Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1808/2021 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 25 marzo 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena CASTIGLIA e presso lo Parte_1
studio della quale è elettivamente domiciliato in Aprilia (LT) alla via Degli Oleandri n.94;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avvocato Lorenzo TASCIOTTI CECCANO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Latina, al viale dello Statuto, n.13;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Per l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 19 marzo 2025 e parte opposta come da note scritte in data 21 marzo 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 1 aprile 2021 proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 227/2021 emesso in data 10/02/2021, su richiesta della Curatela del fallimento n. 11/2018 di dal Tribunale di Latina per la somma di € CP_1
122.000,00 deducendo:
a) nel gennaio 2016 , titolare della ditta individuale avente ad oggetto CP_1 attività di gelateria in Aprilia, rappresentava a parte opponente, marito dal quale si stava separando, di volersi trasferire a Latina e di trasferire lì anche l'attività di gelateria e proponeva al contempo allo stesso di subentrare nei locali in Aprilia ove la detta attività veniva esercitata. L'opponente acconsentiva e versava un acconto di
€ 3.000 con assegno circolare in data 27/01/2016;
b) in data 10/03/2016 le parti redigevano e sottoscrivevano una scrittura privata notarile autenticata di cessione di azienda con la quale formalmente veniva ceduta l'intera azienda. Nello stesso giorno sottoscrivevano una separata scrittura in cui, contrariamente a quanto stabilito nella scrittura privata autenticata dal Notaio, il sig. quale corrispettivo per la cessione avrebbe conferito alla sig.ra le Pt_1 CP_1
e i macchinari per l'attività di gelateria oltre alla somma di € 5.000,00 Parte_2
da saldare entro il 29/04/2016. Inoltre veniva concordato che la sig.ra non CP_1
avrebbe preteso l'importo descritto nella scrittura autenticata, cosicché l'oggetto dell'azienda ceduta riguardava i soli contratti di locazione dei locali commerciali e l'insegna. Il corrispettivo così convenuto veniva versato alla sig.ra tramite CP_1
tre assegni circolari nelle date del 27/01/2016, 10/03/2016 e 15/04/2016, e altresì venivano alla stessa consegnati le attrezzature e i macchinari;
c) in data 26/02/2019 veniva poi notificato a parte opponente il decreto ingiuntivo n.
2376/2018 emesso dal Tribunale di Latina il 9/10/2018, su ricorso di parte opposta, con il quale veniva ingiunto a parte opponente il pagamento della somma di €
15.500,00 per il mancato pagamento delle rate scadute dal 10/03/2016 al
10/12/2018, come parte del corrispettivo stabilito nella scrittura privata autenticata del 10/03/2016. Tale decreto, reso provvisoriamente esecutivo, era stato tempestivamente opposto, per cui era pendente innanzi al Tribunale di Latina la causa di opposizione iscritta al n. RG. 2031/2019, nel cui ambito il Giudice aveva disposto la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto;
d) il contenuto della scrittura privata autenticata, nella parte relativa all'oggetto della cessione e alla somma indicata quale corrispettivo con le relative modalità di pagamento, non era da considerarsi efficace tra le parti stesse perché oggetto di una simulazione relativa parziale, nel senso che nella controdichiarazione accanto alla scrittura "formale" di cessione di azienda le parti contraenti avevano voluto compravendere un'azienda di contenuto e prezzo inferiori rispetto a quelli risultanti dalla scrittura privata autenticata;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. preliminarmente sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2. nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e in diritto, in quanto nulla è dovuto da parte dell'opponente;
3. con vittoria di onorari e spese di giudizio. Si chiede, ai sensi dell'art. 273 cpc, che la presente causa sia riunita a quella già pendente innanzi a codesto Tribunale iscritta al n. RG. 2031/2019.”
Con comparsa del 30 giugno 2021 la Curatela del fallimento n. 11/2018 di CP_1
si costituiva in giudizio deducendo:
[...]
a) l'infondatezza della richiesta dell'opponente di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto formulata genericamente e priva di supporto probatorio e dei gravi motivi richiesti dall'articolo 649 c.p.c. per la sospensione;
b) la contestazione della richiesta di parte opponente di riunione del giudizio alla causa n. 2031/2019 del Tribunale di Latina giacché i due procedimenti si trovavano in diverse ed inconciliabili fasi processuali;
c) con scrittura privata autenticata del 10/3/2016, cedeva la propria CP_1
azienda al marito titolare dell'omonima ditta individuale al Parte_1 complessivo prezzo di € 137.500,00, di cui € 16.500,00 mediante il versamento di n.
33 rate mensili a decorrere dal 10/3/2016 al 10/12/2018, ed i restanti € 121.000,00 da corrispondersi entro il 30/12/2020, con immediata immissione nel possesso dell'azienda e subentro nei contratti di locazione;
d) contestava l'eccezione di simulazione relativa parziale riguardante il contratto di cessione d'azienda poiché la documentazione fornita a sostegno della presunta simulazione, ed in particolare la scrittura privata datata 10/3/2016, era falsa poiché veniva contestata da espressa dichiarazione della fallita la sottoscrizione contenuta in essa. Inoltre, la controscrittura era priva di data certa e non opponibile alla
Curatela;
e) il disconoscimento delle sottoscrizioni delle girate sugli assegni circolari datati
27/1/2016 , 10/3/2016 e 15/4/2016, allegati da parte opponente. Inoltre, il primo dei tre assegni prodotti aveva data di molto precedente la scrittura privata autenticata mentre il secondo assegno presentava la medesima data di quest'ultima.
Per di più parte opponente, non aveva provato la riconducibilità degli stessi alla controscrittura, e neppure aveva provato l'incasso delle somme da parte di CP_1 la quale al contrario aveva dichiarato che oltre a non aver ricevuto le somme
[...]
esse erano semmai riferibili al mantenimento del figlio minore Persona_1
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, poiché permangono le ragioni che hanno portato alla sua concessione ai sensi dell'articolo 642 c.p.c., e non sussistono, di contro, i gravi motivi richiesti dall'articolo 649 c.p.c. per la sospensione;
sempre in via preliminare, rigettare
l'avversaria richiesta di riunione del presente giudizio a quello recante n. 2031/2019 r.g.c. del
Tribunale di Latina, poiché pendenti in due diverse ed inconciliabili fasi processuali;
nel merito, respingere totalmente la domanda attorea, e confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, condannare parte opponente alla corresponsione in favore di parte opposta della somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali
(aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge.”
Con note del 14 luglio 2021 parte opponente contestava il disconoscimento operato dalla opposta curatela delle firme apposte sul retro degli assegni e sulla scrittura privata prodotta dall'opponente, in quanto, ai sensi dell'art. 214 cpc, l'onere del disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione gravava sull'autore delle stesse, ed ugualmente inammissibile ai fini del disconoscimento, era la dichiarazione di cui alla scrittura prodotta e riferita alla fallita, soggetto che non era parte del giudizio. Inoltre era infondata la circostanza esposta dall'opposta che gli assegni fossero indirizzati al mantenimento del figlio dell'opponente. Oltre a ciò parte opponente chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, 6° comma cpc.
Con ordinanza del 20 luglio 2021 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate da parte opponente in data
14 luglio 2021; sulla richiesta avanzata da parte opponente di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che a detta richiesta dovevano applicarsi i principi in materia di c.d procedimento cautelare uniforme e quindi dovevano essere vagliati fumus boni iuris e periculum in mora e rilevato che la controscrittura era priva di data certa ai sensi dell'art. 2704 codice civile e quindi poteva essere stata formata anche successivamente alla data ivi indicata e anche dopo l'instaurazione del giudizio;
considerato inoltre che detta controscrittura appariva priva di logica siccome apparentemente formata in pari data rispetto alla scrittura privata autenticata, che prevedeva un corrispettivo di gran lunga superiore, e detta illogicità non risultava adeguatamente spiegata da parte opponente, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opponente. Vista poi la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. li concedeva e rinviava per l'ammissione delle prove all'udienza dell'8 marzo 2022.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 17 settembre 2021 parte opponente ribadiva quanto già esposto e tenuto conto della mancata applicazione degli artt. 214 e ss. cpc, rilevava l'esclusione della possibilità e/o dell'onere di chiedere la verificazione delle firme.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 20 settembre 2021 parte opposta ribadiva quanto già esposto negli atti precedenti. Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 19 ottobre 2021 parte opponente chiedeva l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova ivi formulati, indicando a testi il sig. , sui capitoli da 1 a 5; il sig. Testimone_1 Tes_2
sui capitoli nn.6 e 7; il sig. , sui capitoli nn.6 e 7; il sig.
[...] Testimone_3 [...]
sul capitolo 8. Tes_4
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 19 ottobre 2021 parte opposta ribadiva quanto già esposto negli atti precedenti e chiedeva che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 8 novembre 2021 parte opposta ribadiva quanto già esposto negli atti precedenti e si opponeva all'ammissione della prova per testi articolata da parte opponente in quanto i capitoli nn. 1, 6, 7 e 8 erano ininfluenti ai fini della decisione mentre sui capitoli nn. 2, 3, 4 e 5 contestava la testimonianza del teste in quanto informato da parte opponente non avendo conoscenza diretta dei Testimone_1 fatti di cui causa.
Con ordinanza del 22 gennaio 2022 il Giudice, visti gli atti di causa, rilevato che l'udienza dell'8 marzo 2022 risultava fissata per l'ammissione delle prove;
che a detto incombente si potesse provvedere fuori udienza per evitare accessi ed assembramenti a palazzo di giustizia, lette le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate dalle parti ritenuto che le prove richieste da parte opponente attenevano circostanze da provare per documenti, rilevato che l'art. 1417 codice civile stabiliva che “la prova per testimoni della simulazione
è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti”; che nel caso in esame la prova richiesta andava incontro ai limiti di ammissibilità di cui all'art. 2721 codice civile non ricorrendo i casi di cui al predetto articolo 1417 codice civile e quelli di cui al secondo comma dell'art. 2721 c.c. che consentivano una deroga al principio, ritenuto che parte opposta non aveva avanzato richieste di prova e ritenuta la causa matura per la decisione, revocava la precedente ordinanza nella parte in cui fissava l'udienza dell'8 marzo 2022 all' udienza del 30 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni disponendone lo svolgimento in trattazione scritta.
Con istanza del 1 febbraio 2022 parte opponente considerato che essa nella seconda memoria depositava documenti e richiedeva prove testimoniali e, in assenza di richieste istruttorie da parte opposta, non depositava la memoria del terzo termine deputata alla prova contraria mentre parte opposta nel terzo termine depositava memoria di replica a tutte le deduzioni di parte opponente e non prova contraria chiedeva al Giudice la revoca e/o modifica del provvedimento reso in data 22/01/2022 e richiedeva inoltre di tenere l'udienza di ammissione delle prove alla data dell'8/03/2022 o altra diversa al fine di argomentare e dedurre sull'ammissibilità e rilevanza delle proprie richieste istruttorie.
Con decreto del 2 febbraio 2022 il Giudice letta l'istanza di parte opponente in data 1 febbraio 2022 che chiedeva di tenere l'udienza di ammissione delle prove al fine di argomentare e dedurre sull'ammissibilità e rilevanza delle proprie richieste istruttoria, ritenuta accoglibile la richiesta revocava l'ordinanza in data 22 gennaio 2022, fissava l'udienza del 19 aprile 2022 per l'eventuale ammissione delle prove e ne disponeva la trattazione scritta
Con note del 12 aprile 2022 parte opposta si opponeva all'ammissione della prova per testi articolata da parte opponente ribadendo quanto esposto nelle memorie di terzo termine del 8 novembre 2021.
Con note del 13 aprile 2022 parte opponente chiedeva l'ammissione delle prove richieste nella seconda memoria, evidenziava che la mancanza di data certa della controscrittura non era di ostacolo all' opponibilità al fallimento e rilevava che l'anteriorità del primo assegno e la contemporaneità sia della controscrittura che del secondo assegno circolare, fondavano il riferimento alla simulazione. Oltre a ciò evidenziava che le prove testimoniali richieste di cui ai nn.
6-7 e 8 della seconda memoria non erano volte a provare la simulazione della scrittura privata autenticata ma semmai tese a provare l'esecuzione del contratto dissimulato con l'avvenuto adempimento da parte dell'opponente alle obbligazioni assunte, mediante la consegna degli assegni circolari e dei macchinari ed attrezzature alla cedente. Inoltre le prove testimoniali richieste (numeri da 1 a 5) erano tese a chiarire gli elementi di fatto che avevano determinato il consenso delle parti. Contestava inoltre l'affermazione dell'opposta circa l'eccezione di nullità della testimonianza del teste ed insisteva per l'ammissione delle prove testimoniali formulate nella seconda Pt_1 memoria ex art. 183 cpc con i testi ivi indicati.
Con ordinanza del 22 maggio 2023 il Giudice , a seguito di un rinvio, visti gli atti di causa, rilevato che la causa risultava fissata per l'udienza del 29 giugno 2023 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e che a quella data non poteva essere decisa considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per precisazione delle conclusioni, tenuto conto dell'anno di iscrizione e del carico di ruolo, all'udienza del 4 aprile 2024 da svolgersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con note del 3 aprile 2024 parte opponente, si riportava a tutti i propri precedenti scritti difensivi
Con note del 3 aprile 2024 parte opposta si riportava a tutti i propri precedenti scritti difensivi
Con ordinanza del 4 aprile 2024 Il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 3 aprile
2024 e da parte opposta in data 3 aprile 2024 considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 marzo 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Parte opponente depositava note conclusive in data 27 febbraio 2025 così concludendo
“Ci si riporta a tutti i propri precedenti scritti, in particolare le richieste istruttorie di cui alla II memoria ex art. 183 cpc, e si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione come modificate e precisate nella prima memoria ex art. 183 cpc.
Parte opposta depositava note conclusive in data 5 marzo 2025 così concludendo “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito, in via principale, respingere totalmente la domanda attorea, e confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, condannare parte opponente alla corresponsione in favore di parte opposta della somma che sarà ritenuta essere stata accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata. Nella simulazione assoluta le parti fingono di porre in essere un determinato negozio, ma in realtà non intendono costituire alcun rapporto contrattuale, mentre nella simulazione relativa le parti vogliono stipulare un contratto diverso da quello apparentemente concluso. Il contratto simulato, dunque, si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto
(in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri, di talché, seppure all'esterno il quadro giuridico deve apparire mutato, nei rapporti effettivi tra le parti tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte. L'ordinamento non vieta, né sanziona il ricorso a un simile negozio, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza ove quest'ultima possa pregiudicare terzi soggetti.
Nel caso di specie parte opponente deduce la simulazione relativa oggettiva parziale poiché le parti volevano cedere l'azienda ma a un prezzo inferiore rispetto a quella risultante dalla scrittura privata autenticata dal notaio.
Per il principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ. secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l'onus probandi nella simulazione incombe a chi, parte contraente e erede o avente causa di esso, creditore o terzo ne allega l'esistenza. In tema di simulazione relativa oggettiva, il requisito formale di prova della simulazione è rappresentato dalla controdichiarazione scritta, cioè documenti che forniscono la dimostrazione della simulazione compiuta. Sul punto la
Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su una fattispecie di simulazione in ambito fallimentare, ha chiarito con ordinanza n. 24950 del 06/11/2020 che: “L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato;
infatti, la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma "ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato..” L'art. 2704 c.c., in un'ottica di tutela dei terzi in buona fede, dispone che in tutti quei casi in cui la data della scrittura privata non possa essere desunta dall'autenticazione della sottoscrizione, la certezza della stessa discende dalla presenza di una serie di circostanze ben definite, quali la data della registrazione della scrittura privata, il giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, il giorno in cui il contenuto della scrittura è stato riprodotto in atti pubblici o, infine, si ritiene certa “dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”. L'orientamento prevalente ritiene che tale elencazione non sia tassativa, potendo le parti fornire la prova della certezza della data anche utilizzando circostanze ulteriori che consentano comunque di individuare, in modo inequivocabile, la data di formazione del contratto ( cfr.Cass. civ. 23793/2006).
Premesso ciò detto principio, espresso come detto in casi in cui il terzo verso cui volevano estendersi gli effetti della simulazione sia un Fallimento, deve però applicabile anche laddove il terzo non sia un fallimento, posto che trova il proprio fondamento in esigenze di tutela di ogni terzo: è infatti chiaro che l'attore che agisce in simulazione potrebbe con l'ausilio delle controparti contrattuali nel contratto asseritamente “simulato” allegare una controdichiarazione attestante la natura simulata del contratto, redatta dalle parti in un secondo momento, al solo fine di pregiudicare le ragioni di un terzo: sotto il profilo strettamente giuridico, una dichiarazione siffatta dovrebbe intendersi come mero patto successivamente concluso tra le parti dell'originario contratto e non come vero accordo simulatorio.
Orbene nel caso di specie la controscrittura prodotta da parte opponente risulta priva di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. non essendovi alcun elemento che possa consentire di attribuirle con sicurezza la contestualità della firma rispetto all'atto notarile e quindi essa può essere stata formata anche successivamente alla data in essa riportata o anche in un momento successivo all'instaurazione del giudizio. Inoltre parte opponente non ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali la controscrittura sarebbe tata realizzata lo stesso giorno della scrittura privata autenticata la quale presentava un corrispettivo di gran lunga superiore.
A nulla rilevano inoltre i pagamenti tramite assegni circolari allegati dall'opponente in quanto non è provata la loro riconducibilità alla controdichiarazione scritta contestata la quale risulta comunque priva di data certa e pertanto inopponibile alla curatela. Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 227/2021 del
10/02/2021;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge.
Lì 25 marzo 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava