Art. 2.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1965 e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno 1966.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1965 e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno 1966.