TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 15
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per difetto assoluto di attribuzione

    Il Tribunale ritiene che l'ASL abbia agito correttamente applicando le tariffe regionali secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dal contratto, in presenza di adeguamenti tariffari disposti dalla Giunta Regionale.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere

    Il Tribunale rileva che il Capitolato d'oneri prevede esplicitamente la decurtazione della quota relativa alla locazione dell'immobile, maggiorata della percentuale dell'8% per spese di organizzazione e amministrazione, rendendo legittima tale operazione.

  • Rigettato
    Violazione D.Lgs. 231/2002 e mancata applicazione interessi moratori

    Il Tribunale rigetta la doglianza poiché l'ASL ha agito correttamente, ma la liquidazione è stata ostacolata dal comportamento della ricorrente che ha emesso fatture generiche e non ha fornito riscontro alle richieste dell'ASL per la corretta identificazione delle fatture e la prevenzione di doppi pagamenti.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'impegno di spesa

    Poiché la deliberazione principale è ritenuta legittima, anche l'impegno di spesa ad essa conseguente è considerato valido.

  • Rigettato
    Illegittimità della nota prot. n. 28136/2025

    Essendo la deliberazione principale legittima, anche la nota conseguenziale è considerata valida.

  • Rigettato
    Diritto alla corretta revisione del prezzo d'appalto e condanna dell'ASL

    La richiesta è respinta in quanto l'operato dell'ASL nella rideterminazione delle tariffe è stato ritenuto corretto.

  • Rigettato
    Diritto alla corretta quantificazione delle nuove tariffe applicabili da dicembre 2024

    La richiesta è respinta in quanto l'operato dell'ASL nella rideterminazione delle tariffe è stato ritenuto corretto.

  • Rigettato
    Nullità della delibera commissariale per illegittimità derivata

    Poiché la deliberazione direttoriale è stata ritenuta legittima, anche l'atto consequenziale è considerato valido.

  • Rigettato
    Annullamento per illegittimità autonoma e riproposizione dei motivi di ricorso

    I motivi sono respinti nel merito per le medesime ragioni già esposte in relazione al ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 15
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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