Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
1460/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1460 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto modifica delle condizioni della separazione, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Cavour n. 14 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Nocerino giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in uno al suo procuratore in Torre del Greco alla via V. Veneto n. 36
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Agostinelli n. 16, elettivamente domiciliata in Terzigno al Viale delle Rose n.10 presso lo studio dell'avv. Emma Stanziano, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, i difensori delle parti hanno chiesto di recepire l'accordo raggiunto dai coniugi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di cui alla sentenza di separazione n. 479/17 di questo Tribunale, passata in giudicato, e in particolare delle statuizioni di carattere economico con le quali è stato previsto l'obbligo del Pt_1 di versare alla euro 350,00 per il suo mantenimento ed euro 450,00 per quello del figlio CP_1
(nato in data [...]). Per_1
Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione;
che la resistente, negli anni, non si era adoperata nella ricerca di un lavoro;
che i coniugi, in costanza di matrimonio avevano depositato presso la
“Deiulemar Compagnia di Navigazione”, la somma di denaro pari ad euro 102.000,00 che ad oggi,
a seguito dei diversi riparti effettuati dalla Curatela fallimentare, sono stati prelevati esclusivamente dalla signora per le somme di euro 6.626,54 per i primi 7 Controparte_1 riparti ed euro 19.133,54 per l'ottavo riparto, senza corrispondere al la quota spettante al Pt_1 coniuge.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e nominato il giudice delegato, con comparsa depositata in data 14.09.2024, si è costituita in giudizio allegando che la Controparte_1 sentenza di separazione era già stata oggetto di modifica, in conseguenza della quale era stata revocata l'assegnazione della casa familiare disposta in favore della resistente e che la sua condizione reddituale era peggiorata;
pertanto, ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio nonché l'aumento ad euro 700,00 dell'assegno per sé.
Disposta in data 16.09.2024 la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, all'udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo del seguente tenore:
“- confermare il pagamento in favore della dell'assegno di mantenimento di Controparte_1
€. 350,00 a carico del sig. da versare a mezzo bonifico o altro equipollente entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese;
aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice Istat;
- a modifica della sentenza n. 479 /2017 revocare a carico del Sig. l'assegno di Parte_1 mantenimento in favore del figlio , di euro 450,00 mensili, essendo quest'ultimo attualmente Per_1 autosufficiente economicamente. Invariate le altre statuizioni. Spese interamente compensate tra le parti”; pertanto, rinviata la causa per acquisire la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 22.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'accordo raggiunto dalle parti ben può essere recepito non essendo in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso il raggiungimento dell'accordo, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a modifica delle condizioni della sentenza di separazione del Tribunale di Torre Annunziata n.
479/2017, revoca l'obbligo posto a carico di di versare a Parte_1 Controparte_1 l'assegno di euro 450,00 a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
2) conferma il pagamento in favore della dell'assegno di mantenimento di Controparte_1 euro 350,00 a carico del sig. , da versare a mezzo bonifico o altro equipollente Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, da aumentare annualmente secondo la variazione dell'indice
Istat, nonché le altre statuizioni;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 4.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano