Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 903
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha accertato la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione, sulla base delle relate di notifica e degli estratti di ruolo, ritenendo provata la regolarità delle notifiche.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza dei crediti

    La Corte ha ritenuto le eccezioni infondate, dato che le cartelle risultano notificate nei termini e non impugnate, con conseguente definitività del credito e decorrenza del termine di prescrizione ordinaria, non maturato alla data dell'intimazione. Si considera inoltre la sospensione dei termini di riscossione disposta dalle norme emergenziali.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione pienamente motivata, qualificandola come atto meramente esecutivo contenente gli elementi essenziali per l'individuazione delle pretese tributarie e la difesa del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 903
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 903
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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