Ordinanza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.1080/2024 RG
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona in persona dei magistrati:
Presidente dott. Guido Federico cons. dott. Maria Ida Ercoli rel. cons. dott. Anna Bora nel procedimento n. 1080/2024 RG promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Ancona, Via Ruggeri, 3/I c/o lo studio legale dell'Avv. Fabrizio Naspi (CF:
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
C.F._2
RECLAMANTE
nei confronti di
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Roberta Ragnetti (cod. fisc. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio legale sito ad Ancona in Piazza Stamira n. 13, in virtù di procura in atti,
RECLAMATA
RECLAMANTE INCIDENTALE
e di
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
INTERVENUTO
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
è comunque tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento Parte_1 previsto in favore del coniuge sino alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili, nell'adottare con ordinanza in data 04.11.2024 i provvedimenti temporanei e urgenti, ha parzialmente accolto la domanda svolta dal sig. riducendo l'assegno da euro 700,00 Parte_1 ad euro 350,00 in considerazione del peggioramento delle condizioni economiche del predetto. Il sig. propone reclamo ex art. 473 bis Parte_1
24 c.p.c. chiedendo la revoca del decreto divorzile o, in subordine, ridurre l'assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1 Per_2 facendo decorrere dalla data della domanda tutti i provvedimenti economici a carico del sig. con vittoria delle spese di lite, da Parte_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lamenta in particolare la mancata riduzione in egual misura dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 in favore della figlia ( di anni 25) Per_1 nonostante fosse stata acquisita la prova dello svolgimento da parte della predetta di attività lavorativa continuativa e non saltuaria dal febbraio
2022 con un reddito annuo Mod. 730/2023 di euro 7.810,
Parte reclamata si costituisce chiedendo il rigetto delle richieste formulate con il ricorso introduttivo la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte relativa all'assegno di mantenimento in favore della signora con CP_1 conseguente previsione a carico del primo dell'obbligo di corresponsione alla seconda della somma di € 700,00 così come già determinato dalla Corte di
Appello di Ancona con sentenza n. 648/2020, pubblicata in data 02.07.2020,
e sino alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con vittoria delle spese di lite.
Il presente procedimento, fatta salva la possibilità di assumere, ove indispensabile, sommarie informazioni, risulta connotato da cognizione sommaria allo stato degli atti, per cui il giudice del reclamo è chiamato a fondare la propria decisione sulle evidenze documentali già acquisite e su quelle desumibili dalle dichiarazioni delle parti in sede di comparizione e da quelle eventualmente risultanti dalle informazioni assunte.
Tenuto conto del carattere delibativo sommario della decisione da adottare nella presente fase del giudizio ritiene il Collegio che le richieste di entrambe le parti debbano essere rigettate con conferma del decreto reclamato.
Sotto il profilo della quantificazione dell'assegno divorzile occorre, infatti, considerare - a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda - che la statuizione reclamata non appare affetta da manifesta illogicità risultando la stessa congrua avuto riguardo ai redditi e alla situazione patrimoniale delle parti, come ricostruiti sulla base della documentazione prodotta , risultando da un lato incontroverso il fatto che il sig. dal 01.01.2023 ha subito una Parte_1 drastica riduzione del proprio reddito mensile essendogli stato intimato il licenziamento collettivo per riduzione di personale della ditta di cui era dipendente ( da uno stipendio di euro 3.000,00 mensile ad euro 1.345,00 per NASPI, somma progressivamente ridotta fino alla cessazione di tale misura prevista per il dicembre 2024, senza possibilità di percepire la pensione fino al mese di luglio 2025). Tali elementi inducono a svolgere analoghe considerazioni quanto agli assegni in favore dei figli atteso che, all'esito della valutazione propria di questa fase, appaiono compatibili con le pur ridotte entrate del reclamante e in particolare, quanto alla figlia, occorre approfondire il carattere continuativo dell'attività svolta dalla figlia. La statuizione richiesta e riguardante la decorrenza dei provvedimenti economici adottati costituisce aspetto proprio della fase della decisione.
Il rigetto delle richieste di entrambe le parti legittima la totale compensazione delle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, respinge le richieste avanzate in via principale da Parte_1
e, in via incidentale, da e dichiara interamente
[...] Controparte_1 compensate fra le parti le spese del grado. Sussistono in relazione ad entrambe le parti i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del
DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L.
24.12.2012 n. 228. Ancona, così deciso il 12.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico