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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/12/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa RB del BO Presidente
Dott.ssa CE OC Consigliere rel.
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 980/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.f. e P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Polimeni
appellante
contro
(P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. QU Piscopo
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 304/2024 del Tribunale di Lanciano emessa il 24.09.2024 e pubblicata in data 27.09.2024.
All'udienza del 14 ottobre 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, per i motivi sopra esposti:
1. Riformare e/o annullare la sentenza impugnata;
2. Per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice nel precedente grado di giudizio, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore e condannarla a favore della n persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore al pagamento di complessivi euro 16.900,00, di cui 6.100,00 per restituzione del prezzo pagato ed euro 10.800,00 quale danno emergente, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore somma che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di liquidare anche in via equitativa;
3. il tutto con condanna al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato costituito ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, l'odierna appellante reitera anche in questa sede la richiesta di CTU, già tempestivamente formulata nel precedente grado di giudizio, affinché il nominato consulente previa acquisizione degli accessi alla piattaforma e al server su cui è in hosting il sistema realizzato da presso il fornitore terzo Host Controparte_2
S.p.A. con sede in Torino, e previa acquisizione del backup sempre presso Host Spa, nonché sulla base della documentazione in atti, accerti la corrispondenza tra quanto
pag. 2/26 realizzato dalla società convenuta, odierna appellata e quanto richiesto dall'attrice, odierna appellante, nonché che gli accessi dell'utente con username “Gestore” erano in stato di blocco ancora nel dicembre 2020”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“Voglia la Corte di Appello di L'Aquila
confermare la sentenza 304/2024 REG. SENT. TRIBUNALE DI LANCIANO,
dichiarare inammissibile l'appello per la mancata indicazione delle specifiche circostanze da cui deriva la mancata o la violata applicazione di legge,
nel merito rigettare l'appello e confermare anche la riconvenzionale di CP_1 per € 3.050,00 (per la quale si insiste anche in appello) quale residuo
[...] importo non pagato da derivante dalla fonte di obbligazione-contratto CP_3 del 7.1.2020 e stante l'adempimento dell'obbligazione e la mancanza assoluta di prova del ritardo (del termine non essenziale, per il COVID 19 e per ammissione del Pt_2
- LEGALE RAPPRESENTANTE che ad ogni buon conto ha ammesso CP_3 di aver atteso i tempi di consegna della e la mancanza Controparte_1 di prova sull'inadempimento e sul danno.
Con vittoria di spese e compensi in diretto favore del procuratore antistatario Avv.
QU PI.
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 304/2024, pubblicata in data 27.09.2024, il
Tribunale di Lanciano, pronunciando sull'azione proposta da nei Parte_1 confronti di diretta ad ottenere la risoluzione del contratto Controparte_1 stipulato tra le parti per grave inadempimento della convenuta, con la conseguente condanna di al risarcimento del danno per complessivi €. Controparte_1
16.900,00, di cui €. 6.100,00 quale restituzione del prezzo pagato, ed €. 10.800,00 quale danno emergente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, rigettava la domanda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, condannava parte attrice al pagamento in favore di Controparte_1
pag. 3/26 della somma pari ad €. 3.050,00, a saldo dell'importo residuo non versato, oltre interessi dalla domanda, con ulteriore condanna al pagamento delle di lite
A fondamento della domanda l'attuale società appellante deduceva che:
aveva stipulato in data 07.01.2020 con la un contratto per la Controparte_1 realizzazione di un Software E.R.P. con le personalizzazioni richieste ed indicate dalla per un totale determinato complessivamente nella somma pari ad €. Parte_1
9.150,00;
la consegna dell'opera, come previsto nel contratto, sarebbe dovuta avvenire entro il termine di 180 giorni dalla conclusione dell'accordo;
si era verificato un ritardo nella consegna del prodotto con la mancata trasmissione delle credenziali di accesso al gestionale che aveva determinato l'impossibilità per Pt_1 di accedere al software e, quindi, di usufruire dell'opera per la quale l'odierna appellante aveva versato quale acconto sul prezzo finale la somma di € 6.100,00, onorata, come da accordi, in due tranches, un terzo alla sottoscrizione ed un altro terzo nel marzo 2020;
non avendo potuto utilizzare il software per realizzare gli interventi programmati per il
2020 a causa dell'impossibilità di accedere al gestionale che risultava bloccato, al fine di rispettare i suoi impegni per risolvere il problema era stata costretta a fare Pt_1 ricorso all'intervento di terzi, sostenendone il relativo costo per la complessiva somma pari ad €. 10.800,00, come attestato nelle fatture prodotte in allegato all'atto di citazione originario.
Risultati vani i tentativi di bonario componimento, manifestati attraverso due istanze di negoziazione assistita del 09.10.2020 e del 19.04.2021, ed una istanza di mediazione del
20.07.2021, ritenendo che il disservizio fosse da imputare al grave inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi assunti con il contratto, Controparte_1 [...] decideva di agire in giudizio per ottenere, previa risoluzione del contratto, il CP_3 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, ovvero la restituzione della somma versata quale anticipo ed il rimborso delle spese sostenute per l'intervento di terzi.
pag. 4/26 In sede di costituzione la convenuta in via preliminare Controparte_1 sollevava l'eccezione di litispendenza sul rilievo che era stato presentato identico atto di citazione presso il Tribunale di Firenze.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto sulla base del fatto che il ritardo nella consegna dell'opera era da imputare alla emergenza pandemica
Covid 2019, che in ogni caso il termine di 180 giorni fissato nel contratto non aveva natura essenziale, che comunque le credenziali di accesso, che erano le stesse utilizzate per i testi eseguiti nella fase di programmazione, erano state prontamente comunicate in via telefonica e che, a prescindere dalle superiori eccezioni, era maturata la decadenza per la denuncia dei vizi, in quanto intervenuta oltre gli otto giorni, e che in ogni caso l'azione era stata esercitata oltre l'anno.
Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale diretta a richiedere ed ottenere il pagamento della somma residua da versare a saldo del prezzo pattuito.
Istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti e la prova orale, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.05.2024, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
A fondamento della decisione il primo giudice assumeva quanto segue: in via preliminare rigettava l'eccezione di litispendenza sul presupposto della sopravvenuta estinzione del giudizio instaurato presso il Tribunale di Firenze che non risultava essere stato iscritto a ruolo;
disattendeva, altresì, l'eccezione di improcedibilità. Nel merito della vicenda oggetto di lite, rilevava che a supporto della domanda parte attrice aveva depositato le condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti, il cui oggetto risultava indicato agli artt. 1 e 7.1 con la formula “Realizzazione software ERP personalizzato secondo le indicazioni fornite”; rilevava inoltre che non era stato allegato il preventivo, che era stato più volte richiamato nelle condizioni, e che non erano state specificate le indicazioni da seguire per la realizzazione del software in base alle specifiche esigenze della parte attrice, ragione per cui il contratto concluso fra le parti doveva essere ricondotto nell'ambito di una attività diretta all'analisi ed allo sviluppo di un programma per svolgere determinati compiti, presentando dunque il carattere della pag. 5/26 cessione di un bene o servizio con tratti di attinenza all'appalto o al contratto d'opera di professionista intellettuale, con la ulteriore precisazione che, viste le puntualizzazioni di cui agli artt. 9 e 10 del contratto, il cedente prestatore (la società convenuta) si era riservata la proprietà del software, in tal modo delimitandosi l'ambito della titolarità in capo alla committente circoscritta al solo diritto d'uso e non già alla proprietà del software.
Riteneva, quindi, che il contratto presentasse carattere misto, dato che per un verso recava come oggetto l'attività di sviluppo di un programma gestionale studiato per rispondere alle specifiche esigenze della committente che, peraltro, non risultavano individuabili in concreto a causa dell'omessa allegazione del preventivo e delle
“indicazioni” fornite dalla committente, e per altro verso aveva i caratteri della cessione temporanea della licenza d'uso, essendo la proprietà riservata alla cedente.
Inoltre, dava atto del fatto che, pur in assenza di sottoscrizione, la data del 07.01.2020 poteva ritenersi pacificamente ammessa quale data dell'accordo da prendere come riferimento per individuare il termine di 180 giorni stabilito per la consegna del programma.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che l'allora parte attrice non aveva dedotto l'inidoneità del software a soddisfare le sue esigenze ma, al contrario, solamente di non averne potuto fruire nel tempo previsto per l'indisponibilità delle credenziali di accesso,
l'indagine doveva essere circoscritta allo svolgimento dei rapporti tra le parti ed alla individuazione degli obblighi stabiliti a carico delle stesse parti, sulla base delle previsioni contrattuali in relazione all'epoca della consegna e delle conseguenze connesse al ritardo.
Su tale aspetto, dalle informazioni acquisibili dal contratto circa la tempistica per la consegna, vista la mancata allegazione del preventivo in base al quale avrebbero dovuto individuarsi il tempo della consegna e le conseguenze in caso di ritardo, il primo giudice riteneva che non fosse possibile attribuire al termine inziale di giorni 180 la natura di termine essenziale.
pag. 6/26 Sulla base di tale premessa, rilevava che il software in oggetto era stato effettivamente consegnato in ritardo rispetto alla data stabilita, essendo stata eseguita nel mese di settembre 2020 anziché nella prima decade del mese di luglio 2020, circostanza questa del resto ammessa, implicitamente, dalla stessa parte convenuta che aveva imputato il ritardo alla emergenza pandemica Covid 19.
Peraltro, secondo il primo giudice tale emergenza non poteva ritenersi idonea a configurare una causa di giustificazione, considerato che dalle risultanze della prova orale introdotta dalla stessa convenuta (teste – ud 20/09/23) era risultato che Tes_1 non aveva interrotto completamente la propria attività e che anche durante CP_1 la pandemia (nel periodo marzo - maggio 2020) erano state effettuate delle videoconferenze tra gli addetti di il legale rappresentante di CP_2 [...]
) e i suoi collaboratori, il che non poteva giustificare né l'interruzione dei Parte_3 lavori finalizzati alla realizzazione del programma commissionato né tantomeno il loro ritardo.
Tuttavia, pur accertato il ritardo non giustificabile, stante la rilevata assenza di previsioni specifiche sul punto, non era possibile secondo il Tribunale far derivare dal mancato rispetto del termine le conseguenze risolutorie invocate da parte attrice e ciò sul rilievo che il termine non presentava i caratteri e i requisiti per ritenerlo di natura essenziale, non essendo detti caratteri né specificamente dedotti né tantomeno ipotizzabili in termini astratti.
Non solo, posto che, come chiarito dal teste citato da parte attrice, “il sofware Tes_2 in questione doveva servire da piattaforma di gestione di tutti i files e documenti ed informazioni inviateci dai clienti in relazione al singolo evento, per poterli coordinare per l'organizzazione”, si trattava di una attività di cui parte attrice aveva contestato la mancata fruibilità solo per l'inconveniente riconducibile alle credenziali d'accesso e per il tempo in cui si era protratta detta impossibilità di accesso, evenienza che rappresenta una conseguenza diversa e non assimilabile alla realizzazione e fornitura di un programma risultato inidoneo a procurare il servizio richiesto. DE resto, durante la fase di realizzazione del programma parte attrice aveva comunque avuto la possibilità di pag. 7/26 accedervi e controllarne lo sviluppo, come confermato dal suo legale rappresentante in sede di interpello, laddove ha riferito di essere stato in possesso delle credenziali d'accesso nella fase di costruzione del programma, fatto che aveva consentito di visionare lo sviluppo dei lavori. Lo stesso teste di parte attrice, Testimone_3
(udienza del 12.06.2023), aveva precisato che il software era stato consegnato nel settembre 2020, che le credenziali fornite dalla convenuta erano le stesse utilizzate durante la fase di sviluppo del programma e che i problemi di connessione si erano presentati solo dopo il trasferimento del software sul server di e che i Parte_1 problemi di accesso erano stati comunque risolti dopo qualche giorno.
Dalla suddetta ricostruzione del fatto storico, si evidenziavano circostanze ostative all'accoglimento della domanda, essendo risultato smentito in primo luogo l'assunto secondo cui parte attrice non avesse avuto accesso al programma, posto che al contrario ne era emersa la piena fruibilità, sebbene con ritardo rispetto all'epoca prevista per la consegna.
Pertanto, pur essendo da imputare alla convenuta l'impossibilità di accedere al gestionale, essendo risultato dalla produzione di parte attrice (doc. 5 allegato alla citazione) e come confermato in sede testimoniale (teste ) che il mancato Tes_2 accesso di era dipeso dalla mancata attivazione dell'utente gestore, tuttavia da CP_3 tale ritardo non potevano farsi derivare le conseguenze risarcitorie avanzate da parte attrice.
Con riferimento al documento n. 5 allegato all'atto di citazione e relativo al registro degli accessi, il giudice rilevava che se da un lato il documento dimostrava problemi di accesso a causa di un blocco del sistema, dall'altro non poteva essere ritenuto probante in relazione al dedotto inadempimento a carico di considerato che era CP_1 relativo ad un tentativo di accesso del 28/05/2020, eseguito quando era ancora in decorrenza il termine iniziale del contratto ed il programma era da ritenersi ancora in fase di sviluppo, per cui non poteva considerarsi quale ipotesi d'inadempimento a carico di CP_1
pag. 8/26 A tale proposito osservava che, a fronte della deduzione su cui l'attore aveva fondato la domanda, cioè l'individuazione di un termine di consegna di 180 giorni decorrente dal gennaio 2020, erano restate prive di rilievo le deposizioni testimoniali che avevano riferito circa non meglio definite proroghe dei termini di consegna che sarebbero intervenute a decorrere dal gennaio 2020.
Il primo giudice, in ogni caso, non riteneva provato neppure il danno subito per il ritardo nella consegna consistente in ipotesi nella spesa sostenuta per le prestazioni eseguite da terzi cui la società committente aveva dovuto fare Testimone_3 ricorso per risolvere i problemi di accesso, sul presupposto che le fatture n. 1 del
12/12/20 per l'importo di € 5.200.00, relativa alla realizzazione e coordinamento di eventi live streaming riferiti al periodo gennaio – maggio 2020, e la fattura n. 2 del
13/12/20 per l'importo di € 5.600.00, relativa alla realizzazione e coordinamento di eventi live streaming riferiti al periodo giugno – dicembre 2020, non potevano ritenersi utili a provare il danno subito dalla e ad imputarlo al ritardo nella consegna da CP_3 parte di in quanto: CP_2
la fattura n. 1 faceva riferimento al periodo gennaio maggio 2020, un'epoca in cui il termine di 180 giorni a disposizione di per eseguire la prestazione non era CP_1 ancora spirato;
la fattura n. 2 contemplava il periodo giugno - dicembre 2020 e in tale lasso temporale rientrava senza dubbio il periodo del ritardo nella consegna (settembre 2020) da parte di
, ma la genericità dell'indicazione riportata nella fattura, oltre CP_2 all'assenza di più dettagliate specificazioni circa l'epoca ed il tipo di attività svolta da
, non permetteva di raggiungere la prova che l'importo di cui alla fattura n. 2 Tes_2 fosse stato pagato da per causa imputabile alla ed in quale CP_3 CP_1 misura, tenuto anche conto del fatto che detta fattura contempla anche il periodo fino al
7 luglio 2020 in cui il termine di consegna era ancora in decorrenza.
In conclusione, il primo giudice in base ai dati acquisiti ravvisava l'impossibilità di configurare il ritardo nella consegna da parte di quale Controparte_1
pag. 9/26 inadempimento di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto o anche la semplice riduzione del compenso pattuito per la prestazione.
Per tali motivi, rigettava le domande di parte attrice ed accoglieva la domanda svolta in via riconvenzionale da per il pagamento del prezzo residuo. CP_1
2. Appello. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado ha proposto appello
[...] per i motivi di seguito indicati: CP_3
2.1 Violazione principio di chiarezza.
Con il primo motivo parte appellante ha contestato la sentenza impugnata perché sarebbe caratterizzata in via generale da scarsa chiarezza nella esposizione dei fatti e da contraddittorietà dell'iter logico - giuridico seguito dal primo giudice per determinare il suo convincimento, una condizione tale pregiudicare lo stesso diritto di difesa, risultando complessa anche l'individuazione dei motivi che avevano determinato il primo giudice a rigettare la domanda della odierna appellante.
2.2 Omessa ed errata valutazione delle prove testimoniali e documentali fornite dalla
. Pt_1
Con il secondo motivo parte appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che “Il teste ha poi precisato che: il Tes_2 software venne consegnato nel settembre 2020 (capp 2 e 4 ud 12/6/23), le credenziali fornite erano le stesse utilizzate durante la fase di sviluppo del programma, i problemi di connessione si sono presentati dopo il trasferimento del software sul server di CP_3
i problemi di accesso si sono risolti dopo qualche giorno”.
[...]
Secondo l'appellante il primo giudice non solo avrebbe completamente omesso di esaminare e valutare tutte le prove fornite dall'odierna appellante che, se correttamente analizzate, avrebbero dimostrato a pieno l'impossibilità da parte della di Pt_1 accedere al gestionale e di utilizzare il prodotto informatico così come commissionato, in quanto vi era un blocco dell'utente “Gestore” nel software, ma avrebbe fondato il suo convincimento, erroneo e contraddittorio, esclusivamente su un stralcio, anche parziale,
pag. 10/26 della deposizione resa dal teste , in tal modo travisandone il senso ed Testimone_3 il contenuto.
Infatti, attraverso l'esame complessivo della deposizione si sarebbe potuto rilevare, come riferito dal teste, che “La non aveva a disposizione il software nella data CP_3 concordata e pertanto nel secondo semestre del 2020 ha dovuto impiegare un consulente esterno alla propria azienda per svolgere le funzioni che dovevano essere svolte dal software”, e che “siccome il software non funzionava ho dovuto effettuare io tutte le operazioni di raccolta di files documenti e informazioni e comunicarli agli interessati”. Non solo, lo stesso teste, nel rispondere ai capitoli di prova contraria, aveva precisato che “anche dopo il trasferimento (del software sul server della parte attrice) ci sono stati problemi di accesso”.
Parte appellante ha inoltre lamentato che la deposizione del teste , già di per sé Tes_2 decisiva, avrebbe trovato puntuali e precise conferme anche nelle altre testimonianze ammesse ed espletate, come quelle rese dai testi e (udienza Testimone_4 Tes_5 del 20.09.2023), nella loro veste di tecnici incaricati dal legale rappresentante della società appellante per effettuare i relativi accertamenti su quanto consegnato dalla odierna appellata, i quali avrebbero evidenziato la circostanza relativa al blocco del software e del back up, nonché all'impossibilità di accesso al programma. Pur essendo del tutto indifferenti, non avendo alcun interesse nella vicenda in oggetto, il primo giudice avrebbe totalmente ignorato il contenuto e la portata delle loro dichiarazioni senza apparente motivazione.
Si tratterebbe di una omissione determinante ai fini della decisione in quanto le riportate deposizioni, lette unitamente a quella resa dal teste , avrebbero comprovano Tes_2
l'impossibilità per la di accedere ed utilizzare il prodotto informatico CP_3 commissionato per un preciso fatto imputabile alla odierna appellata.
2.3 Errata valutazione del doc. 5.
Con il terzo motivo è stata censurata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto che “il doc. 5 relativo al registro accessi prodotto dall'attore assume anche rilievo, per un verso a dimostrare che sia gli sviluppatori del programma Fineo, che
pag. 11/26 accede anche come supervisore, e Piagentini, sia il , hanno avuto accesso, Pt_2 mentre il blocco si verifica in relazione al tentativo di accesso dell'utente “gestore”
(che peraltro fa riferimento ad una email con , quindi non Email_1 direttamente ricollegabile ad utenza , per altro che tale rilievo non è probante Pt_1 in relazione al dedotto inadempimento, posto che è relativo ad un tentativo di accesso del 28/05/2020, come si legge nel medesimo rigo ove è registrato il blocco, quindi si individua in epoca in cui era ancora in decorrenza il termine iniziale del contratto, era da ritenersi ancora in fase di sviluppo il programma, e non può pertanto considerarsi ipotesi d'inadempimento”.
Tale affermazione sul documento in questione, oltre che errata nei presupposti a causa di una superficiale analisi dell'atto, risulterebbe smentita dal contenuto stesso del documento che, oltre ad indicare la circostanza che l'utenza “gestore” – unica utenza indispensabile per l'uso operativo del software - era bloccata (evidenziata dal numero 1 cerchiato in rosso nella tabella), fornirebbe ulteriori dettagli molto rilevanti anche con riferimento alle utenze non bloccate di Piagentini e richiamate in sentenza. Pt_2
Dunque, secondo parte appellante il contenuto del documento costituirebbe una inconfutabile prova dell'inadempimento della che, tuttavia, al Controparte_1 fine di una corretta interpretazione presuppone delle particolari ed adeguate cognizioni tecnico-informatiche che avrebbero dovuto raccogliersi attraverso una specifica Ctu di cui era stata avanzata richiesta in primo grado, disattesa senza idonea motivazione dal primo giudice, il quale avrebbe operato di iniziativa una disamina di un documento tecnico senza però riuscire a cogliere gli elementi e i dati che il documento stesso forniva, proprio a causa della mancanza di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche le quali avrebbero determinato il travisamento del suo reale significato che, al contrario di quanto rilevato, comproverebbe la tesi della odierna parte appellante circa l'inadempimento della appellata.
Inoltre, il primo giudice avrebbe anche omesso di valutare i chiarimenti tecnici resi sul contenuto dal teste da ritenere qualificato in quanto responsabile del Tes_5 servizio di assistenza clienti del fornitore di hosting su cui insisteva il software, il quale pag. 12/26 aveva confermato la email allegata alle seconde memorie istruttorie di parte attrice, odierna appellante, quale allegato n. 6, comunicazione – Marzo, in cui viene Pt_2 spiegato che “nel backup l'utente risulta bloccato, mentre nel sito attuale è attivo”.
Non a caso, dalla disamina della schermata relativa al sito attuale riportata nella citata email, risulterebbe che l'utente GESTORE era stato “sbloccato” solo in data 12 gennaio
2021, nella stessa data in cui risulta l'accesso dell'utente , ovvero del Persona_1 legale rappresentate di mentre per gli altri utenti risultava Controparte_2 ancora quale ultimo accesso quello di giugno 2020. Al riguardo il teste ha Tes_5 dichiarato di aver “confrontato le impronte ash delle password nelle due versioni (sito e back up)” e di aver “riscontrato che erano uguali”. Ha inoltre dichiarato di aver
“riscontrato che in una delle due versioni l'account utente era disattivo, e questo non consentiva l'accesso, pur con le credenziali corrette”.
Pertanto, se il primo giudice avesse provveduto ad esaminare e valutare la deposizione resa da avrebbe ricavato una interpretazione del contenuto del richiamato Tes_5 doc. 5 certamente aderente al suo reale significato e alla sua effettiva portata, pervenendo a conclusioni del tutto opposte rispetto a quelle indicate nella sentenza.
Conclusivamente, secondo parte appellante le risultanze istruttorie emerse in corso di causa, documentali, orali ed anche di natura tecnica, e fornite dalla odierna appellante sarebbero da ritenere precise, univoche e concordanti circa la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda e, qualora correttamente valutate dal primo giudice, avrebbero senza dubbio determinato una decisone diversa o quanto meno avrebbero dovuto indurlo quanto meno ad eseguire un approfondimento istruttorio attraverso l'espletamento di una Ctu che era stata richiesta dall'odierna appellante.
2.4 Sulla domanda riconvenzionale della . CP_2
Con tale motivo viene contestata la parte della sentenza nella quale il primo giudice ha ritenuto di accogliere la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna appellata che alla luce di quanto esposto a fondamento dell'atto di gravame si rileverebbe del tutto priva dei presupposti giustificativi, in considerazione della circostanza, pacificamente ammessa dalla stessa appellata e affermata in più occasioni dal primo giudice, relativa pag. 13/26 all'accertato ritardo nella esecuzione della prestazione che, pur ritenuto irrilevante ai fini dell'accertamento dell'inadempimento della appellata, non avrebbe potuto mai giustificare il pagamento integrale del prezzo dovuto.
Inoltre, tale decisione non sarebbe supportata da alcuna minima motivazione, dato che nella parte motiva della sentenza non si rinviene neppure un accenno alla domanda riconvenzionale che, invece, appare soltanto nella parte dispositiva, in assenza di specifiche ragioni giustificative, di talchè venendo all'evidenza l'omessa motivazione, vi sarebbero i presupposti per dichiarare la nullità della sentenza nella parte in esame.
2.5 Sul quantum
Con tale ultimo motivo ha contestato l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha rilevato per entrambe le fatture prodotte in giudizio “l'assoluta genericità sull'indicazione delle attività in oggetto, che non consente le valutazioni di rispondenza dell'operato e riferibilità ad inadempimenti della convenuta, quindi benché risulti di fatto accettata nei rapporti interni tra e , non fornisce CP_3 Tes_2 elementi di valutazione in relazione alle richieste svolte nei confronti dell'odierna convenutala controparte di restituzione del prezzo ricevuto”.
Tale affermazione sarebbe del tutto errata poiché, a fronte della consegna ritardata e con problemi di accesso, l'odierna appellante era stata costretta ad incaricare tale Tes_3
proprio al fine di sopperire alla problematica derivata dalla ritardata consegna.
[...]
Infatti, sentito come teste, all'udienza del 12 giugno 2023 ha Testimone_3 specificato che “il sofware in questione doveva servire da piattaforma di gestione di tutti i files e documenti ed informazioni inviateci dai clienti in relazione al singolo evento, per poterli coordinare per l'organizzazione”; e poiché il software non funzionava, egli stesso “aveva dovuto effettuare … tutte le operazioni di raccolta dei files documenti e informazioni e comunicarli agli interessati”, in tal modo confermando la circostanza per cui il consulente esterno, riscontrata la impossibilità di accedere al gestionale commissionato dalla appellante alla controparte, era dovuto intervenire per realizzare ex novo l'attività gestionale.
pag. 14/26 Pertanto, parte appellante avrebbe dato piena prova delle ragioni che avevano determinato l'affidamento dell'attività ad un tecnico esterno, resosi necessario in conseguenza dell'impossibilità di accesso al sistema per causa imputabile alla odierna appellata, in tal modo giustificandosi il costo sostenuto per l'attività eseguita dal tecnico che era stata documentata attraverso la produzione delle relative fatture per la complessiva somma pari ad €. 10.800,00, rilevato altresì che dette fatture, cui la giurisprudenza sia di legittimità che di merito attribuisce un valore indiziario, sarebbero state ulteriormente corroborate attraverso la deposizione testimoniale resa dal suo autore che aveva confermato le fatture, specificando l'oggetto della prestazione eseguita.
3. Si è costituita in grado di appello la la quale ha eccepito in Controparte_1 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nel merito ha contestato la fondatezza del proposto gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Inoltre, ha confermato le istanze circa l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa alla eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. L'eccezione non è fondata e va dunque disattesa, in quanto l'appello così come proposto contiene i requisiti minimi richiesti dalla legge atti ad individuare le parti appellate, i motivi delle doglianze e le richieste di riforma della sentenza impugnata, consentendo quindi all'appellato di individuare i punti oggetto del gravame e di svolgere una compiuta difesa. Sotto tale profilo questa
Corte, secondo un orientamento già seguito in casi simili, deve rilevare come la Corte di
Cassazione a Sez. Un. (n. 27199/2017) ha enunciato su tale punto il principio secondo il quale “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice ….. restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado“. Ed ancora pag. 15/26 con altra pronuncia (Cass. Civ. n. 5114/2022) si è stabilito che “in tema di appello il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione”. Per cui in applicazione di tali principi dal contenuto complessivo del proposto appello si deve ritenere che l'appellante abbia fornito a questa Corte gli elementi in ordine alle doglianze avanzate, permettendo contestualmente alla controparte di approntare idonea difesa in relazione ai motivi di appello. L'eccezione, pertanto, deve essere deve essere rigettata.
4.2 Passando al merito, l'appello è infondato.
4.3 Il primo motivo con il quale è stata contestata una presunta contraddittorietà e mancanza di chiarezza della motivazione, che sarebbe caratterizzata da lacune ed omissioni tali da rendere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, per un verso illogico e per altro verso scarsamente comprensibile, così da pregiudicare finanche il diritto di difesa, non appare fondato e, pertanto, deve essere rigettato. A tale riguardo, occorre rilevare che contrariamente a quanto contestato, a prescindere dalla condivisibilità o meno del ragionamento eseguito dal primo giudice, la motivazione assunta a fondamento della decisione impugnata appare ben articolata e adottata a seguito di un percorso chiaro, lineare e logico, nel quale sono stati evidenziati tutti gli aspetti oggetto della lite attraverso un esame completo del materiale istruttorio e tale, in ogni caso, da porre l'appellante in grado di comprendere le ragioni della decisione e, quindi, di difendersi adeguatamente.
4.4 Parimenti infondato è da ritenere il secondo motivo con il quale parte appellante ha svolto una critica inerente al metodo utilizzato dal primo giudice nella valutazione delle prove testimoniali offerte dalle parti, deducendo che avrebbe estrapolato solo una parte della deposizione resa dal teste che, invece, sarebbe particolarmente Testimone_3
pag. 16/26 incisiva essendo il teste il tecnico esterno incaricato dalla odierna appellante per risolvere i problemi di acceso al programma, in tal modo stravolgendone del tutto il reale contenuto ed il significato;
inoltre, avrebbe omesso del tutto di considerare le ulteriori informazioni ricavabili dalle dichiarazioni rese da altri due testi,
[...]
e che se fossero state lette e analizzate congiuntamente e nel loro Tes_4 Tes_5 complesso avrebbero determinato una diversa valutazione dei fatti, nel senso di avvalorare la tesi dell'inadempimento a carico della odierna appellata circa la regolare esecuzione della sua prestazione, con il conseguente danno subito dalla appellante, essendo emersa chiaramente la circostanza relativa all'impossibilità da parte della odierna appellante, per responsabilità imputabile alla appellata, di accedere al gestionale e di utilizzare il prodotto informatico secondo quanto previsto nella commissione a causa di un blocco dell'utente “Gestore” nel software.
La censura deve essere disattesa in quanto non risulta ravvisabile il vizio denunciato con l'atto di gravame, ritenuto che il primo giudice ha fornito una motivazione aderente al quadro probatorio a sua disposizione, avendo esaminato le prove raccolte, sia orali che documentali, anche attraverso un raffronto tra le stesse e comparando tutte le informazioni ricavabili, senza incorrere in particolari omissioni, avendo altresì individuato gli elementi di fatto e di diritto, con le relative prove, ritenuti decisivi.
Tuttavia, alla luce delle contestazioni di parte appellante appare necessario analizzare e valutare le risultanze della prova orale, esaminando quanto emerso dalle dichiarazioni rese dei testimoni ammessi ed escussi, al fine di verificare se ed in quali termini sia ravvisabile una responsabilità per inadempimento a carico della odierna appellata nella esecuzione della sua prestazione e se detto inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni patrimoniali richiesti dalla appellante.
Le risultanze istruttorie, chiaramente, dovranno essere analizzate e valutate in riferimento alle specifiche richieste avanzate con la domanda dalla odierna appellante, la quale non ha contestato il vizio del prodotto o del programma commissionato alla parte appellata né la sua difformità rispetto alle aspettative o alle condizioni contrattuali,
pag. 17/26 bensì il ritardo nella consegna a fronte del termine previsto nel contratto e la parziale e temporanea inutilizzabilità del software commissionato che sarebbe risultato inaccessibile a causa della indisponibilità delle credenziali di accesso o comunque per un blocco del programma.
Dall'esame della prova orale sono emersi i seguenti elementi.
Il teste, , all'epoca dei fatti collaboratore esterno della odierna Testimone_3 appellante al quale quest'ultima si era rivolta per risolvere i lamentati problemi di accesso al programma, escusso all'udienza del 12.06.2023, in primo luogo ha confermato la circostanza per cui nel febbraio del 2020, nonostante l'inserimento delle credenziali di accesso comunicate dalla odierna appellata, non era riuscito ad accedere al gestionale consegnato alla precisando che nel secondo semestre dello Pt_1 stesso anno (giugno – dicembre 2020) parte appellante gli aveva affidato l'incarico di eseguire le funzioni e le operazioni che dovevano essere svolte dal software e sulla piattaforma di gestione, ovvero raccolta files e documenti pervenute da terzi e relativa comunicazione agli interessati.
Ha affermato inoltre che il software era stato consegnato alla nel mese di Pt_1 settembre 2020, che le credenziali di accesso al programma gli erano state comunicate successivamente da e, a precisa domanda del legale della controparte, ha Pt_1 confermato la circostanza per cui il software E.R.P. personalizzato era stato testato da su uno spazio di test messo a disposizione da al CP_3 Controparte_1 fine di verificarne la corrispondenza alle richieste del committente, specificando ulteriormente che “il software veniva utilizzato in fase di test” con la precisazione seguente: “Mi sembra che le credenziali fornite alla consegna del software fossero le stesse utilizzate in fase di realizzazione e test”; infine, ha dichiarato di non aver seguito costantemente i lavori di programmazione e che “ogni tanto” aveva l'opportunità di verificare lo sviluppo dei lavori, che “alcune volte si riusciva ad accedere al software”, mentre “altre volte non funzionava”, e che in ogni caso i problemi di accesso riscontrati dopo la consegna del software erano “stati risolti e dopo qualche giorno il software è stato utilizzabile”.
pag. 18/26 La circostanza relativa al mese di febbraio 2020 è da ritenere del tutto irrilevante rispetto all'oggetto della lite, posto che all'epoca il termine previsto per la consegna non era ancora scaduto, essendo fissato al mese di luglio 2020. Mentre per quanto attiene il suo intervento successivo, a prescindere da ogni valutazione circa la sua necessità e urgenza e circa le modalità operative dell'intervento che non risultano affatto specificate nell'oggetto delle fatture stesse, resta il fatto che tutte le problematiche riscontrate sul programma, oltre che occasionali, erano state risolte in poco tempo, tanto che il software era pienamente utilizzabile.
Lo stesso legale rappresentante della società appellante, in Parte_4 sede di interpello (udienza del 12.06.2023) ha confermato la circostanza per cui il software E.R.P. personalizzato era stato testato su uno spazio di test messo a disposizione dalla odierna appellata al fine di verificarne la corrispondenza alle richieste della committente, odierna appellante, e che il trasferimento del software era stato eseguito solo dopo l'approvazione da parte della appellante con la comunicazione dei dati di accesso. Ha precisato, altresì, che la committente, odierna appellante, aveva sempre “potuto visionare lo sviluppo dei lavori” e che dopo la consegna del software, i lavori erano continuati senza interruzione fino al novembre, da intendere 2020.
Il teste (udienza del 20.09.2023) ha affermato che in data 10.11.2020, Testimone_4 su richiesta di legale rappresentante di aveva Parte_4 Pt_1 tentato di accedere al gestionale realizzato dall'odierna appellata all'indirizzo P http://gestionale.stravideo.net/ inserendo credenziali di accesso state Parte_6 comunicate tramite una mail inviata dallo stesso che aveva chiesto di accedere Pt_2 al sito con dette credenziali ma che nella predetta occasione “non era riuscito ad accedere al gestionale con quelle credenziali”. Il teste, dunque, ha confermato l'esistenza di un problema di accesso ma che era limitato e circoscritto al giorno
10.11.2020.
L'altro teste (udienza del 20.09.2023) ha dichiarato che in data 19.01.2021, Tes_5 sempre su richiesta di , aveva effettuato un raffronto tra la piattaforma Parte_4 realizzata da per presente e disponibile on line in quel Controparte_1 Pt_1
pag. 19/26 giorno, e la stessa piattaforma in una versione precedente recuperata da un backup di sicurezza, riscontrando nell'occasione che la piattaforma nella versione precedente, recuperata dal backup di sicurezza, risultava bloccata nelle impostazioni del database utenti non consentendo l'accesso da parte dell'utente “Gestore”; ha inoltre precisato di aver tentato un confronto tra le impronte Ash delle password nelle due versioni (sito e backup), riscontrando nell'occasione che erano uguali e di aver constatato che in una delle due versioni l'account utente era disattivato, non consentendone l'accesso anche con le credenziali corrette, in generale l'utente era bloccato nella versione di backup mentre era attivo nella versione corrente della piattaforma e di non aver verificato l'accesso al sito corrente con le credenziali, essendosi limitato al controllo della versione precedente sulla base dei dati backup. Anche in tale caso si parla di problematiche di accesso riferite e circoscritte al giorno 19.01.2021.
Il teste indicato dall'odierna appellata, (udienza del 20.09.2023), Testimone_6 ha dichiarato di non conoscere l'esistenza di accordi fra le parti circa il differimento della consegna del programma, asserendo però che nel periodo contestato CP_1 non aveva “ricevuto email o pec di sollecito”, precisando che neppure lui stesso, quale socio, aveva ricevuto comunicazioni di quel tenore;
ed ancora ha precisato di aver comunicato personalmente le credenziali a il cui legale rappresentante, Pt_1
spesso lo contattava per richiedergli le password che Parte_4 puntualmente erano comunicate e che al 23.09.2020, data della consegna, il software era stato trasferito attraverso internet sul server di proprietà di e quello stesso Pt_1 giorno, via telefono, aveva provveduto a confermare il trasferimento del software, comunicando di nuovo le relative credenziali che erano le stesse già comunicate a durante la precedente fase dello sviluppo del programma e Parte_4 mai più modificate.
Il contenuto delle dichiarazioni appena riferite, analizzate, contestualizzate e raffrontate fra di loro, consente di delineare un quadro preciso della vicenda oggetto di lite, in forza del quale risulta che il programma commissionato alla odierna appellata era stato consegnato in ritardo rispetto alla scadenza prevista nel contratto, che non vi erano state sul punto specifiche contestazioni da parte della appellante – committente, che il pag. 20/26 programma era stato testato e concordato fra le parti nel periodo antecedente la formale consegna, che in generale il programma non era risultato inidoneo alla sua funzionalità ma che solo in alcune occasioni si erano verificati problemi di accesso, estemporanei e circoscritti nel tempo, conseguenti ad un blocco del programma che, tuttavia, venivano risolti di volta in volta.
Dunque, le problematiche riscontrate non apparivano e non appaiono di portata e rilevanza tale da suffragare la tesi di parte appellante, quanto meno in correlazione con l'oggetto della domanda proposta che, come rilevato dal primo giudice, era diretta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento sulla base dell'accertamento della temporanea inutilizzabilità del programma commissionato alla odierna appellata ed al ritardo nella consegna rispetto ai termini pattuiti, non ravvisandosi gli estremi per giustificare una risoluzione del contratto, che presuppone la gravità dell'inadempimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che in assenza di elementi concreti il termine che era stato previsto per la consegna del software non può essere considerato come termine essenziale, anche alla luce del fatto che nel preventivo n. 4 del 07.01.2020, quanto ai tempi di consegna, si dispone “Circa 180 giorni per la versione definitiva”. Inoltre, parte appellante non ha allegato le specifiche condizioni e prescrizioni di adempimento, dato che nel suddetto preventivo, cui rimandava il contratto non viene dettagliato nulla a riguardo.
Ciò premesso, secondo un principio espresso in una recente pronuncia della Suprema
Corte, adottata in linea con altri precedenti in senso conforme (Cass. Civ. 14243/2020),
l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, se impedisce, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude di per sé la risolubilità del contratto a norma dell'art. 1453 c.c.; ma tale ipotesi potrebbe verificarsi solo se il ritardo si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza, il cui accertamento è rimesso in ogni caso all'apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito che deve essere condotto pag. 21/26 in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo (Cass. Civ. Ord. 357/2025).
Nella fattispecie in esame, in primo luogo è emerso che il ritardo nella consegna, pur esistente, oltre ad essere contenuto nel tempo (la consegna è avvenuta circa un mese dopo la scadenza prevista), in assenza di elementi contrari, non risulta avere apportato delle conseguenze incisive sulla efficacia del rapporto e sull'interesse della parte committente, nel senso che non sono stati chiariti né specificati gli effetti pregiudizievoli connessi al ritardo rispetto alle concrete esigenze della committente, attuale appellante.
Inoltre, il programma, pur presentando problemi di accesso, in ogni caso ha evidenziato delle difficoltà di accesso di carattere temporaneo, circoscritte a singole occasioni limitate nel tempo, non evidenziandosi al contrario problematiche di efficienza strutturale o funzionale tale da impedirne la utilizzabilità continuativa nel tempo.
In generale, non risulta provato il danno patrimoniale lamentato dalla parte appellante per diverse ragioni:
la prima fattura emessa dal riparatore si riferisce ad un arco temporale che è da ritenere ininfluente ai fini del giudizio in esame, essendo relativa ad un periodo (primo semestre
2020) in relazione al quale il termine di consegna non era ancora scaduto;
inoltre, non è stato evidenziato o esplicitato il motivo che aveva reso necessario l'intervento del terzo riparatore e in ogni caso non sono state rappresentate, se non in via del tutto generica, le conseguenze pregiudizievoli connesse al mancato utilizzo del programma;
la seconda fattura, pur riferita al periodo del presunto ritardo, non specifica le ragioni dell'intervento, recando un oggetto del tutto generico.
Non è stata fornita la prova della perdurante inutilizzabilità del sistema e, quindi, della sua inefficacia rispetto alle esigenze della appellante, posto che dalle risultanze della prova testimoniale sono emerse solo delle difficoltà di natura temporanea, limitate a singole occasioni, che tra l'altro sono risultate risolte in poco tempo.
pag. 22/26 Non sono state evidenziate, per difetto di allegazione, neppure le specifiche prescrizioni imposte a carico della odierna appellata rispetto alle sue obbligazioni, atteso che, come rilevato, nel preventivo oltre alla formula relativa alla “Realizzazione software E.R.P. personalizzato secondo indicazioni fornite” nulla viene specificato in ordine alle indicazioni da seguire nel dettaglio.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, questa Corte ritiene che il ritardo nella consegna del bene, peraltro molto limitato nel tempo, essendosi protratto per circa un mese rispetto alla data prevista, tra l'altro indicata in forma del tutto generica, e nella rilevata assenza di solleciti o diffide da parte dalle appellante, non possa costituire un inadempimento da definire “grave”, anche in considerazione del fatto che non è stata fornita la prova circa la intollerabilità del ritardo rispetto alla prestazione da eseguire, anche sul rilievo che il ritardo non ha avuto una incidenza decisiva sulle sorti e sull'efficacia del rapporto, tale da determinarne conseguenze pregiudizievoli in relazione all'interesse e alle esigenze della committente, odierna appellante e da giustificare, quindi, la risoluzione del contratto, rilevata anche la mancata produzione delle specifiche prescrizioni imposte alla appellata per la esecuzione della prestazione.
4.4 Anche il secondo motivo appare infondato.
Il documento cui fa riferimento parte appellante non risulta decisivo, in quanto non apporta elementi differenti rispetto a quelli risultanti dalla prova orale, ovvero la temporanea inutilizzabilità del sistema circoscritta nel tempo e limitata a singole ed estemporanee occasioni che, in ogni caso, non ha impedito l'esercizio dell'attività della committente - appellante. Non rileva in sostanza una rappresentazione diversa, idonea ad accertare l'inefficienza del programma prolungata nel tempo tale da far ritenere l'opera commissionata alla odierna appellata come inadeguata rispetto alle aspettative ed alle esigenze della odierna appellante, essendo solo risultato l'insorgere di difficoltà di accesso al sistema di carattere temporaneo, che non avevano avuto ripercussioni negative in senso assoluto a danno della parte appellante, se non in via saltuaria ed episodica.
pag. 23/26 Le indicazioni rilevate dalla parte appellante sulla base del documento evidenziato, infatti, a prescindere dal reale significato da attribuire alle voci sandEmail e Activation, lette unitamente alle altre risultanze istruttorie non sono tale da modificare il quadro che
è stato delineato, nel senso di escludere dalla condotta della appellata implicazioni rilevanti ai fini del richiesto inadempimento. E in ogni caso, il significato da attribuire al campo sendEamil attiene al sistema di abilitazione all'invio di email, pertanto un valore
0 o assente solitamente sta ad indicare che l'invio è disabilitato o che non è stato eseguito, mentre il valore 1 generalmente significa che l'invio di una email è stato abilitato o che l'operazione è andata a buon fine, quindi un significato diverso da quello attribuito da parte appellante che non comporta le conseguenze lamentate.
Ragione per cui, valutato complessivamente il rapporto in essere tra le parti e posto che l'inadempimento per ritardo, in assenza di prescrizione specifiche sulla essenzialità del termine, potrebbe verificarsi solo quando sia ravvisabile il decorso di un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, e che le difficoltà nell'utilizzo del programma non presentano caratteristiche tali da incidere negativamente sulle sorti del contratto, in quanto che, a parte determinate occasioni, il programma era risultato fruibile, questa
Corte osserva e ribadisce che il ritardo nella esecuzione della prestazione e le difficoltà nell'utilizzo del programma non possono costituire un motivo per giustificare la risoluzione del contratto, e il documento invocato dalla appellante, a tale effetto, non apporta elementi tali mutare il quadro probatorio e la rappresentazione dei fatti.
4.5 Per quanto attiene la critica avanzata circa l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla odierna appellata per il pagamento integrale del corrispettivo pattuito, sollevata sul duplice rilievo per cui da un lato il primo giudice non avrebbe tenuto conto del ritardo nella esecuzione della prestazione e dall'altro avrebbe reso la statuizione di condanna nel solo dispositivo e in assenza di una specifica trattazione nella parte motiva, questa Corte osserva che essa appare infondata, sul rilievo che l'accoglimento della domanda riconvenzionale deriva ed è insita nel rigetto stesso della domanda principale che postulava e presupponeva da parte della appellante un inadempimento a carico della odierna appellata che, invece, è stato escluso o pag. 24/26 risultando, quanto meno, di natura e portata tale da non giustificare la risoluzione del contratto. Pertanto, accertata la regolare esecuzione della prestazione da parte della odierna appellata ed esclusa qualsiasi forma grave di inadempimento, ne consegue l'accoglimento della domanda proposta dalla parte appellata tesa ad ottenere il pagamento della somma residua da versare a saldo del corrispettivo pattuito, dovendosene disporre la conferma anche in tale sede.
4.6 Il quarto ed ultimo motivo del gravame relativo al quantum e in generale al riconoscimento dei danni invocati dalla appellante, è da ritenere assorbito alla luce del rigetto dell'appello che, di fatto, determina il rigetto sull'an della pretesa risarcitoria, restando superflua l'indagine sulla effettività dei costi e sulla quantificazione dell'ammontare richiesto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
5. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse,
l'appello proposto deve essere integralmente rigettato senza la necessità di trattare le ulteriori questioni proposte dalle parti e le richieste istruttorie, compresa la nomina di una Ctu.
6. Visto il rigetto dell'appello, le spese di lite del presente grado devono essere poste a totale carico della parte appellante secondo la liquidazione fatta nel dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svolta in tale grado.
7. Nel caso in esame trova inoltre applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione, dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona Controparte_1
pag. 25/26 del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 304/2024 del
Tribunale di Lanciano, emessa il 24.09.2024 e pubblicata in data 27.09.2024.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante, , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento nei confronti della appellata, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in €. 3.966,00 (essendo il valore della causa inserito nello scaglione compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00) per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge, da assegnare direttamente in favore del procuratore costituito, Avv. QU Piscopo, il quale si è dichiarato antistatario;
3) dichiara parte appellante, , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'1 dicembre 2025
Consigliere est.
CE OC
Presidente
RB DE BO
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa RB del BO Presidente
Dott.ssa CE OC Consigliere rel.
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 980/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.f. e P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Polimeni
appellante
contro
(P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. QU Piscopo
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 304/2024 del Tribunale di Lanciano emessa il 24.09.2024 e pubblicata in data 27.09.2024.
All'udienza del 14 ottobre 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, per i motivi sopra esposti:
1. Riformare e/o annullare la sentenza impugnata;
2. Per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice nel precedente grado di giudizio, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore e condannarla a favore della n persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore al pagamento di complessivi euro 16.900,00, di cui 6.100,00 per restituzione del prezzo pagato ed euro 10.800,00 quale danno emergente, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore somma che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di liquidare anche in via equitativa;
3. il tutto con condanna al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato costituito ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, l'odierna appellante reitera anche in questa sede la richiesta di CTU, già tempestivamente formulata nel precedente grado di giudizio, affinché il nominato consulente previa acquisizione degli accessi alla piattaforma e al server su cui è in hosting il sistema realizzato da presso il fornitore terzo Host Controparte_2
S.p.A. con sede in Torino, e previa acquisizione del backup sempre presso Host Spa, nonché sulla base della documentazione in atti, accerti la corrispondenza tra quanto
pag. 2/26 realizzato dalla società convenuta, odierna appellata e quanto richiesto dall'attrice, odierna appellante, nonché che gli accessi dell'utente con username “Gestore” erano in stato di blocco ancora nel dicembre 2020”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“Voglia la Corte di Appello di L'Aquila
confermare la sentenza 304/2024 REG. SENT. TRIBUNALE DI LANCIANO,
dichiarare inammissibile l'appello per la mancata indicazione delle specifiche circostanze da cui deriva la mancata o la violata applicazione di legge,
nel merito rigettare l'appello e confermare anche la riconvenzionale di CP_1 per € 3.050,00 (per la quale si insiste anche in appello) quale residuo
[...] importo non pagato da derivante dalla fonte di obbligazione-contratto CP_3 del 7.1.2020 e stante l'adempimento dell'obbligazione e la mancanza assoluta di prova del ritardo (del termine non essenziale, per il COVID 19 e per ammissione del Pt_2
- LEGALE RAPPRESENTANTE che ad ogni buon conto ha ammesso CP_3 di aver atteso i tempi di consegna della e la mancanza Controparte_1 di prova sull'inadempimento e sul danno.
Con vittoria di spese e compensi in diretto favore del procuratore antistatario Avv.
QU PI.
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 304/2024, pubblicata in data 27.09.2024, il
Tribunale di Lanciano, pronunciando sull'azione proposta da nei Parte_1 confronti di diretta ad ottenere la risoluzione del contratto Controparte_1 stipulato tra le parti per grave inadempimento della convenuta, con la conseguente condanna di al risarcimento del danno per complessivi €. Controparte_1
16.900,00, di cui €. 6.100,00 quale restituzione del prezzo pagato, ed €. 10.800,00 quale danno emergente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, rigettava la domanda e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, condannava parte attrice al pagamento in favore di Controparte_1
pag. 3/26 della somma pari ad €. 3.050,00, a saldo dell'importo residuo non versato, oltre interessi dalla domanda, con ulteriore condanna al pagamento delle di lite
A fondamento della domanda l'attuale società appellante deduceva che:
aveva stipulato in data 07.01.2020 con la un contratto per la Controparte_1 realizzazione di un Software E.R.P. con le personalizzazioni richieste ed indicate dalla per un totale determinato complessivamente nella somma pari ad €. Parte_1
9.150,00;
la consegna dell'opera, come previsto nel contratto, sarebbe dovuta avvenire entro il termine di 180 giorni dalla conclusione dell'accordo;
si era verificato un ritardo nella consegna del prodotto con la mancata trasmissione delle credenziali di accesso al gestionale che aveva determinato l'impossibilità per Pt_1 di accedere al software e, quindi, di usufruire dell'opera per la quale l'odierna appellante aveva versato quale acconto sul prezzo finale la somma di € 6.100,00, onorata, come da accordi, in due tranches, un terzo alla sottoscrizione ed un altro terzo nel marzo 2020;
non avendo potuto utilizzare il software per realizzare gli interventi programmati per il
2020 a causa dell'impossibilità di accedere al gestionale che risultava bloccato, al fine di rispettare i suoi impegni per risolvere il problema era stata costretta a fare Pt_1 ricorso all'intervento di terzi, sostenendone il relativo costo per la complessiva somma pari ad €. 10.800,00, come attestato nelle fatture prodotte in allegato all'atto di citazione originario.
Risultati vani i tentativi di bonario componimento, manifestati attraverso due istanze di negoziazione assistita del 09.10.2020 e del 19.04.2021, ed una istanza di mediazione del
20.07.2021, ritenendo che il disservizio fosse da imputare al grave inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi assunti con il contratto, Controparte_1 [...] decideva di agire in giudizio per ottenere, previa risoluzione del contratto, il CP_3 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, ovvero la restituzione della somma versata quale anticipo ed il rimborso delle spese sostenute per l'intervento di terzi.
pag. 4/26 In sede di costituzione la convenuta in via preliminare Controparte_1 sollevava l'eccezione di litispendenza sul rilievo che era stato presentato identico atto di citazione presso il Tribunale di Firenze.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto sulla base del fatto che il ritardo nella consegna dell'opera era da imputare alla emergenza pandemica
Covid 2019, che in ogni caso il termine di 180 giorni fissato nel contratto non aveva natura essenziale, che comunque le credenziali di accesso, che erano le stesse utilizzate per i testi eseguiti nella fase di programmazione, erano state prontamente comunicate in via telefonica e che, a prescindere dalle superiori eccezioni, era maturata la decadenza per la denuncia dei vizi, in quanto intervenuta oltre gli otto giorni, e che in ogni caso l'azione era stata esercitata oltre l'anno.
Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale diretta a richiedere ed ottenere il pagamento della somma residua da versare a saldo del prezzo pattuito.
Istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti e la prova orale, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.05.2024, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
A fondamento della decisione il primo giudice assumeva quanto segue: in via preliminare rigettava l'eccezione di litispendenza sul presupposto della sopravvenuta estinzione del giudizio instaurato presso il Tribunale di Firenze che non risultava essere stato iscritto a ruolo;
disattendeva, altresì, l'eccezione di improcedibilità. Nel merito della vicenda oggetto di lite, rilevava che a supporto della domanda parte attrice aveva depositato le condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti, il cui oggetto risultava indicato agli artt. 1 e 7.1 con la formula “Realizzazione software ERP personalizzato secondo le indicazioni fornite”; rilevava inoltre che non era stato allegato il preventivo, che era stato più volte richiamato nelle condizioni, e che non erano state specificate le indicazioni da seguire per la realizzazione del software in base alle specifiche esigenze della parte attrice, ragione per cui il contratto concluso fra le parti doveva essere ricondotto nell'ambito di una attività diretta all'analisi ed allo sviluppo di un programma per svolgere determinati compiti, presentando dunque il carattere della pag. 5/26 cessione di un bene o servizio con tratti di attinenza all'appalto o al contratto d'opera di professionista intellettuale, con la ulteriore precisazione che, viste le puntualizzazioni di cui agli artt. 9 e 10 del contratto, il cedente prestatore (la società convenuta) si era riservata la proprietà del software, in tal modo delimitandosi l'ambito della titolarità in capo alla committente circoscritta al solo diritto d'uso e non già alla proprietà del software.
Riteneva, quindi, che il contratto presentasse carattere misto, dato che per un verso recava come oggetto l'attività di sviluppo di un programma gestionale studiato per rispondere alle specifiche esigenze della committente che, peraltro, non risultavano individuabili in concreto a causa dell'omessa allegazione del preventivo e delle
“indicazioni” fornite dalla committente, e per altro verso aveva i caratteri della cessione temporanea della licenza d'uso, essendo la proprietà riservata alla cedente.
Inoltre, dava atto del fatto che, pur in assenza di sottoscrizione, la data del 07.01.2020 poteva ritenersi pacificamente ammessa quale data dell'accordo da prendere come riferimento per individuare il termine di 180 giorni stabilito per la consegna del programma.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che l'allora parte attrice non aveva dedotto l'inidoneità del software a soddisfare le sue esigenze ma, al contrario, solamente di non averne potuto fruire nel tempo previsto per l'indisponibilità delle credenziali di accesso,
l'indagine doveva essere circoscritta allo svolgimento dei rapporti tra le parti ed alla individuazione degli obblighi stabiliti a carico delle stesse parti, sulla base delle previsioni contrattuali in relazione all'epoca della consegna e delle conseguenze connesse al ritardo.
Su tale aspetto, dalle informazioni acquisibili dal contratto circa la tempistica per la consegna, vista la mancata allegazione del preventivo in base al quale avrebbero dovuto individuarsi il tempo della consegna e le conseguenze in caso di ritardo, il primo giudice riteneva che non fosse possibile attribuire al termine inziale di giorni 180 la natura di termine essenziale.
pag. 6/26 Sulla base di tale premessa, rilevava che il software in oggetto era stato effettivamente consegnato in ritardo rispetto alla data stabilita, essendo stata eseguita nel mese di settembre 2020 anziché nella prima decade del mese di luglio 2020, circostanza questa del resto ammessa, implicitamente, dalla stessa parte convenuta che aveva imputato il ritardo alla emergenza pandemica Covid 19.
Peraltro, secondo il primo giudice tale emergenza non poteva ritenersi idonea a configurare una causa di giustificazione, considerato che dalle risultanze della prova orale introdotta dalla stessa convenuta (teste – ud 20/09/23) era risultato che Tes_1 non aveva interrotto completamente la propria attività e che anche durante CP_1 la pandemia (nel periodo marzo - maggio 2020) erano state effettuate delle videoconferenze tra gli addetti di il legale rappresentante di CP_2 [...]
) e i suoi collaboratori, il che non poteva giustificare né l'interruzione dei Parte_3 lavori finalizzati alla realizzazione del programma commissionato né tantomeno il loro ritardo.
Tuttavia, pur accertato il ritardo non giustificabile, stante la rilevata assenza di previsioni specifiche sul punto, non era possibile secondo il Tribunale far derivare dal mancato rispetto del termine le conseguenze risolutorie invocate da parte attrice e ciò sul rilievo che il termine non presentava i caratteri e i requisiti per ritenerlo di natura essenziale, non essendo detti caratteri né specificamente dedotti né tantomeno ipotizzabili in termini astratti.
Non solo, posto che, come chiarito dal teste citato da parte attrice, “il sofware Tes_2 in questione doveva servire da piattaforma di gestione di tutti i files e documenti ed informazioni inviateci dai clienti in relazione al singolo evento, per poterli coordinare per l'organizzazione”, si trattava di una attività di cui parte attrice aveva contestato la mancata fruibilità solo per l'inconveniente riconducibile alle credenziali d'accesso e per il tempo in cui si era protratta detta impossibilità di accesso, evenienza che rappresenta una conseguenza diversa e non assimilabile alla realizzazione e fornitura di un programma risultato inidoneo a procurare il servizio richiesto. DE resto, durante la fase di realizzazione del programma parte attrice aveva comunque avuto la possibilità di pag. 7/26 accedervi e controllarne lo sviluppo, come confermato dal suo legale rappresentante in sede di interpello, laddove ha riferito di essere stato in possesso delle credenziali d'accesso nella fase di costruzione del programma, fatto che aveva consentito di visionare lo sviluppo dei lavori. Lo stesso teste di parte attrice, Testimone_3
(udienza del 12.06.2023), aveva precisato che il software era stato consegnato nel settembre 2020, che le credenziali fornite dalla convenuta erano le stesse utilizzate durante la fase di sviluppo del programma e che i problemi di connessione si erano presentati solo dopo il trasferimento del software sul server di e che i Parte_1 problemi di accesso erano stati comunque risolti dopo qualche giorno.
Dalla suddetta ricostruzione del fatto storico, si evidenziavano circostanze ostative all'accoglimento della domanda, essendo risultato smentito in primo luogo l'assunto secondo cui parte attrice non avesse avuto accesso al programma, posto che al contrario ne era emersa la piena fruibilità, sebbene con ritardo rispetto all'epoca prevista per la consegna.
Pertanto, pur essendo da imputare alla convenuta l'impossibilità di accedere al gestionale, essendo risultato dalla produzione di parte attrice (doc. 5 allegato alla citazione) e come confermato in sede testimoniale (teste ) che il mancato Tes_2 accesso di era dipeso dalla mancata attivazione dell'utente gestore, tuttavia da CP_3 tale ritardo non potevano farsi derivare le conseguenze risarcitorie avanzate da parte attrice.
Con riferimento al documento n. 5 allegato all'atto di citazione e relativo al registro degli accessi, il giudice rilevava che se da un lato il documento dimostrava problemi di accesso a causa di un blocco del sistema, dall'altro non poteva essere ritenuto probante in relazione al dedotto inadempimento a carico di considerato che era CP_1 relativo ad un tentativo di accesso del 28/05/2020, eseguito quando era ancora in decorrenza il termine iniziale del contratto ed il programma era da ritenersi ancora in fase di sviluppo, per cui non poteva considerarsi quale ipotesi d'inadempimento a carico di CP_1
pag. 8/26 A tale proposito osservava che, a fronte della deduzione su cui l'attore aveva fondato la domanda, cioè l'individuazione di un termine di consegna di 180 giorni decorrente dal gennaio 2020, erano restate prive di rilievo le deposizioni testimoniali che avevano riferito circa non meglio definite proroghe dei termini di consegna che sarebbero intervenute a decorrere dal gennaio 2020.
Il primo giudice, in ogni caso, non riteneva provato neppure il danno subito per il ritardo nella consegna consistente in ipotesi nella spesa sostenuta per le prestazioni eseguite da terzi cui la società committente aveva dovuto fare Testimone_3 ricorso per risolvere i problemi di accesso, sul presupposto che le fatture n. 1 del
12/12/20 per l'importo di € 5.200.00, relativa alla realizzazione e coordinamento di eventi live streaming riferiti al periodo gennaio – maggio 2020, e la fattura n. 2 del
13/12/20 per l'importo di € 5.600.00, relativa alla realizzazione e coordinamento di eventi live streaming riferiti al periodo giugno – dicembre 2020, non potevano ritenersi utili a provare il danno subito dalla e ad imputarlo al ritardo nella consegna da CP_3 parte di in quanto: CP_2
la fattura n. 1 faceva riferimento al periodo gennaio maggio 2020, un'epoca in cui il termine di 180 giorni a disposizione di per eseguire la prestazione non era CP_1 ancora spirato;
la fattura n. 2 contemplava il periodo giugno - dicembre 2020 e in tale lasso temporale rientrava senza dubbio il periodo del ritardo nella consegna (settembre 2020) da parte di
, ma la genericità dell'indicazione riportata nella fattura, oltre CP_2 all'assenza di più dettagliate specificazioni circa l'epoca ed il tipo di attività svolta da
, non permetteva di raggiungere la prova che l'importo di cui alla fattura n. 2 Tes_2 fosse stato pagato da per causa imputabile alla ed in quale CP_3 CP_1 misura, tenuto anche conto del fatto che detta fattura contempla anche il periodo fino al
7 luglio 2020 in cui il termine di consegna era ancora in decorrenza.
In conclusione, il primo giudice in base ai dati acquisiti ravvisava l'impossibilità di configurare il ritardo nella consegna da parte di quale Controparte_1
pag. 9/26 inadempimento di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto o anche la semplice riduzione del compenso pattuito per la prestazione.
Per tali motivi, rigettava le domande di parte attrice ed accoglieva la domanda svolta in via riconvenzionale da per il pagamento del prezzo residuo. CP_1
2. Appello. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado ha proposto appello
[...] per i motivi di seguito indicati: CP_3
2.1 Violazione principio di chiarezza.
Con il primo motivo parte appellante ha contestato la sentenza impugnata perché sarebbe caratterizzata in via generale da scarsa chiarezza nella esposizione dei fatti e da contraddittorietà dell'iter logico - giuridico seguito dal primo giudice per determinare il suo convincimento, una condizione tale pregiudicare lo stesso diritto di difesa, risultando complessa anche l'individuazione dei motivi che avevano determinato il primo giudice a rigettare la domanda della odierna appellante.
2.2 Omessa ed errata valutazione delle prove testimoniali e documentali fornite dalla
. Pt_1
Con il secondo motivo parte appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che “Il teste ha poi precisato che: il Tes_2 software venne consegnato nel settembre 2020 (capp 2 e 4 ud 12/6/23), le credenziali fornite erano le stesse utilizzate durante la fase di sviluppo del programma, i problemi di connessione si sono presentati dopo il trasferimento del software sul server di CP_3
i problemi di accesso si sono risolti dopo qualche giorno”.
[...]
Secondo l'appellante il primo giudice non solo avrebbe completamente omesso di esaminare e valutare tutte le prove fornite dall'odierna appellante che, se correttamente analizzate, avrebbero dimostrato a pieno l'impossibilità da parte della di Pt_1 accedere al gestionale e di utilizzare il prodotto informatico così come commissionato, in quanto vi era un blocco dell'utente “Gestore” nel software, ma avrebbe fondato il suo convincimento, erroneo e contraddittorio, esclusivamente su un stralcio, anche parziale,
pag. 10/26 della deposizione resa dal teste , in tal modo travisandone il senso ed Testimone_3 il contenuto.
Infatti, attraverso l'esame complessivo della deposizione si sarebbe potuto rilevare, come riferito dal teste, che “La non aveva a disposizione il software nella data CP_3 concordata e pertanto nel secondo semestre del 2020 ha dovuto impiegare un consulente esterno alla propria azienda per svolgere le funzioni che dovevano essere svolte dal software”, e che “siccome il software non funzionava ho dovuto effettuare io tutte le operazioni di raccolta di files documenti e informazioni e comunicarli agli interessati”. Non solo, lo stesso teste, nel rispondere ai capitoli di prova contraria, aveva precisato che “anche dopo il trasferimento (del software sul server della parte attrice) ci sono stati problemi di accesso”.
Parte appellante ha inoltre lamentato che la deposizione del teste , già di per sé Tes_2 decisiva, avrebbe trovato puntuali e precise conferme anche nelle altre testimonianze ammesse ed espletate, come quelle rese dai testi e (udienza Testimone_4 Tes_5 del 20.09.2023), nella loro veste di tecnici incaricati dal legale rappresentante della società appellante per effettuare i relativi accertamenti su quanto consegnato dalla odierna appellata, i quali avrebbero evidenziato la circostanza relativa al blocco del software e del back up, nonché all'impossibilità di accesso al programma. Pur essendo del tutto indifferenti, non avendo alcun interesse nella vicenda in oggetto, il primo giudice avrebbe totalmente ignorato il contenuto e la portata delle loro dichiarazioni senza apparente motivazione.
Si tratterebbe di una omissione determinante ai fini della decisione in quanto le riportate deposizioni, lette unitamente a quella resa dal teste , avrebbero comprovano Tes_2
l'impossibilità per la di accedere ed utilizzare il prodotto informatico CP_3 commissionato per un preciso fatto imputabile alla odierna appellata.
2.3 Errata valutazione del doc. 5.
Con il terzo motivo è stata censurata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto che “il doc. 5 relativo al registro accessi prodotto dall'attore assume anche rilievo, per un verso a dimostrare che sia gli sviluppatori del programma Fineo, che
pag. 11/26 accede anche come supervisore, e Piagentini, sia il , hanno avuto accesso, Pt_2 mentre il blocco si verifica in relazione al tentativo di accesso dell'utente “gestore”
(che peraltro fa riferimento ad una email con , quindi non Email_1 direttamente ricollegabile ad utenza , per altro che tale rilievo non è probante Pt_1 in relazione al dedotto inadempimento, posto che è relativo ad un tentativo di accesso del 28/05/2020, come si legge nel medesimo rigo ove è registrato il blocco, quindi si individua in epoca in cui era ancora in decorrenza il termine iniziale del contratto, era da ritenersi ancora in fase di sviluppo il programma, e non può pertanto considerarsi ipotesi d'inadempimento”.
Tale affermazione sul documento in questione, oltre che errata nei presupposti a causa di una superficiale analisi dell'atto, risulterebbe smentita dal contenuto stesso del documento che, oltre ad indicare la circostanza che l'utenza “gestore” – unica utenza indispensabile per l'uso operativo del software - era bloccata (evidenziata dal numero 1 cerchiato in rosso nella tabella), fornirebbe ulteriori dettagli molto rilevanti anche con riferimento alle utenze non bloccate di Piagentini e richiamate in sentenza. Pt_2
Dunque, secondo parte appellante il contenuto del documento costituirebbe una inconfutabile prova dell'inadempimento della che, tuttavia, al Controparte_1 fine di una corretta interpretazione presuppone delle particolari ed adeguate cognizioni tecnico-informatiche che avrebbero dovuto raccogliersi attraverso una specifica Ctu di cui era stata avanzata richiesta in primo grado, disattesa senza idonea motivazione dal primo giudice, il quale avrebbe operato di iniziativa una disamina di un documento tecnico senza però riuscire a cogliere gli elementi e i dati che il documento stesso forniva, proprio a causa della mancanza di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche le quali avrebbero determinato il travisamento del suo reale significato che, al contrario di quanto rilevato, comproverebbe la tesi della odierna parte appellante circa l'inadempimento della appellata.
Inoltre, il primo giudice avrebbe anche omesso di valutare i chiarimenti tecnici resi sul contenuto dal teste da ritenere qualificato in quanto responsabile del Tes_5 servizio di assistenza clienti del fornitore di hosting su cui insisteva il software, il quale pag. 12/26 aveva confermato la email allegata alle seconde memorie istruttorie di parte attrice, odierna appellante, quale allegato n. 6, comunicazione – Marzo, in cui viene Pt_2 spiegato che “nel backup l'utente risulta bloccato, mentre nel sito attuale è attivo”.
Non a caso, dalla disamina della schermata relativa al sito attuale riportata nella citata email, risulterebbe che l'utente GESTORE era stato “sbloccato” solo in data 12 gennaio
2021, nella stessa data in cui risulta l'accesso dell'utente , ovvero del Persona_1 legale rappresentate di mentre per gli altri utenti risultava Controparte_2 ancora quale ultimo accesso quello di giugno 2020. Al riguardo il teste ha Tes_5 dichiarato di aver “confrontato le impronte ash delle password nelle due versioni (sito e back up)” e di aver “riscontrato che erano uguali”. Ha inoltre dichiarato di aver
“riscontrato che in una delle due versioni l'account utente era disattivo, e questo non consentiva l'accesso, pur con le credenziali corrette”.
Pertanto, se il primo giudice avesse provveduto ad esaminare e valutare la deposizione resa da avrebbe ricavato una interpretazione del contenuto del richiamato Tes_5 doc. 5 certamente aderente al suo reale significato e alla sua effettiva portata, pervenendo a conclusioni del tutto opposte rispetto a quelle indicate nella sentenza.
Conclusivamente, secondo parte appellante le risultanze istruttorie emerse in corso di causa, documentali, orali ed anche di natura tecnica, e fornite dalla odierna appellante sarebbero da ritenere precise, univoche e concordanti circa la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda e, qualora correttamente valutate dal primo giudice, avrebbero senza dubbio determinato una decisone diversa o quanto meno avrebbero dovuto indurlo quanto meno ad eseguire un approfondimento istruttorio attraverso l'espletamento di una Ctu che era stata richiesta dall'odierna appellante.
2.4 Sulla domanda riconvenzionale della . CP_2
Con tale motivo viene contestata la parte della sentenza nella quale il primo giudice ha ritenuto di accogliere la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna appellata che alla luce di quanto esposto a fondamento dell'atto di gravame si rileverebbe del tutto priva dei presupposti giustificativi, in considerazione della circostanza, pacificamente ammessa dalla stessa appellata e affermata in più occasioni dal primo giudice, relativa pag. 13/26 all'accertato ritardo nella esecuzione della prestazione che, pur ritenuto irrilevante ai fini dell'accertamento dell'inadempimento della appellata, non avrebbe potuto mai giustificare il pagamento integrale del prezzo dovuto.
Inoltre, tale decisione non sarebbe supportata da alcuna minima motivazione, dato che nella parte motiva della sentenza non si rinviene neppure un accenno alla domanda riconvenzionale che, invece, appare soltanto nella parte dispositiva, in assenza di specifiche ragioni giustificative, di talchè venendo all'evidenza l'omessa motivazione, vi sarebbero i presupposti per dichiarare la nullità della sentenza nella parte in esame.
2.5 Sul quantum
Con tale ultimo motivo ha contestato l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha rilevato per entrambe le fatture prodotte in giudizio “l'assoluta genericità sull'indicazione delle attività in oggetto, che non consente le valutazioni di rispondenza dell'operato e riferibilità ad inadempimenti della convenuta, quindi benché risulti di fatto accettata nei rapporti interni tra e , non fornisce CP_3 Tes_2 elementi di valutazione in relazione alle richieste svolte nei confronti dell'odierna convenutala controparte di restituzione del prezzo ricevuto”.
Tale affermazione sarebbe del tutto errata poiché, a fronte della consegna ritardata e con problemi di accesso, l'odierna appellante era stata costretta ad incaricare tale Tes_3
proprio al fine di sopperire alla problematica derivata dalla ritardata consegna.
[...]
Infatti, sentito come teste, all'udienza del 12 giugno 2023 ha Testimone_3 specificato che “il sofware in questione doveva servire da piattaforma di gestione di tutti i files e documenti ed informazioni inviateci dai clienti in relazione al singolo evento, per poterli coordinare per l'organizzazione”; e poiché il software non funzionava, egli stesso “aveva dovuto effettuare … tutte le operazioni di raccolta dei files documenti e informazioni e comunicarli agli interessati”, in tal modo confermando la circostanza per cui il consulente esterno, riscontrata la impossibilità di accedere al gestionale commissionato dalla appellante alla controparte, era dovuto intervenire per realizzare ex novo l'attività gestionale.
pag. 14/26 Pertanto, parte appellante avrebbe dato piena prova delle ragioni che avevano determinato l'affidamento dell'attività ad un tecnico esterno, resosi necessario in conseguenza dell'impossibilità di accesso al sistema per causa imputabile alla odierna appellata, in tal modo giustificandosi il costo sostenuto per l'attività eseguita dal tecnico che era stata documentata attraverso la produzione delle relative fatture per la complessiva somma pari ad €. 10.800,00, rilevato altresì che dette fatture, cui la giurisprudenza sia di legittimità che di merito attribuisce un valore indiziario, sarebbero state ulteriormente corroborate attraverso la deposizione testimoniale resa dal suo autore che aveva confermato le fatture, specificando l'oggetto della prestazione eseguita.
3. Si è costituita in grado di appello la la quale ha eccepito in Controparte_1 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nel merito ha contestato la fondatezza del proposto gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Inoltre, ha confermato le istanze circa l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa alla eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. L'eccezione non è fondata e va dunque disattesa, in quanto l'appello così come proposto contiene i requisiti minimi richiesti dalla legge atti ad individuare le parti appellate, i motivi delle doglianze e le richieste di riforma della sentenza impugnata, consentendo quindi all'appellato di individuare i punti oggetto del gravame e di svolgere una compiuta difesa. Sotto tale profilo questa
Corte, secondo un orientamento già seguito in casi simili, deve rilevare come la Corte di
Cassazione a Sez. Un. (n. 27199/2017) ha enunciato su tale punto il principio secondo il quale “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice ….. restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado“. Ed ancora pag. 15/26 con altra pronuncia (Cass. Civ. n. 5114/2022) si è stabilito che “in tema di appello il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione”. Per cui in applicazione di tali principi dal contenuto complessivo del proposto appello si deve ritenere che l'appellante abbia fornito a questa Corte gli elementi in ordine alle doglianze avanzate, permettendo contestualmente alla controparte di approntare idonea difesa in relazione ai motivi di appello. L'eccezione, pertanto, deve essere deve essere rigettata.
4.2 Passando al merito, l'appello è infondato.
4.3 Il primo motivo con il quale è stata contestata una presunta contraddittorietà e mancanza di chiarezza della motivazione, che sarebbe caratterizzata da lacune ed omissioni tali da rendere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, per un verso illogico e per altro verso scarsamente comprensibile, così da pregiudicare finanche il diritto di difesa, non appare fondato e, pertanto, deve essere rigettato. A tale riguardo, occorre rilevare che contrariamente a quanto contestato, a prescindere dalla condivisibilità o meno del ragionamento eseguito dal primo giudice, la motivazione assunta a fondamento della decisione impugnata appare ben articolata e adottata a seguito di un percorso chiaro, lineare e logico, nel quale sono stati evidenziati tutti gli aspetti oggetto della lite attraverso un esame completo del materiale istruttorio e tale, in ogni caso, da porre l'appellante in grado di comprendere le ragioni della decisione e, quindi, di difendersi adeguatamente.
4.4 Parimenti infondato è da ritenere il secondo motivo con il quale parte appellante ha svolto una critica inerente al metodo utilizzato dal primo giudice nella valutazione delle prove testimoniali offerte dalle parti, deducendo che avrebbe estrapolato solo una parte della deposizione resa dal teste che, invece, sarebbe particolarmente Testimone_3
pag. 16/26 incisiva essendo il teste il tecnico esterno incaricato dalla odierna appellante per risolvere i problemi di acceso al programma, in tal modo stravolgendone del tutto il reale contenuto ed il significato;
inoltre, avrebbe omesso del tutto di considerare le ulteriori informazioni ricavabili dalle dichiarazioni rese da altri due testi,
[...]
e che se fossero state lette e analizzate congiuntamente e nel loro Tes_4 Tes_5 complesso avrebbero determinato una diversa valutazione dei fatti, nel senso di avvalorare la tesi dell'inadempimento a carico della odierna appellata circa la regolare esecuzione della sua prestazione, con il conseguente danno subito dalla appellante, essendo emersa chiaramente la circostanza relativa all'impossibilità da parte della odierna appellante, per responsabilità imputabile alla appellata, di accedere al gestionale e di utilizzare il prodotto informatico secondo quanto previsto nella commissione a causa di un blocco dell'utente “Gestore” nel software.
La censura deve essere disattesa in quanto non risulta ravvisabile il vizio denunciato con l'atto di gravame, ritenuto che il primo giudice ha fornito una motivazione aderente al quadro probatorio a sua disposizione, avendo esaminato le prove raccolte, sia orali che documentali, anche attraverso un raffronto tra le stesse e comparando tutte le informazioni ricavabili, senza incorrere in particolari omissioni, avendo altresì individuato gli elementi di fatto e di diritto, con le relative prove, ritenuti decisivi.
Tuttavia, alla luce delle contestazioni di parte appellante appare necessario analizzare e valutare le risultanze della prova orale, esaminando quanto emerso dalle dichiarazioni rese dei testimoni ammessi ed escussi, al fine di verificare se ed in quali termini sia ravvisabile una responsabilità per inadempimento a carico della odierna appellata nella esecuzione della sua prestazione e se detto inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni patrimoniali richiesti dalla appellante.
Le risultanze istruttorie, chiaramente, dovranno essere analizzate e valutate in riferimento alle specifiche richieste avanzate con la domanda dalla odierna appellante, la quale non ha contestato il vizio del prodotto o del programma commissionato alla parte appellata né la sua difformità rispetto alle aspettative o alle condizioni contrattuali,
pag. 17/26 bensì il ritardo nella consegna a fronte del termine previsto nel contratto e la parziale e temporanea inutilizzabilità del software commissionato che sarebbe risultato inaccessibile a causa della indisponibilità delle credenziali di accesso o comunque per un blocco del programma.
Dall'esame della prova orale sono emersi i seguenti elementi.
Il teste, , all'epoca dei fatti collaboratore esterno della odierna Testimone_3 appellante al quale quest'ultima si era rivolta per risolvere i lamentati problemi di accesso al programma, escusso all'udienza del 12.06.2023, in primo luogo ha confermato la circostanza per cui nel febbraio del 2020, nonostante l'inserimento delle credenziali di accesso comunicate dalla odierna appellata, non era riuscito ad accedere al gestionale consegnato alla precisando che nel secondo semestre dello Pt_1 stesso anno (giugno – dicembre 2020) parte appellante gli aveva affidato l'incarico di eseguire le funzioni e le operazioni che dovevano essere svolte dal software e sulla piattaforma di gestione, ovvero raccolta files e documenti pervenute da terzi e relativa comunicazione agli interessati.
Ha affermato inoltre che il software era stato consegnato alla nel mese di Pt_1 settembre 2020, che le credenziali di accesso al programma gli erano state comunicate successivamente da e, a precisa domanda del legale della controparte, ha Pt_1 confermato la circostanza per cui il software E.R.P. personalizzato era stato testato da su uno spazio di test messo a disposizione da al CP_3 Controparte_1 fine di verificarne la corrispondenza alle richieste del committente, specificando ulteriormente che “il software veniva utilizzato in fase di test” con la precisazione seguente: “Mi sembra che le credenziali fornite alla consegna del software fossero le stesse utilizzate in fase di realizzazione e test”; infine, ha dichiarato di non aver seguito costantemente i lavori di programmazione e che “ogni tanto” aveva l'opportunità di verificare lo sviluppo dei lavori, che “alcune volte si riusciva ad accedere al software”, mentre “altre volte non funzionava”, e che in ogni caso i problemi di accesso riscontrati dopo la consegna del software erano “stati risolti e dopo qualche giorno il software è stato utilizzabile”.
pag. 18/26 La circostanza relativa al mese di febbraio 2020 è da ritenere del tutto irrilevante rispetto all'oggetto della lite, posto che all'epoca il termine previsto per la consegna non era ancora scaduto, essendo fissato al mese di luglio 2020. Mentre per quanto attiene il suo intervento successivo, a prescindere da ogni valutazione circa la sua necessità e urgenza e circa le modalità operative dell'intervento che non risultano affatto specificate nell'oggetto delle fatture stesse, resta il fatto che tutte le problematiche riscontrate sul programma, oltre che occasionali, erano state risolte in poco tempo, tanto che il software era pienamente utilizzabile.
Lo stesso legale rappresentante della società appellante, in Parte_4 sede di interpello (udienza del 12.06.2023) ha confermato la circostanza per cui il software E.R.P. personalizzato era stato testato su uno spazio di test messo a disposizione dalla odierna appellata al fine di verificarne la corrispondenza alle richieste della committente, odierna appellante, e che il trasferimento del software era stato eseguito solo dopo l'approvazione da parte della appellante con la comunicazione dei dati di accesso. Ha precisato, altresì, che la committente, odierna appellante, aveva sempre “potuto visionare lo sviluppo dei lavori” e che dopo la consegna del software, i lavori erano continuati senza interruzione fino al novembre, da intendere 2020.
Il teste (udienza del 20.09.2023) ha affermato che in data 10.11.2020, Testimone_4 su richiesta di legale rappresentante di aveva Parte_4 Pt_1 tentato di accedere al gestionale realizzato dall'odierna appellata all'indirizzo P http://gestionale.stravideo.net/ inserendo credenziali di accesso state Parte_6 comunicate tramite una mail inviata dallo stesso che aveva chiesto di accedere Pt_2 al sito con dette credenziali ma che nella predetta occasione “non era riuscito ad accedere al gestionale con quelle credenziali”. Il teste, dunque, ha confermato l'esistenza di un problema di accesso ma che era limitato e circoscritto al giorno
10.11.2020.
L'altro teste (udienza del 20.09.2023) ha dichiarato che in data 19.01.2021, Tes_5 sempre su richiesta di , aveva effettuato un raffronto tra la piattaforma Parte_4 realizzata da per presente e disponibile on line in quel Controparte_1 Pt_1
pag. 19/26 giorno, e la stessa piattaforma in una versione precedente recuperata da un backup di sicurezza, riscontrando nell'occasione che la piattaforma nella versione precedente, recuperata dal backup di sicurezza, risultava bloccata nelle impostazioni del database utenti non consentendo l'accesso da parte dell'utente “Gestore”; ha inoltre precisato di aver tentato un confronto tra le impronte Ash delle password nelle due versioni (sito e backup), riscontrando nell'occasione che erano uguali e di aver constatato che in una delle due versioni l'account utente era disattivato, non consentendone l'accesso anche con le credenziali corrette, in generale l'utente era bloccato nella versione di backup mentre era attivo nella versione corrente della piattaforma e di non aver verificato l'accesso al sito corrente con le credenziali, essendosi limitato al controllo della versione precedente sulla base dei dati backup. Anche in tale caso si parla di problematiche di accesso riferite e circoscritte al giorno 19.01.2021.
Il teste indicato dall'odierna appellata, (udienza del 20.09.2023), Testimone_6 ha dichiarato di non conoscere l'esistenza di accordi fra le parti circa il differimento della consegna del programma, asserendo però che nel periodo contestato CP_1 non aveva “ricevuto email o pec di sollecito”, precisando che neppure lui stesso, quale socio, aveva ricevuto comunicazioni di quel tenore;
ed ancora ha precisato di aver comunicato personalmente le credenziali a il cui legale rappresentante, Pt_1
spesso lo contattava per richiedergli le password che Parte_4 puntualmente erano comunicate e che al 23.09.2020, data della consegna, il software era stato trasferito attraverso internet sul server di proprietà di e quello stesso Pt_1 giorno, via telefono, aveva provveduto a confermare il trasferimento del software, comunicando di nuovo le relative credenziali che erano le stesse già comunicate a durante la precedente fase dello sviluppo del programma e Parte_4 mai più modificate.
Il contenuto delle dichiarazioni appena riferite, analizzate, contestualizzate e raffrontate fra di loro, consente di delineare un quadro preciso della vicenda oggetto di lite, in forza del quale risulta che il programma commissionato alla odierna appellata era stato consegnato in ritardo rispetto alla scadenza prevista nel contratto, che non vi erano state sul punto specifiche contestazioni da parte della appellante – committente, che il pag. 20/26 programma era stato testato e concordato fra le parti nel periodo antecedente la formale consegna, che in generale il programma non era risultato inidoneo alla sua funzionalità ma che solo in alcune occasioni si erano verificati problemi di accesso, estemporanei e circoscritti nel tempo, conseguenti ad un blocco del programma che, tuttavia, venivano risolti di volta in volta.
Dunque, le problematiche riscontrate non apparivano e non appaiono di portata e rilevanza tale da suffragare la tesi di parte appellante, quanto meno in correlazione con l'oggetto della domanda proposta che, come rilevato dal primo giudice, era diretta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento sulla base dell'accertamento della temporanea inutilizzabilità del programma commissionato alla odierna appellata ed al ritardo nella consegna rispetto ai termini pattuiti, non ravvisandosi gli estremi per giustificare una risoluzione del contratto, che presuppone la gravità dell'inadempimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che in assenza di elementi concreti il termine che era stato previsto per la consegna del software non può essere considerato come termine essenziale, anche alla luce del fatto che nel preventivo n. 4 del 07.01.2020, quanto ai tempi di consegna, si dispone “Circa 180 giorni per la versione definitiva”. Inoltre, parte appellante non ha allegato le specifiche condizioni e prescrizioni di adempimento, dato che nel suddetto preventivo, cui rimandava il contratto non viene dettagliato nulla a riguardo.
Ciò premesso, secondo un principio espresso in una recente pronuncia della Suprema
Corte, adottata in linea con altri precedenti in senso conforme (Cass. Civ. 14243/2020),
l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, se impedisce, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude di per sé la risolubilità del contratto a norma dell'art. 1453 c.c.; ma tale ipotesi potrebbe verificarsi solo se il ritardo si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza, il cui accertamento è rimesso in ogni caso all'apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito che deve essere condotto pag. 21/26 in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo (Cass. Civ. Ord. 357/2025).
Nella fattispecie in esame, in primo luogo è emerso che il ritardo nella consegna, pur esistente, oltre ad essere contenuto nel tempo (la consegna è avvenuta circa un mese dopo la scadenza prevista), in assenza di elementi contrari, non risulta avere apportato delle conseguenze incisive sulla efficacia del rapporto e sull'interesse della parte committente, nel senso che non sono stati chiariti né specificati gli effetti pregiudizievoli connessi al ritardo rispetto alle concrete esigenze della committente, attuale appellante.
Inoltre, il programma, pur presentando problemi di accesso, in ogni caso ha evidenziato delle difficoltà di accesso di carattere temporaneo, circoscritte a singole occasioni limitate nel tempo, non evidenziandosi al contrario problematiche di efficienza strutturale o funzionale tale da impedirne la utilizzabilità continuativa nel tempo.
In generale, non risulta provato il danno patrimoniale lamentato dalla parte appellante per diverse ragioni:
la prima fattura emessa dal riparatore si riferisce ad un arco temporale che è da ritenere ininfluente ai fini del giudizio in esame, essendo relativa ad un periodo (primo semestre
2020) in relazione al quale il termine di consegna non era ancora scaduto;
inoltre, non è stato evidenziato o esplicitato il motivo che aveva reso necessario l'intervento del terzo riparatore e in ogni caso non sono state rappresentate, se non in via del tutto generica, le conseguenze pregiudizievoli connesse al mancato utilizzo del programma;
la seconda fattura, pur riferita al periodo del presunto ritardo, non specifica le ragioni dell'intervento, recando un oggetto del tutto generico.
Non è stata fornita la prova della perdurante inutilizzabilità del sistema e, quindi, della sua inefficacia rispetto alle esigenze della appellante, posto che dalle risultanze della prova testimoniale sono emerse solo delle difficoltà di natura temporanea, limitate a singole occasioni, che tra l'altro sono risultate risolte in poco tempo.
pag. 22/26 Non sono state evidenziate, per difetto di allegazione, neppure le specifiche prescrizioni imposte a carico della odierna appellata rispetto alle sue obbligazioni, atteso che, come rilevato, nel preventivo oltre alla formula relativa alla “Realizzazione software E.R.P. personalizzato secondo indicazioni fornite” nulla viene specificato in ordine alle indicazioni da seguire nel dettaglio.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, questa Corte ritiene che il ritardo nella consegna del bene, peraltro molto limitato nel tempo, essendosi protratto per circa un mese rispetto alla data prevista, tra l'altro indicata in forma del tutto generica, e nella rilevata assenza di solleciti o diffide da parte dalle appellante, non possa costituire un inadempimento da definire “grave”, anche in considerazione del fatto che non è stata fornita la prova circa la intollerabilità del ritardo rispetto alla prestazione da eseguire, anche sul rilievo che il ritardo non ha avuto una incidenza decisiva sulle sorti e sull'efficacia del rapporto, tale da determinarne conseguenze pregiudizievoli in relazione all'interesse e alle esigenze della committente, odierna appellante e da giustificare, quindi, la risoluzione del contratto, rilevata anche la mancata produzione delle specifiche prescrizioni imposte alla appellata per la esecuzione della prestazione.
4.4 Anche il secondo motivo appare infondato.
Il documento cui fa riferimento parte appellante non risulta decisivo, in quanto non apporta elementi differenti rispetto a quelli risultanti dalla prova orale, ovvero la temporanea inutilizzabilità del sistema circoscritta nel tempo e limitata a singole ed estemporanee occasioni che, in ogni caso, non ha impedito l'esercizio dell'attività della committente - appellante. Non rileva in sostanza una rappresentazione diversa, idonea ad accertare l'inefficienza del programma prolungata nel tempo tale da far ritenere l'opera commissionata alla odierna appellata come inadeguata rispetto alle aspettative ed alle esigenze della odierna appellante, essendo solo risultato l'insorgere di difficoltà di accesso al sistema di carattere temporaneo, che non avevano avuto ripercussioni negative in senso assoluto a danno della parte appellante, se non in via saltuaria ed episodica.
pag. 23/26 Le indicazioni rilevate dalla parte appellante sulla base del documento evidenziato, infatti, a prescindere dal reale significato da attribuire alle voci sandEmail e Activation, lette unitamente alle altre risultanze istruttorie non sono tale da modificare il quadro che
è stato delineato, nel senso di escludere dalla condotta della appellata implicazioni rilevanti ai fini del richiesto inadempimento. E in ogni caso, il significato da attribuire al campo sendEamil attiene al sistema di abilitazione all'invio di email, pertanto un valore
0 o assente solitamente sta ad indicare che l'invio è disabilitato o che non è stato eseguito, mentre il valore 1 generalmente significa che l'invio di una email è stato abilitato o che l'operazione è andata a buon fine, quindi un significato diverso da quello attribuito da parte appellante che non comporta le conseguenze lamentate.
Ragione per cui, valutato complessivamente il rapporto in essere tra le parti e posto che l'inadempimento per ritardo, in assenza di prescrizione specifiche sulla essenzialità del termine, potrebbe verificarsi solo quando sia ravvisabile il decorso di un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, e che le difficoltà nell'utilizzo del programma non presentano caratteristiche tali da incidere negativamente sulle sorti del contratto, in quanto che, a parte determinate occasioni, il programma era risultato fruibile, questa
Corte osserva e ribadisce che il ritardo nella esecuzione della prestazione e le difficoltà nell'utilizzo del programma non possono costituire un motivo per giustificare la risoluzione del contratto, e il documento invocato dalla appellante, a tale effetto, non apporta elementi tali mutare il quadro probatorio e la rappresentazione dei fatti.
4.5 Per quanto attiene la critica avanzata circa l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla odierna appellata per il pagamento integrale del corrispettivo pattuito, sollevata sul duplice rilievo per cui da un lato il primo giudice non avrebbe tenuto conto del ritardo nella esecuzione della prestazione e dall'altro avrebbe reso la statuizione di condanna nel solo dispositivo e in assenza di una specifica trattazione nella parte motiva, questa Corte osserva che essa appare infondata, sul rilievo che l'accoglimento della domanda riconvenzionale deriva ed è insita nel rigetto stesso della domanda principale che postulava e presupponeva da parte della appellante un inadempimento a carico della odierna appellata che, invece, è stato escluso o pag. 24/26 risultando, quanto meno, di natura e portata tale da non giustificare la risoluzione del contratto. Pertanto, accertata la regolare esecuzione della prestazione da parte della odierna appellata ed esclusa qualsiasi forma grave di inadempimento, ne consegue l'accoglimento della domanda proposta dalla parte appellata tesa ad ottenere il pagamento della somma residua da versare a saldo del corrispettivo pattuito, dovendosene disporre la conferma anche in tale sede.
4.6 Il quarto ed ultimo motivo del gravame relativo al quantum e in generale al riconoscimento dei danni invocati dalla appellante, è da ritenere assorbito alla luce del rigetto dell'appello che, di fatto, determina il rigetto sull'an della pretesa risarcitoria, restando superflua l'indagine sulla effettività dei costi e sulla quantificazione dell'ammontare richiesto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
5. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse,
l'appello proposto deve essere integralmente rigettato senza la necessità di trattare le ulteriori questioni proposte dalle parti e le richieste istruttorie, compresa la nomina di una Ctu.
6. Visto il rigetto dell'appello, le spese di lite del presente grado devono essere poste a totale carico della parte appellante secondo la liquidazione fatta nel dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svolta in tale grado.
7. Nel caso in esame trova inoltre applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione, dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona Controparte_1
pag. 25/26 del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 304/2024 del
Tribunale di Lanciano, emessa il 24.09.2024 e pubblicata in data 27.09.2024.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante, , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento nei confronti della appellata, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in €. 3.966,00 (essendo il valore della causa inserito nello scaglione compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00) per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge, da assegnare direttamente in favore del procuratore costituito, Avv. QU Piscopo, il quale si è dichiarato antistatario;
3) dichiara parte appellante, , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'1 dicembre 2025
Consigliere est.
CE OC
Presidente
RB DE BO
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