Decreto cautelare 23 luglio 2024
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/05/2025, n. 10001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10001 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2025
N. 10001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07941/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7941 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Manfredo Piazza, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
BE CC, TA SI, IO UF, IA SA LL, NI De MO, NT TA, RT ES, UD GL AR, ER CC, RO IT, IN TO, CI RI, LA ON, IA SA CI, RE NI, rappresentati e difesi dagli avvocati IA Annunziata, Pasquale Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per l’annullamento, in parte qua, con istanza sospensiva o altro idoneo provvedimento cautelare, ivi compreso ammissione con riserva alla -OMISSIS-.:
Del punteggio di 35/50 attribuito all’elaborato della ricorrente relativo alla prova preselettiva espletata il -OMISSIS-, nonché del provvedimento del Dirigente dell’U.S.R. Lombardia e sotteso Verbale del -OMISSIS- con il quale alla ricorrente veniva attribuito in ragione del -OMISSIS- un tempo aggiuntivo nella prova di venti minuti anziché il massimo concedibile pari al 50% di 75 minuti, ovvero 37,50 minuti.
-Del D.M. del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 DEL 18.12.2023, con cui è stato indetto il concorso nazionale per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, come da articolo 3 stesso Decreto; in parte qua, ovvero nella parte in cui lo stesso prevede all’art. 6 comma 9 “All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi…” ;
- Nonché i “quadri di riferimento” pubblicati il 21 maggio 2024 a 36 ore dallo svolgimento della prova preselettiva prevista ed espletata il -OMISSIS-;
- Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative delle parti ricorrenti, quali candidati al corso-concorso de quo, ivi compresi espressamente:
Tutti gli avvisi degli UU.SS.RR. qui di seguito elencati, con i quali rispettivamente sono stati determinati, all’esito della prova preselettiva presso ciascuna Regione, il voto minimo di accesso e il numero di candidati ammessi in base al numero dei partecipanti e al voto conseguito dall’ultimo degli ammessi per ogni regione.
Più precisamente:
- U.S.R. ABRUZZO – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 6425, con il quale “Si rende noto che, esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a 36, nonché coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, ovvero il punteggio di 37”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla il candidato qui ricorrente per l’Abruzzo;
- U.S.R. CALABRIA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 12760, con il quale “Si rende noto che, esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi alla prova scritta i candidati che nella prova preselettiva abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 37”;
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla il candidato qui ricorrente per la Calabria;
- U.S.R. CAMPANIA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 30232, con il quale “… Si comunica che: - in Regione Campania, il punteggio minimo per accedere alla prova scritta è pari a 40 punti, fatti salvi gli accertamenti in corso per la verifica dei requisiti di accesso e gli esiti di eventuali prove suppletive, che potranno determinare una variazione del punteggio minimo indicato per superare la prova, di cui nell’eventualità sarà data comunicazione. - saranno perciò ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi (40 pt.);”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidato qui ricorrente per la Campania;
- U.S.R. EMILIA ROMAGNA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 16498, con il quale “… si rende noto che il punteggio utile ai fini dell’ammissione alla prova scritta è pari o superiore a 36 punti”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per l’Emilia Romagna;
- U.S.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 7984, con il quale “… SI RENDE NOTO che, ad esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a 37, comprensivo di coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, ovvero il punteggio di 35…”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per il Friuli Venezia Giulia;
- U.S.R. LAZIO – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 32943, con il quale “… si rende noto che, con esclusivo riferimento ai candidati di competenza di questo USR, la soglia di sbarramento per l’ammissione alla successiva prova scritta risulta pari a 37/50. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 6 comma 9 del DDG 2788/2023 e con riserva di esclusione dalla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti previsti, risultano pertanto ammessi a sostenere la prova scritta n. 179 candidati…”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per il LAZIO;
- U.S.R. LIGURIA – AVVISO PUBBLICATO IL 27.05.2024 PROT. N. 7863, con il quale “… comunica che, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che nella prova preselettiva computerizzata abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 38 …”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la LIGURIA;
- U.S.R. LOMBARDIA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 26652, con il quale “… si rappresenta che, in Lombardia, il punteggio minimo per accedere alla prova scritta è pari a 36 punti …”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la LOMBARDIA;
- U.S.R. MARCHE – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 26652, con il quale “… ATTESO che per la regione Marche la procedura concorsuale ha previsto la copertura di 14 posti; DATO ATTO degli esiti della prova preselettiva del concorso forniti dal CINECA; CONSIDERATA la necessità di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, COMUNICA A norma dell’art. 6, comma 11, del decreto 13 ottobre 2022 n. 194 sono ammessi alla prova scritta di cui all’art. 7 dello stesso decreto n. 194/2022 n. 42 candidati che hanno sostenuto e superato la prova preselettiva… Il punteggio minimo richiesto per l’ammissione alla prova scritta risulta essere pari a 38…”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per le Marche;
- U.S.R. PIEMONTE – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 8464, con il quale “… comunica che sono ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che nella prova preselettiva hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 35 …”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la PIEMONTE;
- U.S.R. PUGLIA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 31474, con il quale “… si rende noto che, ad esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a 96, nonché coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, ovvero il punteggio di 38…”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la PUGLIA;
- U.S.R. SARDEGNA – AVVISO PUBBLICATO IL 28.05.2024 PROT. N. 10024, con il quale “… SI RENDE NOTO CHE nella regione Sardegna, all’ esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, fatte salve eventuali modifiche derivanti dalla verifica dei titoli di accesso dichiarati dai candidati, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi, ad oggi, alla prova scritta i candidati che nella prova preselettiva hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 37 …”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la SARDEGNA;
- U.S.R. SICILIA – AVVISO PUBBLICATO IL 27.05.2024 PROT. N. 21305, con il quale “… si comunica che all’esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, in base ai dati presenti sulla piattaforma CINECA, risultano ammessi alla successiva prova scritta i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 39 …”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la SICILIA;
- U.S.R. TOSCANA – AVVISO PUBBLICATO IL 27.05.2024 PROT. N. 7756, con il quale “… si comunica che sono ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che nella prova preselettiva hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 36 …”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la TOSCANA;
- U.S.R. VENETO – AVVISO PUBBLICATO IL 27.05.2024 PROT. N. 14227, con il quale “… si rende noto che, all’esito della prova preselettiva svoltasi il giorno 23 maggio 2024 e sulla base dei dati presenti nella piattaforma CINECA, nella regione Veneto, il punteggio minimo per accedere alla prova scritta, ad oggi, è pari a 35 punti …”
Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per il Veneto;
-I rispettivi verbali e relativo voto espresso per la candidata qui ricorrente, dai quali risulta che la stessa non ha superato la prova preselettiva non avendo raggiunto il voto minimo previsto nella Regione Lombardia siccome lesivo degli interessi della ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale che sarà pubblicata all’esito delle prove concorsuali.
Per i suddetti atti si riserva di impugnare con ulteriori specifici motivi aggiunti non appena sarà consentito l’accesso agli atti richiesto.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente contesta il punteggio di 35/50 attribuito al suo elaborato redatto nella prova preselettiva espletata il -OMISSIS-, nonché del Verbale del -OMISSIS- con il quale alla stessa ricorrente veniva attribuito, in ragione del -OMISSIS-, un tempo aggiuntivo nella prova di venti minuti anziché il massimo concedibile pari al 50% di 75 minuti, ovvero 37,50 minuti.
In sede cautelare veniva accolta l’istanza di emissione del decreto presidenziale monocratico, che ha consentito alla ricorrente di ottenere una sessione straordinaria della prova preselettiva, ripetendo la prova con il tempo massimo consentito in relazione alla sua situazione di -OMISSIS-.
A seguito dell’espletamento di tale prova, la ricorrente otteneva, questa volta, un punteggio utile per l’ammissione alla prova scritta che peraltro superava.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
Il ricorso è fondato.
La ricorrente contesta di avere ottenuto 35/50 (su un minimo di 36/50) nella prova preselettiva svolta con un tempo non adeguato al suo deficit.
La ricorrente ha prodotto la certificazione sanitaria proveniente da apposita struttura pubblica idonea a tale Certificazione (IRCCS) che ha diagnosticato “ -OMISSIS- ”.
La ricorrente ha svolto la prova preselettiva con un tempo aggiuntivo di venti minuti, in quanto affetta dal -OMISSIS-
Tale tempo si è però rivelato del tutto inadeguato, in quanto la ricorrente ha un disturbo dell’attenzione che, come si è visto, comporta “-OMISSIS-
Orbene, con tale certificazione, la ricorrente rivendica il diritto a un maggiore tempo aggiuntivo e non solo di venti minuti, in quanto il suo Disturbo è specificamente connesso -OMISSIS-per la redazione del testo conseguente alla comprensione del medesimo. Con venti minuti aggiuntivi, la Prof.ssa -OMISSIS- otteneva, come detto, il punteggio di 35/50. Un punteggio che non le consentiva l’accesso alla fase successiva della prova scritta in Lombardia.
Tuttavia, considerando la caratteristica -OMISSIS-, ossia con necessità di tempi lunghi per la comprensione del testo, la stessa avrebbe avuto diritto ad avere il massimo del tempo aggiuntivo.
A tale riguardo il Decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 9 novembre 2021 “Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento” prevede tutele per i -OMISSIS-.
All’art. 2 comma 2 prevede: “ Ai fini di cui al presente articolo e per consentire all'amministrazione interessata di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento dovra' fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita' che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all'indirizzo indicato all'interno del bando di concorso entro il termine ivi stabilito .”
L’art. 5 del medesimo DPCM stabilisce il limite massimo del tempo concedibile, prevedendo che “ I tempi aggiuntivi concessi ai candidati di cui all'art. 2, comma 2, non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova”.
Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente esiste quindi una gradualità che dipende dalla specificità del disturbo di cui l’amministrazione resistente non ha tenuto conto.
Orbene, nel caso in esame, trattandosi di un disturbo che in base alla certificazione allegata, richiedeva “necessità di tempi lunghi per la comprensione del testo”, l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto concedere il tempo aggiuntivo massimo utilizzabile pari al 50% della durata della prova.
Invece, soltanto nella ripetizione della prova preselettiva, è stato consentito alla candidata di avvalersi del tempo aggiuntivo massimo; e, infatti, la stessa ha ottenuto il superiore punteggio di 38/50 che le ha consentito di accedere alla prova scritta, superando poi, come già detto anche questa e venendo ora ammessa alla prova orale, dimostrando sul campo di avere la preparazione tecnico professionale per superare le prove di concorso.
Il ricorso pertanto deve essere accolto con conseguente assorbimento dell’ulteriore motivo di ricorso.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
IAngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | IAngela Caminiti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.