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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3097/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210007798587000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05.09.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella n° 298.2021.00077985.87.000, pervenuta in data 01.07.2023, con la quale viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.172,68 per omessa regolarizzazione catastale anno 2017, omesso versamento tasse automobilistiche per l'anno 2015, e somme dovute per Irpef conseguenti al controllo automatizzato sul modello Unico/Redditi anno 2018.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella per: 1) difetto di notifica;
2) difetto di sottoscrizione;
3) vizio di motivazione, essendo fondata su atti mai ritualmente e validamente notificati;
4) omessa notifica degli atti presupposti;
5) omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, con violazione dell'art. 6, comma 5 della legge 212/2000, per assenza dell'avviso bonario;
6) decadenza dei termini di notifica;
7) intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica;
8) intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni catastali;
9) Illegittimità delle sanzioni irrogate;
10) Infondatezza e inesistenza della pretesa tributaria.
Chiedeva quindi l'annullamento della cartella con vittoria di spesa da distrarsi in favore del difensore del ricorrente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva per i motivi inerenti la posizione degli enti impositori, dei quali richiedeva l'intervento in giudizio. Chiedeva in ogni caso il rigetto dei motivi di ricorso inerenti la motivazione della cartella, la sottoscrizione del ruolo e la tempestiva notifica.
Su chiamata di AD si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, chiedendo innanzitutto la cessata materia del contendere con riferimento al ruolo relativo alla contestazione catastale del 2017, essendo intervenuto provvedimento di sgravio della pretesa tributaria, come da documento allegato.
Chiedeva invece il rigetto di tutti gli ulteriori motivi di ricorso, allegando le notifica della comunicazione di irregolarità Irpef, consegnata il 10.01.2020, e dell'atto di accertamento per tassa auto del 2015, asseritamente perfezionatasi il 15.05.2018. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria illustrativa ex art 32 del Dlgs n. 546/92, la difesa del ricorrente, nell'insistere nei motivi di ricorso, eccepiva che le due raccomandate, spedite da agente postale privato (Società_1), sarebbero prive di collegamento con gli atti, consegnate a persona non riconducibile al destinatario, e senza successiva ricezione di raccomandata informativa.
All'odierna udienza il ricorso era trattato e posto in decisione.
(
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al ruolo avente numero 2021/000151 relativo all'omessa regolarizzazione catastale per l'anno 2017. Come documentato dall'Agenzia delle Entrate, la somma di euro 1.662,88 è stata oggetto di sgravio, avendo l'ente impositore appurato l'insussistenza del debito tributario.
Quanto ai due residui ruoli contenuti nella cartella esattoriale impugnata, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha eccepito innanzitutto l'invalidità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici relativi alla tassa auto 2015 e al recupero di Irpef dovuta per l'anno 2017 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione Irpef presentata dal contribuente per l'anno 2018.
Con riferimento alla tassa auto 2015, soggetta a prescrizione triennale, è dunque necessario verificare se sia stato effettivamente e tempestivamente notificato al ricorrente il richiamato atto di accertamento n 009167 per il veicolo targato Targa_1, circostanza questa contestata in ricorso e della cui prova è gravato l'ente impositore. L'ufficio finanziario, costituendosi in giudizio, ha allegato copia di una raccomandata inoltrata tramite il licenziatario privato Società_1 e consegnata in data 15.05.2018 presso il domicilio di Ricorrente_1
.
Prescindendo dalla legittimazione dell'ufficio a servirsi del servizio di posta privata, che deve comunque ritenersi sussistente ratione temporis dopo l'entrata in vigore della legge di settore n. 124/2017, non può non convenirsi tuttavia con il ricorrente sulla inidoneità probatoria della cartolina Società_1 allegata dall'ufficio finanziario, poiché dalla stessa non è dato instaurare alcun collegamento tra l'atto prodromico indicato in cartella, nella quale non è neppure indicata la data di notifica, e la raccomandata in oggetto, teoricamente relativa ad altra pretesa tributaria. In difetto di adeguata prova sul punto, la cartella è illegittima in parte qua, essendosi comunque maturata la prescrizione triennale del credito.
Diversa conclusione si impone per il ruolo relativo al recupero fiscale dell'Irpef dovuta per l'anno 2017, come accertata a seguito dal controllo automatizzato ex art 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2018.
Innanzitutto non sono condivisibili i rilievi relativi all'omesso invio della comunicazione di irregolarità, e ciò anche a prescindere dalla valutazione dell'idoneità probatoria della raccomandata allegata dall'ufficio finanziario (che, per inciso, pare essere stata comunque consegnata a mani proprie del contribuente).
Secondo quanto prevede infatti l'art 36 bis del DPR 600/73 l'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, “procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta….sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria”.
Il richiamato art. 6, comma 5 dello Statuto del Contribuente, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi ad esempio Cass. Civ. sez. 5 sent. n. 3366 del 12.02.2013) non richiede l'inoltro di una comunicazione formale, che costituisca una vera e propria contestazione della pretesa tributaria e dunque sia presupposto indefettibile della scansione procedimentale, ogni qual volta si tratti proprio di liquidazione di imposte ex art 36 bis del DPR 600/73. La Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente precisato che: “La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del
1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. – Cass. Civ. n.
33344 del 17.12.2019.
Questo decidente non intende discostarsi dall'orientamento espresso dalla Corte regolatrice, non essendo condivisibile l'argomento (sostenuto da alcune pronunce dei giudici di merito) secondo il quale, per il solo fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia predisposto ed asseritamente inviato al contribuente una comunicazione di irregolarità, ciò implica la necessità sostanziale della stessa: ciò che rileva è invece la natura della pretesa fiscale. Nel caso in esame la liquidazione degli importi richiesti, degli interessi e delle sanzioni, discende dall'omesso o carente versamento dell'Irpef dichiarata dallo stesso ricorrente per l'anno
2017. E' dunque pacifico che non vi sia incertezza su “aspetti rilevanti della dichiarazione” tale da rendere necessario il previo invio della comunicazione di irregolarità (che nel caso di specie vi è comunque stata).
Né tanto meno si rilevano vizi inerenti l'irrogazione delle sanzioni, o degli interessi, la cui misura ex lege e la data di decorrenza è stata ampiamente indicata nelle motivazioni della cartella, che operano un rinvio ai criteri di determinazione legale vigenti e sono verificabili con un adeguato calcolo aritmetico. Sul punto, pronunciandosi in relazione all'art 36 bis del DPR 600/73 la Corte di Cassazione ha precisato che “Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.” – così Cass. Civ. ord n. 6812 del 08.03.2019.
Quanto all'omessa sottoscrizione del ruolo, si osserva che in forza dell'art. 12 comma 4 DPR n. 602/73, il ruolo deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato e che con la sottoscrizione il ruolo diventa esecutivo. La norma è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 1, comma 5 ter, lettera e), secondo il quale “i commi 1 e 4 dell'art. 12 del DPR n. 602/73 si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. La validazione, come è noto, consiste in una procedura informatica volta a conferire garanzia di autenticità al documento formato e trasmesso per via elettronica al destinatario: nel caso di specie non vi è dubbio che l'atto provenga dall'ente territoriale impositore, che lo ha formato telematicamente e trasmesso al concessionario per la riscossione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha dunque chiarito che: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta,
l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del
1990.”- così Cass Civ. sent. n. 27561 del 30.10.2018.
L'ultima censura che deve essere esaminata riguarda la prospettata decadenza del potere accertativo e della correlata notifica della cartella.
Nel ricorso si sostiene che sarebbero stati violati i termini previsti dall'art 25, comma 1, lett. a), del D.P.R.
602/1973, secondo cui “La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.R. 602/1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Trattandosi di dichiarazione presentata nel 2018 per l'anno
2017 il termine sarebbe scaduto il 31.12.2021: dunque la cartella notificata il 28.11.2023 non sarebbe legittima.
La conclusione cui perviene la ricorrente società è tuttavia inesatta, poiché non tiene conto delle sopravvenute norme di legge dettate per l'emergenza Covid 19.
In particolare, l'art.
4-bis. Del DL n. 41/21 dispone che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».
La proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza va quindi riferita anche alle dichiarazioni di cui all'art 157 comma 3 lettera c), vale a dire: “alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Pertanto, la notifica effettuata il 01.07.2023 deve ritenersi tempestiva.
Non vi è poi alcun vizio di notifica della cartella impugnata, per il quale si sarebbe in ogni caso verificata integrale sanatoria, avendo il ricorrente ampiamente contestato in fatto ed in diritto il contenuto dell'atto.
In considerazione della parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 24.10.2025
Il Giudice
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3097/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210007798587000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05.09.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella n° 298.2021.00077985.87.000, pervenuta in data 01.07.2023, con la quale viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.172,68 per omessa regolarizzazione catastale anno 2017, omesso versamento tasse automobilistiche per l'anno 2015, e somme dovute per Irpef conseguenti al controllo automatizzato sul modello Unico/Redditi anno 2018.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella per: 1) difetto di notifica;
2) difetto di sottoscrizione;
3) vizio di motivazione, essendo fondata su atti mai ritualmente e validamente notificati;
4) omessa notifica degli atti presupposti;
5) omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, con violazione dell'art. 6, comma 5 della legge 212/2000, per assenza dell'avviso bonario;
6) decadenza dei termini di notifica;
7) intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica;
8) intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni catastali;
9) Illegittimità delle sanzioni irrogate;
10) Infondatezza e inesistenza della pretesa tributaria.
Chiedeva quindi l'annullamento della cartella con vittoria di spesa da distrarsi in favore del difensore del ricorrente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva per i motivi inerenti la posizione degli enti impositori, dei quali richiedeva l'intervento in giudizio. Chiedeva in ogni caso il rigetto dei motivi di ricorso inerenti la motivazione della cartella, la sottoscrizione del ruolo e la tempestiva notifica.
Su chiamata di AD si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, chiedendo innanzitutto la cessata materia del contendere con riferimento al ruolo relativo alla contestazione catastale del 2017, essendo intervenuto provvedimento di sgravio della pretesa tributaria, come da documento allegato.
Chiedeva invece il rigetto di tutti gli ulteriori motivi di ricorso, allegando le notifica della comunicazione di irregolarità Irpef, consegnata il 10.01.2020, e dell'atto di accertamento per tassa auto del 2015, asseritamente perfezionatasi il 15.05.2018. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria illustrativa ex art 32 del Dlgs n. 546/92, la difesa del ricorrente, nell'insistere nei motivi di ricorso, eccepiva che le due raccomandate, spedite da agente postale privato (Società_1), sarebbero prive di collegamento con gli atti, consegnate a persona non riconducibile al destinatario, e senza successiva ricezione di raccomandata informativa.
All'odierna udienza il ricorso era trattato e posto in decisione.
(
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al ruolo avente numero 2021/000151 relativo all'omessa regolarizzazione catastale per l'anno 2017. Come documentato dall'Agenzia delle Entrate, la somma di euro 1.662,88 è stata oggetto di sgravio, avendo l'ente impositore appurato l'insussistenza del debito tributario.
Quanto ai due residui ruoli contenuti nella cartella esattoriale impugnata, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha eccepito innanzitutto l'invalidità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici relativi alla tassa auto 2015 e al recupero di Irpef dovuta per l'anno 2017 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione Irpef presentata dal contribuente per l'anno 2018.
Con riferimento alla tassa auto 2015, soggetta a prescrizione triennale, è dunque necessario verificare se sia stato effettivamente e tempestivamente notificato al ricorrente il richiamato atto di accertamento n 009167 per il veicolo targato Targa_1, circostanza questa contestata in ricorso e della cui prova è gravato l'ente impositore. L'ufficio finanziario, costituendosi in giudizio, ha allegato copia di una raccomandata inoltrata tramite il licenziatario privato Società_1 e consegnata in data 15.05.2018 presso il domicilio di Ricorrente_1
.
Prescindendo dalla legittimazione dell'ufficio a servirsi del servizio di posta privata, che deve comunque ritenersi sussistente ratione temporis dopo l'entrata in vigore della legge di settore n. 124/2017, non può non convenirsi tuttavia con il ricorrente sulla inidoneità probatoria della cartolina Società_1 allegata dall'ufficio finanziario, poiché dalla stessa non è dato instaurare alcun collegamento tra l'atto prodromico indicato in cartella, nella quale non è neppure indicata la data di notifica, e la raccomandata in oggetto, teoricamente relativa ad altra pretesa tributaria. In difetto di adeguata prova sul punto, la cartella è illegittima in parte qua, essendosi comunque maturata la prescrizione triennale del credito.
Diversa conclusione si impone per il ruolo relativo al recupero fiscale dell'Irpef dovuta per l'anno 2017, come accertata a seguito dal controllo automatizzato ex art 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2018.
Innanzitutto non sono condivisibili i rilievi relativi all'omesso invio della comunicazione di irregolarità, e ciò anche a prescindere dalla valutazione dell'idoneità probatoria della raccomandata allegata dall'ufficio finanziario (che, per inciso, pare essere stata comunque consegnata a mani proprie del contribuente).
Secondo quanto prevede infatti l'art 36 bis del DPR 600/73 l'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, “procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta….sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria”.
Il richiamato art. 6, comma 5 dello Statuto del Contribuente, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi ad esempio Cass. Civ. sez. 5 sent. n. 3366 del 12.02.2013) non richiede l'inoltro di una comunicazione formale, che costituisca una vera e propria contestazione della pretesa tributaria e dunque sia presupposto indefettibile della scansione procedimentale, ogni qual volta si tratti proprio di liquidazione di imposte ex art 36 bis del DPR 600/73. La Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente precisato che: “La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del
1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. – Cass. Civ. n.
33344 del 17.12.2019.
Questo decidente non intende discostarsi dall'orientamento espresso dalla Corte regolatrice, non essendo condivisibile l'argomento (sostenuto da alcune pronunce dei giudici di merito) secondo il quale, per il solo fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia predisposto ed asseritamente inviato al contribuente una comunicazione di irregolarità, ciò implica la necessità sostanziale della stessa: ciò che rileva è invece la natura della pretesa fiscale. Nel caso in esame la liquidazione degli importi richiesti, degli interessi e delle sanzioni, discende dall'omesso o carente versamento dell'Irpef dichiarata dallo stesso ricorrente per l'anno
2017. E' dunque pacifico che non vi sia incertezza su “aspetti rilevanti della dichiarazione” tale da rendere necessario il previo invio della comunicazione di irregolarità (che nel caso di specie vi è comunque stata).
Né tanto meno si rilevano vizi inerenti l'irrogazione delle sanzioni, o degli interessi, la cui misura ex lege e la data di decorrenza è stata ampiamente indicata nelle motivazioni della cartella, che operano un rinvio ai criteri di determinazione legale vigenti e sono verificabili con un adeguato calcolo aritmetico. Sul punto, pronunciandosi in relazione all'art 36 bis del DPR 600/73 la Corte di Cassazione ha precisato che “Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.” – così Cass. Civ. ord n. 6812 del 08.03.2019.
Quanto all'omessa sottoscrizione del ruolo, si osserva che in forza dell'art. 12 comma 4 DPR n. 602/73, il ruolo deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato e che con la sottoscrizione il ruolo diventa esecutivo. La norma è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 1, comma 5 ter, lettera e), secondo il quale “i commi 1 e 4 dell'art. 12 del DPR n. 602/73 si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. La validazione, come è noto, consiste in una procedura informatica volta a conferire garanzia di autenticità al documento formato e trasmesso per via elettronica al destinatario: nel caso di specie non vi è dubbio che l'atto provenga dall'ente territoriale impositore, che lo ha formato telematicamente e trasmesso al concessionario per la riscossione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha dunque chiarito che: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta,
l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del
1990.”- così Cass Civ. sent. n. 27561 del 30.10.2018.
L'ultima censura che deve essere esaminata riguarda la prospettata decadenza del potere accertativo e della correlata notifica della cartella.
Nel ricorso si sostiene che sarebbero stati violati i termini previsti dall'art 25, comma 1, lett. a), del D.P.R.
602/1973, secondo cui “La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.R. 602/1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Trattandosi di dichiarazione presentata nel 2018 per l'anno
2017 il termine sarebbe scaduto il 31.12.2021: dunque la cartella notificata il 28.11.2023 non sarebbe legittima.
La conclusione cui perviene la ricorrente società è tuttavia inesatta, poiché non tiene conto delle sopravvenute norme di legge dettate per l'emergenza Covid 19.
In particolare, l'art.
4-bis. Del DL n. 41/21 dispone che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».
La proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza va quindi riferita anche alle dichiarazioni di cui all'art 157 comma 3 lettera c), vale a dire: “alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Pertanto, la notifica effettuata il 01.07.2023 deve ritenersi tempestiva.
Non vi è poi alcun vizio di notifica della cartella impugnata, per il quale si sarebbe in ogni caso verificata integrale sanatoria, avendo il ricorrente ampiamente contestato in fatto ed in diritto il contenuto dell'atto.
In considerazione della parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 24.10.2025
Il Giudice