Art. 3.
L'assegno personale di sede previsto dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni, e' concesso, a decorrere dal 1 luglio 1955, al personale di cui al precedente articolo 1 ed e' corrisposto per intero in caso di prestazione giornaliera di almeno sei ore; e' ridotto a tanti sesti dell'intero, in proporzione al numero delle ore di servizio, in caso di prestazione di durata inferiore.
Nel caso di cumulo di servizi l'importo complessivamente corrisposto a titolo di assegno personale di sede non puo' superare quello determinato ai sensi del precedente comma.
L'assegno personale di sede previsto dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni, e' concesso, a decorrere dal 1 luglio 1955, al personale di cui al precedente articolo 1 ed e' corrisposto per intero in caso di prestazione giornaliera di almeno sei ore; e' ridotto a tanti sesti dell'intero, in proporzione al numero delle ore di servizio, in caso di prestazione di durata inferiore.
Nel caso di cumulo di servizi l'importo complessivamente corrisposto a titolo di assegno personale di sede non puo' superare quello determinato ai sensi del precedente comma.