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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1141/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 259/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, Seconda sezione civile il 18/1-3/2/2020;
TRA
(c.f. ), costituitasi in Parte_1 P.IVA_1
persona del sig. dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Cristiano Romano (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ) costituitasi in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Camillo Cancellario (c.f. ; C.F._2
_______________________________________________________________________
n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
AP P E L L A TA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Benevento, la esponeva che: Controparte_2
- l'Impresa Fratelli Pignone S.r.l. aveva ottenuto l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione idraulico forestale delle aree a rischio di erosione e/o instabilità fiume
Miscano, Comuni di Casalbore e Montecalvo Irpino ed il relativo contratto era stato sottoscritto il 12/10/2012;
- con atto pubblico del 22/9/2014, l'appaltatrice aveva ceduto il ramo d'azienda relativo alle attività edili e stradali dirette all'appalto di lavori e opere pubbliche e private;
- la era pertanto subentrata nel contratto di Controparte_2
appalto e, con atto di sottomissione del 31/7/2015, si era impegnata a completare i lavori, che erano stati ultimati il 30/9/2015;
- con certificato di pagamento n. 4 del 12/10/2015 la Comunità aveva autorizzato il pagamento all'impresa della rata n. 4 di € 349.404 oltre IVA;
- la società esecutrice aveva trasmesso la relativa fattura (n. 1/2015) in data
17/11/2015;
- la comunità montana aveva pagato, però, solo € 256.488 ed era dunque debitrice di € 88.332, dovendo tenersi conto della penale per il ritardo di € 4.583,61 risultante dal collaudo dei lavori del 15/11/2015; chiedeva pertanto ingiungersi alla il pagamento Controparte_2 di € 88.332 oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dal 17/11/2015.
Il Tribunale accoglieva il ricorso con il decreto ingiuntivo n. 687/2018.
Proponeva opposizione la osservando che: Parte_1
- nell'atto di cessione era espressamente stabilito che “la cessione è convenuta senza il subingresso della parte cessionaria nei debiti e nei crediti (…)”;
- con delibera n. 114 del 14/7/2015 aveva preso atto della cessione ed aveva acconsentito al subingresso della nel contratto di Controparte_2
appalto, precisando tuttavia che la responsabilità dei lavori eseguiti fino al 3° stato di avanzamento era della Impresa F.lli Pignone S.r.l. e che alla stessa sarebbe stata liquidata l'IVA relativa al 1°, 2° e 3° stato di avanzamento;
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n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
- con successivo atto del 31/5/2015, solo comunicato all'appaltante tramite Contr corrispondenza il 3/7/2015, la F.lli Pignone S.r.l. aveva ceduto alla i crediti nei confronti dell'appaltante;
- l'8/7/2015 la Officine Maccaferri S.p.A. aveva eseguito un pignoramento presso terzi sui crediti vantati dalla F.lli Pignone S.r.l. verso la comunità montana che aveva reso dichiarazione positiva in ordine alle somme ancora dovute per IVA relativa ai primi tre stati di avanzamento dei lavori;
- la tuttavia, aveva erroneamente provveduto a versare (a Parte_1
seguito di delibera n. 436 del 11/9/2015) in favore della Controparte_2
i seguenti importi: € 80.469, 48 per IVA sul 1° SAL, € 64.116,36 per IVA sul 2° SAL, €
12.261,99 per IVA sul 3° SAL per un totale di € 156.847,83;
- tale pagamento non era dovuto in quanto la cessione dei crediti tra la F.lli Pignone
S.r.l. e la non aveva effetti nei confronti della comunità Controparte_2
non essendo state rispettate le formalità previste dagli artt. 69 r.d. 2440/2023 e Pt_1
117 d.lgs. 163/2006;
- il credito derivante da tale indebito pagamento, andava quindi compensato con la somma richiesta dalla che, in accoglimento della Controparte_2 domanda riconvenzionale, andava condannata al pagamento della differenza di €
68.515,83 oltre interessi dal 6/10/2015.
Si costituiva la che resisteva all'opposizione. Controparte_2
Con sentenza n. 259/2020 il Tribunale accoglieva l'opposizione e condannava la al pagamento delle spese. Osservava, infatti, che “non vi è alcun Parte_1 dubbio sulla validità, efficacia ed opponibilità all'opponente della cessione dei crediti operata in data 31/5/2015 dalla F.lli Pignone s.r.l., atteso che è la stessa
[...]
ad ammettere che la cessione le fu comunicata in data 3/7/2015 Parte_1
mediante corrispondenza epistolare. Riguardo a detta cessione dei crediti la Parte_1
non fece alcun rilievo o opposizione, come peraltro è dato atto nello stesso atto
[...] di collaudo sottoscritto, tra gli altri, anche dal R.U.P. della stazione appaltante. Né l'ente locale opponente è un'amministrazione dello Stato, per cui non corretto è il richiamo dell'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico
o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme
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n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
di legge, trattandosi di norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n.30658).
Ciò premesso, ricevuta in data 3/7/2015 la comunicazione della cessione dei crediti della F.lli Pignone srl alla società opposta, allorché in data 8/7/2015 la società
Maccaferri spa ebbe a notificare alla l'atto di pignoramento delle Parte_1
somme da detto ente dovute in favore della Pignone srl, la non Parte_1 avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza del credito per l'iva dovuta alla Pignone relativa ai primi tre stati di avanzamento, atteso che tale credito era stato ceduto alla società opposta, per cui non era più nella titolarità della debitrice Flli Pignone s.r.l. ma della cessionaria Orbene, correttamente l'opponente, con Controparte_3 delibera n.436 dell'11 settembre 2015, ebbe quindi a rimettere in favore della cessionaria
(che in data 9 novembre 2015 rilasciava quietanza Controparte_2 liberatoria) le somme di € 80.469,48 per iva sul 1° SAL, a saldo fattura n.16 della F.lli
Pignone srl del 5 agosto 2013, di € 64.116,36 per iva sul 2° SAL, a saldo fattura n.20 della F.lli Pignone srl del 2 ottobre 2013 e di € 12.261,99 per iva sul 3° SAL, in acconto della fattura n.26 della F.lli Pignone srl del 31 dicembre 2013, e quindi in totale la complessiva somma di 156.847,83 euro.
Ne deriva che, quando la , a distanza di circa due anni, a Parte_1
seguito del pignoramento svolto dalla società Maccaferri e della intervenuta transazione tra detta creditrice e la F.lli Pignone, corrispose, giusta determinazione nr. 77 del 19 maggio 2017 e mandato di pagamento nr 77 pari data, la somma di € 94.000,00 alla
Maccaferri, lo fece indebitamente. E', dunque, nei confronti di detta ultima società che può agire con la ripetizione dell'indebito e non nei confronti della società opposta”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di Parte_1 citazione notificato l'11/3/2020, osservando che alla fattispecie de qua non trovava applicazione l'art. 69 r.d. 2440/1923, bensì l'art. 117 del d.lgs. 163/2006 che estende a tutte le amministrazioni (non solo a quelle statali), con riguardo ai crediti derivanti da appalti pubblici, la disciplina prevista dalla prima norma per le cessioni dei crediti. Ad avviso dell'appellante, per tale motivo, era irrilevante il fatto, evidenziato dal Tribunale che l'appaltante non aveva rifiutato la cessione, giacché ciò presupponeva che la cessione fosse compiuta con le formalità previste dalla norma e notificata alla P.A., circostanze
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n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
che non si erano verificate nel caso di specie;
sussistevano quindi i presupposti per far luogo alla compensazione parziale ed alla condanna della Controparte_2
al pagamento della differenza. Ha pertanto concluso, in via preliminare, per la
[...]
sospensione della sentenza di primo grado e, nel merito, perché, in riforma della sentenza di primo grado, “previa dichiarazione di indebito pagamento dell'importo di €
156.847,83 da parte della ed a favore della Parte_1 [...]
per le causali espresse in narrativa, Controparte_2
a) ritenere e dichiarare il diritto della opponente Parte_1 alla ripetizione dell'importo di euro centocinquantaseimilaottocentoquarantasettevirgo laottantatre(€ 156.847,83).
b) per l'effetto, dichiarare la compensazione del credito azionato dalla opposta con l'anzidetto maggior credito della opponente Controparte_2 [...]
e, Parte_1
- conseguentemente, condannare essa al Controparte_2 pagamento in favore della della differenziale somma di Parte_1
euro 68.515,83, oltre interessi e frutti dalla data del 6 ottobre 2015.
Vinte, in ogni caso, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 12/8/2020, la Controparte_2
deducendo l'inammissibilità dell'appello che non contiene critiche
[...]
sufficientemente specifiche alla sentenza di primo grado. Nel merito, ha rilevato che la forma della cessione è irrilevante, giacché ciò che conta è il fatto che la comunità montana abbia accettato la cessione attraverso il meccanismo del silenzio assenso, non essendovi dubbio che la era a conoscenza della cessione, ed aveva anche provveduto a corrispondere alla l'importo del credito ceduto. Ha quindi concluso Controparte_2 per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 21/8/2020 la Corte d'Appello di Napoli (sezione feriale) ha accolto l'istanza di sospensione.
All'udienza del 14/1/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
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n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
1. Preliminarmente va rilevato che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c., dal momento che sono sufficientemente chiare e specifiche le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. L'appello è altresì fondato.
Ed infatti, l'art. 117 d.lgs. 163/2006 (che sostanzialmente riproduce l'art. 115
d.P.R. 554/1999, successivamente trasposta nell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016), ratione temporis applicabile alla fattispecie de qua, prevede che: “1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi
i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Orbene, è evidente che si tratta di una disciplina analoga a quella prevista per le amministrazioni dello stato dall'art. 69 r.d. 2440/1929. Nel caso di specie la cessione dei crediti è avvenuta per scrittura privata e non è stata notificata alla Il Parte_1
fatto – enfatizzato dall'appellata – che quest'ultima ne fosse a conoscenza e non l'abbia rifiutata è del tutto irrilevante ove la cessione non sia avvenuta e non sia stata notificata con le formalità richieste dalla norma.
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n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
Ed infatti la cessione del ramo d'azienda è avvenuta per atto pubblico, ma nell'art. 9 si precisava che la cessione non comprendeva i debiti ed i crediti in deroga all'art. 2560
c.c.. I crediti verso la comunità montana hanno formato oggetto di cessione con la scrittura privata del 31/5/2015, comunicata con una semplice missiva ricevuta dall'ente il
3/7/2015. È evidente quindi che, prima ancora delle forme richieste per la notificazione, non sono state rispettate quelle per la cessione che non è avvenuta per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
ciò è sufficiente, secondo quanto espressamente previsto dalla norma, ed escludere l'opponibilità della cessione all'amministrazione pubblica, indipendentemente dal comportamento successivo da questa tenuto. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità - con riguardo all'art. 69 r.d. 2440/1923, ma i medesimi principi sono applicabili in ordine alla fattispecie de qua, considerata la disciplina quasi identica - ha sempre richiesto, per l'opponibilità della cessione, un rigido rispetto delle forme: “poichè l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (nel testo applicabile "ratione temporis"), richiede, affinchè la cessione di un credito di un privato verso una P.A. sia efficace nei confronti di quest'ultima, che la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge, ne deriva che ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla citata norma, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della P.A. medesima, salva la facoltà di accettazione. (…)” (Cass. 5493/2013).
Esclusa l'opponibilità della cessione, il pagamento di € 156.847,83 eseguito con mandato del 6/10/2015 in favore della non era dovuto, Controparte_2
trattandosi di somme spettanti alla cedente Fratelli Pignone S.r.l. e, dunque, può trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), trattandosi di indebito soggettivo ex latere accipientis (ex multis, Cass. 3802/2003), con la conseguenza che sono dovuti gli interessi dalla data della domanda (12/7/2018, data di notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), non essendovi prova che la Controparte_2
fosse in mala fede quando ha ricevuto il pagamento.
[...]
Il credito della può quindi dichiararsi estinto Controparte_2 per compensazione fin dal suo sorgere, per effetto dell'esistenza del credito della già a partire dal 6/10/2015. Parte_1
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n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
L'appellata va altresì condannata al pagamento della differenza pari ad €
68.515,83 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dal
12/7/2018.
3. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna della Controparte_2
al pagamento, in favore della delle spese di entrambi i
[...] Parte_1
gradi di giudizio da liquidarsi – in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia n. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro 260.000 - per il processo di primo grado in € 7.200 (€
1.300 per la fase di studio, € 850 per la fase introduttiva, € 2.850 per la fase istruttoria, €
2.200 per la fase decisoria), e per quello di appello in € 7.300 (€ 1.500 per la fase di studio,
€ 1.000 per la fase introduttiva, € 2.200 per la fase istruttoria, € 2.600 per la fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 259/2020 emessa del Tribunale di Benevento il 18/1 – 3/2/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 687/2018 e condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1
, di € 68.515,83 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284
[...]
comma 1° c.c. dal 12/7/2018;
2. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1 liquida, per il giudizio di primo grado in € 786 per spese vive, € 7.200 per compenso professionale ed € 1.080 per spese generali e, per il giudizio di appello, in € 1.258,50 per spese vive, € 7.300 per compenso professionale ed € 510 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1141/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 259/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, Seconda sezione civile il 18/1-3/2/2020;
TRA
(c.f. ), costituitasi in Parte_1 P.IVA_1
persona del sig. dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Cristiano Romano (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ) costituitasi in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Camillo Cancellario (c.f. ; C.F._2
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n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
AP P E L L A TA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Benevento, la esponeva che: Controparte_2
- l'Impresa Fratelli Pignone S.r.l. aveva ottenuto l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione idraulico forestale delle aree a rischio di erosione e/o instabilità fiume
Miscano, Comuni di Casalbore e Montecalvo Irpino ed il relativo contratto era stato sottoscritto il 12/10/2012;
- con atto pubblico del 22/9/2014, l'appaltatrice aveva ceduto il ramo d'azienda relativo alle attività edili e stradali dirette all'appalto di lavori e opere pubbliche e private;
- la era pertanto subentrata nel contratto di Controparte_2
appalto e, con atto di sottomissione del 31/7/2015, si era impegnata a completare i lavori, che erano stati ultimati il 30/9/2015;
- con certificato di pagamento n. 4 del 12/10/2015 la Comunità aveva autorizzato il pagamento all'impresa della rata n. 4 di € 349.404 oltre IVA;
- la società esecutrice aveva trasmesso la relativa fattura (n. 1/2015) in data
17/11/2015;
- la comunità montana aveva pagato, però, solo € 256.488 ed era dunque debitrice di € 88.332, dovendo tenersi conto della penale per il ritardo di € 4.583,61 risultante dal collaudo dei lavori del 15/11/2015; chiedeva pertanto ingiungersi alla il pagamento Controparte_2 di € 88.332 oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dal 17/11/2015.
Il Tribunale accoglieva il ricorso con il decreto ingiuntivo n. 687/2018.
Proponeva opposizione la osservando che: Parte_1
- nell'atto di cessione era espressamente stabilito che “la cessione è convenuta senza il subingresso della parte cessionaria nei debiti e nei crediti (…)”;
- con delibera n. 114 del 14/7/2015 aveva preso atto della cessione ed aveva acconsentito al subingresso della nel contratto di Controparte_2
appalto, precisando tuttavia che la responsabilità dei lavori eseguiti fino al 3° stato di avanzamento era della Impresa F.lli Pignone S.r.l. e che alla stessa sarebbe stata liquidata l'IVA relativa al 1°, 2° e 3° stato di avanzamento;
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n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
- con successivo atto del 31/5/2015, solo comunicato all'appaltante tramite Contr corrispondenza il 3/7/2015, la F.lli Pignone S.r.l. aveva ceduto alla i crediti nei confronti dell'appaltante;
- l'8/7/2015 la Officine Maccaferri S.p.A. aveva eseguito un pignoramento presso terzi sui crediti vantati dalla F.lli Pignone S.r.l. verso la comunità montana che aveva reso dichiarazione positiva in ordine alle somme ancora dovute per IVA relativa ai primi tre stati di avanzamento dei lavori;
- la tuttavia, aveva erroneamente provveduto a versare (a Parte_1
seguito di delibera n. 436 del 11/9/2015) in favore della Controparte_2
i seguenti importi: € 80.469, 48 per IVA sul 1° SAL, € 64.116,36 per IVA sul 2° SAL, €
12.261,99 per IVA sul 3° SAL per un totale di € 156.847,83;
- tale pagamento non era dovuto in quanto la cessione dei crediti tra la F.lli Pignone
S.r.l. e la non aveva effetti nei confronti della comunità Controparte_2
non essendo state rispettate le formalità previste dagli artt. 69 r.d. 2440/2023 e Pt_1
117 d.lgs. 163/2006;
- il credito derivante da tale indebito pagamento, andava quindi compensato con la somma richiesta dalla che, in accoglimento della Controparte_2 domanda riconvenzionale, andava condannata al pagamento della differenza di €
68.515,83 oltre interessi dal 6/10/2015.
Si costituiva la che resisteva all'opposizione. Controparte_2
Con sentenza n. 259/2020 il Tribunale accoglieva l'opposizione e condannava la al pagamento delle spese. Osservava, infatti, che “non vi è alcun Parte_1 dubbio sulla validità, efficacia ed opponibilità all'opponente della cessione dei crediti operata in data 31/5/2015 dalla F.lli Pignone s.r.l., atteso che è la stessa
[...]
ad ammettere che la cessione le fu comunicata in data 3/7/2015 Parte_1
mediante corrispondenza epistolare. Riguardo a detta cessione dei crediti la Parte_1
non fece alcun rilievo o opposizione, come peraltro è dato atto nello stesso atto
[...] di collaudo sottoscritto, tra gli altri, anche dal R.U.P. della stazione appaltante. Né l'ente locale opponente è un'amministrazione dello Stato, per cui non corretto è il richiamo dell'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico
o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme
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n. 1141/2020 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
di legge, trattandosi di norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n.30658).
Ciò premesso, ricevuta in data 3/7/2015 la comunicazione della cessione dei crediti della F.lli Pignone srl alla società opposta, allorché in data 8/7/2015 la società
Maccaferri spa ebbe a notificare alla l'atto di pignoramento delle Parte_1
somme da detto ente dovute in favore della Pignone srl, la non Parte_1 avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza del credito per l'iva dovuta alla Pignone relativa ai primi tre stati di avanzamento, atteso che tale credito era stato ceduto alla società opposta, per cui non era più nella titolarità della debitrice Flli Pignone s.r.l. ma della cessionaria Orbene, correttamente l'opponente, con Controparte_3 delibera n.436 dell'11 settembre 2015, ebbe quindi a rimettere in favore della cessionaria
(che in data 9 novembre 2015 rilasciava quietanza Controparte_2 liberatoria) le somme di € 80.469,48 per iva sul 1° SAL, a saldo fattura n.16 della F.lli
Pignone srl del 5 agosto 2013, di € 64.116,36 per iva sul 2° SAL, a saldo fattura n.20 della F.lli Pignone srl del 2 ottobre 2013 e di € 12.261,99 per iva sul 3° SAL, in acconto della fattura n.26 della F.lli Pignone srl del 31 dicembre 2013, e quindi in totale la complessiva somma di 156.847,83 euro.
Ne deriva che, quando la , a distanza di circa due anni, a Parte_1
seguito del pignoramento svolto dalla società Maccaferri e della intervenuta transazione tra detta creditrice e la F.lli Pignone, corrispose, giusta determinazione nr. 77 del 19 maggio 2017 e mandato di pagamento nr 77 pari data, la somma di € 94.000,00 alla
Maccaferri, lo fece indebitamente. E', dunque, nei confronti di detta ultima società che può agire con la ripetizione dell'indebito e non nei confronti della società opposta”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di Parte_1 citazione notificato l'11/3/2020, osservando che alla fattispecie de qua non trovava applicazione l'art. 69 r.d. 2440/1923, bensì l'art. 117 del d.lgs. 163/2006 che estende a tutte le amministrazioni (non solo a quelle statali), con riguardo ai crediti derivanti da appalti pubblici, la disciplina prevista dalla prima norma per le cessioni dei crediti. Ad avviso dell'appellante, per tale motivo, era irrilevante il fatto, evidenziato dal Tribunale che l'appaltante non aveva rifiutato la cessione, giacché ciò presupponeva che la cessione fosse compiuta con le formalità previste dalla norma e notificata alla P.A., circostanze
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che non si erano verificate nel caso di specie;
sussistevano quindi i presupposti per far luogo alla compensazione parziale ed alla condanna della Controparte_2
al pagamento della differenza. Ha pertanto concluso, in via preliminare, per la
[...]
sospensione della sentenza di primo grado e, nel merito, perché, in riforma della sentenza di primo grado, “previa dichiarazione di indebito pagamento dell'importo di €
156.847,83 da parte della ed a favore della Parte_1 [...]
per le causali espresse in narrativa, Controparte_2
a) ritenere e dichiarare il diritto della opponente Parte_1 alla ripetizione dell'importo di euro centocinquantaseimilaottocentoquarantasettevirgo laottantatre(€ 156.847,83).
b) per l'effetto, dichiarare la compensazione del credito azionato dalla opposta con l'anzidetto maggior credito della opponente Controparte_2 [...]
e, Parte_1
- conseguentemente, condannare essa al Controparte_2 pagamento in favore della della differenziale somma di Parte_1
euro 68.515,83, oltre interessi e frutti dalla data del 6 ottobre 2015.
Vinte, in ogni caso, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 12/8/2020, la Controparte_2
deducendo l'inammissibilità dell'appello che non contiene critiche
[...]
sufficientemente specifiche alla sentenza di primo grado. Nel merito, ha rilevato che la forma della cessione è irrilevante, giacché ciò che conta è il fatto che la comunità montana abbia accettato la cessione attraverso il meccanismo del silenzio assenso, non essendovi dubbio che la era a conoscenza della cessione, ed aveva anche provveduto a corrispondere alla l'importo del credito ceduto. Ha quindi concluso Controparte_2 per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 21/8/2020 la Corte d'Appello di Napoli (sezione feriale) ha accolto l'istanza di sospensione.
All'udienza del 14/1/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
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1. Preliminarmente va rilevato che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c., dal momento che sono sufficientemente chiare e specifiche le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. L'appello è altresì fondato.
Ed infatti, l'art. 117 d.lgs. 163/2006 (che sostanzialmente riproduce l'art. 115
d.P.R. 554/1999, successivamente trasposta nell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016), ratione temporis applicabile alla fattispecie de qua, prevede che: “1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi
i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Orbene, è evidente che si tratta di una disciplina analoga a quella prevista per le amministrazioni dello stato dall'art. 69 r.d. 2440/1929. Nel caso di specie la cessione dei crediti è avvenuta per scrittura privata e non è stata notificata alla Il Parte_1
fatto – enfatizzato dall'appellata – che quest'ultima ne fosse a conoscenza e non l'abbia rifiutata è del tutto irrilevante ove la cessione non sia avvenuta e non sia stata notificata con le formalità richieste dalla norma.
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Ed infatti la cessione del ramo d'azienda è avvenuta per atto pubblico, ma nell'art. 9 si precisava che la cessione non comprendeva i debiti ed i crediti in deroga all'art. 2560
c.c.. I crediti verso la comunità montana hanno formato oggetto di cessione con la scrittura privata del 31/5/2015, comunicata con una semplice missiva ricevuta dall'ente il
3/7/2015. È evidente quindi che, prima ancora delle forme richieste per la notificazione, non sono state rispettate quelle per la cessione che non è avvenuta per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
ciò è sufficiente, secondo quanto espressamente previsto dalla norma, ed escludere l'opponibilità della cessione all'amministrazione pubblica, indipendentemente dal comportamento successivo da questa tenuto. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità - con riguardo all'art. 69 r.d. 2440/1923, ma i medesimi principi sono applicabili in ordine alla fattispecie de qua, considerata la disciplina quasi identica - ha sempre richiesto, per l'opponibilità della cessione, un rigido rispetto delle forme: “poichè l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (nel testo applicabile "ratione temporis"), richiede, affinchè la cessione di un credito di un privato verso una P.A. sia efficace nei confronti di quest'ultima, che la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge, ne deriva che ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla citata norma, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della P.A. medesima, salva la facoltà di accettazione. (…)” (Cass. 5493/2013).
Esclusa l'opponibilità della cessione, il pagamento di € 156.847,83 eseguito con mandato del 6/10/2015 in favore della non era dovuto, Controparte_2
trattandosi di somme spettanti alla cedente Fratelli Pignone S.r.l. e, dunque, può trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), trattandosi di indebito soggettivo ex latere accipientis (ex multis, Cass. 3802/2003), con la conseguenza che sono dovuti gli interessi dalla data della domanda (12/7/2018, data di notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), non essendovi prova che la Controparte_2
fosse in mala fede quando ha ricevuto il pagamento.
[...]
Il credito della può quindi dichiararsi estinto Controparte_2 per compensazione fin dal suo sorgere, per effetto dell'esistenza del credito della già a partire dal 6/10/2015. Parte_1
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(già prima sezione civile bis)
L'appellata va altresì condannata al pagamento della differenza pari ad €
68.515,83 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dal
12/7/2018.
3. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna della Controparte_2
al pagamento, in favore della delle spese di entrambi i
[...] Parte_1
gradi di giudizio da liquidarsi – in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia n. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro 260.000 - per il processo di primo grado in € 7.200 (€
1.300 per la fase di studio, € 850 per la fase introduttiva, € 2.850 per la fase istruttoria, €
2.200 per la fase decisoria), e per quello di appello in € 7.300 (€ 1.500 per la fase di studio,
€ 1.000 per la fase introduttiva, € 2.200 per la fase istruttoria, € 2.600 per la fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 259/2020 emessa del Tribunale di Benevento il 18/1 – 3/2/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 687/2018 e condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1
, di € 68.515,83 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284
[...]
comma 1° c.c. dal 12/7/2018;
2. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1 liquida, per il giudizio di primo grado in € 786 per spese vive, € 7.200 per compenso professionale ed € 1.080 per spese generali e, per il giudizio di appello, in € 1.258,50 per spese vive, € 7.300 per compenso professionale ed € 510 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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