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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria C.V. in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Feola,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2278 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2014,
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale, vertente
T R A
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1
dall' Avv. Laura Tramontano;
ATTORE
E
IL Controparte_1 Controparte_2
in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce
[...]
alla comparse di costituzione, dall'Avv. Clementina Rauccio;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_3 Parte_2
di avere acquistato dalla Impresa anzidetta, in bonis, con atto del 13.07.1994, un immobile sito ad Anzio e, precisamente, un appartamento al primo piano, un box -garage al piano interrato ed un posto auto al piano terra, identificati al Catasto del Comune di Anzio alla partita 9026
foglio 17, p.lle 654/23 per l'appartamento, 654/54 per il box garage, 652/47 per il posto auto;
che nell'anno 2011 l'istante decideva di alienare i predetti beni e veniva così a conoscenza che sugli immobili gravavano trascrizioni pregiudizievoli, ovvero (A) sugli immobili identificati con le p.lle 654/23, 654/54, 652/47 risultava trascritto un atto di citazione ad istanza del
. contro , e (B) sul box Controparte_1 Parte_2 Parte_1
garage p.lla 654/54 risultava trascritto anche un altro atto di citazione, sempre ad istanza del
Fallimento anzidetto, contro Controparte_4
L'istante deduceva ancora: che il giudizio intentato contro di lui dal si era concluso CP_1
con sentenza di rigetto n. 1220/2005 del Tribunale di S. Maria C.V., e in esso la curatela aveva omesso di richiedere la cancellazione della trascrizione effettuata;
che riguardo alla seconda trascrizione, l'istante nulla sapeva e non era stato parte del processo;
che si era attivato con la
Curatela per risolvere la problematica, ma senza esito;
che pertanto, con riferimento alla trascrizione della domanda giudiziale, decisa con la sentenza n. 1220/2005, l'istante richiedeva ed otteneva dal Tribunale un ordine di cancellazione e riusciva così a procedere alla vendita del solo appartamento e del posto auto, ma non del box garage su cui continuava a gravare la trascrizione pregiudizievole sub (B); che il giudizio intentato dalla curatela contro CP_4
risultava definito con sentenza di rigetto n. 2217/03, ma nessuno aveva curato di procedere
[...]
alla cancellazione della trascrizione;
seguivano interlocuzioni e solleciti con la curatela del
Fallimento, ma senza esito.
Parte attrice domandava, pertanto: in riferimento alla trascrizione di cui al punto (A) di accertare e dichiarare il colpevole comportamento del convenuto nell'omettere di procurare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con conseguente condanna dello stesso a rifondere le spese vive sostenute dall'attore per la cancellazione, maggiorate degli interessi, nonché a risarcire i danni patiti;
in riferimento alla trascrizione di cui al punto (B) di accertare e dichiarare la illegittimità della trascrizione operata dal Fallimento sul bene di proprietà dell'attore, estraneo alla domanda trascritta, di ordinare alla conservatoria competente la cancellazione della trascrizione della indicata domanda giudiziale, con spese ed incombenti a carico della curatela, di condannare quest'ultima a procurare la cancellazione della citata trascrizione e a sostenerne le relative spese, nonché a risarcire l'attore di tutti i danni subiti.
Si costituiva la curatela del fallimento convenuto, il quale contestava le domande proposte chiedendone il rigetto.
Ciò premesso, si ricorda in punto di diritto che ai sensi dei primi due commi dell'art. 2668 c.c.
“La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle
relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero
è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto
per rinunzia o per inattività delle parti”.
Una domanda giudiziale può quindi essere cancellata con un atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) che attesti il consenso alla cancellazione della trascrizione da parte di chi ha trascritto la domanda, oppure con una sentenza passata in giudicato che contenga l'ordine del giudice al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione nel caso in cui la domanda dell'attore sia stata respinta o se il processo si sia concluso per rinuncia o inattività delle parti.
Ove il giudice ometta di ordinare la cancellazione della trascrizione, la parte interessata può
presentare un ricorso per ottenere la correzione dell'errore materiale della sentenza, chiedendo l'inclusione nella stessa dell'ordine di cancellazione, oppure, in alternativa, intentare un giudizio autonomo (secondo alcuni anche tramite procedimento camerale), rispetto a quello originato dalla domanda trascritta, per ottenere la cancellazione.
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che, con riferimento alla trascrizione sub
(A), l'odierno attore ha poi effettivamente proposto ricorso al giudice, ottenendo l'ordine di cancellazione con provvedimento del 21.04.2011 (cfr. all. n 5 della produzione di parte attorea).
Non sono ravvisabili profili di responsabilità della Curatela con riferimento a tale vicenda, in quanto l'onere e l'interesse a procurare la cancellazione della trascrizione della domanda,
cancellazione omessa dal giudice su cui ricadeva il relativo adempimento ai sensi del secondo comma dell'art. 2668 c.c. – ma non è noto se le parti del giudizio l'abbiano richiesta – gravava anche sull'odierno attore.
La domanda diretta ad ottenere la condanna della Curatela alla refusione delle spese affrontate per la cancellazione e al risarcimento dei danni va comunque dichiarata inammissibile.
È principio pacifico che non si può agire in un ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero dei crediti vantati verso il fallito, in quanto – ai sensi dell'art. 52, co. 2,
della legge fallimentare – “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni di legge”, vale a dire attraverso l'esclusivo procedimento di cui agli artt. 93 e seguenti della stessa legge fallimentare.
La ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata.
Da ciò discende che la domanda - di condanna, costituiva e di accertamento- diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria, ovvero improcedibile se, come avvenuto nel caso di specie, formulata prima della dichiarazione del fallimento e riassunta nei confronti del curatore (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite,
nn. 23077/04 e 21499/04 ). Per quanto riguarda la trascrizione della domanda giudiziale di cui sub (B), va preliminarmente evidenziato che non sono stati prodotti nel presente giudizio né la domanda giudiziale oggetto di trascrizione, né la sentenza passata in giudicato che ha definito il relativo giudizio, di tal che non è possibile vagliare in questa sede i profili di legittimità della trascrizione della domanda avanzata dal nei confronti di CP_1 Controparte_4
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge che comunque la domanda è stata rigettata con sentenza definitiva (ne dà atto il curatore fallimentare nella istanza al Giudice Delegato del
15.12.2011, cf. all. n. 5 della produzione di parte convenuta), che il giudice di quel giudizio ha omesso di disporre la cancellazione della trascrizione, che, oltretutto, sono decorsi più di venti anni dalla trascrizione e non risultano atto di rinnovazione della stessa (con conseguente perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 2668 bis c.c.), che, infine, non vi è opposizione da parte della convenuta alla detta cancellazione, di tal che sussistono sicuramente i presupposti per procedere in tale senso.
Ma anche in questo caso le domande di condanna nei confronti della curatela sono inammissibili, per le medesime ragioni indicate sopra.
Per tutti i motivi esposti, va accolta la domanda diretta ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, di cui al punto (B).
Le altre domande vengono dichiarate inammissibili.
Le spese di giudizio vengono interamente compensate, atteso il parziale accoglimento delle domande attoree e la dichiarazione di inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del g.i. dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2278/2014, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) -accoglie l'istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale indicata in parte motiva e ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Roma la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 28.01.2000, presentazione n. 18 del 04.04.2001 reg.
generale n. 12235 reg. particolare 8253, limitatamente all'immobile n. 40, foglio 17 p.lla 654
sub 54;
2) dichiara inammissibili le altre domande;
3) compensa le spese di giudizio.
S. Maria Capua Vetere, 8.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola