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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 960 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Fabiana Vigna e Santo Dalmazio Tarantino) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Precariato scolastico, anzianità di servizio preruolo e progressione stipendiale.
conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il docente di scuola secondaria di primo grado, che dal Parte_1
1.9.2011 lavora a tempo indeterminato per l'amministrazione scolastica statale, con ricorso del 21.11.2019 al tribunale di Cosenza ha lamentato che negli anni in cui, sin dall'anno scolastico 1999/2000, aveva lavorato come supplente, con rapporti a tempo determinato, non gli era stata accordata la medesima progressione stipendiale di cui hanno goduto i docenti di ruolo aventi la sua stessa anzianità di servizio. Ha quindi rivendicato
Pag. 1 di 4 il pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla progressione professionale correlata all'anzianità di servizio che ha maturato con rapporti di lavoro a termine.
2. Nella contumacia del dicastero convenuto e della sua articolazione provinciale, il tribunale ha rigettato il ricorso perché: a) ha ritenuto che sia ostativa alla rivendicazione creditoria azionata la circostanza che il ricorrente ha prestato supplenza
“principalmente in sostituzione di altri docenti assenti”; b) ha addebitato al ricorrente di non aver fornito indicazioni specifiche sull'inquadramento e sul trattamento retributivo con cui è stato immesso in ruolo ben nove anni prima di introdurre il presente giudizio.
3. Il ricorrente appella la decisione e ne chiede l'integrale riforma. Sostiene, in primo luogo, che è irrilevante, ai fini stipendiali che persegue, la circostanza, valorizzata dal tribunale, che le supplenze siano state prestate su posti vacanti nell'organico di fatto, giacché la discriminazione subita sul piano retributivo è formalmente giustificata dalla disciplina dettata dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994 che, però, va disapplicato perché si pone in contrasto con il principio di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito nella direttiva n. 1999/70/CE. In secondo luogo, addebita al tribunale di non aver considerato che dal decreto di ricostruzione della carriera che aveva prodotto emerge come l'anzianità per il servizio di preruolo svolto, pari a 5 anni e 4 mesi, gli è stata riconosciuta proprio in forza dell'equiparabilità dell'attività da lui prestata a quella svolta dal corrispondente personale di ruolo.
4. Nella contumacia del ministero convenuto, che non si è costituito neppure in questo grado del giudizio nonostante la rituale notificazione del ricorso al domicilio telematico della difesa erariale in data 21.6.2024, il Collegio ha sentito il difensore dell'appellante comparso all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello è fondato.
6. La rivendicazione stipendiale dell'appellante, scaturente dalla medesima progressione economica che il contratto collettivo di comparto assicura ai docenti di ruolo, a cui lei non ha avuto accesso durante il servizio prestato a tempo determinato, è fondata e merita accoglimento in base al favorevole insegnamento giurisprudenziale consolidatosi da tempo. Già con sentenza n. 22558 del 2016 la Cassazione ha infatti affermato che a clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato
Pag. 2 di 4 recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
7. Le ragioni che, secondo in tribunale, impedirebbero nel caso in esame di applicare tale principio non convincono perché:
a) non rileva, ai fini dell'accesso alla rivendicata progressione stipendiale, se le supplenze siano state prestate su posti vacanti nell'organico di fatto o in quello di diritto.
La circostanza, che è rilevante al solo scopo di riconoscere o di escludere l'eventuale abuso, a fini risarcitori, della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, non
è invece utile a giustificare la discriminazione a fini retributivi tra le due tipologie di supplenze, giacché entrambe danno diritto, in base al citato orientamento giurisprudenziale, al computo, a fini della progressione retributiva, dell'anzianità maturata nello svolgimento degli incarichi lavorativi a tempo determinato;
b) la valutazione, in sede di ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo, dei rapporti di lavoro a tempo determinato prestati nel periodo di preruolo è destinata a produrre effetti per il futuro, in ragione dell'inquadramento nello scaglione stipendiale corrispondente all'anzianità di preruolo, mentre invece nel caso in esame vengono in rilievo le ricadute economiche negative del mancato riconoscimento, in favore docente, di quell'anzianità durante il servizio di preruolo e, dunque, per il passato. Mentre nel primo caso si fa infatti questione dell'applicazione dell'art. 485, c. 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, nel secondo caso si fa questione dell'applicazione dell'art. 526, c. 1, del medesimo testo legislativo che attribuisce ai supplenti, in occasione di ogni nuova assunzione a termine, il medesimo trattamento retributivo iniziale, a dispetto dell'anzianità maturata per effetto delle precedenti assunzioni a tempo determinato.
8. In riforma della gravata sentenza e in applicazione del principio di diritto dianzi richiamato, occorre pertanto accordare all'appellante le differenze retributive che rivendica ed emettere nei confronti del dicastero appellato1 la sentenza di condanna generica per cui è stata formulata domanda.
Pag. 3 di 4 9. Le spese di lite, distratte a favore dei richiedenti difensori dell'appellante, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del DM
Giustizia 55/2014 e al valore della controversia che si evince dall'importo (pari a 2641,10 euro) delle “differenze retributive” indicate nel prospetto di calcolo che è allegato col n.
32 al fascicolo attoreo di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 10/10/2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Cosenza, giudice del lavoro, n. 617/2023, pubblicata in data 14/03/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza: a) dichiara il diritto dell'appellante alla progressione retributiva in base all'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati;
b) condanna il CP_1 appellato al pagamento delle relative differenze, tra la retribuzione percepita e quella dovuta, maturate in ragione della progressione stipendiale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna il ministero appellato rifondere all'appellante le spese di lite che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 1.314 per il primo grado e in € 1.458 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Poco è a dirsi sul difetto di autonoma legittimazione processuale delle sue articolazioni territoriali che sono prive di soggettività giuridica (cfr. Cass. 32938/2021).
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 960 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Fabiana Vigna e Santo Dalmazio Tarantino) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Precariato scolastico, anzianità di servizio preruolo e progressione stipendiale.
conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il docente di scuola secondaria di primo grado, che dal Parte_1
1.9.2011 lavora a tempo indeterminato per l'amministrazione scolastica statale, con ricorso del 21.11.2019 al tribunale di Cosenza ha lamentato che negli anni in cui, sin dall'anno scolastico 1999/2000, aveva lavorato come supplente, con rapporti a tempo determinato, non gli era stata accordata la medesima progressione stipendiale di cui hanno goduto i docenti di ruolo aventi la sua stessa anzianità di servizio. Ha quindi rivendicato
Pag. 1 di 4 il pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla progressione professionale correlata all'anzianità di servizio che ha maturato con rapporti di lavoro a termine.
2. Nella contumacia del dicastero convenuto e della sua articolazione provinciale, il tribunale ha rigettato il ricorso perché: a) ha ritenuto che sia ostativa alla rivendicazione creditoria azionata la circostanza che il ricorrente ha prestato supplenza
“principalmente in sostituzione di altri docenti assenti”; b) ha addebitato al ricorrente di non aver fornito indicazioni specifiche sull'inquadramento e sul trattamento retributivo con cui è stato immesso in ruolo ben nove anni prima di introdurre il presente giudizio.
3. Il ricorrente appella la decisione e ne chiede l'integrale riforma. Sostiene, in primo luogo, che è irrilevante, ai fini stipendiali che persegue, la circostanza, valorizzata dal tribunale, che le supplenze siano state prestate su posti vacanti nell'organico di fatto, giacché la discriminazione subita sul piano retributivo è formalmente giustificata dalla disciplina dettata dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994 che, però, va disapplicato perché si pone in contrasto con il principio di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito nella direttiva n. 1999/70/CE. In secondo luogo, addebita al tribunale di non aver considerato che dal decreto di ricostruzione della carriera che aveva prodotto emerge come l'anzianità per il servizio di preruolo svolto, pari a 5 anni e 4 mesi, gli è stata riconosciuta proprio in forza dell'equiparabilità dell'attività da lui prestata a quella svolta dal corrispondente personale di ruolo.
4. Nella contumacia del ministero convenuto, che non si è costituito neppure in questo grado del giudizio nonostante la rituale notificazione del ricorso al domicilio telematico della difesa erariale in data 21.6.2024, il Collegio ha sentito il difensore dell'appellante comparso all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello è fondato.
6. La rivendicazione stipendiale dell'appellante, scaturente dalla medesima progressione economica che il contratto collettivo di comparto assicura ai docenti di ruolo, a cui lei non ha avuto accesso durante il servizio prestato a tempo determinato, è fondata e merita accoglimento in base al favorevole insegnamento giurisprudenziale consolidatosi da tempo. Già con sentenza n. 22558 del 2016 la Cassazione ha infatti affermato che a clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato
Pag. 2 di 4 recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
7. Le ragioni che, secondo in tribunale, impedirebbero nel caso in esame di applicare tale principio non convincono perché:
a) non rileva, ai fini dell'accesso alla rivendicata progressione stipendiale, se le supplenze siano state prestate su posti vacanti nell'organico di fatto o in quello di diritto.
La circostanza, che è rilevante al solo scopo di riconoscere o di escludere l'eventuale abuso, a fini risarcitori, della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, non
è invece utile a giustificare la discriminazione a fini retributivi tra le due tipologie di supplenze, giacché entrambe danno diritto, in base al citato orientamento giurisprudenziale, al computo, a fini della progressione retributiva, dell'anzianità maturata nello svolgimento degli incarichi lavorativi a tempo determinato;
b) la valutazione, in sede di ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo, dei rapporti di lavoro a tempo determinato prestati nel periodo di preruolo è destinata a produrre effetti per il futuro, in ragione dell'inquadramento nello scaglione stipendiale corrispondente all'anzianità di preruolo, mentre invece nel caso in esame vengono in rilievo le ricadute economiche negative del mancato riconoscimento, in favore docente, di quell'anzianità durante il servizio di preruolo e, dunque, per il passato. Mentre nel primo caso si fa infatti questione dell'applicazione dell'art. 485, c. 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, nel secondo caso si fa questione dell'applicazione dell'art. 526, c. 1, del medesimo testo legislativo che attribuisce ai supplenti, in occasione di ogni nuova assunzione a termine, il medesimo trattamento retributivo iniziale, a dispetto dell'anzianità maturata per effetto delle precedenti assunzioni a tempo determinato.
8. In riforma della gravata sentenza e in applicazione del principio di diritto dianzi richiamato, occorre pertanto accordare all'appellante le differenze retributive che rivendica ed emettere nei confronti del dicastero appellato1 la sentenza di condanna generica per cui è stata formulata domanda.
Pag. 3 di 4 9. Le spese di lite, distratte a favore dei richiedenti difensori dell'appellante, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del DM
Giustizia 55/2014 e al valore della controversia che si evince dall'importo (pari a 2641,10 euro) delle “differenze retributive” indicate nel prospetto di calcolo che è allegato col n.
32 al fascicolo attoreo di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 10/10/2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Cosenza, giudice del lavoro, n. 617/2023, pubblicata in data 14/03/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza: a) dichiara il diritto dell'appellante alla progressione retributiva in base all'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati;
b) condanna il CP_1 appellato al pagamento delle relative differenze, tra la retribuzione percepita e quella dovuta, maturate in ragione della progressione stipendiale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna il ministero appellato rifondere all'appellante le spese di lite che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 1.314 per il primo grado e in € 1.458 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Poco è a dirsi sul difetto di autonoma legittimazione processuale delle sue articolazioni territoriali che sono prive di soggettività giuridica (cfr. Cass. 32938/2021).