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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 9240 R.G. 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024 da
1) nata a [...], il [...], cittadina italiana, residente a [...]; codice fiscale con l'Avv. Roberta Rusconi CodiceFiscale_1
, presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) , nato a [...], il [...], cittadino italiano, residente a [...]
Etna n. 5; codice fiscale: , con l'Avv. Armando Caporale CodiceFiscale_2
, presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, a Traversella (TO), il 26/6/2010, con Atto iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Traversella al n. 1, Parte 2°, S. C, Anno 2010 scegliendo, al momento della celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.
Con i seguenti figli: nata il [...] a [...], cittadina italiana e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], cittadino italiano.
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti pagina 1 di 8 condizioni: Per_ 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_2
2) Il SI. continuerà ad abitare nella ex casa coniugale, con impegno ad acquistare Parte_2
la quota di comproprietà indivisa di cui è titolare la coniuge secondo quanto infra stabilito alla condizione n. 5.
La SI.ra la quale, correlativamente, si impegna a vendere al coniuge la propria Parte_1
quota di comproprietà indivisa della ex casa coniugale come meglio specificato alla condizione n. 5, si è trasferita, in via definitiva dal 31 luglio 2024, nel nuovo appartamento di Via Lorenteggio n. 47, Milano, quale nuova soluzione abitativa adeguata alla prosecuzione della convivenza con entrambi i figli ed alle loro esigenze abitative, posta nelle vicinanze della ex casa coniugale, per garantire continuità alle abitudini della prole e facilitare gli spostamenti degli stessi dalla casa materna a quella paterna e viceversa.
Per_ 3) e trascorreranno presso l'abitazione della madre, a settimane alterne, i giorni dal Per_2
mercoledì sino al giovedì della settimana successiva e con il padre i giorni dal venerdì al martedì, sempre seguendo l'alternanza.
La madre, inoltre, terrà i figli con sé, nel periodo in cui i minori resteranno con il padre, per un'ulteriore giornata infrasettimanale da prestabilirsi di anno in anno (indicativamente il martedì), secondo orari compatibili con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi, nonché compatibili con gli Per_ impegni lavorativi della madre, riaccompagnando e a casa del padre entro le ore 22,00 o Per_2
anche riaccompagnandoli direttamente a scuola la mattina successiva.
Per_ Resterà ferma la possibilità, sia per che per , di individuare, previo accordo con i genitori e Per_2
tra i genitori stessi, momenti ulteriori da trascorrere con il padre o con la madre, anche se diversi da quelli indicati al precedente capoverso.
Per_ Vacanze natalizie: i figli e celebreranno il Natale trascorrendo con la madre il momento Per_2
della cena del 24 dicembre e con il padre il momento del pranzo del 25 dicembre di ciascun anno. I giorni successivi verranno suddivisi in due distinti periodi ricompresi tra il 26 ed il 31 dicembre e tra il
1° ed il 6 gennaio di ciascun anno durante i quali i genitori, alternando tali periodi di anno in anno, terranno i figli con sé.
Potranno in ogni caso essere oggetto di separato accordo tra i due genitori vacanze natalizie dei figli con il padre o con la madre per l'intero periodo ricompreso tra il 26 dicembre ed il 6 gennaio, rispettando l'alternanza, per il medesimo periodo, con l'altro genitore per le vacanze natalizie dell'anno successivo. Per_ Vacanze estive: e trascorreranno con ciascun genitore i periodi ricompresi tra l'1 ed il 15 Per_2
di agosto e tra il 16 e il 31 agosto, con alternanza di tali periodi tra i genitori di anno in anno.
pagina 2 di 8 Per_ Vacanze pasquali: e trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno e l'altro Per_2
genitore.
Ponti infrannuali: i genitori trascorreranno con i figli i ponti infrannuali alternandosi tra loro di anno in anno, facendo però in modo di rispettare il più possibile le frequentazioni già stabilite di settimana in settimana.
Sono fatti sempre salvi diversi o migliori accordi tra i genitori.
Per_ 4) Ciascun genitore provvederà a contribuire direttamente al mantenimento di e nei tempi Per_2 di permanenza dei figli presso di sé, con integrale adozione, secondo suddivisione al 50%, delle “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 8 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il SI. si impegna sin d'ora ad acquistare, tenendo a proprio carico spese ed Parte_2
oneri notarili, la quota di comproprietà indivisa, pari ai 3/10 (tre decimi) del diritto di comproprietà di cui è titolare la SI.ra della ex casa coniugale e box autorimessa, ovvero: quota di Parte_1
3/10 (tre decimi) dell'appartamento sito in Comune di Milano, Via Etna n. 5, Censito al: Foglio 431,
Particella 332, Subalterno 710, Cat. A/2, Classe 5, Consistenza 11,5 vani, Piano 1 e S1, MQ 227
(escluse aree scoperte mq 219); quota di 3/10 della autorimessa box in Comune di Milano, Via Etna n. 5,
Censita al Foglio 431, Particella 516, Subalterno 9, Cat. C/6, Classe 7, Consistenza MQ 14, il tutto al prezzo complessivo di euro 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00); correlativamente la SI.ra
[...]
si impegna a vendere tali immobili (appartamento e box autorimessa) al coniuge, al Parte_1
suindicato prezzo complessivo di euro 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00).
I coniugi SI.ri e EN convengono che il pagamento del prezzo pattuito quale corrispettivo Pt_1
di tale vendita avverrà: quanto ad euro 353.605,00 (trecentocinquatremilaseicentocinque/00) mediante versamento della corrispondente somma a favore della SI.ra con le modalità previste dalla Pt_1
legge, e quanto ad euro 61.395,00 (sessantunomilatrecentonovantacinque/00) mediante integrale compensazione della corrispondente somma, dovuta dalla SI.ra al SI. per il titolo di Pt_1 Pt_2
cui infra alla condizione n. 7).
Il pagamento del corrispettivo per la compravendita immobiliare verrà effettuato da parte del SI.
a favore della SI.ra Pt_2 Pt_1
• quanto ad euro 153.605,00 (centocinquantatremila-seicentocinque), versati mediante bonifici bancari di euro 125.000,00 effettuato in data 28/8/2024, di euro 20.000,00 effettuato in data
5/9/2024 e di euro 8.605,00 mediante compensazione di € 5.070,00 dovute al sig. per il Pt_2
pagamento delle quota di spese condominiali di spettanza della sig.ra e saldate dal Pt_1 medesimo SI. ed € 3.535,00 mediante bonifico bancario immediato in data 15/11/2024; Pt_2
• quanto ad euro 200.000,00 (duecentomila), mediante assegno circolare o bonifico bancario pagina 4 di 8 immediato, al momento della stipula dell'atto di compravendita, che verrà perfezionata mediante separato atto notarile entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della emananda Sentenza per la declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tale somma verrà integralmente pagata alla SI.ra escluse espressamente sin d'ora Pt_1
eccezioni e/o compensazioni per eventuali ragioni creditorie del SI. che verranno Parte_2
nel caso discusse e regolamentate separatamente.
• quanto alla residua somma di euro 61.395,00 (sessantuno- milatrecentonovantacinque/00) mediante estinzione, per compensazione ex art. 1241 cod. civ., del debito di pari importo del SI. nei confronti della SI.ra a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'acquisto Pt_2 Pt_1
della quota dei 3/10 del diritto di comproprietà della ex casa coniugale e del debito di pari importo della SI.ra ei confronti del SI. per il titolo di cui infra al punto 7. Pt_1 Pt_2
6) La cessione immobiliare di che trattasi verrà perfezionata entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della emananda Sentenza per la declaratoria della separazione personale dei coniugi, mediante stipula di separato atto notarile, presso Notaio prescelto dal SI. ed allo scopo incaricato con debito anticipo, il cui nominativo verrà comunicato alla SI.ra Pt_2
entro la data del 30/11/2024, che godrà dell'esenzione dalle imposte di registrazione, dalle Pt_1
imposte ipotecarie e catastali, nonché dalle imposte di bollo, trattandosi di impegno al trasferimento di proprietà immobiliare assunto in sede di separazione personale dei coniugi e dunque ai sensi dell'art. 19 della Legge 6/03/1987 n. 74, alla fattispecie applicabile anche con riferimento alla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 29 aprile – 10 maggio 1999 e come confermato dalle direttive in materia pronunciate dall'Agenzia delle Entrate.
7) I coniugi precisano che il debito di euro 61.395,00 (sessantunomila-trecentonovantacinque/00) della
SI.ra nei confronti del SI. è sorto in relazione alle spese di Parte_3 Persona_3
ristrutturazione nonché spese notarili sostenute con denaro comune dei coniugi, per l'immobile sito in
RA CE (Vb) – Località Pedemonte, Via dei Martiri n. 101, composto di appartamento posto al piano secondo, contraddistinto al NCEU dello stesso Comune al Foglio 4, Mappale n. 45, Subalterno 12
e di appartamento posto al piano secondo, contraddistinto al NCEU dello stesso Comune al Foglio 4,
Mappale 163, Subalterno 9, nonché di lastrico solare posto al piano terzo, contraddistinto al NCEU dello stesso Comune al Foglio 4, Mappale 45, Subalterno 13, di proprietà esclusiva della SI.ra La Pt_1 detrazione dal prezzo di acquisto dell'immobile sito in Milano, Via Etna n. 5, della somma di euro
61.395,00 comporterà la definitiva ed integrale estinzione di ogni e qualsivoglia ragione creditoria vantata da nei confronti di rimanendo quest'ultima piena ed Persona_3 Parte_3
pagina 5 di 8 esclusiva proprietaria dei beni immobili siti in RA CE (Vb) – Località Pedemonte, Via dei
Martiri n. 101.
8) Il rapporto finanziario cointestato ai SI.ri e intrattenuto Pt_1 Parte_1 Parte_2
presso Banca Sella Spa - Rendiconto Deposito Titoli - Fondi Comuni e Sicav n. G802625066460, è stato estinto dai coniugi, con suddivisione del relativo controvalore, avuto riguardo ai diversi versamenti effettuati dai coniugi rispetto a tale rapporto, secondo la percentuale del 54% (cinquantaquattro per cento) a favore della SI.ra del 46% (quarantasei per cento) a favore del SI. Pt_1 Pt_2
9) L'autovettura (UL PA targata GC352BZ) intestata al solo SI. è allo stato Persona_3 rimasta in uso esclusivo a quest'ultimo. Entro il 31 dicembre 2024 - in considerazione dell'avvenuto acquisto di tale bene mobile registrato in parte con denaro comune ed in parte con permuta dell'autoveicolo Mazda 6 - Mazda 6 (targa EP862BY) già di proprietà del SI. e valorizzato in Pt_2
€ 5.500 al momento dell'acquisto del veicolo UL PA (targa GC352BZ) - i coniugi decideranno se procedere alla sua vendita a terzi, suddividendone in tal caso il ricavato netto al 57% in favore del sig. ed al 43% in favore della SI.ra o se stabilirne l'assegnazione definitiva all'uno o Pt_2 Pt_1 all'altra, con corresponsione della quota relativa al valore commerciale al coniuge non assegnatario del bene.
Il motoveicolo BMW R1200ST targato CJ21240 intestato al solo SI. acquistato da Persona_3 quest'ultimo nell'anno 2007 prima del matrimonio rimarrà di proprietà esclusiva del medesimo.
10) I coniugi si impegnano ad accordarsi per la suddivisione dei beni rimasti presso l'abitazione del SI.
Pt_2
11) Il saldo presente sul conto corrente bancario cointestato e Parte_2 Parte_1
presso Banca Sella Spa n. G852625066460, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi, i quali provvederanno all'estinzione di tale rapporto bancario entro la data del 30/11/2024.
12) L'Assegno Unico Familiare continuerà ad essere integralmente percepito e trattenuto da parte della sola SI.ra Nella ipotesi in cui anche il SI. maturasse il diritto a percepire l'Assegno Pt_1 Pt_2
Unico (quale lavoratore dipendente), tale Assegno verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
13) Si dà atto che la SI.ra ha già provveduto al saldo di tutte le spese condominiali di natura Pt_1
ordinaria afferenti la ex casa coniugale maturate sino al 31 luglio 2024 e che ad oggi sono state interamente saldate anche le spese condominiali di natura straordinaria.
14) Si dà atto che il saldo e la regolazione delle spettanze e del trattamento di fine rapporto dovuti all'ex colf addetto alle pulizie della ex casa coniugale, SI. , verranno sostenute da entrambi i Parte_4
coniugi in ragione del 50% ciascuno ed eventuali pagamenti anticipati da uno dei coniugi verranno conguagliati per quanto non ad oggi regolato.
pagina 6 di 8 15) Nessun contributo al mantenimento è reciprocamente dovuto da un coniuge all'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
16) Per quant'altro, eccettuato il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso congiunto, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra dal punto di vista economico, per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
17) Spese legali integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile a Traversella (TO), il 26/6/2010;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 7 di 8 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della Sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Traversella (TO), Atto iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 1, Parte 2°, S. C, Anno 2010 perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 20 novembre 2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024 da
1) nata a [...], il [...], cittadina italiana, residente a [...]; codice fiscale con l'Avv. Roberta Rusconi CodiceFiscale_1
, presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) , nato a [...], il [...], cittadino italiano, residente a [...]
Etna n. 5; codice fiscale: , con l'Avv. Armando Caporale CodiceFiscale_2
, presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, a Traversella (TO), il 26/6/2010, con Atto iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Traversella al n. 1, Parte 2°, S. C, Anno 2010 scegliendo, al momento della celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.
Con i seguenti figli: nata il [...] a [...], cittadina italiana e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], cittadino italiano.
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti pagina 1 di 8 condizioni: Per_ 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_2
2) Il SI. continuerà ad abitare nella ex casa coniugale, con impegno ad acquistare Parte_2
la quota di comproprietà indivisa di cui è titolare la coniuge secondo quanto infra stabilito alla condizione n. 5.
La SI.ra la quale, correlativamente, si impegna a vendere al coniuge la propria Parte_1
quota di comproprietà indivisa della ex casa coniugale come meglio specificato alla condizione n. 5, si è trasferita, in via definitiva dal 31 luglio 2024, nel nuovo appartamento di Via Lorenteggio n. 47, Milano, quale nuova soluzione abitativa adeguata alla prosecuzione della convivenza con entrambi i figli ed alle loro esigenze abitative, posta nelle vicinanze della ex casa coniugale, per garantire continuità alle abitudini della prole e facilitare gli spostamenti degli stessi dalla casa materna a quella paterna e viceversa.
Per_ 3) e trascorreranno presso l'abitazione della madre, a settimane alterne, i giorni dal Per_2
mercoledì sino al giovedì della settimana successiva e con il padre i giorni dal venerdì al martedì, sempre seguendo l'alternanza.
La madre, inoltre, terrà i figli con sé, nel periodo in cui i minori resteranno con il padre, per un'ulteriore giornata infrasettimanale da prestabilirsi di anno in anno (indicativamente il martedì), secondo orari compatibili con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi, nonché compatibili con gli Per_ impegni lavorativi della madre, riaccompagnando e a casa del padre entro le ore 22,00 o Per_2
anche riaccompagnandoli direttamente a scuola la mattina successiva.
Per_ Resterà ferma la possibilità, sia per che per , di individuare, previo accordo con i genitori e Per_2
tra i genitori stessi, momenti ulteriori da trascorrere con il padre o con la madre, anche se diversi da quelli indicati al precedente capoverso.
Per_ Vacanze natalizie: i figli e celebreranno il Natale trascorrendo con la madre il momento Per_2
della cena del 24 dicembre e con il padre il momento del pranzo del 25 dicembre di ciascun anno. I giorni successivi verranno suddivisi in due distinti periodi ricompresi tra il 26 ed il 31 dicembre e tra il
1° ed il 6 gennaio di ciascun anno durante i quali i genitori, alternando tali periodi di anno in anno, terranno i figli con sé.
Potranno in ogni caso essere oggetto di separato accordo tra i due genitori vacanze natalizie dei figli con il padre o con la madre per l'intero periodo ricompreso tra il 26 dicembre ed il 6 gennaio, rispettando l'alternanza, per il medesimo periodo, con l'altro genitore per le vacanze natalizie dell'anno successivo. Per_ Vacanze estive: e trascorreranno con ciascun genitore i periodi ricompresi tra l'1 ed il 15 Per_2
di agosto e tra il 16 e il 31 agosto, con alternanza di tali periodi tra i genitori di anno in anno.
pagina 2 di 8 Per_ Vacanze pasquali: e trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno e l'altro Per_2
genitore.
Ponti infrannuali: i genitori trascorreranno con i figli i ponti infrannuali alternandosi tra loro di anno in anno, facendo però in modo di rispettare il più possibile le frequentazioni già stabilite di settimana in settimana.
Sono fatti sempre salvi diversi o migliori accordi tra i genitori.
Per_ 4) Ciascun genitore provvederà a contribuire direttamente al mantenimento di e nei tempi Per_2 di permanenza dei figli presso di sé, con integrale adozione, secondo suddivisione al 50%, delle “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 8 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il SI. si impegna sin d'ora ad acquistare, tenendo a proprio carico spese ed Parte_2
oneri notarili, la quota di comproprietà indivisa, pari ai 3/10 (tre decimi) del diritto di comproprietà di cui è titolare la SI.ra della ex casa coniugale e box autorimessa, ovvero: quota di Parte_1
3/10 (tre decimi) dell'appartamento sito in Comune di Milano, Via Etna n. 5, Censito al: Foglio 431,
Particella 332, Subalterno 710, Cat. A/2, Classe 5, Consistenza 11,5 vani, Piano 1 e S1, MQ 227
(escluse aree scoperte mq 219); quota di 3/10 della autorimessa box in Comune di Milano, Via Etna n. 5,
Censita al Foglio 431, Particella 516, Subalterno 9, Cat. C/6, Classe 7, Consistenza MQ 14, il tutto al prezzo complessivo di euro 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00); correlativamente la SI.ra
[...]
si impegna a vendere tali immobili (appartamento e box autorimessa) al coniuge, al Parte_1
suindicato prezzo complessivo di euro 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00).
I coniugi SI.ri e EN convengono che il pagamento del prezzo pattuito quale corrispettivo Pt_1
di tale vendita avverrà: quanto ad euro 353.605,00 (trecentocinquatremilaseicentocinque/00) mediante versamento della corrispondente somma a favore della SI.ra con le modalità previste dalla Pt_1
legge, e quanto ad euro 61.395,00 (sessantunomilatrecentonovantacinque/00) mediante integrale compensazione della corrispondente somma, dovuta dalla SI.ra al SI. per il titolo di Pt_1 Pt_2
cui infra alla condizione n. 7).
Il pagamento del corrispettivo per la compravendita immobiliare verrà effettuato da parte del SI.
a favore della SI.ra Pt_2 Pt_1
• quanto ad euro 153.605,00 (centocinquantatremila-seicentocinque), versati mediante bonifici bancari di euro 125.000,00 effettuato in data 28/8/2024, di euro 20.000,00 effettuato in data
5/9/2024 e di euro 8.605,00 mediante compensazione di € 5.070,00 dovute al sig. per il Pt_2
pagamento delle quota di spese condominiali di spettanza della sig.ra e saldate dal Pt_1 medesimo SI. ed € 3.535,00 mediante bonifico bancario immediato in data 15/11/2024; Pt_2
• quanto ad euro 200.000,00 (duecentomila), mediante assegno circolare o bonifico bancario pagina 4 di 8 immediato, al momento della stipula dell'atto di compravendita, che verrà perfezionata mediante separato atto notarile entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della emananda Sentenza per la declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tale somma verrà integralmente pagata alla SI.ra escluse espressamente sin d'ora Pt_1
eccezioni e/o compensazioni per eventuali ragioni creditorie del SI. che verranno Parte_2
nel caso discusse e regolamentate separatamente.
• quanto alla residua somma di euro 61.395,00 (sessantuno- milatrecentonovantacinque/00) mediante estinzione, per compensazione ex art. 1241 cod. civ., del debito di pari importo del SI. nei confronti della SI.ra a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'acquisto Pt_2 Pt_1
della quota dei 3/10 del diritto di comproprietà della ex casa coniugale e del debito di pari importo della SI.ra ei confronti del SI. per il titolo di cui infra al punto 7. Pt_1 Pt_2
6) La cessione immobiliare di che trattasi verrà perfezionata entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della emananda Sentenza per la declaratoria della separazione personale dei coniugi, mediante stipula di separato atto notarile, presso Notaio prescelto dal SI. ed allo scopo incaricato con debito anticipo, il cui nominativo verrà comunicato alla SI.ra Pt_2
entro la data del 30/11/2024, che godrà dell'esenzione dalle imposte di registrazione, dalle Pt_1
imposte ipotecarie e catastali, nonché dalle imposte di bollo, trattandosi di impegno al trasferimento di proprietà immobiliare assunto in sede di separazione personale dei coniugi e dunque ai sensi dell'art. 19 della Legge 6/03/1987 n. 74, alla fattispecie applicabile anche con riferimento alla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 29 aprile – 10 maggio 1999 e come confermato dalle direttive in materia pronunciate dall'Agenzia delle Entrate.
7) I coniugi precisano che il debito di euro 61.395,00 (sessantunomila-trecentonovantacinque/00) della
SI.ra nei confronti del SI. è sorto in relazione alle spese di Parte_3 Persona_3
ristrutturazione nonché spese notarili sostenute con denaro comune dei coniugi, per l'immobile sito in
RA CE (Vb) – Località Pedemonte, Via dei Martiri n. 101, composto di appartamento posto al piano secondo, contraddistinto al NCEU dello stesso Comune al Foglio 4, Mappale n. 45, Subalterno 12
e di appartamento posto al piano secondo, contraddistinto al NCEU dello stesso Comune al Foglio 4,
Mappale 163, Subalterno 9, nonché di lastrico solare posto al piano terzo, contraddistinto al NCEU dello stesso Comune al Foglio 4, Mappale 45, Subalterno 13, di proprietà esclusiva della SI.ra La Pt_1 detrazione dal prezzo di acquisto dell'immobile sito in Milano, Via Etna n. 5, della somma di euro
61.395,00 comporterà la definitiva ed integrale estinzione di ogni e qualsivoglia ragione creditoria vantata da nei confronti di rimanendo quest'ultima piena ed Persona_3 Parte_3
pagina 5 di 8 esclusiva proprietaria dei beni immobili siti in RA CE (Vb) – Località Pedemonte, Via dei
Martiri n. 101.
8) Il rapporto finanziario cointestato ai SI.ri e intrattenuto Pt_1 Parte_1 Parte_2
presso Banca Sella Spa - Rendiconto Deposito Titoli - Fondi Comuni e Sicav n. G802625066460, è stato estinto dai coniugi, con suddivisione del relativo controvalore, avuto riguardo ai diversi versamenti effettuati dai coniugi rispetto a tale rapporto, secondo la percentuale del 54% (cinquantaquattro per cento) a favore della SI.ra del 46% (quarantasei per cento) a favore del SI. Pt_1 Pt_2
9) L'autovettura (UL PA targata GC352BZ) intestata al solo SI. è allo stato Persona_3 rimasta in uso esclusivo a quest'ultimo. Entro il 31 dicembre 2024 - in considerazione dell'avvenuto acquisto di tale bene mobile registrato in parte con denaro comune ed in parte con permuta dell'autoveicolo Mazda 6 - Mazda 6 (targa EP862BY) già di proprietà del SI. e valorizzato in Pt_2
€ 5.500 al momento dell'acquisto del veicolo UL PA (targa GC352BZ) - i coniugi decideranno se procedere alla sua vendita a terzi, suddividendone in tal caso il ricavato netto al 57% in favore del sig. ed al 43% in favore della SI.ra o se stabilirne l'assegnazione definitiva all'uno o Pt_2 Pt_1 all'altra, con corresponsione della quota relativa al valore commerciale al coniuge non assegnatario del bene.
Il motoveicolo BMW R1200ST targato CJ21240 intestato al solo SI. acquistato da Persona_3 quest'ultimo nell'anno 2007 prima del matrimonio rimarrà di proprietà esclusiva del medesimo.
10) I coniugi si impegnano ad accordarsi per la suddivisione dei beni rimasti presso l'abitazione del SI.
Pt_2
11) Il saldo presente sul conto corrente bancario cointestato e Parte_2 Parte_1
presso Banca Sella Spa n. G852625066460, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi, i quali provvederanno all'estinzione di tale rapporto bancario entro la data del 30/11/2024.
12) L'Assegno Unico Familiare continuerà ad essere integralmente percepito e trattenuto da parte della sola SI.ra Nella ipotesi in cui anche il SI. maturasse il diritto a percepire l'Assegno Pt_1 Pt_2
Unico (quale lavoratore dipendente), tale Assegno verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
13) Si dà atto che la SI.ra ha già provveduto al saldo di tutte le spese condominiali di natura Pt_1
ordinaria afferenti la ex casa coniugale maturate sino al 31 luglio 2024 e che ad oggi sono state interamente saldate anche le spese condominiali di natura straordinaria.
14) Si dà atto che il saldo e la regolazione delle spettanze e del trattamento di fine rapporto dovuti all'ex colf addetto alle pulizie della ex casa coniugale, SI. , verranno sostenute da entrambi i Parte_4
coniugi in ragione del 50% ciascuno ed eventuali pagamenti anticipati da uno dei coniugi verranno conguagliati per quanto non ad oggi regolato.
pagina 6 di 8 15) Nessun contributo al mantenimento è reciprocamente dovuto da un coniuge all'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
16) Per quant'altro, eccettuato il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso congiunto, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra dal punto di vista economico, per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
17) Spese legali integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile a Traversella (TO), il 26/6/2010;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 7 di 8 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della Sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Traversella (TO), Atto iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 1, Parte 2°, S. C, Anno 2010 perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 20 novembre 2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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