Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nuova Luce Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI IA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento,
previa tutela cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024, notificata in data 18 dicembre 2024, avente ad oggetto: “ Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. IA n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM ”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Lama (lotto n. 1; CIG: 7613480A71), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. in € 9,71 per il periodo intercorrente dal 01 gennaio 2022 sino al 30 settembre 2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P., in € 32,06, dal 01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “ di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28 ” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente;
- della nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06 febbraio 2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “ Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali ”;
- della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto – Dipartimento di Salute Mentale del 06 febbraio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, ove necessario, per la disapplicazione
- del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022;
- del contratto di Repertorio n. 1279 del 24 giugno 2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “ in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere ”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 15 ottobre 2025:
per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento,
- della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 1251/2025 del 05 agosto 2025, notificata in data 07.08.2025, avente ad oggetto: “ Deliberazione DG n. 433/2021 e Deliberazione DG n. 3145/2024 – Integrazione registrazione di spesa anno 2025 ”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Lama (lotto n. 1; CIG: 7613480A71), delibera di registrare “ per l’anno 2025, l’ulteriore somma complessiva di €. 1.904.252,28 (iva inclusa) sul conto 70611100045 – Bilancio 2025 ” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente;
nonché, ove necessario e per quanto di interesse,
- della nota Prot. n. 0173531 del 07.08.2025 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “ Notifica DCSS 1251 del 05.08.2025 ”;
- della nota Prot. n. 0173533 del 07.08.2025 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “ Adeguamenti tariffari – richiesta estremi delle fatture di riferimento ”;
- della nota Prot. n. 0038905 del 19.02.2025;
nonché, ove necessario, per la disapplicazione, anche con il presente ricorso per motivi aggiunti,
- del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022;
- del contratto di Repertorio n. 1279 del 24/06/2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “ in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere ”;
nonché si insiste per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed, in ogni caso, per l’annullamento,
- della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17.12.2024, notificata in data 18.12.2024, avente ad oggetto: “ Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. IA n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM ”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Lama (lotto n. 1; CIG: 7613480A71), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. in € 9,71 per il periodo intercorrente dal 01.01.2022 sino al 30.09.2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P., in € 32,06, dal 01.10.2022 al 31.12.2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “ di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno ” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “ registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28 ” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente;
- della nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “ Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali ”;
- della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale del 06.02.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. RL IS e uditi per le parti i difensori Avv. M. Martino, in sostituzione dell'Avv. M. Vozza, per la parte ricorrente, Avv. F. Tagliente, in sostituzione dell'Avv. M. Carulli, per la ASL Taranto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 17 febbraio 2025 e depositato in data 24 febbraio 2025, la Società ricorrente – operatore economico accreditato che opera nel settore merceologico della gestione delle strutture della salute mentale di cui al Reg. Reg. IA n. 7/2002 e ss.mm.ii., e attualmente esecutore del servizio di gestione di 2 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche (C.R.A.P.), n. 1 Comunità Alloggio e n. 3 Centri Diurni, per gli utenti del dipartimento di salute mentale di Taranto – ha chiesto l’accertamento e la declaratoria di nullità ed, in ogni caso, l’annullamento, previa tutela cautelare, della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024, notificata in data 18 dicembre 2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. IA n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Lama (lotto n. 1; CIG: 7613480A71), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. in € 9,71 per il periodo intercorrente dal 01 gennaio 2022 sino al 30 settembre 2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P., in € 32,06, dal 01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28”; della nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06 febbraio 2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali”; della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto – Dipartimento di Salute Mentale del 06 febbraio 2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Ha chiesto, altresì, ove necessario, la disapplicazione del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022; nonché anche del contratto di Repertorio n. 1279 del 24 giugno 2021, in ogni sua parte e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”.
La Società ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che il servizio in questione è stato appaltato a seguito di indizione, ad opera della Azienda Sanitaria Locale di Taranto, di una procedura aperta da aggiudicarsi per singoli lotti ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, per “l’affidamento del servizio di gestione di n. 7 Comunità Riabilitative Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e n. 7 Centri Diurni per gli utenti del dipartimento di Salute mentale” (gara n. 7187697), alla quale ha preso parte anche la ricorrente, aggiudicandosi, giusta Deliberazione del Direttore Generale ASL TA n. 433 del 24.02.2021, l’affidamento della gestione:- della Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) di Taranto – Lama (Lotto n. 1; CIG: 7613480A71); - della Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) di Taranto – Tamburi (Lotto n. 2), della Comunità Alloggio di Taranto (Lotto n. 8), dei Centri Diurni di Castellaneta, Martina Franca e Manduria (rispettivamente, Lotto n. 10, Lotto n. 14 e Lotto n. 16);
- che gli atti negoziali, di durata quinquennale e con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, sono stati poi registrati: - per ciò che concerne la C.R.A.P. di Taranto – Lama (Lotto n. 1; CIG: 7613480A71) con contratto di Repertorio n. 1279 - relativamente, invece, (i) alla C.R.A.P. di Taranto – Tamburi (Lotto n. 2), con contratto di Repertorio n. 1280; (ii) alla Comunità Alloggio di Taranto, con contratto di Repertorio n. 1281; (iii) ai Centri Diurni di Castellaneta, Martina Franca e Manduria, rispettivamente, contratto di Repertorio n. 1282, contratto di Repertorio n. 1309 e contratto di Repertorio n. 1283.
- che, ai sensi dell’art. 5 co. 4 del contratto, il corrispettivo unitario individuato per ciascun ospite regolarmente inserito nella C.R.A.P. di Taranto - Lama, fino ad un massimo di 14 (quattordici) ospiti giornalieri, veniva individuato in € 160,45 (centosessanta/45) diurni, con le decurtazioni previste dall’art. 2 del Capitolato d’oneri, in caso di assenze temporanee. Il suddetto importo: 1. veniva determinato, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato d’oneri, “applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. IA n. 1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione)”; 2. “è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla GI IA” (art. 6, contratto cit.);
- che, con D.G.R. IA n. 1085 del 30.06.2021, l’Amministrazione regionale, tenuto conto del rinnovo del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all’AIOP e ARIS, ha definito gli adeguamenti delle tariffe massime giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali a far data dal 01.01.2021, quantificati: (i) per le C.R.A.P., in € 175,11; (ii) per le Comunità Alloggio, in € 113,57; (iii) per i Centri Diurni, in € 89,23. - - - che, con successiva D.G.R. n. 1490 del 28/10/2022, sono stati previsti incrementi tariffari aggiuntivi dovuti dell’introduzione dell’ulteriore requisito di accreditamento relativo all’applicazione del CCNL AIOP sanità privata per le strutture della salute mentale di cui al R.R. n. 7/2002 (come integrato dal Reg. Reg. n. 11/2008) e della riabilitazione (Presidi di riabilitazione di cui ai Reg. Reg. n. 12/2015, Reg. Reg. n. 19/2022 e Reg. Reg. n. 16/2010, come integrato e modificato dal Reg. Reg. n. 20/2011);
- che i nuovi importi, che hanno trovato applicazione con decorrenza dal 01.10.2022, venivano quantificati in: (i) € 202,38 giornalieri per le C.R.A.P.; (ii) € 136,45 per le Comunità Alloggio; (iii) in € 99,70 per i Centri Diurni;
- che al dichiarato fine di dare corso ai suddetti adeguamenti, e, dunque, in applicazione alla clausola revisionale di cui al cennato art. 6 del contratto, con Deliberazione del Direttore Generale n. 3145/2024 della A.S.L. di Taranto l’Amministrazione sanitaria, tenuto anche conto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dall’aggiudicataria e attestanti l’applicazione, a tutto il personale, del CCNL AIOP, provvedeva ad integrare la retta giornaliera come originariamente prevista (€ 160,45), tenuto conto delle tariffe massime di cui alla D.G.R. n. 1085/2021 (€ 175,45; € 113,57; € 89,57), scomputate delle spese di locazione e manutenzione dell’immobile (€ 170,16; € 108,33; € 85,39).
- che venivano, quindi, individuate le seguenti integrazioni: - € 9,71 per le C.R.A.P.; - € 6,74 per le Comunità Alloggio; - € 2,51 per i Centri Diurni; Lo stesso procedimento veniva seguito con riferimento agli adeguamenti scaturigine dell’applicazione delle tariffe massime giornaliere stabilite con D.G.R. n. 1490/2022: l’integrazione della retta giornaliera tra importo previsto dal capitolato (€ 160,45) e quello massimo della D.G.R. n. 1490/2022 (€ 202,38; € 136,45; € 99,70), scomputato delle spese di locazione e manutenzione dell’immobile (€ 192,51; € 129,85; € 94,85), veniva determinato in: - € 32,06 per le C.R.A.P.; - € 28,26 per le Comunità Alloggio; - € 11,97 per i Centri Diurni;
- che, in particolare, la quantificazione degli incrementi operata dall’Amministrazione intimata si è fondata su una riparametrazione delle tariffe riconosciute dalle citate DD.GG.RR., “secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto (incrementi giornalieri pro-capite e pro die rispetto alle rette riportate nel Capitolato Speciale di cui alla gara n. 7187697: per un importo totale, al netto delle spese di locazione e manutenzione dell’immobile (omissis)” (cfr. Delibera direttoriale).
- che il procedimento di determinazione di detti importi, dunque, si è sostanziato, a parere della Società ricorrente, nella (errata, infondata e, comunque, illegittima) decurtazione dalla retta massima giornaliera prevista da ciascuna delle succitate Delibere di Giunta regionale, della “quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione)” (cfr. Delibera cit.);
- che con la prefata Delibera direttoriale, l’A.S.L. di Taranto ha deliberato, altresì, “di dare atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno le seguenti: CRAP 192, 51 €; Centro Diurno 94,85 €; Comunità Alloggio 129,85€;
- che l’erroneità dell’impostazione fatta propria dall’A.S.L. di Taranto ha indotto l’aggiudicataria a stigmatizzare, attraverso la trasmissione di formale istanza di autotutela, l’illegittimità della decisione espressa, poiché in contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 9 del Regolamento regionale n. 11/2008, nonché con le più volte richiamate delibere giuntali n. 1085/2021 e n. 1490/2022, contestualmente invitandosi la stessa ASL TA “ad annullare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, la Deliberazione direttoriale in epigrafe meglio specificata, provvedendo a liquidare gli incrementi tariffari e le nuove tariffe da applicare a far data da dicembre 2024, conformemente a quanto previsto dalle Delibere di Giunta regionale n. 1085/2021 e n. 1490/2022 e alle presupposte disposizioni regolamentari, maggiorato degli interessi legali e moratori dal dì del dovuto e sino all’effettivo soddisfo”;
- che tale istanza, tuttavia, è rimasta priva di formale riscontro, quantomeno sino alla notifica della impugnata nota Prot. n. 0028136 del 06.02.2025, con la quale l’A.S.L. di Taranto ha indicato (anche) alla Nuova Luce gli indirizzi da seguire per l’attività di fatturazione nell’ambito del servizio di cui al presente ricorso.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - NULLITÀ DELLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L. di TARANTO PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE.
II - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1, 2, 3 E ART. 9 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2008. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N. 1085/2021. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N. 1490/2022. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DEL CONTRATTO D’APPALTO. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. MOTIVAZIONE ASSENTE E/O APPARENTE.
III - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DECRETO LEGISLATIVO 231/2002. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. MOTIVAZIONE ASSENTE E/O APPARENTE.
IV - ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA DELL’IMPEGNO DI SPESA PREVISTO NELLA DELIBERAZIONE IMPUGNATA.
V - SULLA NOTA PROT. N. 0028136 DEL 06.02.2025.
VI - SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA CORRETTA REVISIONE DEL PREZZO D’APPALTO E SULLA RELATIVA CONDANNA DELL’ASL TA.
VII - SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE APPLICABILI A FAR DATA DA GENNAIO 2025
Il 7 marzo 2025 si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Taranto, depositando brevi note di costituzione chiedendo che il ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare, venga respinto perché inammissibile e infondato.
Nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il difensore della parte ricorrente, su invito in tal senso, ha dichiarato di rinunciare alla predetta istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione nel merito e la difesa dell’A.S.L. di Taranto ne ha preso atto. E’ stata disposta, quindi, la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e fissata l'udienza pubblica del 18 dicembre 2025 per la trattazione nel merito della causa.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 15 ottobre 2025 e depositato in data 17 ottobre 2025, la Società ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso l’annullamento, della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 1251/2025 del 05 agosto 2025, notificata in data 07.08.2025, avente ad oggetto: “Deliberazione DG n. 433/2021 e Deliberazione DG n. 3145/2024 – Integrazione registrazione di spesa anno 2025”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Lama (lotto n. 1; CIG: 7613480A71), delibera di registrare “per l’anno 2025, l’ulteriore somma complessiva di €. 1.904.252,28 (iva inclusa) sul conto 70611100045 – Bilancio 2025” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente, nonché, ove necessario e per quanto di interesse, della nota Prot. n. 0173531 del 07.08.2025 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Notifica DCSS 1251 del 05.08.2025”, della nota Prot. n. 0173533 del 07.08.2025 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Adeguamenti tariffari – richiesta estremi delle fatture di riferimento”, della nota Prot. n. 0038905 del 19.02.2025.
Ha chiesto, altresì, ove necessario, la disapplicazione, anche con il presente ricorso per motivi aggiunti, del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022, nonché del contratto di Repertorio n. 1279 del 24/06/2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”.
Ha insistito, inoltre, per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed, in ogni caso, per l’annullamento, della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17.12.2024, notificata in data 18.12.2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. IA n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Lama (lotto n. 1; CIG: 7613480A71), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. in € 9,71 per il periodo intercorrente dal 01.01.2022 sino al 30.09.2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P., in € 32,06, dal 01.10.2022 al 31.12.2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente, nonché della nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali” e della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale del 06.02.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - SULLA NULLITÀ DELLA DELIBERA COMMISSARIALE NULLITÀ DELLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL TARANTO PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE.
II - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1, 2, 3 E ART. 9 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2008. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N. 1085/2021. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N. 1490/2022. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DEL CONTRATTO D’APPALTO. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. MOTIVAZIONE ASSENTE E/O APPARENTE.
III - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DECRETO LEGISLATIVO 231/2002. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. MOTIVAZIONE ASSENTE E/O APPARENTE.
IV - ILLEGITTIMITÀ DELL’IMPEGNO DI SPESA PREVISTO NELLA DELIBERAZIONE DIRETTORIALE IMPUGNATA.
V - SULLA NOTA PROT. N. 0028136 DEL 06.02.2025.
VI - SULLE DOMANDE DI CORRETTA REVISIONE DEL PREZZO D’APPALTO E DI RELATIVA CONDANNA DELL’A.S.L. DI TARANTO.
VII - SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE APPLICABILI A FAR DATA DA GENNAIO 2025. SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE APPLICABILI PER L’ANNO 2025.
Il 14 novembre 2025, la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni, nonché con la richiesta, in via istruttoria, di ammettere un C.T.U. contabile ai fini della esatta quantificazione delle somme dovute.
Il 17 novembre 2025, l’A.S.L. di Taranto ha depositato una memoria difensiva, chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti nonché del giudizio introduttivo e, in via subordinata, il rigetto di entrambi nel merito, perché infondati in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Il 27 novembre 2025, sia la Nuova Luce Società Cooperativa Sociale che l’A.S.L. di Taranto hanno depositato memorie di replica.
3. Nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In limine, osserva questo Tribunale che sussiste la giurisdizione esclusiva dell’adito G.A., ex art. 133, primo comma, lettera e), n. 2, del c.p.a., in quanto, al riguardo, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato recentemente che l'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ex art. 133, co. 1, lettera e), n. 2, c. p. a. "ha ormai assunto una portata ampia e generale, superandosi il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all'"an" della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso", per cui entrambe rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista da tale disposizione del codice del processo amministrativo" (cfr. Cassazione Sez.Un., ord. 1 febbraio 2019, n. 2160; da ultimo Id. Sez. Un., 5 febbraio 2025, n. 2934 vedi anche Consiglio di Stato sez. V, 22 gennaio 2025, n. 489 e T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 2177), precisando, inoltre, che la giurisdizione esclusiva del G.A. sussiste anche quando la pretesa revisionale deriva da previsioni contrattuali e non direttamente da fonti normative (Cassazione Sez.Un. 5 febbraio 2025, n. 2934), come nel caso de quo, contestando il cattivo esercizio del potere amministrativo espletato dall’Amministrazione intimata che, nel procedimento di determinazione degli adeguamenti tariffari di cui alla DGR n. 1085/2021 e DGR n. 1490/2022, avrebbe del tutto disatteso le disposizioni regolamentari in materia, illegittimamente applicando il criterio di determinazione del quantum di cui all’art. 2 del capitolato d’oneri.
5. Il ricorso, così come integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, è manifestamente infondato e va respinto, sicché, stante la ravvisata infondatezza nel merito del gravame, il Collegio ritiene di poter soprassedere, per ragioni di economia processuale, alla disamina dell’ulteriore questione di rito riguardante l’asserita inammissibilità del gravame per mancata impugnazione di un atto presupposto e, più precisamente, dell’art. 3, co.2 del contratto di Repertorio n. 1279/2021.
5.1 Nel merito, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, la Società ricorrente lamenta, rispettivamente, la nullità, ex art. 21 septies della Legge n. 241/1990, della deliberazione dell’A.S.L. di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024, per difetto assoluto di attribuzione, nella parte in cui avrebbe rideterminato autonomamente ed unilateralmente le tariffe giornaliere delle strutture di cui si discute, sostituendosi di fatto alla GI IA (primo motivo di ricorso), nonché, in ogni caso, la sua illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, per essere gli adeguamenti tariffari stati disposti, per il tramite della cennata deliberazione aslina (e della sopravvenuta delibera commissariale impugnata con successivi motivi aggiunti), a suo dire illegittimamente individuati in aperta violazione della normativa regolamentare in tema di tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche, attraverso una ulteriore riduzione (in aggiunta a quella relativa alla quota di fitto) rappresentata dalla percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione che, invece, a suo dire, non sarebbe consentita (secondo motivo di ricorso).
Con il terzo motivo di ricorso, invece, la Società ricorrente lamenta l’illegittimità della sopracitata deliberazione aslina per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 231/2002, nonché per eccesso di potere sotto diversi profili (contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza. motivazione assente e/o apparente), per aver l’A.S.L. di Taranto – a dire della Società ricorrente – neutralizzato, attraverso il loro mancato richiamo in seno al provvedimento impugnato -, la debenza, in favore della Nuova Luce, degli interessi moratori ex art. 3 D. Lgs. 231/2002, considerato che, nella specie, l’adeguamento delle tariffe sarebbe avvenuto attraverso la DGR n. 1085/2021 del 30 giugno 2021 e la DGR n. 1490/2022 del 28 ottobre 2022.
La Società ricorrente, inoltre, lamenta anche che: - la deliberazione dell’A.S.L. di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024 qui impugnata sarebbe, in conseguenza dei rilievi sin qui esposti, illegittima anche nella parte in cui delibera di impegnare le somme meglio indicate nella sua parte dispositiva (quarto motivo di ricorso); - che, alla luce della asserita illegittimità della deliberazione aslina citata, parimenti illegittime, in via derivata, sarebbero anche la nota prot. n. 28136 del 06 febbraio 2025 a la tabella alla stessa nota allegata, che fungerebbe a suo dire da implicito riscontro (negativo) al sollecito di autotutela medio tempore trasmesso dalla Nuova Luce, fornendo a quest’ultima, in dichiarata esecuzione dello stesso deliberato qui gravato, una serie di indicazioni operative per l’emissione delle fatture riguardante tanto il periodo sino al 2024 quanto il periodo a seguire dal 2024 (quinto motivo di ricorso); - che, per tutte queste ragioni, avrebbe diritto alla corretta determinazione dell’adeguamento del corrispettivo d’appalto e, dunque, al pagamento di una somma di denaro a titolo di revisione prezzi da indicizzare alla luce dei parametri derivanti dalle tabelle allegate alla D.G.R. n. 1085/2021 e D.G.R. n. 1490/2022, scomputando il solo costo di locazione dell’immobile, cui aggiungersi, ex D. Lgs. 231/2002, gli interessi moratori (sesto motivo di ricorso) e che, parimenti, quanto eccepito con il sesto motivo di ricorso, dovrebbe trovare applicazione anche al procedimento di quantificazione delle nuove tariffe da applicare a far data da dicembre 2024 (settimo motivo di ricorso).
Con successivo atto per motivi aggiunti del 15 ottobre 2025, infine, la Società ricorrente ha impugnato anche la sopravvenuta delibera commissariale, con la quale si è provveduto a registrare “per l’anno 2025, l’ulteriore somma complessiva di €. 1.904.252,28 (iva inclusa) sul conto 70611100045 – Bilancio 2025, in quanto ritenuta illegittima – sia - in via derivata (quale provvedimento meramente consequenziale alla delibera direttoriale gravata con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, attraverso il quale l’A.S.L. di Taranto si limita a registrare, anche per il 2025, la spesa da riconoscere ai gestori delle C.R.A.P., delle Comunità Alloggio e dei Centri Diurni in virtù degli adeguamenti tariffari disposti proprio per il tramite del primo provvedimento, sulla base dell’adeguamento disposto in attuazione della D.G.R. n. 1490/2022 per il periodo temporale a decorrere dall’01.10.2022) – sia anche – in via autonoma, in quanto sconterebbe i medesimi vizi da cui sarebbe afflitta la presupposta delibera direttoriale, con conseguente riproposizione dei motivi di ricorso già dedotti con il ricorso introduttivo.
Tutte le censure e le domande formulate nel ricorso sono infondate
Questo Tribunale osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente con i primi due motivi di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente), l’impugnata deliberazione dell’A.S.L. di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024, non risulta affetta da nullità, ex art. 21 septies della Legge n. 241/1990, nella parte in cui ha riparametrato, sostituendosi (a dire della Società ricorrente) alla GI, le nuove tariffe regionali individuate dalla D.G.R. n. 1085/2021 e D.G.R. n. 1490/2022, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto né, tantomeno, vi è stata la violazione del R.R. n. 11/2008 e delle D.G.R. 1085/2021 e 1490/2022, che – a dire della Società ricorrente - non contemplerebbero la decurtazione dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione.
Invero, rileva il Collegio che – nel caso di specie – l’Amministrazione sanitaria, visto il Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento della gestione di n.7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n.2 Comunità Alloggio e di n.7 Centri Diurni del DSM - Gara n. 7187697”, che all’art.29 rubricato “Fatturazione e pagamento” prevede che “eventuali adeguamenti relativi alla retta giornaliera, determinati dalla GI IA, saranno prontamente applicati con la stessa decorrenza e mobilità indicate dall’organo regionale”, ha stabilito l’integrazione dell’impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023 in favore della struttura gestita, in virtù dell’aggiudicazione delle procedura di gara oggetto del presente ricorso, dalla Società ricorrente, in linea con le sopravvenute D.G.R. IA n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. IA n. 1490 del 28.10.2022, ed in applicazione di quanto espressamente prescritto dagli artt. 5 e 6 del contratto di Repertorio citato.
Giova, infatti, ricordare, che, per quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, il sopracitato contratto di repertorio n. 1279 del 24 giugno 2021, al comma quarto dell’art. 5, “Esecuzione e durata del contratto”, stabilisce che: “4. L'importo a base di gara, non rappresenta un vincolo per la ASL che corrisponderà l'importo di €160,45 (centosessanta/45 oltre IVA, se dovuta) al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito nella C.R.A.P. di Taranto, fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) ospiti al giorno, con le decurtazioni previste dall'art. 2 del Capitolato d'oneri, in caso di assenze temporanee”.
Il medesimo contratto di repertorio n. 1279 del 24 giugno 2021, all’art. 6 “Invariabilità del prezzo”, prevede, inoltre, che, “1. Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla GI IA.”
A sua volta, il Capitolato d’oneri della procedura de qua, all’art. 2 “Importo d’appalto”, prevede che “Il corrispettivo unitario individuato ai fini della valorizzazione della presente procedura è il seguente: COMUNITA’ RIABILITATIVE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI PSICHIATRICHE: − €160,45 (centosessanta/45 oltre IVA, se dovuta) al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito nella Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) ospiti al giorno. COMUNITA’ ALLOGGIO − €101,59 (centouno/59 oltre IVA, se dovuta) al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito nella Comunità Alloggio fino ad un massimo di n.8 (otto) ospiti al giorno. CENTRO DIURNO − €82,88 (ottantadue/88 oltre IVA, se dovuta) al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito a tempo pieno nel Centro Diurno. Tali importi sono determinati applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. IA n.1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione). Si precisa che la retta suddetta verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza degli utenti nella Struttura (….) ”.
Da una lettura combinata del contratto di Repertorio n. 1279 del 24 giugno 2021 e del Capitolato d’oneri, emerge, dunque, sia la presenza in capo all’Amministrazione sanitaria del potere/dovere di applicare prontamente gli adeguamenti relativi alla retta giornaliera, determinati dalla GI IA, sia la praticabilità – stante l’esplicita previsione contenuta nel richiamato art. 2 del Capitolato d’oneri – della decurtazione della quota relativa alla locazione dell’immobile maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione, senza che, a tal riguardo, possa affermarsi (come invece sostenuto dalla Società ricorrente) che il meccanismo di determinazione dell’importo dell’appalto individuato dall’art. 2 del capitolato d’oneri, non potrebbe trovare legittima applicazione agli importi rideterminati in virtù di provvedimenti regionali successivamente intervenuti, e ciò in quanto – in senso contrario a quanto sostenuto dalla Società ricorrente - va rilevato che una tale possibilità è, invece, contemplata dall’art. 6 del contratto di Repertorio citato (“Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla GI IA”), la cui applicazione, nel caso di specie, non è in discussione (anche) considerata la vigenza quinquennale del contratto di Repertorio del 2021.
Nel caso di specie, pertanto, l’A.S.L. di Taranto, alla luce delle sopravvenute D.G.R. IA n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. IA n. 1490 del 28.10.2022, e in applicazione di quanto stabilito negli artt. 5 e 6 del contratto di Repertorio citato, con l’impugnata Deliberazione n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024 (che risulta adeguatamente e sufficientemente motivata, richiamando puntualmente la normativa regolamentare applicata e le modalità di determinazione degli importi e degli incrementi della retta giornaliera massima) ha correttamente determinato l’integrazione dell’impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023 in favore della delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, e, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Lama (lotto n. 1; CIG: 7613480A71), ha quantificato, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. in € 9,71 per il periodo intercorrente dal 01 gennaio 2022 sino al 30 settembre 2022, nonché, sempre con riferimento al medesimo lotto, ha quantificato, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P., in € 32,06, dal 01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2024, decurtando, in esecuzione del disposto di cui all’art. 2 del capitolato d’oneri, alle rette giornaliere massime previste dalle DGR n. 1085/2021 e n. 1490/2022) la quota relativa alla locazione dell’immobile maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione.
Parimenti infondato, inoltre, si rivela anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la Società ricorrente lamenta l’illegittimità della sopracitata deliberazione aslina per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 231/2002, per aver l’A.S.L. di Taranto – a dire della Società ricorrente – neutralizzato, attraverso il loro mancato richiamo in seno al provvedimento impugnato, la debenza, in favore della Nuova Luce, degli interessi moratori ex art. 3 D. Lgs. 231/2002, e ciò in quanto, l’Amministrazione sanitaria, con memoria depositata in giudizio in data 17 novembre 2025, ha puntualizzato che è stata impedita, di fatto, a procedere con l’istruttoria funzionale alla corretta liquidazione e pagamento delle somme dovute sulla base di quanto definito con la deliberazione aziendale del DG n. 3145/2024, a causa del comportamento inerte della Società ricorrente che (come si legge nella memoria sopracitata) “ha emesso per gli adeguamenti tariffari, già prima della deliberazione DG 3145/2024, alcune fatture con descrizione generica” che non consentivano (obiettivamente e ragionevolmente) di risalire al periodo di riferimento e/o alla collegata originaria fattura già liquidata sulla base delle vecchie tariffe.
L’ASL, inoltre, successivamente all’adozione del suddetto provvedimento aziendale, ha dapprima richiesto con nota prot. n. 28136 del 6/2/2025 , l’emissione di note di credito delle fatture già emesse e non liquidate, indicando le modalità per l’emissione delle nuove fatture per gli anni 2021-2024. Dopodiché, con nota prot. n. 173533 del 7/8/2025, sollecitata con nota prot. n. 202647 del 14/9/2025, lo stesso Ente ha richiesto alla ricorrente il numero di ogni fattura di riferimento al fine di effettuare le opportune verifiche e scongiurare anche eventuali doppi pagamenti, in assenza di alcun riscontro da parte della ricorrente, per cui, anche il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.
Ciò posto, questo Tribunale ritiene che, alla luce della sostanziale correttezza dell’operato dell’Amministrazione sanitaria nella rideterminazione delle tariffe de quibus, la cui quantificazione è avvenuta in applicazione delle sopravvenute DGR nn. 1085/2021 e 1490/2021, ed in linea con quanto previsto dal Contratto di Repertorio del 2021 e del Capitolato d’oneri, l’impugnata Deliberazione n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024 risulta esente dai profili di illegittimità lamentati con l’odierno ricorso, con la conseguenza che, vanno respinti, perché infondati nel merito, non solo il primo ed il secondo motivo di ricorso, ma anche il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, le cui doglianze presuppongono tutte l’asserita (ma infondata, alla luce delle suesposte considerazioni) illegittimità della deliberazione aslina citata per le censure sollevate con i primi due motivi di ricorso.
6. Il rigetto del ricorso introduttivo, per le ragioni sopra evidenziate, determina anche, consequenzialmente, il rigetto anche della domanda presentata dalla Società ricorrente, in via istruttoria, di ammettere una C.T.U. contabile ai fini della esatta quantificazione delle somme dovute alla Nuova Luce, nonché il rigetto dei motivi aggiunti proposti in corso di causa, perché parimenti infondati nel merito, - sia perché - la delibera commissariale n. 1251/2025 del 05 agosto 2025, gravata con motivi aggiunti, è stata impugnata per illegittimità derivata, quale provvedimento meramente consequenziale alla delibera direttoriale gravata con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, sicché l’assenza dei profili di illegittimità lamentati riguardo l’atto da ultimo citato fa venir meno la doglianza anche riguardo alla delibera commissariale, - sia perché - la citata delibera commissariale n. 1251/2025 del 05 agosto 2025 è stata impugnata anche per illegittimità in via autonoma, con riproposizione, tuttavia, degli stessi motivi di gravame sollevati con il ricorso introduttivo, sicché, gli stessi, sono infondati nel merito per le medesime ragioni sopra evidenziate nell’esame del ricorso introduttivo.
7. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto.
8. Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge, stante la peculiarità fattuale della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti interposti in corso di causa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
RL IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL IS | AT Moro |
IL SEGRETARIO