Art. 4.
L' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 , ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 , e' sostituito dal seguente:
"Sono iscritti d'ufficio all'Ente:
a) gli insegnanti di ruolo in attivita' di servizio;
b) i direttori e gli ispettori scolastici in attivita' di servizio.
Gli iscritti d'ufficio mantengono il diritto alle prestazioni di cui al precedente art. 2-bis anche dopo il collocamento in pensione.
Gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, gli insegnanti delle scuole elementari parificate nonche' le direttrici e le maestre titolari delle scuole materne di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 2 possono essere iscritti all'Ente su loro domanda alle condizioni determinate dallo statuto".
L' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 , ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 , e' sostituito dal seguente:
"Sono iscritti d'ufficio all'Ente:
a) gli insegnanti di ruolo in attivita' di servizio;
b) i direttori e gli ispettori scolastici in attivita' di servizio.
Gli iscritti d'ufficio mantengono il diritto alle prestazioni di cui al precedente art. 2-bis anche dopo il collocamento in pensione.
Gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, gli insegnanti delle scuole elementari parificate nonche' le direttrici e le maestre titolari delle scuole materne di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 2 possono essere iscritti all'Ente su loro domanda alle condizioni determinate dallo statuto".