stessa non è stata dichiarata nel giudizio, con la conseguenza che il giudizio (in assenza della successione ex art.110 cpc) è regolarmente proseguito tra le parti originarie, in ragione, per quanto concerne la posizione di del principio di ultrattività del Controparte_5 mandato, su cui si richiama il disposto di Cass Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, e con specifico riferimento alla posizione di una società ,
Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014 Rv. 634009 – 01 e Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024 Rv. 670065 - 01 (La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato).
IV. L'ultrattività del mandato non si estende invece alla fase esecutiva: la notifica di un precetto (che è un atto pre-esecutivo e non una mera continuazione della fase di cognizione) costituisce una nuova e autonoma iniziativa per compiere la quale l'avvocato ha bisogno di un mandato valido da un soggetto esistente e legittimato ad agire.
V. In materia di esecuzione forzata, lo "ius postulandi" spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata, né notificata), ovvero prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, sicché, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede pagina4 di 7 esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti. (Cass. Sez. 3,
05/05/2016, n. 8959, Rv. 639719 - 01), nonché nei medesimi sensi, con riferimento all'ipotesi di incorporazione di società nel corso di un giudizio di cognizione, Cass. Sez. 3, 05/02/2015, n. 2063, Rv. 634325 – 01, secondo cui il difensore della società incorporata non può avvalersi della procura conferita da quest'ultima per la notifica di un precetto di pagamento, ancorché nel giudizio non sia stata dichiarata l'estinzione della rappresentata, a ciò ostandovi il principio di ultrattività del mandato, che non si estende dal giudizio di cognizione a quello esecutivo.
VI. Il precetto va dichiarato nullo per difetto di legittimazione attiva della parte precettante.
****
VII. Quanto sopra esposto assorbe la rilevanza dei motivi dell'opposizione che comunque risultano fondati, pur indirizzando, per le ragioni dedotte nell'atto introduttivo, l'ambito della pronuncia non verso la richiesta “nullità” del precetto quanto piuttosto della sua “parziale inefficacia” limitatamente alle somme che non potevano essere richieste.
VIII. Giova richiamare sul punto sez. 1 - , Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024
(Rv. 672162 - 01) e Cass, Civ Sez. VI, Ord n. 27032 del 19/12/14 secondo cui l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, (conformi a Cass. Sez. 3, 29/02/2008, n.
5515, Rv. 602089 - 01)
IX. Su tale presupposto, peraltro, era stata ritenuta non sussistente la ragione di sospensione inaudita altera parte.
****
X. La deduzione circa l'erroneo computo dell'IVA è fondata,
XI. Il debitore deve rimborsare al creditore le spese legali, inclusa l'IVA, solo se e nella misura in cui tale IVA rappresenti un costo effettivo per il creditore.
pagina5 di 7 Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 2818 del 30 gennaio 2024 conferma che l'obbligo di rimborso dell'IVA sulle spese legali discende dal principio di soccombenza e l'IVA è dovuta se non è detraibile per il vincitore;
Cass.
Civ., Sez. III, Ord. n. 19307 del 2012 afferma in modo chiaro che le somme a titolo di IVA devono essere rimborsate solo se l'avente diritto non ha diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta;
tra le prime pronunce che hanno stabilito che l'IVA deve essere riconosciuta solo se costituisce un costo finale per il creditore va rammentata Cass. Civ.,
Sez. III, n. 10023 del 1997.
XII. Il soggetto odierno richiedente, quale società commerciale è soggetto IVA abilitato alla detrazione. La possibilità di addebito dell'IVA è concessa alla parte richiedente solo qualora l'IVA, per il regime fiscale della parte richiedente sia destinata a rimanere definitivamente a carico di quest'ultima.
Secondo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18192 del 10/07/2018 (Rv. 649654 - 01)
In tema di liquidazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, la deducibilità dell'IVA rileva in ambito esecutivo, nel quale la parte soccombente ha la possibilità di contestare sul punto il titolo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA. In conformità, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2818 del 30/01/2024 (Rv.
670074 - 01) secondo cui un tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca.
****
XIII. L'addebito delle spese del precedente precetto notificato il 7/8/2024 insieme alla sentenza è illegittimo.
XIV. Seppure in linea di principio legittima la liquidazione delle spese di precetto, la facoltà è limitata al singolo atto, mentre ilo precetto del 7/8/24 risulta travolto dagli effetti dell'art.481 cpc, con conseguenza diretta e definitiva sulla ripetibilità dele relative spese
*****
pagina6 di 7 XV. Pur ritenendo quindi non dovute le somme computate a titolo di compenso per il precetto del 7/8/24 ed IVA sui compensi, la declaratoria di nullità del precetto assorbe la necessità di rideterminare l'importo attivabile esecutivamente.
****
XVI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda, con riduzione al minimo per l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità:
Fase studio (unica) 460
Fase introduttiva (unica) 390
Fase trattazione cautelare 600
Fase decisione cautelare 320
Fase trattazione merito 840
Fase decisionale merito 850
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara il difetto di legittimazione di alla attivazione Controparte_8 del precetto opposto, e per l'effetto dichiara nullo il precetto datato
18/12/2024 notificato ad Controparte_1
2. Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 3.460,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 14 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/11/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 905/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RB TO, con domicilio eletto in Pescara (PE), alla Via Tinozzi n.22, presso il difensore.
ATTORE contro
, corr.te in Cellatica (BS), Via Industriale Traversa I n.17, Controparte_2
c.f.: , filiale italiana cessata e assorbita nella P.IVA_2 [...]
con sede legale a Controparte_3
Plovdiv(Bulgaria), Via Gustav Vaygand 14, Rione Centrale, in persona del sig. legale rappresentante, con il difensore l'avv. Carlo Monai del Controparte_4
Foro di Udine, c.f.: , con studio in Cividale del Friuli, Via CodiceFiscale_1
B.go San Pietro n. 5.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina1 di 7 In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato alla società in data 18.12.2024, con il quale veniva richiesto in forma Controparte_1 illegittima il rimborso dell'IVA.
Accertare e dichiarare che l'effettivo importo dovuto dalla società CP_1
è pari ad euro 6.241,92 e non quello indicato in precetto pari ad euro
[...]
7.959,50.
Condannare la , Controparte_3 in persona del legale rappresentante sig. con sede legale a Controparte_4
Plovdiv(Bulgaria), Via Gustav Vaygand 14, al pagamento delle competenze del presente giudizio e del giudizio cautelare, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Aderisce all'eccezione di nullità del precetto rilevata d'ufficio dal Tribunale e chiede che il Tribunale faccia propria la predetta proposta conciliativa ex art. 185
c.p.c. o ne formuli altra, con eventuale dichiarazione della cessazione della materia del contendere sia in caso di accettazione della transazione sia in caso di rifiuto, attesa l'adesione dell'opposta alla tesi della nullità del precetto, con compensazione delle spese stante il rilievo d'ufficio dell'eccezione e la sostanziale infondatezza dell'opposizione primigenia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Ha opposto l'atto di precetto notificato da Controparte_1 il, 18/12/2024, fondato sulla sentenza 2763/24 del Tribunale Controparte_5 di Brescia.
Con questo atto di precetto la ha chiesto il pagamento delle CP_3 spese legali che la detta sentenza, rigettando la domanda di Controparte_1 aveva liquidato nei propri confronti.
L'opponente deduce l'illegittima richiesta, tra le somme precettate, dell'IVA sui compensi e del compenso di un precedente atto di precetto del 06/08/2024 e chiede nel merito la nullità del precetto;
ha chiesto nel contempo la sospensione del titolo e del precetto. Nel difetto dei presupposti per procedere inaudita altera pagina2 di 7 parte, è stata fissata l'udienza del 03/02/2025 per l'istanza cautelare;
nel corso di questa udienza, nella quale la opposta si è costituita instando per il rigetto della sospensiva, è stata eccepita dall'opponente l'intervenuta cancellazione della società opposta dal registro delle imprese in data 14/10/2020; con l'ordinanza del
3.2.25 è stata pertanto disposta la sospensione del precetto sulla scorta dal rilievo di difetto di legittimazione attiva.
Nella fase di merito si è costituita la convenuta come in epigrafe
, c.f.: filiale italiana cessata e assorbita nella Controparte_2 P.IVA_2
), aderendo al Controparte_3 rilievo effettuato nella fase cautelare, e richiamando proposta transattiva non recepita dalla parte opponente.
La causa documentale è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/11/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali (poi depositati dalla sola opponente), e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Sulla scorta del rilievo che all'atto della notifica del precetto, la precettante era stata cancellata dal registro delle imprese, il precetto deve dichiararsi nullo per difetto di legittimazione processuale attiva della parte.
II. La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e questo priva la società stessa della capacità di stare in giudizio;
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt.299 e ss. CPC., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art.110 CPC;
qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (Cass. Sez. U., 12/03/2013, n. 6070, Rv. 625324 - 01)
III. Nel caso in esame appare evidente che la sentenza azionata con il precetto definisce un giudizio (RG 17939/2018 del Tribunale di Brescia) avviato in epoca in cui la società era operante (la causa risulta Controparte_6
pagina3 di 7 introdotta con atto di citazione notificato a in data 4.12.2018), e CP_7 la cessazione della stessa non è stata dichiarata nel giudizio, con la conseguenza che il giudizio (in assenza della successione ex art.110 cpc) è regolarmente proseguito tra le parti originarie, in ragione, per quanto concerne la posizione di del principio di ultrattività del Controparte_5 mandato, su cui si richiama il disposto di Cass Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, e con specifico riferimento alla posizione di una società ,
Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014 Rv. 634009 – 01 e Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024 Rv. 670065 - 01 (La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato).
IV. L'ultrattività del mandato non si estende invece alla fase esecutiva: la notifica di un precetto (che è un atto pre-esecutivo e non una mera continuazione della fase di cognizione) costituisce una nuova e autonoma iniziativa per compiere la quale l'avvocato ha bisogno di un mandato valido da un soggetto esistente e legittimato ad agire.
V. In materia di esecuzione forzata, lo "ius postulandi" spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata, né notificata), ovvero prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, sicché, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede pagina4 di 7 esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti. (Cass. Sez. 3,
05/05/2016, n. 8959, Rv. 639719 - 01), nonché nei medesimi sensi, con riferimento all'ipotesi di incorporazione di società nel corso di un giudizio di cognizione, Cass. Sez. 3, 05/02/2015, n. 2063, Rv. 634325 – 01, secondo cui il difensore della società incorporata non può avvalersi della procura conferita da quest'ultima per la notifica di un precetto di pagamento, ancorché nel giudizio non sia stata dichiarata l'estinzione della rappresentata, a ciò ostandovi il principio di ultrattività del mandato, che non si estende dal giudizio di cognizione a quello esecutivo.
VI. Il precetto va dichiarato nullo per difetto di legittimazione attiva della parte precettante.
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VII. Quanto sopra esposto assorbe la rilevanza dei motivi dell'opposizione che comunque risultano fondati, pur indirizzando, per le ragioni dedotte nell'atto introduttivo, l'ambito della pronuncia non verso la richiesta “nullità” del precetto quanto piuttosto della sua “parziale inefficacia” limitatamente alle somme che non potevano essere richieste.
VIII. Giova richiamare sul punto sez. 1 - , Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024
(Rv. 672162 - 01) e Cass, Civ Sez. VI, Ord n. 27032 del 19/12/14 secondo cui l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, (conformi a Cass. Sez. 3, 29/02/2008, n.
5515, Rv. 602089 - 01)
IX. Su tale presupposto, peraltro, era stata ritenuta non sussistente la ragione di sospensione inaudita altera parte.
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X. La deduzione circa l'erroneo computo dell'IVA è fondata,
XI. Il debitore deve rimborsare al creditore le spese legali, inclusa l'IVA, solo se e nella misura in cui tale IVA rappresenti un costo effettivo per il creditore.
pagina5 di 7 Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 2818 del 30 gennaio 2024 conferma che l'obbligo di rimborso dell'IVA sulle spese legali discende dal principio di soccombenza e l'IVA è dovuta se non è detraibile per il vincitore;
Cass.
Civ., Sez. III, Ord. n. 19307 del 2012 afferma in modo chiaro che le somme a titolo di IVA devono essere rimborsate solo se l'avente diritto non ha diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta;
tra le prime pronunce che hanno stabilito che l'IVA deve essere riconosciuta solo se costituisce un costo finale per il creditore va rammentata Cass. Civ.,
Sez. III, n. 10023 del 1997.
XII. Il soggetto odierno richiedente, quale società commerciale è soggetto IVA abilitato alla detrazione. La possibilità di addebito dell'IVA è concessa alla parte richiedente solo qualora l'IVA, per il regime fiscale della parte richiedente sia destinata a rimanere definitivamente a carico di quest'ultima.
Secondo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18192 del 10/07/2018 (Rv. 649654 - 01)
In tema di liquidazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, la deducibilità dell'IVA rileva in ambito esecutivo, nel quale la parte soccombente ha la possibilità di contestare sul punto il titolo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA. In conformità, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2818 del 30/01/2024 (Rv.
670074 - 01) secondo cui un tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca.
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XIII. L'addebito delle spese del precedente precetto notificato il 7/8/2024 insieme alla sentenza è illegittimo.
XIV. Seppure in linea di principio legittima la liquidazione delle spese di precetto, la facoltà è limitata al singolo atto, mentre ilo precetto del 7/8/24 risulta travolto dagli effetti dell'art.481 cpc, con conseguenza diretta e definitiva sulla ripetibilità dele relative spese
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pagina6 di 7 XV. Pur ritenendo quindi non dovute le somme computate a titolo di compenso per il precetto del 7/8/24 ed IVA sui compensi, la declaratoria di nullità del precetto assorbe la necessità di rideterminare l'importo attivabile esecutivamente.
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XVI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda, con riduzione al minimo per l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità:
Fase studio (unica) 460
Fase introduttiva (unica) 390
Fase trattazione cautelare 600
Fase decisione cautelare 320
Fase trattazione merito 840
Fase decisionale merito 850
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara il difetto di legittimazione di alla attivazione Controparte_8 del precetto opposto, e per l'effetto dichiara nullo il precetto datato
18/12/2024 notificato ad Controparte_1
2. Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 3.460,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 14 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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