Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
3242 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento di:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3242/2024 R.G.
promossa da
C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
NT (VC) alla Via Odetti n. 22
rappresentata e difesa dagli Avv. Elisabetta Scalia e Serena Reposo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
- parti ricorrenti -
nei confronti di
C.F , nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(VC) alla Via Faldella n. 47
- parte convenuta non costituita -
e con l'intervento di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ivrea
- parte interveniente -
Oggetto: interdizione
Per parte ricorrente
Dichiarare l'interdizione del Sig. C.F , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.01.1952
Nominare tutore la Sig.ra C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.06.1987
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti come indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente di C.F , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati ritualmente alla persona interdicenda.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
All'udienza in data 11.2.2025, presso la struttura RSA “Villa Iris”, sita in Verrua Savoia (TO) alla Località
Carbignano n. 34, si è svolto l'esame della persona interdicenda e la causa, dopo il deposito di note scritte, è stata rimessa al Collegio in data 13.3.2025 per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
* * *
All'esito dell'istruttoria svolta, la domanda di interdizione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
La persona interdicenda, invero, era già stata sentita nell'ambito del procedimento di A.SO. (R.G. 1042/2024
VG del Tribunale di Ivrea), nella cui circostanza il Giudice aveva ritenuto che “l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sia adeguato al caso in oggetto, non parendo che il sig. conservi una seppur Controparte_1 attenuata capacità d'agire”, donde l'instaurazione, da parte della ricorrente, del presente procedimento di interdizione.
Le condizioni psico-fisiche della persona interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
La parte convenuta non è stata in grado di fornire risposta alle semplici domande che le sono state rivolte nel corso dell'esame.
La documentazione medica prodotta con il ricorso (relazione medica del 22.8.2023), comprova lo stato di totale infermità mentale della persona interdicenda che risulta “totalmente dipendente nelle ADL (…) con disturbi importanti della memoria (…) disorientamento costante, disturbi della parola, disturbi della comunicazione (…) rifiuto dell'assistenza (…)” - cfr. doc. 2]. Appare perciò conclamata, sulla base delle risultanze documentali e dell'esame della persona interdicenda, la situazione che impone ai sensi dell'art. 414 c.c. la dichiarazione di interdizione della parte convenuta.
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno o di inabilitazione sarebbe infatti del tutto insufficiente a tutelare la parte convenuta in modo adeguato (così come già accertato in separato procedimento).
Osserva il Collegio, con riferimento alla non applicabilità dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore
(sentenza n. 440\05 Corte Costituzionale) e, dall'altro, come l'amministratore non potrebbe sostituirsi alla persona amministrata nelle decisioni di natura personale essendo esclusa dalle disposizioni di cui all'art 411, comma 1 c.p.c. l'estensione all'amministratore di sostegno dei poteri previsti in capo al tutore dagli artt.. 357,
358 e 371 cc.
In tale contesto ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
13584\06), nella vicenda in esame, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Si dà atto che figlia della persona interdicenda, è già stata nominata tutore provvisorio della Parte_1 parte convenuta.
Non si pongono le spese di lite a carico della parte convenuta non costituita in giudizio, stante il rapporto di parentela fra le parti e la mancata opposizione alla domanda attorea.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di C.F , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
- Nulla in punto spese di lite;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 26.3.2025.
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba