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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 3.6.2025:
Visto il provvedimento del 5.11.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 9693/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE PI
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del got TE
PI, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9693/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
, via Vincenzo Di Marco n. 41, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Giovanni Provenzani che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione e giusta delibera assembleare del
21.6.2022;
OPPONENTE
E
Arch. , elettivamente domiciliato in , Controparte_1 Pt_1
via Sammartino n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Ignazio Fiore e
Maria Antonella Ciaravella del Foro di , che lo Pt_1
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
2 OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1999/2022 del Tribunale di
Palermo del 12.5.2022;
2) condanna il , in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 3.860,00 oltre interessi come da decreto;
3) condanna il , in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposto con riferimento al giudizio di opposizione, liquidate ex DM n. 55/2014 in complessivi €
2.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) Pone a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato in data 8.7.2022, verte sull'opposizione proposta dal
(di seguito Parte_2
3 opponente) avverso il decreto ingiuntivo n. 1999/2022 Parte_1
di questo Tribunale, con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore dell'Architetto (di seguito opposto), Controparte_1
della residua somma di € 30.165,87, dovuta dal Parte_1
all'opposto per la redazione di progetto esecutivo di manutenzione dell'edificio condominiale (di cui al verbale di assemblea del
3.8.2020), oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento e spese del procedimento monitorio.
Nel merito, è opportuno precisare, anzitutto, che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la
4 sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha precisato: “La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto” (Cass. civ. n. 8955/2006).
Nella fattispecie, si osserva che – a fronte della contestazione dell'opponente in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito oggetto di causa – l'opposto ha depositato in giudizio il fascicolo di parte del procedimento monitorio, nel quale erano contenuti i documenti posti alla base della domanda e, in particolare, offerta per la redazione progetto del 3.8.2020; verbali di assemblea del
1.2.2021; 22.2.2021 e 12.3.2021; fattura n. 41 del 4.8.2020; fattura n. 2 del 14.1.2022; CME del 3.2.2021.
A fronte di ciò, il opponente ha contestato la Parte_1
sussistenza e l'ammontare del credito oggetto d'ingiunzione eccependo la totale estraneità del progetto rispetto all'incarico
5 ricevuto (volto non alla manutenzione ordinaria ma al restauro e risanamento conservativo delle facciate prospicienti via della
Libertà e via Tommaso Gargallo); l'esecuzione di un progetto relativo ad opere mai richieste dal Condominio in quanto volto all'ottenimento di bonus e superbonus;
di avere dato incarico all'Architetto di effettuare una progettazione relativa esclusivamente ad opere di manutenzione strettamente necessarie per ottemperare alle ordinanze sindacali.
L'Architetto negava la fondatezza delle difese Controparte_1
spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto.
Ricostruite nei termini sopra riportati le posizioni reciprocamente assunte dalle odierne parti, va osservato, anzitutto, che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
6 Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
In proposito è opportuno premettere che la Corte di Cassazione con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 13533/2001, in tema di onere della prova a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. in caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, ha statuito che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dovere fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”(in senso conforme Cass. Civ. n. 2387/2004).
Le Sezioni Unite, con la riportata sentenza, hanno ritenuto preferibile la tesi, fino a quel momento minoritaria, secondo cui presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento,
7 spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, ad avviso della Corte, l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Applicando, allora, tali principi, condivisi da questo giudice, alla fattispecie in esame, ne consegue che l'opposto, avendo sostanzialmente agito per l'adempimento del contratto, aveva l'onere di provare unicamente la sussistenza del titolo posto a base delle sue pretese, incombendo, invece, sull'opponente la prova dell'avvenuto adempimento contrattuale onde paralizzare l'avversa pretesa.
Ciò posto, osserva lo scrivente, che alla luce del tenore delle reciproche prospettazioni si può, allora, ritenere incontestata la circostanza dell'avvenuto conferimento dell'incarico
(all'unanimità) con delibera assembleare del 3.8.2020, avente ad oggetto la redazione di un progetto esecutivo di manutenzione dell'edificio, non essendo altresì necessario esaminare sul punto le ulteriori risultanze confermative della circostanza de qua.
Ciò in quanto i fatti allegati da una parte, in tanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero quando quest'ultima abbia impostato, come nella specie, le proprie difese su argomenti incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, oppure si sia limitata a contestarne
8 esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando, in tal modo, il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing.
e le risposte alle osservazioni dei CTP hanno Persona_1
consentito di accertare che “………..Il sottoscritto CTU, previa analisi dello strumento urbanistico vigente nel Comune di , Pt_1
con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione ed alle annesse relazioni e varianti, attesta che l'immobile di viale della Libertà n° 161 risulta: a) ubicato in Zona Territoriale
Omogenea A2 (tessuti urbani storici), nella qualità peculiare di edificio ricadente in “netto storico”, secondo quanto dettagliato nella tavola P2b – 5008 – scheda norma b) classificato al n° 189 dell'Elenco “netto storico” P2B1…………… Riguardo la richiesta, sempre contenuta nel primo quesito, di verificare la necessità di una preventiva autorizzazione della Soprintendenza prima di procedere ad un intervento edilizio, giova in primis richiamare il
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale all'art. 149 dispone che non è richiesta specifica autorizzazione “per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici…………………….A maggior chiarimento, interviene pure il contenuto di una circolare esplicativa del Comune di Palermo, la n° 35 del 20/10/2016, la
9 quale sul tema del “netto storico” riporta testualmente: ”...il
Comune si è dotato di Piani Particolareggiati e di Parte_2
Schede Norma che hanno introdotto disposizioni restrittive per
l'esecuzione degli interventi negli immobili ubicati nelle zone A1 e
A2 o individuati come netto storico e compresi in altre ZTO. In virtù di tale pianificazione particolareggiata per il Centro Storico e per gli edifici definiti “netto storico”, la Soprintendenza AA di , con nota prot. 1766/2011, a riscontro di apposita Pt_1
richiesta del Comune, ha precisato che l'autorizzazione non è dovuta per gli interventi che non comportino la modifica dell'aspetto esteriore degli immobili, con esclusione, quindi, di quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici ricadenti in zona
A2.......... riferendoci ora specificamente al caso in questione, si rileva che la Soprintendenza AA di , con lettera prot. Pt_1
7375 del 15/4/2021 reperita agli atti prodotti dalle parti, ha fornito un netto riscontro alla richiesta di inoltrata via PEC Parte_3
(quest'ultimo documento non presente agli atti) dal progettista arch. , dichiarando di: non dover procedere, in virtù CP_1
delle norme vigenti, al rilascio di alcun titolo autorizzativo demandare la competenza sul tema di autorizzazione agli Uffici
Tecnici del Comune disporre l'archiviazione della pratica……………il parere dello scrivente CTU è il seguente: a) non sussisteva, nel caso in esame, un obbligo motivato a predisporre una richiesta di Nulla Osta alla Soprintendenza. b) il
10 titolo abilitativo adatto per eseguire legittimamente le opere avrebbe potuto essere rappresentato, da solo e senza coinvolgimento diretto della , da una Controparte_2
, giusto D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 art 6.bis, recepito in Per_2
Sicilia con art. 3 L.R 16/2016, quindi in regime di edilizia libera, idonea a realizzare sia interventi di manutenzione straordinaria
(purché senza modifiche strutturali, ai prospetti, volumetriche, di destinazione d'uso etc.) e sia interventi di restauro e risanamento conservativo……………….Per quanto rilevabile dalla documentazione presente agli atti, le prestazioni professionali svolte risultano condotte secondo la normativa vigente in tema di sicurezza, almeno per la prima fase di progettazione proposta dall'arch. in data 20/10/2020 e relativa alle opere CP_1
progettate in via Gargallo (come da CME oneri di sicurezza di €
22.441,14)………………..Manca invece l'integrazione del suddetto
PSC per la fase progettuale successiva, relativa al prospetto di via
Libertà e retroprospetto di via Gargallo…………….Nel merito di tutto quanto sopra descritto in merito al terzo quesito, il parere dello scrivente CTU è che il CME non presenta difformità rilevanti, a tal punto da giudicarlo estraneo rispetto all'incarico iniziale ricevuto, fatta eccezione per: a) la mancanza documentale delle analisi nuovi prezzi;
b) la suddivisione in lotti di intervento, in assenza di una precondivisione da parte del committente nei patti e nelle
11 condizioni proposte;
c) la difficoltà oggettiva di giustificare, a meno di addebitarlo ad un refuso, l'oggetto del primo CME con una denominazione relativa a future e imprecisate richieste di
“bonus facciate e superbonus per l'efficientamento energetico con
l'intervento in copertura”. In ogni caso, di tali richieste e/o intenzioni, a parte questa descrizione formale, non v'è poi nessuna ulteriore traccia o evidenza in altra documentazione……………….a parere dello scrivente, dal fatto che l'intervento risulti denominato in qualche documento progettuale come “risanamento conservativo” piuttosto che “manutenzione straordinaria”, non emergono rilevanti difformità o particolari estraneità del progetto stesso rispetto all'incarico pattuito, né nel merito dell'iter permissistico previsto (CILA), né nella tipologia di lavorazioni individuate come opportune e necessarie dal professionista per svolgere l'incarico, sulla base delle risultanze dei rilievi del degrado e della diagnosi di risanamento delle facciate………. Queste ultime, come già chiarito nella risposta al primo quesito, rivestono carattere di edilizia storica e sono inserite in elenco “netto storico”, pur non essendo sottoposte ad uno specifico vincolo……………La stipula con la Committenza di un contratto disciplinare d'incarico, in ottemperanza della legge
124/2017, esplicita dettagliatamente già dalle prime battute di un rapporto professionale: le modalità di dettaglio di espletamento
le prestazioni necessarie gli step progettuali ed esecutivi, con
12 relative tempistiche di consegna le specifiche della Polizza assicurativa (numero, massimale, scadenza, etc) le spettanze, calcolate nei modi e con i criteri più opportuni, anche riguardo le eventuali attività parziali e/o non eseguite……………..Nonostante numerose attività professionali descritte in offerta non siano state nei fatti portate a compimento, principalmente in conseguenza della revoca dell'incarico e per il mancato avvio della Direzione Lavori,
l'arch. ha ritenuto di calcolare comunque la propria CP_1
parcella per intero riferendosi all'importo totale dei lavori computati, come risultante dai CME aggiornati al 3/2/21, pari a
299.217,42€ (di cui 63.999,28 € per Oneri della
Sicurezza)…………..Applicando a tale somma la percentuale del
10,75% prevista dall'offerta economica di cui sopra, ne deriverebbe l'importo finale di 32.165,87 €, reclamato appunto dall'arch. ..considerato che, in relazione alla CP_3
documentazione esibita dalle parti e ai contenuti omnicomprensivi dell'offerta economica preventiva, le seguenti attività professionali risultano non eseguite: invio CILA, Cronoprogramma, Direzione
Lavori, CSE, Contabilità Lavori, Certificazioni di Fine Lavori e di
Regolare Esecuzione mentre le seguenti attività risultano eseguite parzialmente: PSC, Analisi Nuovi Prezzi il sottoscritto CTU ravvisa la necessità di rielaborare un calcolo per la liquidazione giudiziale della parcella, ricorrendo ai cosiddetti “parametri” previsti dal
D.M.
13 140/2012, in modo da tenere conto analiticamente delle prestazioni professionali effettivamente svolte, sulla base dell'incarico di cui alla delibera condominiale del 3/8/2020………………lo scrivente
CTU ha quindi proceduto ad un ricalcolo puntuale delle competenze, come da quadro riepilogativo allegato, e propone in conclusione come congruo un importo totale di 5.860 €, comprendente le prestazioni effettivamente rese dal professionista………….. Detraendo da tale somma l'acconto già corrisposto di 2.000 €, resterebbe da liquidare all'architetto
un saldo finale di 3.860 €………….”. CP_1
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
14 Nessuna prova sulla inesigibilità del credito è stata prodotta dalla parte opponente: l'odierno opponente non ha provveduto nel corso del giudizio a fornire elementi di prova atti a supportare le affermazioni di cui all'atto di citazione, spettando proprio alla parte che agisce in giudizio di fornire la prova della asserita inesigibilità della pretesa creditoria avversa;
circostanze che dimostrano – anzi – proprio in maniera assolutamente incontrovertibile il diritto di credito azionato con il procedimento monitorio.
Rilevato che il debito dell'opponente risulta inferiore alla somma ingiunta in decreto questo giudice non può limitarsi al rigetto dell'opposizione, facendo acquistare efficacia esecutiva al decreto opposto, ma deve revocare il decreto ed emettere la pronuncia sul merito, eventualmente di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
Tanto premesso, considerato che le somme ancora dovute all'opposto per la redazione del progetto ammontano ad € 3.860,00 il opponente risulta debitore nei confronti dell'opposto Parte_1
della residua somma di € 3.860,00 oltre interessi come da decreto: il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione
15 dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – il Parte_1
opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Impresa opposta relativamente alla presente fase di opposizione.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile 2014).
Lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 3.6.2025
Il Got
TE PI
16