Articolo 2 della Legge 29 ottobre 1965, n. 1231
Articolo 1
Versione
30 novembre 1965
Art. 2.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1965 e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno 1966.

Entrata in vigore il 30 novembre 1965