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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 7.11.2024 all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 344/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Giovanni Ledda
contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Silvano Imbriaci e Marco Fallaci
- appellato - Controparte_2
Avv. Giacomo Martino
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 300/2022 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 13.12.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 13.12.2022 il Tribunale di Arezzo, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 615 c.p.c. da in confronto di Parte_2
e , ha ritenuto prescritti, in mancanza di validi atti interruttivi, CP_3 CP_1
i crediti contributivi portati in sei avvisi di addebito (n.
30720120001762789000, n. 30720130000278214000, n.
30720140000528784000, n. 30720140001470314000, n. 30720140002304680000, n. 30720150001260235000), notificati a in diverse date, comprese tra il marzo 2013 e il novembre 2015 Parte_2
e da ultimo rivendicati con un'intimazione di pagamento notificata il
10.9.2022, cui era seguita l'introduzione del presente giudizio;
ha affermato invece il diritto dell'agente della riscossione ad agire esecutivamente in relazione ai crediti rappresentati in un ulteriore avviso di addebito (n. 30720130001008664000), notificato al debitore il
13.12.2013, per il quale, secondo il Tribunale, il termine prescrizionale era stato interrotto il 2.3.2018 e quindi nuovamente dall'intimazione di pagamento del settembre 2022.
2. impugna la sentenza davanti a questa Corte e ne chiede la parziale CP_3 riforma, assumendo che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto indimostrata l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, limitatamente ai crediti portati nei titoli n. 30720120001762789000, n.
30720140000528784000, n. 30720140001470314000, n.
30720140002304680000, n. 30720150001260235000. Secondo la prospettazione dell'esattore, vi sarebbe stata al contrario evidenza in atti della valida notifica di due intimazioni di pagamento, notificate rispettivamente l'8.4.2019 (relativa all'avviso di addebito n.
30720140001470314000) e il 10.5.2019 (con cui sarebbe stato richiesto il pagamento dei crediti portati in tutti gli altri titoli sopra indicati). Così che, per tutti i crediti de quibus, la fattispecie estintiva non si sarebbe perfezionata.
3. ha concluso quindi per la parziale riforma della decisione di primo CP_3 grado e per il rigetto dell'opposizione proposta dalla parte privata anche quanto ai crediti portati nei titoli n. 30720120001762789000, n.
30720140000528784000, n. 30720140001470314000, n.
30720140002304680000, n. 30720150001260235000.
4. Si è costituito l' , dichiarando di rimettersi a giustizia in ordine CP_1 all'appello proposto dal concessionario e riportandosi comunque alle
2 difese svolte davanti al Tribunale, nelle quali aveva rilevato la valida notifica degli avvisi di addebito (che non è mai stata comunque in discussione) e, quanto agli atti interruttivi successivi, la loro riferibilità esclusivamente all'esattore.
5. Si è costituito anche l'originario opponente, per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
6. Alla prima udienza di discussione il collegio, visto l'art. 101 c.p.c., ha invitato le parti a prendere posizione in ordine alla legittimazione dell'esattore a impugnare. Le parti hanno chiesto a tal fine un termine per note scritte, redatte effettivamente sia da che da CP_1 CP_3
7. Infine all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, il collegio ha deciso nei termini che seguono.
8. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito è indubitabile che nella specie l'azione della parte privata fosse rivolta all'accertamento dell'avvenuta estinzione dei crediti contributivi, per il compimento del termine quinquennale di prescrizione, computato a decorrere dalle date di notifica dei titoli esattoriali risultanti dall'intimazione di pagamento notificata a il 10.9.2022. Parte_2
9. Ora assunto questo dato, è noto come l'art. 24 comma 5 del D.L.gs.
46/1999 (come modificato dall'art. 4 comma 2 quater del D.L. 209/2002, convertito con L. 265/2002, n. 265) preveda la legittimazione passiva del solo ente impositore nelle opposizioni avverso l'iscrizione a ruolo per ragioni di merito. E la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato almeno a partire da Cass. Sez. Un. 7514/2022, condivisibilmente assimila a tali opposizioni tutte le controversie in materia di crediti contributivi che, come la presente, abbiano ad oggetto l'accertamento negativo di tali crediti anche per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, in quanto “accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva” (così Cass. Sez. Un. 7514/2022).
3 10. Ne deriva che, nelle une e nelle altre, sussiste, come ritenuto nel richiamato precedente delle Sezioni Unite, “la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva”, il cui solo titolare è l'ente impositore. Né può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione dato che “l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa” (così già Cass.
16412/2007, richiamata da Cass. Sez. Un. 7514/2022).
11. Facendo applicazione di tali principi nella specie deve allora ritenersi che unico legittimato a contraddire nel presente giudizio, relativo all'attuale esistenza di crediti , fosse l'istituto di previdenza e a CP_1 fortiori solo l'istituto fosse legittimato a impugnare una decisione che aveva dichiarato l'estinzione di quei crediti per intervenuta prescrizione.
12. Né, diversamente da quanto assumono e , ha alcun CP_3 CP_1 rilievo in contrario il fatto che il giudizio sia stato introdotto in esito alla notificazione, alla parte privata, di un'intimazione di pagamento da parte di Si tratta invero di una circostanza che non incide sull'oggetto CP_3 del giudizio, che resta la pretesa creditoria di cui è titolare esclusivo l'ente previdenziale, che è quindi l'unico legittimato ad agirla. Per contro, a mezzo della notificazione della diffida, l'esattore svolge la sua funzione di adiectus solutionis causa, come tale estraneo al merito della pretesa e perciò anche al giudizio in cui essa sia controversa.
13. L'appello dell'agente della riscossione deve pertanto dichiararsi inammissibile.
4 14. Le spese del grado, di pertinenza di tutte le parti, devono essere compensate, per essere dipeso l'esito del giudizio da una questione rilevata d'ufficio.
15. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo CP_3 unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile l'appello di Parte_1
e compensate le spese di pertinenza di tutte le parti. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze, il 7.11.2024
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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