Art. 18.
Responsabilita' civile
1. Il dipendente e' responsabile dei danni arrecati all'Agenzia per fatti derivanti da inosservanza dei propri doveri, ovvero per negligenza o per errore non scusabile nell'adempimento dei propri compiti.
2. L'Agenzia puo', in via cautelare, assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente, ovvero tutto quanto possa a lui competere, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, in caso di cessazione dal servizio, qualora la responsabilita' del dipendente medesimo e il danno dell'Agenzia siano stati da lui ammessi: cio' indipendentemente da ogni altra azione che l'Agenzia ritenesse di sperimentare per la tutela del proprio credito.
3. Ogniqualvolta la responsabilita' sia stata ammessa dal dipendente, o accertata giudizialmente, e l'interessato non abbia provveduto, nel termine prefissogli, a versare la somma dovuta, l'Agenzia puo' esperire ogni azione per l'integrale recupero.
Responsabilita' civile
1. Il dipendente e' responsabile dei danni arrecati all'Agenzia per fatti derivanti da inosservanza dei propri doveri, ovvero per negligenza o per errore non scusabile nell'adempimento dei propri compiti.
2. L'Agenzia puo', in via cautelare, assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente, ovvero tutto quanto possa a lui competere, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, in caso di cessazione dal servizio, qualora la responsabilita' del dipendente medesimo e il danno dell'Agenzia siano stati da lui ammessi: cio' indipendentemente da ogni altra azione che l'Agenzia ritenesse di sperimentare per la tutela del proprio credito.
3. Ogniqualvolta la responsabilita' sia stata ammessa dal dipendente, o accertata giudizialmente, e l'interessato non abbia provveduto, nel termine prefissogli, a versare la somma dovuta, l'Agenzia puo' esperire ogni azione per l'integrale recupero.