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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13211/2021 R.G., chiamata all'udienza del 15/9/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Longo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. E. Del Vecchio
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_2
Gatta
Resistenti
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/12/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2021
9004968836000, notificata in data 9/12/2021 dall , Controparte_1 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito, relativi a contributi previdenziali di competenza dell' : CP_2
1) n. 314 2012 0000678765 000 di € 4.592,13 (contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativi agli anni 2010, 2011 e 2012), notificato il 20/4/2012;
2) n. 314 2012 0004934630 000 di € 7.017,06 (contributi I.V.S. relativi all'anno 2005) notificato in data 26/11/2012; 3) n. 314 2012 0005376174 000 di € 2.377,72 (contributi I.V.S. relativi alle annualità
2011 e 2012) notificato in data 4/12/2012;
4) n. 314 2013 0000352541 000 di € 1.222,96 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2012) notificato in data 2/4/2013;
5) n. 314 2013 0003444383 000 di € 2.422,82 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2012) notificato in data 11/12/2013;
6) n. 314 2014 0000400741 000 di € 2.504,35 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2013) notificato in data 26/5/2014;
7) n. 314 2014 0002825415 000 di € 2.452,12 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2013) notificato in data 21/10/2014;
8) n. 314 2014 0006485264 000 di € 2.475,74 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2014) notificato in data 2/1/2015;
9) n. 314 2015 0001238633 000 di € 2.424,57 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2014) notificato in data 21/9/2015;
10) n. 314 2016 0000258169 000 di € 2.380,21 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2015) notificato in data 20/4/2016.
A fondamento dell'azione, il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito suindicati e l'inesigibilità dei crediti per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. b), della L. n. 335/1995; inoltre, contestava la mancata motivazione dell'atto impugnato sotto il profilo della quantificazione delle somme pretese. Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di dichiarare prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito sopra indicati e, per l'effetto, di annullare l'intimazione di pagamento de qua limitatamente a tali atti, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, allegando e producendo atti interruttivi della prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_2 del ricorso in opposizione sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999. Nel merito, impugnava e contestava gli avversi assunti, allegando documentazione relativa alla
Pag. 2 di 9 notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato;
chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 13/1/2022, il Giudice sospendeva inaudita altera parte gli avvisi di addebito contenuti nell'atto di intimazione di pagamento opposto;
la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' relativa CP_2 all'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 40 giorni, previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in questione.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di omissioni contributive, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 d.lg. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata,
a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse”
(Cassazione civile, Sez. VI, 02/09/2020, n. 18256).
Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l'estinzione dei crediti dell' per intervenuta prescrizione, l'opposizione proposta deve essere qualificata CP_2 come opposizione all'esecuzione, investendo l'"an" dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa. Di conseguenza, non essendo previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, l'eccezione della parte resistente è destituita di fondamento.
Nel merito, il ricorso merita di trovare parziale accoglimento.
Pag. 3 di 9 E' principio costante nella giurisprudenza della Suprema Corte che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 12002 del 2014 e n. 11458 del 2018)” (Cass. civ., sent. n. 3813/2019).
Nello specifico, l'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti contenuti nell'intimazione impugnata, sollevata da parte ricorrente, è parzialmente fondata ed assorbe l'esame di tutte le altre.
Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti, con riferimento agli avvisi di addebito sub nn. 1), 2) e 3), emerge che i relativi crediti contestati risultano prescritti ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, non essendo stata fornita la prova dalle resistenti della notifica di validi atti interruttivi, stante, altresì, il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non
Pag. 4 di 9 consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 23397/2016).
Nello specifico, pur volendo considerare validamente notificati gli avvisi di addebito sopra richiamati, infatti, tra la data di notifica degli stessi (eseguita rispettivamente in data 20/4/2012 con riferimento all'avviso di addebito sub n. 1); in data 26/11/2012 con riferimento all'avviso di addebito sub n. 2) e in data 4/12/2012 con riferimento all'avviso di addebito sub n. 3) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (9/12/2021) è trascorso oltre un quinquennio, con la conseguenza che i crediti devono essere considerati estinti per decorso del termine prescrizionale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995 e dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Quanto ai crediti oggetto degli avvisi di addebito da nn. 4) a 10), si osserva quanto segue.
In ordine alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data
19/11/2014, avente per oggetto, tra gli altri, anche gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta (cfr. all. memoria di Controparte_1
), la notifica deve ritenersi nulla atteso che non è stata offerta prova
[...] dell'invio della raccomandata informativa al ricorrente, posto che la notifica è stata effettuata a mani della moglie (cfr. all. memoria).
Giova richiamare l'art. 60 D.P.R. n. 600/73 che stabilisce che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta
Pag. 5 di 9 notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
… e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
…”.
Nello specifico, con riguardo alla richiamata intimazione di pagamento, l'
[...]
non ha rispettato l'iter normativamente previsto per la sua valida Controparte_1 notifica;
ed invero, ha prodotto una relata di notifica, datata 19/11/2014, dalla quale si evince che l'atto è stato consegnato, in assenza del destinatario, alla moglie convivente che ha firmato la ricevuta. Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti da parte resistente, detta notifica è manifestamente nulla in quanto non è stata prodotta la raccomandata informativa dell'avvenuta notifica nè copia dell'avviso di ricevimento della stessa, per cui non vi è prova di questo adempimento essenziale previsto dalla normativa sopra richiamata.
Né può valere ad interrompere il decorso del termine prescrizionale l'atto di pignoramento presso terzi n. 01484201800002987001, avente per oggetto, tra gli altri, anche gli avvisi di addebito oggetto dell'atto impugnato, in relazione al quale è stata depositata la scansione della busta contenente l'indicazione “compiuta giacenza” ma non è stato esibito in giudizio l'ulteriore necessario avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
E', infatti, ormai pacifico che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine
Pag. 6 di 9 sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Corte di
Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 10012/2021; cfr., in senso conforme, Cass., Sez. VI, ord. n. 3141/2022).
Infine, parte resistente ha indicato, quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n.
014 2017 9010464707 000, notificata in data 18/1/2018, a mani della moglie del ricorrente (cfr. all. ), in ordine al quale valgono le medesime Controparte_1 considerazioni già sopra svolte.
E tuttavia, in questo caso, tale atto può ritenersi validamente notificato, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 18/1/2018 a Persona_1 moglie del ricorrente, e parte resistente ha offerto prova di aver notificato anche la raccomandata informativa al contribuente, come si desume dagli allegati alla memoria
(cfr. all. memoria).
Tanto premesso, deve ritenersi che tale atto validamente notificato abbia interrotto il decorso del termine prescrizionale avuto riguardo agli avvisi di addebito notificati con decorrenza 18/1/2013, vale a dire a quelli notificati nel quinquennio precedente, segnatamente quelli sub nn. 4), 5), 6), 8), 10) in ordine ai quali ha Controparte_1 offerto idonea prova dell'avvenuta notifica (cfr. all. avvisi di addebito e notifica avvisi di addebito); il successivo atto che ha interrotto il decorso del termine prescrizionale deve poi ritenersi l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio notificata in data 9/12/2021, vale a dire nel successivo quinquennio.
Diversa sorte, per converso, è riservata all'avviso di addebito sub n. 7), in relazione al quale è stata depositata la scansione della busta contenente l'indicazione “compiuta giacenza” ma non è stato esibito in giudizio l'ulteriore necessario avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d.
CAD), così come per l'avviso di addebito sub n. 9), in ordine al quale non vi è prova della riferibilità della cartolina all'avviso di addebito.
Meritano, infine, di essere disattese anche le generiche contestazioni relative all'applicazione degli interessi di mora e dell'aggio esattoriale.
Relativamente agli interessi di mora, oltre ad aver appurato la validità della notifica degli avvisi di addebito surrichiamati, è rilevante l'intervento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Allorché
Pag. 7 di 9 segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art.
3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto
a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22281/2022).
Nella fattispecie concreta, dal “dettaglio dell' addebito”, contenente la descrizione della tipologia dei contributi richiesti e l'indicazione degli anni di riferimento dei debiti, si possono desumere la base normativa relativa agli interessi applicati e, di conseguenza, le modalità di calcolo degli stessi, per cui anche tale doglianza appare priva di fondamento.
Relativamente all'aggio, va precisato che esso è un compenso correlato alla responsabilità di esercizio del concessionario e alla predisposizione di capitali e opere adeguati al soddisfacimento della finalità pubblica. In altri termini, i compensi spettanti all' della riscossione (art. 17, co. 1, D. Lgs. n. 112/1999) hanno natura CP_3 retributiva, costituendo la remunerazione del servizio riscossivo nel suo complesso e non la retribuzione corrispondente alle attività poste in essere in ciascun procedimento.
L'Agente della riscossione non è dunque tenuto a dare prova delle singole attività effettivamente svolte e dei costi sostenuti in ogni procedimento (cfr., tra le ultime, Cass. civ., Sez. trib., n. 10809/2023). Pertanto, anche sotto il profilo del recupero degli oneri di riscossione l'atto impugnato appare legittimo.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente agli avvisi di addebito sub nn. 1), 2), 3), 7) e 9) e, per l'effetto, devono essere dichiarati prescritti i
Pag. 8 di 9 relativi crediti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 014 2021 9004968836000, mentre dovrà essere disatteso con riferimento ai restanti avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato.
In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, si reputa equo disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 27/12/2021 da nei confronti di Parte_1 [...]
ed , così provvede: Controparte_1 CP_2
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 014 2021 9004968836000 limitatamente agli avvisi di addebito sub nn.
1), 2),3), 7) e 9);
-rigetta nel resto il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 15/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13211/2021 R.G., chiamata all'udienza del 15/9/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Longo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. E. Del Vecchio
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_2
Gatta
Resistenti
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/12/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2021
9004968836000, notificata in data 9/12/2021 dall , Controparte_1 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito, relativi a contributi previdenziali di competenza dell' : CP_2
1) n. 314 2012 0000678765 000 di € 4.592,13 (contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativi agli anni 2010, 2011 e 2012), notificato il 20/4/2012;
2) n. 314 2012 0004934630 000 di € 7.017,06 (contributi I.V.S. relativi all'anno 2005) notificato in data 26/11/2012; 3) n. 314 2012 0005376174 000 di € 2.377,72 (contributi I.V.S. relativi alle annualità
2011 e 2012) notificato in data 4/12/2012;
4) n. 314 2013 0000352541 000 di € 1.222,96 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2012) notificato in data 2/4/2013;
5) n. 314 2013 0003444383 000 di € 2.422,82 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2012) notificato in data 11/12/2013;
6) n. 314 2014 0000400741 000 di € 2.504,35 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2013) notificato in data 26/5/2014;
7) n. 314 2014 0002825415 000 di € 2.452,12 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2013) notificato in data 21/10/2014;
8) n. 314 2014 0006485264 000 di € 2.475,74 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2014) notificato in data 2/1/2015;
9) n. 314 2015 0001238633 000 di € 2.424,57 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2014) notificato in data 21/9/2015;
10) n. 314 2016 0000258169 000 di € 2.380,21 (contributi I.V.S. relativi all'annualità
2015) notificato in data 20/4/2016.
A fondamento dell'azione, il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito suindicati e l'inesigibilità dei crediti per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. b), della L. n. 335/1995; inoltre, contestava la mancata motivazione dell'atto impugnato sotto il profilo della quantificazione delle somme pretese. Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di dichiarare prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito sopra indicati e, per l'effetto, di annullare l'intimazione di pagamento de qua limitatamente a tali atti, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, allegando e producendo atti interruttivi della prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_2 del ricorso in opposizione sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999. Nel merito, impugnava e contestava gli avversi assunti, allegando documentazione relativa alla
Pag. 2 di 9 notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato;
chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 13/1/2022, il Giudice sospendeva inaudita altera parte gli avvisi di addebito contenuti nell'atto di intimazione di pagamento opposto;
la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' relativa CP_2 all'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 40 giorni, previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in questione.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di omissioni contributive, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 d.lg. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata,
a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse”
(Cassazione civile, Sez. VI, 02/09/2020, n. 18256).
Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l'estinzione dei crediti dell' per intervenuta prescrizione, l'opposizione proposta deve essere qualificata CP_2 come opposizione all'esecuzione, investendo l'"an" dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa. Di conseguenza, non essendo previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, l'eccezione della parte resistente è destituita di fondamento.
Nel merito, il ricorso merita di trovare parziale accoglimento.
Pag. 3 di 9 E' principio costante nella giurisprudenza della Suprema Corte che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 12002 del 2014 e n. 11458 del 2018)” (Cass. civ., sent. n. 3813/2019).
Nello specifico, l'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti contenuti nell'intimazione impugnata, sollevata da parte ricorrente, è parzialmente fondata ed assorbe l'esame di tutte le altre.
Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti, con riferimento agli avvisi di addebito sub nn. 1), 2) e 3), emerge che i relativi crediti contestati risultano prescritti ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, non essendo stata fornita la prova dalle resistenti della notifica di validi atti interruttivi, stante, altresì, il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non
Pag. 4 di 9 consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 23397/2016).
Nello specifico, pur volendo considerare validamente notificati gli avvisi di addebito sopra richiamati, infatti, tra la data di notifica degli stessi (eseguita rispettivamente in data 20/4/2012 con riferimento all'avviso di addebito sub n. 1); in data 26/11/2012 con riferimento all'avviso di addebito sub n. 2) e in data 4/12/2012 con riferimento all'avviso di addebito sub n. 3) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (9/12/2021) è trascorso oltre un quinquennio, con la conseguenza che i crediti devono essere considerati estinti per decorso del termine prescrizionale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995 e dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Quanto ai crediti oggetto degli avvisi di addebito da nn. 4) a 10), si osserva quanto segue.
In ordine alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data
19/11/2014, avente per oggetto, tra gli altri, anche gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta (cfr. all. memoria di Controparte_1
), la notifica deve ritenersi nulla atteso che non è stata offerta prova
[...] dell'invio della raccomandata informativa al ricorrente, posto che la notifica è stata effettuata a mani della moglie (cfr. all. memoria).
Giova richiamare l'art. 60 D.P.R. n. 600/73 che stabilisce che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta
Pag. 5 di 9 notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
… e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
…”.
Nello specifico, con riguardo alla richiamata intimazione di pagamento, l'
[...]
non ha rispettato l'iter normativamente previsto per la sua valida Controparte_1 notifica;
ed invero, ha prodotto una relata di notifica, datata 19/11/2014, dalla quale si evince che l'atto è stato consegnato, in assenza del destinatario, alla moglie convivente che ha firmato la ricevuta. Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti da parte resistente, detta notifica è manifestamente nulla in quanto non è stata prodotta la raccomandata informativa dell'avvenuta notifica nè copia dell'avviso di ricevimento della stessa, per cui non vi è prova di questo adempimento essenziale previsto dalla normativa sopra richiamata.
Né può valere ad interrompere il decorso del termine prescrizionale l'atto di pignoramento presso terzi n. 01484201800002987001, avente per oggetto, tra gli altri, anche gli avvisi di addebito oggetto dell'atto impugnato, in relazione al quale è stata depositata la scansione della busta contenente l'indicazione “compiuta giacenza” ma non è stato esibito in giudizio l'ulteriore necessario avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
E', infatti, ormai pacifico che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine
Pag. 6 di 9 sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Corte di
Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 10012/2021; cfr., in senso conforme, Cass., Sez. VI, ord. n. 3141/2022).
Infine, parte resistente ha indicato, quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n.
014 2017 9010464707 000, notificata in data 18/1/2018, a mani della moglie del ricorrente (cfr. all. ), in ordine al quale valgono le medesime Controparte_1 considerazioni già sopra svolte.
E tuttavia, in questo caso, tale atto può ritenersi validamente notificato, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 18/1/2018 a Persona_1 moglie del ricorrente, e parte resistente ha offerto prova di aver notificato anche la raccomandata informativa al contribuente, come si desume dagli allegati alla memoria
(cfr. all. memoria).
Tanto premesso, deve ritenersi che tale atto validamente notificato abbia interrotto il decorso del termine prescrizionale avuto riguardo agli avvisi di addebito notificati con decorrenza 18/1/2013, vale a dire a quelli notificati nel quinquennio precedente, segnatamente quelli sub nn. 4), 5), 6), 8), 10) in ordine ai quali ha Controparte_1 offerto idonea prova dell'avvenuta notifica (cfr. all. avvisi di addebito e notifica avvisi di addebito); il successivo atto che ha interrotto il decorso del termine prescrizionale deve poi ritenersi l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio notificata in data 9/12/2021, vale a dire nel successivo quinquennio.
Diversa sorte, per converso, è riservata all'avviso di addebito sub n. 7), in relazione al quale è stata depositata la scansione della busta contenente l'indicazione “compiuta giacenza” ma non è stato esibito in giudizio l'ulteriore necessario avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d.
CAD), così come per l'avviso di addebito sub n. 9), in ordine al quale non vi è prova della riferibilità della cartolina all'avviso di addebito.
Meritano, infine, di essere disattese anche le generiche contestazioni relative all'applicazione degli interessi di mora e dell'aggio esattoriale.
Relativamente agli interessi di mora, oltre ad aver appurato la validità della notifica degli avvisi di addebito surrichiamati, è rilevante l'intervento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Allorché
Pag. 7 di 9 segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art.
3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto
a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22281/2022).
Nella fattispecie concreta, dal “dettaglio dell' addebito”, contenente la descrizione della tipologia dei contributi richiesti e l'indicazione degli anni di riferimento dei debiti, si possono desumere la base normativa relativa agli interessi applicati e, di conseguenza, le modalità di calcolo degli stessi, per cui anche tale doglianza appare priva di fondamento.
Relativamente all'aggio, va precisato che esso è un compenso correlato alla responsabilità di esercizio del concessionario e alla predisposizione di capitali e opere adeguati al soddisfacimento della finalità pubblica. In altri termini, i compensi spettanti all' della riscossione (art. 17, co. 1, D. Lgs. n. 112/1999) hanno natura CP_3 retributiva, costituendo la remunerazione del servizio riscossivo nel suo complesso e non la retribuzione corrispondente alle attività poste in essere in ciascun procedimento.
L'Agente della riscossione non è dunque tenuto a dare prova delle singole attività effettivamente svolte e dei costi sostenuti in ogni procedimento (cfr., tra le ultime, Cass. civ., Sez. trib., n. 10809/2023). Pertanto, anche sotto il profilo del recupero degli oneri di riscossione l'atto impugnato appare legittimo.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente agli avvisi di addebito sub nn. 1), 2), 3), 7) e 9) e, per l'effetto, devono essere dichiarati prescritti i
Pag. 8 di 9 relativi crediti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 014 2021 9004968836000, mentre dovrà essere disatteso con riferimento ai restanti avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato.
In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, si reputa equo disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 27/12/2021 da nei confronti di Parte_1 [...]
ed , così provvede: Controparte_1 CP_2
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 014 2021 9004968836000 limitatamente agli avvisi di addebito sub nn.
1), 2),3), 7) e 9);
-rigetta nel resto il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 15/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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