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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 903/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1102/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Casagiove - Via Iovara 81022 Casagiove CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4652/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014073255 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014073255 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014073255 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014073255 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014073255 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7095/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: D.P. 2 E MEF ILLUSTRANO LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
ADER - CAMERA COMMERCIO - COMUNE: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, la società Ric_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820239014073255/000 notificata il 24 ottobre 2023 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa a una pluralità di cartelle di pagamento riferite a diversi enti impositori
(Camera di Commercio di Caserta, Comune di Casagiove, MEF – Dip. Giustizia Tributaria, Direzione
Provinciale II di Napoli).
Deduceva la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e/o decadenza dei crediti e il difetto di motivazione dell'intimazione.
Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, accertando la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese e la corretta motivazione dell'intimazione di pagamento, condannando la ricorrente alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione propone appello la Società contribuente, lamentando genericamente l'erroneità del giudizio di prime cure e reiterando le eccezioni di nullità per omessa notifica, prescrizione dei crediti e difetto di motivazione.
Si sono costituite tutte le amministrazioni appellate, le quali hanno chiesto il rigetto dell'appello, riportandosi alle difese già svolte in primo grado e depositando documentazione attestante la rituale notificazione delle cartelle e la definitività dei crediti.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
Il Collegio, preliminarmente, osserva che dalla documentazione agli atti – in particolare le relate di notifica, gli estratti di ruolo asseverati e le copie delle ricevute di avvenuta consegna – risulta che tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono state ritualmente notificate nei modi e nei termini di legge.
È principio consolidato (Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 11708/2011) che la prova della notifica della cartella può essere fornita dall'agente della riscossione mediante la produzione della relata o dell'avviso di ricevimento, senza necessità di deposito dell'originale della cartella, trattandosi di atto pubblico assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Pertanto, non sussiste alcuna irregolarità notificatoria idonea a viziare l'intimazione di pagamento.
Le doglianze relative alla prescrizione e decadenza dei crediti sono parimenti infondate. Le cartelle di pagamento risultano notificate nei termini e non impugnate, con conseguente definitività del credito e decorrenza del termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., non maturato alla data dell'intimazione
(Cass. Ord. n. 9354/2021; Cass. n. 8297/2020). Va altresì considerata la sospensione dei termini di riscossione disposta dalle norme emergenziali di cui al D.L. n. 18/2020 e ss.mm., che incide sul computo dei termini prescrizionali.
Anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'intimazione risulta infondata, in quanto l'atto impugnato risulta pienamente motivato. L'intimazione di pagamento, per sua natura, costituisce atto meramente esecutivo e contiene tutti gli elementi essenziali – indicazione delle cartelle sottese, importi e riferimenti normativi – che consentono al contribuente di individuare le pretese tributarie e difendersi adeguatamente. Nessuna violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 è dunque ravvisabile.
Per le considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, che si liquidano complessivamente in € 100,00 in favore del MEF Dipartimento Giustizia Tributaria, in
Euro 350,00 in favore della Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio, ed in Euro 600,00 oltre accessori in favore dell'ADER e del Comune di Casagiove
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1102/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Casagiove - Via Iovara 81022 Casagiove CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4652/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014073255 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014073255 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014073255 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014073255 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014073255 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7095/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: D.P. 2 E MEF ILLUSTRANO LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
ADER - CAMERA COMMERCIO - COMUNE: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, la società Ric_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820239014073255/000 notificata il 24 ottobre 2023 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa a una pluralità di cartelle di pagamento riferite a diversi enti impositori
(Camera di Commercio di Caserta, Comune di Casagiove, MEF – Dip. Giustizia Tributaria, Direzione
Provinciale II di Napoli).
Deduceva la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e/o decadenza dei crediti e il difetto di motivazione dell'intimazione.
Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, accertando la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese e la corretta motivazione dell'intimazione di pagamento, condannando la ricorrente alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione propone appello la Società contribuente, lamentando genericamente l'erroneità del giudizio di prime cure e reiterando le eccezioni di nullità per omessa notifica, prescrizione dei crediti e difetto di motivazione.
Si sono costituite tutte le amministrazioni appellate, le quali hanno chiesto il rigetto dell'appello, riportandosi alle difese già svolte in primo grado e depositando documentazione attestante la rituale notificazione delle cartelle e la definitività dei crediti.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
Il Collegio, preliminarmente, osserva che dalla documentazione agli atti – in particolare le relate di notifica, gli estratti di ruolo asseverati e le copie delle ricevute di avvenuta consegna – risulta che tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono state ritualmente notificate nei modi e nei termini di legge.
È principio consolidato (Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 11708/2011) che la prova della notifica della cartella può essere fornita dall'agente della riscossione mediante la produzione della relata o dell'avviso di ricevimento, senza necessità di deposito dell'originale della cartella, trattandosi di atto pubblico assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Pertanto, non sussiste alcuna irregolarità notificatoria idonea a viziare l'intimazione di pagamento.
Le doglianze relative alla prescrizione e decadenza dei crediti sono parimenti infondate. Le cartelle di pagamento risultano notificate nei termini e non impugnate, con conseguente definitività del credito e decorrenza del termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., non maturato alla data dell'intimazione
(Cass. Ord. n. 9354/2021; Cass. n. 8297/2020). Va altresì considerata la sospensione dei termini di riscossione disposta dalle norme emergenziali di cui al D.L. n. 18/2020 e ss.mm., che incide sul computo dei termini prescrizionali.
Anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'intimazione risulta infondata, in quanto l'atto impugnato risulta pienamente motivato. L'intimazione di pagamento, per sua natura, costituisce atto meramente esecutivo e contiene tutti gli elementi essenziali – indicazione delle cartelle sottese, importi e riferimenti normativi – che consentono al contribuente di individuare le pretese tributarie e difendersi adeguatamente. Nessuna violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 è dunque ravvisabile.
Per le considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, che si liquidano complessivamente in € 100,00 in favore del MEF Dipartimento Giustizia Tributaria, in
Euro 350,00 in favore della Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio, ed in Euro 600,00 oltre accessori in favore dell'ADER e del Comune di Casagiove