CASS
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 23475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23475 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. SU CL, nato il [...] in [...] 2. JO NJ GI, nato il [...] in [...] 3. JO EK, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte di appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA Marzagalli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di tutti gli imputati. uditi i difensori dei ricorrenti, Avv. Luca Cianferoni per SU, Avv. Gianni Pierri per JO, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23475 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 08/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14 maggio 2024, in parziale riforma di quella del Giudice per l'udienza preliminare: - assolveva JO EK dal delitto associativo di cui al capo 2) e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e declaratoria di equivalenza fra le attenuanti generiche e le restanti aggravanti, rideterminava la pena per il reato di lesioni di cui al capo 13) in anni 2 di reclusione;
- dichiarava inammissibile l'appello proposto da JO NJ GI, per non avere depositato unitamente all'atto di impugnazione la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio;
- confermava nel resto la decisione, che aveva accertato la responsabilità di SU CL, detto "Mirage", in ordine al delitto di promozione, direzione e organizzazione dell'associazione per delinquere di stampo mafioso "Eiye" di cui al capo 2). L'associazione di stampo mafioso, aggravata dalla disponibilità delle armi e contestata anche ad altri imputati, denominata "Eiye", faceva parte di un più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi Stati europei ed extraeuropei, caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa di carattere gerarchico, suddivisa sul territorio in gruppi, con competenza su specifiche porzioni dello stesso, operante nel territorio di Reggio Emilia fino al marzo 2015. L'associazione, secondo la prospettazione accusatoria e alla stregua del complessivo quadro probatorio imperniato essenzialmente sull'inequivoco tenore delle plurime, significative e concludenti conversazioni captate, riscontrate dalle convergenti e affidabili propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia WE LL e NO OR, era finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti. In particolare: - delitti contro la persona, anche opponendosi e scontrandosi mediante l'uso di armi con gruppi rivali, per assumere o conservare il predominio nell'ambito sia della comunità nigeriana che sul territorio nazionale dove operava;
- estorsioni in danno di soggetti appartenenti alla comunità nigeriana, soprattutto per il controllo dell'accattonaggio sul territorio. Per affermare e rafforzare la capacità operativa e il predominio del gruppo sia nei confronti degli associati, sia nei confronti della comunità nigeriana e degli altri gruppi criminali nigeriani, i membri del sodalizio si avvalevano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che dalla fama criminale della "casa madre" e dall'associazione locale derivava e che si sostanziava: - nell'adozione di riti di iniziazione e affiliazione dei nuovi adepti;
- nell'osservanza di rigorose regole gerarchiche interne, per il 7 rispetto e l'obbedienza alle direttive dei vertici, con ricorso anche a sanzioni corporali e finanziarie;
- nell'esercizio sistematico di violenza e minaccia anche mediante l'uso di armi bianche da punta e taglio, per la risoluzione dei conflitti esterni con altri gruppi ma anche all'interno con singoli sodali ribelli alle regole o ritenuti in grado di ostacolare le finalità criminali e di predominio dell'associazione; - nell'obbligo degli affiliati di versare periodicamente somme di denaro prefissate nella cassa comune, di partecipare alle riunioni indette dai capi, di indossare i segni distintivi di appartenenza al gruppo e applicare specifici codici comunicativi segreti, di prendere parte agli eventuali scontri violenti con i gruppi rivali, in particolare col gruppo denominato "Viking". Per SU CL, risultava accertato che lo stesso, in qualità di dirigente del sodalizio reggiano fino al marzo 2015 con il grado di "Ibaka" e di costante punto di riferimento per gli affiliati anche in epoca immediatamente successiva al trasferimento della carica al suo successore, svolgeva sistematicamente compiti di organizzazione, curava l'affiliazione dei nuovi adepti e indiceva riunioni per trasmettere direttive e fissare le strategie operative del gruppo. La mera esclusione della recidiva non appariva idonea a scalfire il giudizio di mera equivalenza delle circostanze, senza svolgere alcun effetto sulla misura della pena inflitta. Per JO EK risultava probatoriamente accertato, in particolare, di avere cagionato lesioni personali al volto, con sfregio permanente, al connazionale BI UL, nel corso di una rappresaglia del gruppo "Eiye" all'interno delle Officine Reggiane contro gli appartenenti al gruppo rivale "Viking". L'inaudita gravità della condotta violenta e dei danni recati alla vittima, insieme con l'indubbia contiguità dell'imputato rispetto all'ambiente criminale del gruppo mafioso, giustificava il giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate, nonché la fissazione della pena in misura corrispondente al massimo edittale, ridotta per la scelta del rito a due anni di reclusione. 2. Avverso detta sentenza hanno presentato ricorso i tre imputati, tramite i rispettivi difensori. 2.1. Il ricorso nell'interesse di JO BE GI consiste in un unico articolato motivo, con il quale si lamenta l'eccesso di formalismo e l'irragionevole compromissione del diritto di difesa realizzati mediante l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente: - che l'imputato aveva proceduto il 3 marzo 2022 alla nomina del difensore con la contestuale elezione di domicilio presso lo stesso, depositata agli atti e trascritta in epigrafe della sentenza di primo grado, pure allegata all'atto di appello;
- che l'imputato, previa regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva partecipato 3 personalmente non solo all'udienza preliminare ma anche alle successive udienze dibattimentali dinanzi alla Corte di appello, nel corso delle quali aveva altresì rilasciato spontanee dichiarazioni. La dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, pronunciata dalla Corte ex post all'esito del giudizio dibattimentale, appariva pertanto eccentrica rispetto alla ratio legis giustificatrice della prescrizione stabilita con la novellata disposizione normativa, che era diretta alla responsabilizzazione dell'imputato e del suo difensore nella presentazione dell'atto di impugnazione, ai fini dell'efficace notificazione del decreto di citazione e dell'effettiva e consapevole partecipazione dell'imputato al relativo giudizio: finalità, queste, che nel caso di specie risultavano pienamente soddisfatte. 2.2. Il ricorso di JO EK si concentra sull'applicazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, siccome determinato in misura pari a quella massima edittale prevista per il delitto di lesioni personali, e sproporzionato rispetto a quella di tre mesi di reclusione fissata dal primo giudice in aumento per la continuazione con il più grave delitto associativo, per il quale l'imputato era stato viceversa assolto in appello. Inoltre, appariva immotivata la conferma del mero giudizio di equivalenza fra le circostanze, nonostante il venir meno delle due aggravanti proprie del medesimo delitto associativo e il residuare delle sole aggravanti del reato di lesioni personali. 2.3. SU CL propone a sua volta ricorso per cassazione, denunziando violazione di legge sostanziale, con riferimento all'art. 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione. Non sarebbero correttamente individuate le coordinate probatorie di materialità e offensività proprie dell'associazione mafiosa nigeriana, anziché di quella semplice ex art. 416 cod. pen.; difetterebbe, poi, adeguata motivazione in ordine al metodo mafioso, che implica omertà e assoggettamento durevole, costante e percepibile, a fronte della limitata portata intimidatoria all'interno della comunità nigeriana;
né sarebbero indicati i concreti elementi sintomatici della qualità apicale di "capo" attribuita all'imputato. Considerate le caratteristiche proprie del piccolo gruppo mafioso nigeriano, il ricorrente solleva in subordine la questione di costituzionalità dell'art. 416-bis in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non è prevista la fattispecie di lieve entità della fattispecie. Si contesta infine, per entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, tanto la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata per la stabile disponibilità e uso di armi di cui al quarto comma dell'art. 416-bis, attesa l'occasionalità del singolo episodio di rissa fra persone appartenenti a gruppi rivali, armati solo di oggetti atti ad offendere (cocci dì bottiglia, bastoni, martelli, 4 cacciavite ecc.), quanto il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, una volta esclusa la recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Bologna, all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato JO NJ GI, perché con l'atto di impugnazione non era stata depositata la dichiarazione o elezione del domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, con conseguente violazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trattandosi di sentenza pronunciata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il difensore dell'imputato ha denunziato la violazione di legge, rappresentando che l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore era indicata nelle prime righe dell'atto di appello con cui si confermava il domicilio già eletto dall'imputato sin dal deposito della nomina fiduciaria, rimasto invariato per tutto il corso del procedimento e presente nel fascicolo dibattimentale. D'altra parte, la ratio della norma, tesa ad agevolare il procedimento di notifica degli atti del procedimento di secondo grado, sarebbe stata comunque soddisfatta poiché l'imputato, previa regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva partecipato personalmente non solo all'udienza preliminare ma anche alle successive udienze dibattimentali dinanzi alla Corte di appello, nel corso delle quali aveva altresì rilasciato spontanee dichiarazioni. 1.1. Il d. Igs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma «Cartabia») ha novellato l'art. 581 cod. proc. pen. inserendo fra l'altro, con i commi 1-ter e 1-quater, due nuove cause di inammissibilità per l'impugnazione dell'imputato che ha partecipato al precedente grado di giudizio e per l'imputato assente. Quanto all'imputato presente, il comma 1-ter della citata norma prevede che "con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Le Sezioni Unite, con decisione adottata all'udienza del 24 ottobre 2024 (n. 13808/2025, ric. De Felice), hanno affermato la perdurante applicabilità della previsione dell'art. 581 comma 1-ter alle impugnazioni proposte in epoca anteriore alla data del 25 agosto 2024, nella quale è entrata in vigore la legge 9 agosto 2024, n. 114 che ha abrogato la previsione in parola (e dunque al caso di specie). Il ricorrente, sostiene che la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 581, comma 1-ter non sarebbe nella specie applicabile in quanto, 5 essendo stato l'imputato giudicato in presenza, deve ritenersi valido il domicilio eletto in fase di indagini preliminari e nell'udienza preliminare e richiamato nell'atto impugnatorio. 1.2. Nel caso in esame, ritiene il Collegio che l'indicazione specifica della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, precedentemente rilasciata in data 22 marzo 2022, prima del giudizio di appello, e recata in epigrafe della sentenza di primo grado (allegata dal difensore dell'imputato all'atto di appello unitamente alla procura ad impugnare e richiamata nel verbale di udienza di appello), cui ha fatto seguito, previa regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, la presenza e la partecipazione personale dell'imputato sia all'udienza preliminare che alle successive udienze dibattimentali dinanzi alla Corte di appello, nel corso delle quali ha altresì rilasciato spontanee dichiarazioni, risponda alla ratio legis giustificatrice della prescrizione stabilita con la novella legislativa. Essendo questa diretta alla responsabilizzazione dell'imputato e del suo difensore nella presentazione dell'atto di impugnazione, ai fini dell'efficace notificazione del decreto di citazione e dell'effettiva e consapevole partecipazione dell'imputato al relativo giudizio, le relative finalità, nel caso di specie, risultano obiettivamente raggiunte e soddisfatte. Invero, le Sezioni Unite, con la citata decisione del 24 ottobre 2024, hanno affermato che deve ritenersi sufficiente, per ritenere soddisfatto l'onere di allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, il richiamo espresso a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione: indicazione specifica circa la precedente elezione di domicilio che, come si è detto, è rinvenibile nei documenti allegati all'atto di appello versato nel fascicolo. Una diversa interpretazione della novellata disposizione normativa si risolverebbe in un eccessivo e ingiustificato formalismo, lesivo del diritto di difesa dell'imputato, a fronte della ratio legis giustificatrice della prescrizione, nel caso in esame obiettivamente rispettata. L'articolata censura difensiva risulta pertanto fondata e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio di appello nei confronti del ricorrente. 2. Il ricorso di SU CL, nella parte in cui censura la correttezza della individuazione dei parametri di materialità e offensività dell'associazione mafiosa, anziché di quella semplice ex art. 416 cod. pen., anche per il difetto di adeguata motivazione in ordine al metodo mafioso e agli elementi sintomatici della qualità di "capo" attribuita all'imputato, non è fondato. 6 2.1. Le sentenze di merito affrontano adeguatamente il tema delle mafie straniere, correttamente rilevando come la modifica apportata al comma settimo dell'art. 416-bis cod. pen. estenda anche alle mafie straniere la possibilità di sussunzione nella fattispecie incriminatrice in presenza del valersi della forza di intimidazione. Secondo gli ormai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in ordine alle mafie straniere, quanto alla prova del reato associativo è necessario che sia dimostrata l'esistenza di una forza di intimidazione accumulata attraverso la consumazione di delitti a base violenta idonei ad ingenerare timore. Inoltre, si è chiarito, proprio con riferimento a una articolazione locale della mafia nigeriana "Eiye", che per le mafie a base etnica la forza di intimidazione del gruppo non deve essere necessariamente diretta all'assoggettamento della popolazione di un territorio, ma può anche essere funzionale al controllo e alla sottomissione di un gruppo di persone ristretto in quanto facente capo ad una medesima comunità etnica, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo (Sez. 5, n. 130/25 del 26/11/2024; Sez. 6, n. 17435 del 14/03/2024; Sez. 2, n. 1978/24 del 06/10/2023; Sez. 6, n. 14444 del 21/2/2023, P., Rv. 284579-02; Sez. 2, n. 14225 del 13/01/2021, Johnson, Rv. 281126-01; Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Anslem, Rv. 280552-02; v. anche Sez. 6, n. 43898 del 08/06/2018, R., Rv. 274231-02 e Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120-01, con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo mafioso). Di questi principi fanno buon governo le sentenze di merito, riferendosi all'associazione denominata "Eiye", che faceva parte di un più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi Stati europei ed extraeuropei, caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa di carattere gerarchico, suddivisa sul territorio in gruppi, con competenza su specifiche porzioni dello stesso, e che ha operato nella provincia di Reggio Emilia fino al marzo 2015. Orbene, in ordine all'esistenza dell'associazione di stampo mafioso contestata al capo 2) e alla definizione dello specifico ruolo di dirigente e organizzatore del ricorrente, le conformi sentenze di merito chiariscono che la prova si trae da una pluralità di elementi probatori, convergenti e significativi, costituiti dagli inequivoci contenuti delle conversazioni intercettate e dalle coerenti propalazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia, WE LL e NO OR, già affiliati al gruppo. La Corte territoriale, nel valorizzare il complessivo quadro probatorio, ha ritenuto probatoriamente accertato in linea di fatto, con valutazione di merito 7 insindacabile in sede di legittimità: - che l'organizzazione era strutturata mediante la distribuzione di precisi e stabili ruoli, funzionali alla commissione di delitti fine;
- che il gruppo era dedito sistematicamente alla commissione di delitti contro la persona, sia all'interno del sodalizio che per opporsi ai gruppi rivali nel controllo della comunità nigeriana sul territorio dove operava, e ad estorsioni in danno di soggetti appartenenti alla comunità nigeriana, soprattutto per l'egemonia delle attività di accattonaggio sul territorio;
- che i membri del sodalizio si avvalevano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà derivante dalla fama e del prestigio criminale sia propri che della "casa madre", adottando riti di iniziazione e affiliazione, pretendendo l'osservanza di rigorose regole gerarchiche all'interno e l'obbedienza alle direttive dei vertici, anche mediante il ricorso a violenza e minaccia con relative sanzioni corporali e finanziarie;
- che gli affiliati erano obbligati a versare periodicamente somme di denaro prefissate nella cassa comune, partecipare alle riunioni indette dai vertici, indossare i segni distintivi di appartenenza al gruppo e applicare specifici codici comunicativi segreti, nonché a prendere parte agli eventuali scontri violenti con i gruppi nigeriani rivali, in particolare col gruppo denominato "Viking". Inoltre, con specifico riferimento alla posizione apicale e alla centralità del ruolo dell'imputato nell'associazione mafiosa nigeriana, la Corte territoriale ha ritenuto probatoriamente accertato che lo stesso, in qualità di dirigente del sodalizio reggiano fino al marzo 2015 con il grado di "Ibaka" e di costante punto di riferimento per gli affiliati anche in epoca immediatamente successiva al trasferimento della carica al suo successore, svolgeva sistematicamente compiti di organizzazione, riceveva a tal fine un compenso mensile, curava l'affiliazione dei nuovi adepti all'interno di una struttura organizzativa quale è la mafia nigeriana di tipo cultuale (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-02 e Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01, circa la portata dell'affiliazione rituale in un'associazione di tipo mafioso), indiceva riunioni per trasmettere direttive e fissare le strategie operative del gruppo, anche con riguardo alle azioni di contrapposizione ai gruppi nigeriani rivali presenti sul territorio. 2.2. Appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sollevata in subordine dalla difesa del ricorrente nella parte in cui - considerate le caratteristiche proprie del piccolo gruppo nigeriano e della limitata portata intimidatoria del metodo utilizzato solo all'interno di quella comunità - non è prevista la fattispecie di lieve entità della fattispecie associativa. Invero, la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 138 del 2024 riguardante un'analoga questione sollevata con riguardo all'associazione dedita al 8 narcotraffico e finalizzata a commettere fatti «di lieve entità», seppure con indiretto riferimento alla figura specializzata di delitto associativo prevista dall'art. 416-bis cod. pen., ha definito il sodalizio di stampo mafioso ben connotato sul piano criminologico e sociologico, posto che siffatta associazione presenta peculiari caratteristiche criminologiche, che si traducono nella definizione del "metodo mafioso". Aggiunge la Corte che neppure sarebbe possibile fare riferimento ai minimi edittali (peraltro, tutti diversi tra loro) previsti per altre figure "specializzate" di reato associativo, quali l'associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis cod. pen.) e l'associazione finalizzata alla tratta o ad altri delitti contro la libertà individuale (art. 416, sesto comma, cod. pen.), non essendo in relazione ad esse prefigurata una distinzione, sul piano sanzionatorio, tra fattispecie "ordinaria" e fattispecie "di lieve entità". 2.3. Risulta viceversa fondato il motivo di ricorso in punto di affermata sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata per la stabile disponibilità e per l'uso di armi di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Il relativo apprezzamento della Corte territoriale appare invero generico, apodittico e sostanzialmente immotivato, considerati, da un lato, l'accertata occasionalità dell'episodio di rissa fra persone appartenenti a gruppi nigeriani rivali, armati peraltro solo di oggetti atti ad offendere (cocci di bottiglia, bastoni, martelli, cacciavite ecc.), e, dall'altro, l'omesso riferimento alle pur necessarie acquisizioni probatorie circa la stabile disponibilità di armi destinate prevalentemente al sistematico uso delle stesse in caso di violenti scontri con i gruppi nigeriani rivali sul territorio. L'annullamento della sentenza impugnata sul punto assorbe, allo stato, la valutazione dell'ulteriore motivo di ricorso riguardante il complessivo trattamento sanzionatorio, quanto alla denegata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, benché la Corte territoriale avesse ritenuto di escludere la contestata recidiva. 3. Risulta infine non fondato il ricorso di JO EK relativo alla dosimetria della pena, che l'imputato ritiene eccessiva, siccome determinata in misura pari a quella massima edittale prevista per il delitto di lesioni personali, e sproporzionata rispetto a quella di tre mesi di reclusione fissata dal primo giudice in aumento per la continuazione con il più grave delitto associativo, per il quale egli è stato assolto in appello, oltre che per la ingiustificata conferma del giudizio di mera equivalenza fra le circostanze, nonostante il venir meno delle due aggravanti proprie del medesimo delitto associativo e il residuare delle sole aggravanti del reato di lesioni personali. 9 Ad avviso della Corte di appello, l'estrema gravità della violenta azione lesiva e delle conseguenze dannose cagionate al connazionale nigeriano BI UL (sfregio permanente al volto), nel corso di una operazione di rappresaglia del gruppo mafioso "Eiye" contro gli appartenenti al gruppo rivale "Viking", insieme con l'obiettiva contiguità dell'imputato rispetto all'ambiente criminale del primo gruppo, giustificavano il giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate, nonché la fissazione della pena in misura corrispondente al massimo edittale, ridotta per la scelta del rito a due anni di reclusione. Trattasi, a ben vedere, di incensurabile apprezzamento di merito, che, siccome munito di congruo e logico apparato argomentativo, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione per il profilo della correttezza delle inferenze che ne vengono tratte. 4. In conclusione, la sentenza impugnata dev'essere annullata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello, nei confronti di JO NJ GI per il giudizio di appello e nei confronti di SU CL per nuovo giudizio in punto di aggravante dell'associazione mafiosa armata, con rigetto del ricorso nel resto. Va rigettato il ricorso di JO EK, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di JO NJ GI nonché, limitatamente all'applicazione dell'aggravante del carattere armato dell'associazione, nei confronti di SU CL e rinvia per nuovo giudizio nei loro confronti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di SU CL. Rigetta il ricorso di JO EK e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/04/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA Marzagalli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di tutti gli imputati. uditi i difensori dei ricorrenti, Avv. Luca Cianferoni per SU, Avv. Gianni Pierri per JO, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23475 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 08/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14 maggio 2024, in parziale riforma di quella del Giudice per l'udienza preliminare: - assolveva JO EK dal delitto associativo di cui al capo 2) e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e declaratoria di equivalenza fra le attenuanti generiche e le restanti aggravanti, rideterminava la pena per il reato di lesioni di cui al capo 13) in anni 2 di reclusione;
- dichiarava inammissibile l'appello proposto da JO NJ GI, per non avere depositato unitamente all'atto di impugnazione la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio;
- confermava nel resto la decisione, che aveva accertato la responsabilità di SU CL, detto "Mirage", in ordine al delitto di promozione, direzione e organizzazione dell'associazione per delinquere di stampo mafioso "Eiye" di cui al capo 2). L'associazione di stampo mafioso, aggravata dalla disponibilità delle armi e contestata anche ad altri imputati, denominata "Eiye", faceva parte di un più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi Stati europei ed extraeuropei, caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa di carattere gerarchico, suddivisa sul territorio in gruppi, con competenza su specifiche porzioni dello stesso, operante nel territorio di Reggio Emilia fino al marzo 2015. L'associazione, secondo la prospettazione accusatoria e alla stregua del complessivo quadro probatorio imperniato essenzialmente sull'inequivoco tenore delle plurime, significative e concludenti conversazioni captate, riscontrate dalle convergenti e affidabili propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia WE LL e NO OR, era finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti. In particolare: - delitti contro la persona, anche opponendosi e scontrandosi mediante l'uso di armi con gruppi rivali, per assumere o conservare il predominio nell'ambito sia della comunità nigeriana che sul territorio nazionale dove operava;
- estorsioni in danno di soggetti appartenenti alla comunità nigeriana, soprattutto per il controllo dell'accattonaggio sul territorio. Per affermare e rafforzare la capacità operativa e il predominio del gruppo sia nei confronti degli associati, sia nei confronti della comunità nigeriana e degli altri gruppi criminali nigeriani, i membri del sodalizio si avvalevano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che dalla fama criminale della "casa madre" e dall'associazione locale derivava e che si sostanziava: - nell'adozione di riti di iniziazione e affiliazione dei nuovi adepti;
- nell'osservanza di rigorose regole gerarchiche interne, per il 7 rispetto e l'obbedienza alle direttive dei vertici, con ricorso anche a sanzioni corporali e finanziarie;
- nell'esercizio sistematico di violenza e minaccia anche mediante l'uso di armi bianche da punta e taglio, per la risoluzione dei conflitti esterni con altri gruppi ma anche all'interno con singoli sodali ribelli alle regole o ritenuti in grado di ostacolare le finalità criminali e di predominio dell'associazione; - nell'obbligo degli affiliati di versare periodicamente somme di denaro prefissate nella cassa comune, di partecipare alle riunioni indette dai capi, di indossare i segni distintivi di appartenenza al gruppo e applicare specifici codici comunicativi segreti, di prendere parte agli eventuali scontri violenti con i gruppi rivali, in particolare col gruppo denominato "Viking". Per SU CL, risultava accertato che lo stesso, in qualità di dirigente del sodalizio reggiano fino al marzo 2015 con il grado di "Ibaka" e di costante punto di riferimento per gli affiliati anche in epoca immediatamente successiva al trasferimento della carica al suo successore, svolgeva sistematicamente compiti di organizzazione, curava l'affiliazione dei nuovi adepti e indiceva riunioni per trasmettere direttive e fissare le strategie operative del gruppo. La mera esclusione della recidiva non appariva idonea a scalfire il giudizio di mera equivalenza delle circostanze, senza svolgere alcun effetto sulla misura della pena inflitta. Per JO EK risultava probatoriamente accertato, in particolare, di avere cagionato lesioni personali al volto, con sfregio permanente, al connazionale BI UL, nel corso di una rappresaglia del gruppo "Eiye" all'interno delle Officine Reggiane contro gli appartenenti al gruppo rivale "Viking". L'inaudita gravità della condotta violenta e dei danni recati alla vittima, insieme con l'indubbia contiguità dell'imputato rispetto all'ambiente criminale del gruppo mafioso, giustificava il giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate, nonché la fissazione della pena in misura corrispondente al massimo edittale, ridotta per la scelta del rito a due anni di reclusione. 2. Avverso detta sentenza hanno presentato ricorso i tre imputati, tramite i rispettivi difensori. 2.1. Il ricorso nell'interesse di JO BE GI consiste in un unico articolato motivo, con il quale si lamenta l'eccesso di formalismo e l'irragionevole compromissione del diritto di difesa realizzati mediante l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente: - che l'imputato aveva proceduto il 3 marzo 2022 alla nomina del difensore con la contestuale elezione di domicilio presso lo stesso, depositata agli atti e trascritta in epigrafe della sentenza di primo grado, pure allegata all'atto di appello;
- che l'imputato, previa regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva partecipato 3 personalmente non solo all'udienza preliminare ma anche alle successive udienze dibattimentali dinanzi alla Corte di appello, nel corso delle quali aveva altresì rilasciato spontanee dichiarazioni. La dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, pronunciata dalla Corte ex post all'esito del giudizio dibattimentale, appariva pertanto eccentrica rispetto alla ratio legis giustificatrice della prescrizione stabilita con la novellata disposizione normativa, che era diretta alla responsabilizzazione dell'imputato e del suo difensore nella presentazione dell'atto di impugnazione, ai fini dell'efficace notificazione del decreto di citazione e dell'effettiva e consapevole partecipazione dell'imputato al relativo giudizio: finalità, queste, che nel caso di specie risultavano pienamente soddisfatte. 2.2. Il ricorso di JO EK si concentra sull'applicazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, siccome determinato in misura pari a quella massima edittale prevista per il delitto di lesioni personali, e sproporzionato rispetto a quella di tre mesi di reclusione fissata dal primo giudice in aumento per la continuazione con il più grave delitto associativo, per il quale l'imputato era stato viceversa assolto in appello. Inoltre, appariva immotivata la conferma del mero giudizio di equivalenza fra le circostanze, nonostante il venir meno delle due aggravanti proprie del medesimo delitto associativo e il residuare delle sole aggravanti del reato di lesioni personali. 2.3. SU CL propone a sua volta ricorso per cassazione, denunziando violazione di legge sostanziale, con riferimento all'art. 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione. Non sarebbero correttamente individuate le coordinate probatorie di materialità e offensività proprie dell'associazione mafiosa nigeriana, anziché di quella semplice ex art. 416 cod. pen.; difetterebbe, poi, adeguata motivazione in ordine al metodo mafioso, che implica omertà e assoggettamento durevole, costante e percepibile, a fronte della limitata portata intimidatoria all'interno della comunità nigeriana;
né sarebbero indicati i concreti elementi sintomatici della qualità apicale di "capo" attribuita all'imputato. Considerate le caratteristiche proprie del piccolo gruppo mafioso nigeriano, il ricorrente solleva in subordine la questione di costituzionalità dell'art. 416-bis in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non è prevista la fattispecie di lieve entità della fattispecie. Si contesta infine, per entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, tanto la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata per la stabile disponibilità e uso di armi di cui al quarto comma dell'art. 416-bis, attesa l'occasionalità del singolo episodio di rissa fra persone appartenenti a gruppi rivali, armati solo di oggetti atti ad offendere (cocci dì bottiglia, bastoni, martelli, 4 cacciavite ecc.), quanto il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, una volta esclusa la recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Bologna, all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato JO NJ GI, perché con l'atto di impugnazione non era stata depositata la dichiarazione o elezione del domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, con conseguente violazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trattandosi di sentenza pronunciata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il difensore dell'imputato ha denunziato la violazione di legge, rappresentando che l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore era indicata nelle prime righe dell'atto di appello con cui si confermava il domicilio già eletto dall'imputato sin dal deposito della nomina fiduciaria, rimasto invariato per tutto il corso del procedimento e presente nel fascicolo dibattimentale. D'altra parte, la ratio della norma, tesa ad agevolare il procedimento di notifica degli atti del procedimento di secondo grado, sarebbe stata comunque soddisfatta poiché l'imputato, previa regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva partecipato personalmente non solo all'udienza preliminare ma anche alle successive udienze dibattimentali dinanzi alla Corte di appello, nel corso delle quali aveva altresì rilasciato spontanee dichiarazioni. 1.1. Il d. Igs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma «Cartabia») ha novellato l'art. 581 cod. proc. pen. inserendo fra l'altro, con i commi 1-ter e 1-quater, due nuove cause di inammissibilità per l'impugnazione dell'imputato che ha partecipato al precedente grado di giudizio e per l'imputato assente. Quanto all'imputato presente, il comma 1-ter della citata norma prevede che "con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Le Sezioni Unite, con decisione adottata all'udienza del 24 ottobre 2024 (n. 13808/2025, ric. De Felice), hanno affermato la perdurante applicabilità della previsione dell'art. 581 comma 1-ter alle impugnazioni proposte in epoca anteriore alla data del 25 agosto 2024, nella quale è entrata in vigore la legge 9 agosto 2024, n. 114 che ha abrogato la previsione in parola (e dunque al caso di specie). Il ricorrente, sostiene che la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 581, comma 1-ter non sarebbe nella specie applicabile in quanto, 5 essendo stato l'imputato giudicato in presenza, deve ritenersi valido il domicilio eletto in fase di indagini preliminari e nell'udienza preliminare e richiamato nell'atto impugnatorio. 1.2. Nel caso in esame, ritiene il Collegio che l'indicazione specifica della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, precedentemente rilasciata in data 22 marzo 2022, prima del giudizio di appello, e recata in epigrafe della sentenza di primo grado (allegata dal difensore dell'imputato all'atto di appello unitamente alla procura ad impugnare e richiamata nel verbale di udienza di appello), cui ha fatto seguito, previa regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, la presenza e la partecipazione personale dell'imputato sia all'udienza preliminare che alle successive udienze dibattimentali dinanzi alla Corte di appello, nel corso delle quali ha altresì rilasciato spontanee dichiarazioni, risponda alla ratio legis giustificatrice della prescrizione stabilita con la novella legislativa. Essendo questa diretta alla responsabilizzazione dell'imputato e del suo difensore nella presentazione dell'atto di impugnazione, ai fini dell'efficace notificazione del decreto di citazione e dell'effettiva e consapevole partecipazione dell'imputato al relativo giudizio, le relative finalità, nel caso di specie, risultano obiettivamente raggiunte e soddisfatte. Invero, le Sezioni Unite, con la citata decisione del 24 ottobre 2024, hanno affermato che deve ritenersi sufficiente, per ritenere soddisfatto l'onere di allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, il richiamo espresso a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione: indicazione specifica circa la precedente elezione di domicilio che, come si è detto, è rinvenibile nei documenti allegati all'atto di appello versato nel fascicolo. Una diversa interpretazione della novellata disposizione normativa si risolverebbe in un eccessivo e ingiustificato formalismo, lesivo del diritto di difesa dell'imputato, a fronte della ratio legis giustificatrice della prescrizione, nel caso in esame obiettivamente rispettata. L'articolata censura difensiva risulta pertanto fondata e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio di appello nei confronti del ricorrente. 2. Il ricorso di SU CL, nella parte in cui censura la correttezza della individuazione dei parametri di materialità e offensività dell'associazione mafiosa, anziché di quella semplice ex art. 416 cod. pen., anche per il difetto di adeguata motivazione in ordine al metodo mafioso e agli elementi sintomatici della qualità di "capo" attribuita all'imputato, non è fondato. 6 2.1. Le sentenze di merito affrontano adeguatamente il tema delle mafie straniere, correttamente rilevando come la modifica apportata al comma settimo dell'art. 416-bis cod. pen. estenda anche alle mafie straniere la possibilità di sussunzione nella fattispecie incriminatrice in presenza del valersi della forza di intimidazione. Secondo gli ormai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in ordine alle mafie straniere, quanto alla prova del reato associativo è necessario che sia dimostrata l'esistenza di una forza di intimidazione accumulata attraverso la consumazione di delitti a base violenta idonei ad ingenerare timore. Inoltre, si è chiarito, proprio con riferimento a una articolazione locale della mafia nigeriana "Eiye", che per le mafie a base etnica la forza di intimidazione del gruppo non deve essere necessariamente diretta all'assoggettamento della popolazione di un territorio, ma può anche essere funzionale al controllo e alla sottomissione di un gruppo di persone ristretto in quanto facente capo ad una medesima comunità etnica, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo (Sez. 5, n. 130/25 del 26/11/2024; Sez. 6, n. 17435 del 14/03/2024; Sez. 2, n. 1978/24 del 06/10/2023; Sez. 6, n. 14444 del 21/2/2023, P., Rv. 284579-02; Sez. 2, n. 14225 del 13/01/2021, Johnson, Rv. 281126-01; Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Anslem, Rv. 280552-02; v. anche Sez. 6, n. 43898 del 08/06/2018, R., Rv. 274231-02 e Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120-01, con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo mafioso). Di questi principi fanno buon governo le sentenze di merito, riferendosi all'associazione denominata "Eiye", che faceva parte di un più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi Stati europei ed extraeuropei, caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa di carattere gerarchico, suddivisa sul territorio in gruppi, con competenza su specifiche porzioni dello stesso, e che ha operato nella provincia di Reggio Emilia fino al marzo 2015. Orbene, in ordine all'esistenza dell'associazione di stampo mafioso contestata al capo 2) e alla definizione dello specifico ruolo di dirigente e organizzatore del ricorrente, le conformi sentenze di merito chiariscono che la prova si trae da una pluralità di elementi probatori, convergenti e significativi, costituiti dagli inequivoci contenuti delle conversazioni intercettate e dalle coerenti propalazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia, WE LL e NO OR, già affiliati al gruppo. La Corte territoriale, nel valorizzare il complessivo quadro probatorio, ha ritenuto probatoriamente accertato in linea di fatto, con valutazione di merito 7 insindacabile in sede di legittimità: - che l'organizzazione era strutturata mediante la distribuzione di precisi e stabili ruoli, funzionali alla commissione di delitti fine;
- che il gruppo era dedito sistematicamente alla commissione di delitti contro la persona, sia all'interno del sodalizio che per opporsi ai gruppi rivali nel controllo della comunità nigeriana sul territorio dove operava, e ad estorsioni in danno di soggetti appartenenti alla comunità nigeriana, soprattutto per l'egemonia delle attività di accattonaggio sul territorio;
- che i membri del sodalizio si avvalevano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà derivante dalla fama e del prestigio criminale sia propri che della "casa madre", adottando riti di iniziazione e affiliazione, pretendendo l'osservanza di rigorose regole gerarchiche all'interno e l'obbedienza alle direttive dei vertici, anche mediante il ricorso a violenza e minaccia con relative sanzioni corporali e finanziarie;
- che gli affiliati erano obbligati a versare periodicamente somme di denaro prefissate nella cassa comune, partecipare alle riunioni indette dai vertici, indossare i segni distintivi di appartenenza al gruppo e applicare specifici codici comunicativi segreti, nonché a prendere parte agli eventuali scontri violenti con i gruppi nigeriani rivali, in particolare col gruppo denominato "Viking". Inoltre, con specifico riferimento alla posizione apicale e alla centralità del ruolo dell'imputato nell'associazione mafiosa nigeriana, la Corte territoriale ha ritenuto probatoriamente accertato che lo stesso, in qualità di dirigente del sodalizio reggiano fino al marzo 2015 con il grado di "Ibaka" e di costante punto di riferimento per gli affiliati anche in epoca immediatamente successiva al trasferimento della carica al suo successore, svolgeva sistematicamente compiti di organizzazione, riceveva a tal fine un compenso mensile, curava l'affiliazione dei nuovi adepti all'interno di una struttura organizzativa quale è la mafia nigeriana di tipo cultuale (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-02 e Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01, circa la portata dell'affiliazione rituale in un'associazione di tipo mafioso), indiceva riunioni per trasmettere direttive e fissare le strategie operative del gruppo, anche con riguardo alle azioni di contrapposizione ai gruppi nigeriani rivali presenti sul territorio. 2.2. Appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sollevata in subordine dalla difesa del ricorrente nella parte in cui - considerate le caratteristiche proprie del piccolo gruppo nigeriano e della limitata portata intimidatoria del metodo utilizzato solo all'interno di quella comunità - non è prevista la fattispecie di lieve entità della fattispecie associativa. Invero, la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 138 del 2024 riguardante un'analoga questione sollevata con riguardo all'associazione dedita al 8 narcotraffico e finalizzata a commettere fatti «di lieve entità», seppure con indiretto riferimento alla figura specializzata di delitto associativo prevista dall'art. 416-bis cod. pen., ha definito il sodalizio di stampo mafioso ben connotato sul piano criminologico e sociologico, posto che siffatta associazione presenta peculiari caratteristiche criminologiche, che si traducono nella definizione del "metodo mafioso". Aggiunge la Corte che neppure sarebbe possibile fare riferimento ai minimi edittali (peraltro, tutti diversi tra loro) previsti per altre figure "specializzate" di reato associativo, quali l'associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis cod. pen.) e l'associazione finalizzata alla tratta o ad altri delitti contro la libertà individuale (art. 416, sesto comma, cod. pen.), non essendo in relazione ad esse prefigurata una distinzione, sul piano sanzionatorio, tra fattispecie "ordinaria" e fattispecie "di lieve entità". 2.3. Risulta viceversa fondato il motivo di ricorso in punto di affermata sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata per la stabile disponibilità e per l'uso di armi di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Il relativo apprezzamento della Corte territoriale appare invero generico, apodittico e sostanzialmente immotivato, considerati, da un lato, l'accertata occasionalità dell'episodio di rissa fra persone appartenenti a gruppi nigeriani rivali, armati peraltro solo di oggetti atti ad offendere (cocci di bottiglia, bastoni, martelli, cacciavite ecc.), e, dall'altro, l'omesso riferimento alle pur necessarie acquisizioni probatorie circa la stabile disponibilità di armi destinate prevalentemente al sistematico uso delle stesse in caso di violenti scontri con i gruppi nigeriani rivali sul territorio. L'annullamento della sentenza impugnata sul punto assorbe, allo stato, la valutazione dell'ulteriore motivo di ricorso riguardante il complessivo trattamento sanzionatorio, quanto alla denegata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, benché la Corte territoriale avesse ritenuto di escludere la contestata recidiva. 3. Risulta infine non fondato il ricorso di JO EK relativo alla dosimetria della pena, che l'imputato ritiene eccessiva, siccome determinata in misura pari a quella massima edittale prevista per il delitto di lesioni personali, e sproporzionata rispetto a quella di tre mesi di reclusione fissata dal primo giudice in aumento per la continuazione con il più grave delitto associativo, per il quale egli è stato assolto in appello, oltre che per la ingiustificata conferma del giudizio di mera equivalenza fra le circostanze, nonostante il venir meno delle due aggravanti proprie del medesimo delitto associativo e il residuare delle sole aggravanti del reato di lesioni personali. 9 Ad avviso della Corte di appello, l'estrema gravità della violenta azione lesiva e delle conseguenze dannose cagionate al connazionale nigeriano BI UL (sfregio permanente al volto), nel corso di una operazione di rappresaglia del gruppo mafioso "Eiye" contro gli appartenenti al gruppo rivale "Viking", insieme con l'obiettiva contiguità dell'imputato rispetto all'ambiente criminale del primo gruppo, giustificavano il giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate, nonché la fissazione della pena in misura corrispondente al massimo edittale, ridotta per la scelta del rito a due anni di reclusione. Trattasi, a ben vedere, di incensurabile apprezzamento di merito, che, siccome munito di congruo e logico apparato argomentativo, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione per il profilo della correttezza delle inferenze che ne vengono tratte. 4. In conclusione, la sentenza impugnata dev'essere annullata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello, nei confronti di JO NJ GI per il giudizio di appello e nei confronti di SU CL per nuovo giudizio in punto di aggravante dell'associazione mafiosa armata, con rigetto del ricorso nel resto. Va rigettato il ricorso di JO EK, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di JO NJ GI nonché, limitatamente all'applicazione dell'aggravante del carattere armato dell'associazione, nei confronti di SU CL e rinvia per nuovo giudizio nei loro confronti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di SU CL. Rigetta il ricorso di JO EK e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/04/2025