TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/08/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7167 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, riservata in decisione all'udienza del 21.05.2024 e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Bruno Ruggiero ed elettivamente domiciliato in Teano (CE), in viale
Italia Cond. Vittoria s.n.c.
(attore)
E
(c.f.: ) con sede legale in Caianello, Strada Provinciale 329 Controparte_1 P.IVA_1
Km 3300 ex S.S. 608, nella persona del legale rapp.te p.t. , nonché il Controparte_2
medesimo (c.f.: in proprio, rapp.ti e difesi, Controparte_2 C.F._2
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Emilio Russo,
elettivamente domiciliati in S. Maria C.V. (CE), al Corso G. Garibaldi n. 98 (convenuti)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, - proprietario del fondo sito in Caianello (CE) riportato in catasto al Parte_1
foglio n.16 p.lla 105, giusta atto per notar del 10.02.2010 - conveniva in giudizio, Per_1
dinanzi all'intestato Tribunale, in proprio e nella qualità di legale Controparte_2
rapp.te p.t. della al fine di sentir accertare e dichiarare che il muro Controparte_1
insistente tra il suddetto fondo in sua titolarità e quello contiguo di proprietà dei detti convenuti (al catasto, al foglio n.16 p.lla 5081) eretto in violazione della normativa urbanistica vigente nel territorio di Caianello relativamente alle distanze dal confine,
all'altezza e alla volumetria;
accertare e dichiarare, altresì, che, in concomitanza alla realizzazione del suddetto muro, i convenuti hanno colmato, con brecciame e materiale inerte, un canale di scolo delle acque esistente a confine tra le reciproche proprietà,
limitando così la sua funzione di convogliamento delle acque a monte fino a valle, con conseguente condanna dei convenuti all'arretramento del muro, al ripristino del canale di scolo e al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in via equitativa, con refusione di spese di giudizio.
L'attore, a sostegno della propria domanda, depositava perizia tecnica di parte a firma dell'ing. , il quale, evidenziava che il muro de quo posto a 30 cm dal confine, Persona_2
(alto circa 2,50 metri se misurata dal fondo attoreo, mentre dal lato arriva ad una CP_2
altezza di circa 4.00 metri) e la struttura metallica coperta con lamiera ad esso addossata, con una volumetria superiore 1000 mc ed un'altezza di circa 5,50 mt se misurata dal fondo attoreo e di circa 6,50 mt dal lato , erano state erette in palese violazione della CP_2
normativa urbanistica in vigore nel Comune di Caianello, che prescrive una distanza dal confine di 5 mt, un'altezza dei manufatti di 5 mt dal piano e un volume realizzabile con un indice di 0-07 mc/mq per pertinenze agricola + 0,03 mc/mq per abitazione rurale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 22.11.2017, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, impugnando e contestando energicamente quanto dedotto dall'attore,
chiedevano il rigetto della domanda per totale infondatezza, con refusione delle spese di lite.
Espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatorio disposto ai sensi dell'art. 5
comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 e succ. mod., venivano richiesti e concessi i termini ex art. 183,
comma 6, c.p.c. e, all'esito, viste le richieste istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie, il Giudice dell'epoca disponeva C.T.U., nominando, all'uopo, l'ing. Persona_3
Espletata e depositata la consulenza tecnica d'ufficio, richiesti ed assunti chiarimenti orali da parte del ctu, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del
29.05.2025, la riservava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda attorea è risultata infondata e pertanto non merita accoglimento.
Ed invero, le parti in causa sono proprietarie di fondi finitimi siti in Caianello (CE), in virtù di titoli di acquisto risalenti rispettivamente al 10.02.2010 per l'attore ed al 11.11.2002 per la convenuta società, confinanti mediante un muro realizzato sul lato ovest della proprietà di parte convenuta, a ridosso del quale è presente una stradina interpoderale a servizio del fondo stesso e dei fondi limitrofi, il tutto come descritto nella relazione tecnica d'ufficio dall'ausiliario nominato in giudizio.
Nel presente giudizio, l'attore sostiene - dolendosene - che il predetto muro, nonché la struttura metallica che vi si appoggia, violi la normativa urbanistica e che, in conseguenza all'edificazione del primo, vi sia stato il riempimento di un canale di scolo di maltempo.
Occorre, senza dubbio, far riferimento e richiamare espressamente gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio, stante l'oggetto della domanda giudiziale e la natura squisitamente tecnica dei necessari conseguenti accertamenti.
Ebbene, il ctu ha accertato che detto muro, oggetto di un intervento di cui al titolo edilizio DIA del
16.04.2003 prot. n°2530, è posto all'interno della proprietà a circa 30 cm Controparte_1
dal confine col fondo attoreo e si estende, senza soluzione di continuità, per tutta la lunghezza del confine esistente tra la proprietà e la proprietà Controparte_1 Parte_1
L' ing. ha accertato - con valutazione tecnica puntuale e condivisa da codesto Giudicante - Per_3
che il muro oggetto di controversia presenta le caratteristiche costruttive del muro di cinta previste dall'art. 878 c.c., ovvero: 1) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione;
2) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe;
3) di avere un'altezza non superiore a
3 mt.
L'ausiliario, all'esito di sopralluoghi e valutata la documentazione in atti, ha, infatti, ritenuto che,
sussistendo un dislivello rimasto invariato tra i fondi confinanti, l'altezza da considerarsi ai fini della classificazione del muro è quella rilevata sul fondo soprastante di proprietà dell'attore, pari a circa 2,50 mt, e - dunque - inferiore ai 3 mt di altezza massima prevista per i muri di cinta dal
Regolamento Edilizio vigente nel comune di Caianello (Regolamento Edilizio n.22 del 23.08.2002)
all'epoca dell'ultimo intervento eseguito sul muro (DIA del 16.04.2003, prot. n°2530).
Ne discende, che il muro de quo in quanto muro di confine, non è soggetto alla disciplina delle distanze legali prevista dagli artt. 873 e ss. c.c., bensì alle regole specifiche previste per tale tipologia di manufatto.
Infatti, come indicato dall'art. 878 c.c.: “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia
un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata
dall'articolo 873 c.c.. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri”.
In sostanza, ai muri di cinta non si applicano le norme sulle distanze legali nelle costruzioni, di cui all'art. 873 c.c..
Sul punto l'orientamento della Cassazione è pacifico: “L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni dei requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo”. (Cass.
Civ., Sez. II, sent. n. 3037 /2015; Cass. Civ ord. n. 5335 del 26 febbraio 2021; Cass. Civ Sez. II,
sent. n. 10600/2025).
Quanto, poi, agli altri manufatti esistenti a ridosso del muro a confine con - oggetto di Parte_1
concessione in sanatoria n. 15 rilasciata da Comune di Caianello in data14.09.2016 - il C.T.U. ha chiarito che “essi consistono in un volume tecnico (locale antincendio e centrale termica) a servizio
dell'attività presente sulla proprietà convenuta ed in una struttura metallica che è posta a circa 50
cm di distanza dal muro di confine, pertanto, non interferiscono con le caratteristiche e non mutano
la definizione di muro di cinta posto sul confine” (cfr. ctu in atti).
Sul punto giova evidenziare che in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di volume tecnico - non computabile nella volumetria della costruzione - quell'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecniche funzionali dell'abitazione che non possono essere ubicati nella stessa (Cass. Civ. Ord. n. 7673/2024).
I "volumi tecnici", come definiti dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 2566/11; 20886/12; 10872/2016),
non sono computabili nel calcolo delle distanze legali tra edifici perché considerati opere edilizie prive di autonomia funzionale. Essi (volumi tecnici), in sostanza, sono quegli spazi necessari per ospitare impianti come quelli idrici, termici, ecc., che non possono essere integrati nell'edificio principale per ragioni tecniche e della loro presenza non se ne tiene conto ai fini del rispetto delle distanze minime previste dalla legge tra costruzioni. Ciò posto, alla luce della citata giurisprudenza e facendo proprie le risultanze dell'espletata C.T.U.,
questo Giudice ritiene che il manufatto in parola non abbia determinato alcuna violazione della normativa urbanistica.
Per quanto concerne il motivo di doglianza dell'attore relativo al dedotto riempimento del fosso di scolo ad opera dei convenuti e al conseguente allagamento del fondo in titolarità attorea e della stradina interpoderale con servitù di passaggio in caso di pioggia, il C.T.U. chiarisce che all'atto dei sopralluoghi e alla luce di tutta la documentazione raccolta “non risulta esservi alcuna traccia
caratteristica di un alveo preesistente o di una depressione del terreno con funzione di canale di
raccolta e deflusso delle acque meteoriche, si può concludere che, nella zona lungo il confine tra i
fondi oggetto di causa, non risulta presente alcuna struttura che possa dirsi appositamente
destinata alla raccolta ed al deflusso delle acque meteoriche”.
Ne consegue che neppure rispetto a tale doglianza la domanda formulata dall'attore può essere accolta.
Per quanto riguarda, infine, la domanda risarcitoria - comunque rimasta completamente priva di suffragio probatorio - si prende atto della rinuncia alla stessa per carenza di interesse formulata dall'attore nella memoria ex art. 183 c.p.c comma 6 II termine.
Giova precisare, altresì, che in luogo del principio della “ragione più liquida” - che, in aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza necessariamente esaminare le altre - sono da ritenersi assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate da entrambe le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è
esaurita l'attività processuale e difensiva, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia, concretamente rapportati alla natura ed al numero delle questioni trattate, nonché alla attività processuale e difensiva effettivamente espletata. In ossequio al medesimo principio della soccombenza pone a carico dell'attore le spese di CTU, in via definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Parte_1
nei confronti di in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Controparte_2
disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento, in favore di in proprio Parte_1 Controparte_2
e nella qualità di legale rapp.te della delle spese processuali che Controparte_1
liquida in € 2.552,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge,
con attribuzione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
3) Pone le spese di CTU a carico dell'attore in via definitiva
Così deciso in S. Maria C.V., lì 5.08.2024
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7167 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, riservata in decisione all'udienza del 21.05.2024 e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Bruno Ruggiero ed elettivamente domiciliato in Teano (CE), in viale
Italia Cond. Vittoria s.n.c.
(attore)
E
(c.f.: ) con sede legale in Caianello, Strada Provinciale 329 Controparte_1 P.IVA_1
Km 3300 ex S.S. 608, nella persona del legale rapp.te p.t. , nonché il Controparte_2
medesimo (c.f.: in proprio, rapp.ti e difesi, Controparte_2 C.F._2
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Emilio Russo,
elettivamente domiciliati in S. Maria C.V. (CE), al Corso G. Garibaldi n. 98 (convenuti)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, - proprietario del fondo sito in Caianello (CE) riportato in catasto al Parte_1
foglio n.16 p.lla 105, giusta atto per notar del 10.02.2010 - conveniva in giudizio, Per_1
dinanzi all'intestato Tribunale, in proprio e nella qualità di legale Controparte_2
rapp.te p.t. della al fine di sentir accertare e dichiarare che il muro Controparte_1
insistente tra il suddetto fondo in sua titolarità e quello contiguo di proprietà dei detti convenuti (al catasto, al foglio n.16 p.lla 5081) eretto in violazione della normativa urbanistica vigente nel territorio di Caianello relativamente alle distanze dal confine,
all'altezza e alla volumetria;
accertare e dichiarare, altresì, che, in concomitanza alla realizzazione del suddetto muro, i convenuti hanno colmato, con brecciame e materiale inerte, un canale di scolo delle acque esistente a confine tra le reciproche proprietà,
limitando così la sua funzione di convogliamento delle acque a monte fino a valle, con conseguente condanna dei convenuti all'arretramento del muro, al ripristino del canale di scolo e al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in via equitativa, con refusione di spese di giudizio.
L'attore, a sostegno della propria domanda, depositava perizia tecnica di parte a firma dell'ing. , il quale, evidenziava che il muro de quo posto a 30 cm dal confine, Persona_2
(alto circa 2,50 metri se misurata dal fondo attoreo, mentre dal lato arriva ad una CP_2
altezza di circa 4.00 metri) e la struttura metallica coperta con lamiera ad esso addossata, con una volumetria superiore 1000 mc ed un'altezza di circa 5,50 mt se misurata dal fondo attoreo e di circa 6,50 mt dal lato , erano state erette in palese violazione della CP_2
normativa urbanistica in vigore nel Comune di Caianello, che prescrive una distanza dal confine di 5 mt, un'altezza dei manufatti di 5 mt dal piano e un volume realizzabile con un indice di 0-07 mc/mq per pertinenze agricola + 0,03 mc/mq per abitazione rurale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 22.11.2017, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, impugnando e contestando energicamente quanto dedotto dall'attore,
chiedevano il rigetto della domanda per totale infondatezza, con refusione delle spese di lite.
Espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatorio disposto ai sensi dell'art. 5
comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 e succ. mod., venivano richiesti e concessi i termini ex art. 183,
comma 6, c.p.c. e, all'esito, viste le richieste istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie, il Giudice dell'epoca disponeva C.T.U., nominando, all'uopo, l'ing. Persona_3
Espletata e depositata la consulenza tecnica d'ufficio, richiesti ed assunti chiarimenti orali da parte del ctu, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del
29.05.2025, la riservava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda attorea è risultata infondata e pertanto non merita accoglimento.
Ed invero, le parti in causa sono proprietarie di fondi finitimi siti in Caianello (CE), in virtù di titoli di acquisto risalenti rispettivamente al 10.02.2010 per l'attore ed al 11.11.2002 per la convenuta società, confinanti mediante un muro realizzato sul lato ovest della proprietà di parte convenuta, a ridosso del quale è presente una stradina interpoderale a servizio del fondo stesso e dei fondi limitrofi, il tutto come descritto nella relazione tecnica d'ufficio dall'ausiliario nominato in giudizio.
Nel presente giudizio, l'attore sostiene - dolendosene - che il predetto muro, nonché la struttura metallica che vi si appoggia, violi la normativa urbanistica e che, in conseguenza all'edificazione del primo, vi sia stato il riempimento di un canale di scolo di maltempo.
Occorre, senza dubbio, far riferimento e richiamare espressamente gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio, stante l'oggetto della domanda giudiziale e la natura squisitamente tecnica dei necessari conseguenti accertamenti.
Ebbene, il ctu ha accertato che detto muro, oggetto di un intervento di cui al titolo edilizio DIA del
16.04.2003 prot. n°2530, è posto all'interno della proprietà a circa 30 cm Controparte_1
dal confine col fondo attoreo e si estende, senza soluzione di continuità, per tutta la lunghezza del confine esistente tra la proprietà e la proprietà Controparte_1 Parte_1
L' ing. ha accertato - con valutazione tecnica puntuale e condivisa da codesto Giudicante - Per_3
che il muro oggetto di controversia presenta le caratteristiche costruttive del muro di cinta previste dall'art. 878 c.c., ovvero: 1) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione;
2) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe;
3) di avere un'altezza non superiore a
3 mt.
L'ausiliario, all'esito di sopralluoghi e valutata la documentazione in atti, ha, infatti, ritenuto che,
sussistendo un dislivello rimasto invariato tra i fondi confinanti, l'altezza da considerarsi ai fini della classificazione del muro è quella rilevata sul fondo soprastante di proprietà dell'attore, pari a circa 2,50 mt, e - dunque - inferiore ai 3 mt di altezza massima prevista per i muri di cinta dal
Regolamento Edilizio vigente nel comune di Caianello (Regolamento Edilizio n.22 del 23.08.2002)
all'epoca dell'ultimo intervento eseguito sul muro (DIA del 16.04.2003, prot. n°2530).
Ne discende, che il muro de quo in quanto muro di confine, non è soggetto alla disciplina delle distanze legali prevista dagli artt. 873 e ss. c.c., bensì alle regole specifiche previste per tale tipologia di manufatto.
Infatti, come indicato dall'art. 878 c.c.: “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia
un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata
dall'articolo 873 c.c.. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri”.
In sostanza, ai muri di cinta non si applicano le norme sulle distanze legali nelle costruzioni, di cui all'art. 873 c.c..
Sul punto l'orientamento della Cassazione è pacifico: “L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni dei requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo”. (Cass.
Civ., Sez. II, sent. n. 3037 /2015; Cass. Civ ord. n. 5335 del 26 febbraio 2021; Cass. Civ Sez. II,
sent. n. 10600/2025).
Quanto, poi, agli altri manufatti esistenti a ridosso del muro a confine con - oggetto di Parte_1
concessione in sanatoria n. 15 rilasciata da Comune di Caianello in data14.09.2016 - il C.T.U. ha chiarito che “essi consistono in un volume tecnico (locale antincendio e centrale termica) a servizio
dell'attività presente sulla proprietà convenuta ed in una struttura metallica che è posta a circa 50
cm di distanza dal muro di confine, pertanto, non interferiscono con le caratteristiche e non mutano
la definizione di muro di cinta posto sul confine” (cfr. ctu in atti).
Sul punto giova evidenziare che in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di volume tecnico - non computabile nella volumetria della costruzione - quell'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecniche funzionali dell'abitazione che non possono essere ubicati nella stessa (Cass. Civ. Ord. n. 7673/2024).
I "volumi tecnici", come definiti dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 2566/11; 20886/12; 10872/2016),
non sono computabili nel calcolo delle distanze legali tra edifici perché considerati opere edilizie prive di autonomia funzionale. Essi (volumi tecnici), in sostanza, sono quegli spazi necessari per ospitare impianti come quelli idrici, termici, ecc., che non possono essere integrati nell'edificio principale per ragioni tecniche e della loro presenza non se ne tiene conto ai fini del rispetto delle distanze minime previste dalla legge tra costruzioni. Ciò posto, alla luce della citata giurisprudenza e facendo proprie le risultanze dell'espletata C.T.U.,
questo Giudice ritiene che il manufatto in parola non abbia determinato alcuna violazione della normativa urbanistica.
Per quanto concerne il motivo di doglianza dell'attore relativo al dedotto riempimento del fosso di scolo ad opera dei convenuti e al conseguente allagamento del fondo in titolarità attorea e della stradina interpoderale con servitù di passaggio in caso di pioggia, il C.T.U. chiarisce che all'atto dei sopralluoghi e alla luce di tutta la documentazione raccolta “non risulta esservi alcuna traccia
caratteristica di un alveo preesistente o di una depressione del terreno con funzione di canale di
raccolta e deflusso delle acque meteoriche, si può concludere che, nella zona lungo il confine tra i
fondi oggetto di causa, non risulta presente alcuna struttura che possa dirsi appositamente
destinata alla raccolta ed al deflusso delle acque meteoriche”.
Ne consegue che neppure rispetto a tale doglianza la domanda formulata dall'attore può essere accolta.
Per quanto riguarda, infine, la domanda risarcitoria - comunque rimasta completamente priva di suffragio probatorio - si prende atto della rinuncia alla stessa per carenza di interesse formulata dall'attore nella memoria ex art. 183 c.p.c comma 6 II termine.
Giova precisare, altresì, che in luogo del principio della “ragione più liquida” - che, in aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza necessariamente esaminare le altre - sono da ritenersi assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate da entrambe le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è
esaurita l'attività processuale e difensiva, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia, concretamente rapportati alla natura ed al numero delle questioni trattate, nonché alla attività processuale e difensiva effettivamente espletata. In ossequio al medesimo principio della soccombenza pone a carico dell'attore le spese di CTU, in via definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Parte_1
nei confronti di in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Controparte_2
disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento, in favore di in proprio Parte_1 Controparte_2
e nella qualità di legale rapp.te della delle spese processuali che Controparte_1
liquida in € 2.552,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge,
con attribuzione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
3) Pone le spese di CTU a carico dell'attore in via definitiva
Così deciso in S. Maria C.V., lì 5.08.2024
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)