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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12195 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 26119/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 C.F._1 stesso, presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Via Centro Direzionale isola F/12;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Cantone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is. E/4;
[...]
p. iva ), in persona del Presidente p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
- APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21546/2024 del Giudice di pace di Napoli, emessa e depositata in data 31.10.2024 nel giudizio R.G. n. 12633/2024
Conclusioni: all'udienza del 10 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, l'Avv. ha proposto gravame Parte_1 avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma parziale limitatamente al capo relativo alle spese che ne ha statuito la compensazione, pur a fronte dell'accogliento della domanda.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione alla ingiunzione di pagamento n. 20240002017530016590424, fondata su omesso pagamento sanzioni derivanti da presunte contravvenzioni codice della strada anno 2020 per importo pari ad euro 1.611,65. Ha però compensato le spese di giudizio con la seguente motivazione: “Si avvisano le ragioni ex art. 92 comma 2 cpc, tenuto conto della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate per compensare le spese tra le parti”.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, la motivazione resa dal giudicante a supporto del governo delle spese di lite contrasta con il disposto di cui all'art. 92 comma II c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, finendo per assurgere ad una mera formula di stile violativa dell'obbligo di esplicitare le effettive e reali ragioni poste a fondamento del governo delle spese, instando così per la riforma del pronunciamento impugnato sul punto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità della sentenza limitatamente al capo relativo alle spese, avendo il Giudice di Pace disposto la compensazione delle spese in violazione del principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.), pur a fronte dell'accoglimento della domanda e senza che fossero ravvisabili le ipotesi derogatorie di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Il Concessionario della riscossione si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata alla luce della logicità, coerenza e condivisibilità delle motivazioni rese.
Diversamente, l'Ente impositore né si sono Controparte_3 Controparte_2 costituite.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione all'udienza trattata in modalità scritta del 10 dicembre 2025 su conforme richiesta delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
- 2 -
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia dell'Ente appellato
[...]
e della i quali, benché ritualmente citati, non si CP_3 Controparte_4 sono costituiti.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'inammissibilità del gravame prospettata dall'appellata costituita.
Tanto ha sostenuto sul rilievo che l'appello sul capo Controparte_1 relativo al governo delle spese di lite si giustifichi solo laddove manchi del tutto una motivazione al riguardo.
Tuttavia, la prospettazione non coglie nel segno laddove si consideri che il capo delle spese, al pari delle questioni di merito, gode di autonomo rilievo ai fini dell'impugnazione non solo se privo di motivazione o con motivazione solo apparente, ma anche se la decisione è ritenuta non conforme a diritto, come avvenuto nella specie.
Venendo alla delibazione dei motivi di appello, la critica mossa dall'appellante attiene alla statuizione resa in punto di spese di lite e, segnatamente, alla disposta integrale compensazione, in quanto l'iter motivazionale succintamente esplicitato sarebbe stato affidato a formule di stile, inidonee a sorreggere la decisione perché prive di contenuto.
Il motivo di censura, pur fondato, non è in grado di determinare la modifica della sentenza appellata in maniera conforme alle richieste dell'appellante.
Invero, pur a fronte del richiamo a formule evanescenti, la motivazione estesa in punto di spese dal giudice di prime cure si impone in virtù delle seguenti considerazioni, illustrate ad integrazione della giustificazione esternata del primo giudice.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Con la recente sentenza del 19.4.2018 n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza
- 3 -
rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, il richiamo operato dal primo giudice alla “peculiarità della materia trattata” integra una formula generica, sintomatica di un deficit motivazionale.
Stessa cosa dicasi in forza del rimando alla “natura della controversia”.
Va data continuità, per la condivisione delle argomentazioni, all'orientamento costante della Suprema Corte secondo cui la particolarità della controversia non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese (cfr., da ultimo, Cass. Civ., ordinanza n. 17966/2024).
Tuttavia, la disposta compensazione si impone – come anticipato - per altre ragioni.
E' pacifico, infatti, che il giudice dell'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, possa, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (Cass. civ., sent. n. 4945/1987; Cass. civ., sent. n. 696/2002; Cass. civ., sent. n. 4889/2016; Cass. civ., sent. n. 11130/21015; Cass. civ., sent. n. 26083/2010; Cass. civ., sent. n. 7815/2016).
Ebbene, nel caso di specie la disposta compensazione delle spese processuali si giustifica innanzitutto per la rilevata inammissibilità dei vizi formali opposti a mente dell'art. 617 c.p.c.
In proposito, il primo giudice ha limitato l'accertamento della inammissibilità al solo motivo proposto dal contribuente/odierno appellante in relazione ai vizi della notificazione dell'intimazione (“In ordine ai vizi della notificazione dell' intimazione l' opposizione è inamissibile perché andava tempestivamente proposta ex art 617 dinanzi al competente Tribunale”, cfr. pagina 2 della sentenza).
Tuttavia, mette conto rilevare in questa sede come l'accertato vizio permei la quasi totalità dei motivi di opposizione veicolati a mezzo del rimedio esperito, in quanto sussumibili nell'ambito di operatività del rimedio ex art. 617 c.p.c.
E' il caso dell'addotto vizio di notifica degli atti presupposti all'ingiunzione, del vizio di forma dell'ingiunzione medesima, della violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, del difetto di allegazione dell'atto presupposto.
- 4 -
In parte qua, la domanda proposta innanzi al primo giudice è inammissibile.
Ancora, la pronuncia di prime cure ha espressamente rigettato il motivo in ordine alle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81.
In definitiva, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione proposta per l'unico profilo afferente alla notifica del verbale presupposto dall'ingiunzione, i numerosi altri motivi di opposizione sono stati già giudicati inammissibili (o comunque lo sono ad un esame condotto in questa sede mutuando la stessa determinazione del primo giudice) e infondati.
I rilievi che precedono inducono a ravvisare la sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare l'operata integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione alla luce della soccombenza reciproca delle parti (cfr. rigetto eccezione proposta dall'appellata di inammissibilità dell'appello).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di di e del
[...] Controparte_1 Controparte_2
iscritta al n. 26119/2024 R.G., così provvede: Controparte_3
1. dichiara la contumacia dell'ente appellato e di Controparte_3 CP_2
[...]
2. rigetta l'appello;
3. compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite;
4. nulla per le spese nei riguardi delle parti non costituite;
- 5 -
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 26119/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 C.F._1 stesso, presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Via Centro Direzionale isola F/12;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Cantone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is. E/4;
[...]
p. iva ), in persona del Presidente p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
- APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21546/2024 del Giudice di pace di Napoli, emessa e depositata in data 31.10.2024 nel giudizio R.G. n. 12633/2024
Conclusioni: all'udienza del 10 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, l'Avv. ha proposto gravame Parte_1 avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma parziale limitatamente al capo relativo alle spese che ne ha statuito la compensazione, pur a fronte dell'accogliento della domanda.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione alla ingiunzione di pagamento n. 20240002017530016590424, fondata su omesso pagamento sanzioni derivanti da presunte contravvenzioni codice della strada anno 2020 per importo pari ad euro 1.611,65. Ha però compensato le spese di giudizio con la seguente motivazione: “Si avvisano le ragioni ex art. 92 comma 2 cpc, tenuto conto della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate per compensare le spese tra le parti”.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, la motivazione resa dal giudicante a supporto del governo delle spese di lite contrasta con il disposto di cui all'art. 92 comma II c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, finendo per assurgere ad una mera formula di stile violativa dell'obbligo di esplicitare le effettive e reali ragioni poste a fondamento del governo delle spese, instando così per la riforma del pronunciamento impugnato sul punto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità della sentenza limitatamente al capo relativo alle spese, avendo il Giudice di Pace disposto la compensazione delle spese in violazione del principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.), pur a fronte dell'accoglimento della domanda e senza che fossero ravvisabili le ipotesi derogatorie di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Il Concessionario della riscossione si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata alla luce della logicità, coerenza e condivisibilità delle motivazioni rese.
Diversamente, l'Ente impositore né si sono Controparte_3 Controparte_2 costituite.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione all'udienza trattata in modalità scritta del 10 dicembre 2025 su conforme richiesta delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
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In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia dell'Ente appellato
[...]
e della i quali, benché ritualmente citati, non si CP_3 Controparte_4 sono costituiti.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'inammissibilità del gravame prospettata dall'appellata costituita.
Tanto ha sostenuto sul rilievo che l'appello sul capo Controparte_1 relativo al governo delle spese di lite si giustifichi solo laddove manchi del tutto una motivazione al riguardo.
Tuttavia, la prospettazione non coglie nel segno laddove si consideri che il capo delle spese, al pari delle questioni di merito, gode di autonomo rilievo ai fini dell'impugnazione non solo se privo di motivazione o con motivazione solo apparente, ma anche se la decisione è ritenuta non conforme a diritto, come avvenuto nella specie.
Venendo alla delibazione dei motivi di appello, la critica mossa dall'appellante attiene alla statuizione resa in punto di spese di lite e, segnatamente, alla disposta integrale compensazione, in quanto l'iter motivazionale succintamente esplicitato sarebbe stato affidato a formule di stile, inidonee a sorreggere la decisione perché prive di contenuto.
Il motivo di censura, pur fondato, non è in grado di determinare la modifica della sentenza appellata in maniera conforme alle richieste dell'appellante.
Invero, pur a fronte del richiamo a formule evanescenti, la motivazione estesa in punto di spese dal giudice di prime cure si impone in virtù delle seguenti considerazioni, illustrate ad integrazione della giustificazione esternata del primo giudice.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Con la recente sentenza del 19.4.2018 n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza
- 3 -
rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, il richiamo operato dal primo giudice alla “peculiarità della materia trattata” integra una formula generica, sintomatica di un deficit motivazionale.
Stessa cosa dicasi in forza del rimando alla “natura della controversia”.
Va data continuità, per la condivisione delle argomentazioni, all'orientamento costante della Suprema Corte secondo cui la particolarità della controversia non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese (cfr., da ultimo, Cass. Civ., ordinanza n. 17966/2024).
Tuttavia, la disposta compensazione si impone – come anticipato - per altre ragioni.
E' pacifico, infatti, che il giudice dell'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, possa, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (Cass. civ., sent. n. 4945/1987; Cass. civ., sent. n. 696/2002; Cass. civ., sent. n. 4889/2016; Cass. civ., sent. n. 11130/21015; Cass. civ., sent. n. 26083/2010; Cass. civ., sent. n. 7815/2016).
Ebbene, nel caso di specie la disposta compensazione delle spese processuali si giustifica innanzitutto per la rilevata inammissibilità dei vizi formali opposti a mente dell'art. 617 c.p.c.
In proposito, il primo giudice ha limitato l'accertamento della inammissibilità al solo motivo proposto dal contribuente/odierno appellante in relazione ai vizi della notificazione dell'intimazione (“In ordine ai vizi della notificazione dell' intimazione l' opposizione è inamissibile perché andava tempestivamente proposta ex art 617 dinanzi al competente Tribunale”, cfr. pagina 2 della sentenza).
Tuttavia, mette conto rilevare in questa sede come l'accertato vizio permei la quasi totalità dei motivi di opposizione veicolati a mezzo del rimedio esperito, in quanto sussumibili nell'ambito di operatività del rimedio ex art. 617 c.p.c.
E' il caso dell'addotto vizio di notifica degli atti presupposti all'ingiunzione, del vizio di forma dell'ingiunzione medesima, della violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, del difetto di allegazione dell'atto presupposto.
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In parte qua, la domanda proposta innanzi al primo giudice è inammissibile.
Ancora, la pronuncia di prime cure ha espressamente rigettato il motivo in ordine alle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81.
In definitiva, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione proposta per l'unico profilo afferente alla notifica del verbale presupposto dall'ingiunzione, i numerosi altri motivi di opposizione sono stati già giudicati inammissibili (o comunque lo sono ad un esame condotto in questa sede mutuando la stessa determinazione del primo giudice) e infondati.
I rilievi che precedono inducono a ravvisare la sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare l'operata integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione alla luce della soccombenza reciproca delle parti (cfr. rigetto eccezione proposta dall'appellata di inammissibilità dell'appello).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di di e del
[...] Controparte_1 Controparte_2
iscritta al n. 26119/2024 R.G., così provvede: Controparte_3
1. dichiara la contumacia dell'ente appellato e di Controparte_3 CP_2
[...]
2. rigetta l'appello;
3. compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite;
4. nulla per le spese nei riguardi delle parti non costituite;
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5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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