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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 226/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. Avv. Pierdomenico DE CATERINA Goa supplente riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 226 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
nato ad [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Lina Mastia per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
); C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Senatore per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Salerno al corso Vittorio Controparte_2
Emanuele n. 95; rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Benincasa per procura allegata alla comparsa di risposta;
, Controparte_3 con sede a Salerno in via S. Leonardo;
rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Colantuono per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45; Controparte_4
1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Milano alla via Clerici n. 14; Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rossi per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede legale in Mogliano Veneto alla via Marocchesa 14; Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede legale in Torino alla via Controparte_7
Corte d'Appello n. 11; rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 64/2025, pubblicata il 07/01/2025 (controversia in materia di responsabilità sanitaria).
FATTI DI CAUSA
, che nel gennaio del 2010 era stata sottoposta ad un intervento Parte_2 chirurgico di emicolectomia per resezione di neoplasia maligna del sigma-retto presso l' di , adiva il Tribunale di Salerno Controparte_8 Controparte_9 esponendo che: - in data 16.9.2011 si era recata presso il Centro Radiologico
Verrengia per un esame PET/TAC total body;
- all'esito, il referto della dott.ssa aveva formulato una diagnosi di ripetizioni metastatiche Controparte_1
(“l'esame PET/TAC ha evidenziato aree di iperaccumulo del tracciante…nei polmoni, con varie localizzazioni… Nel rachide dorsale da D3 a D12 …. nel soma di L3, delle articolazioni sacro-iliache, del grasso presacrale”, poi concludendo
“patologia ad elevato metabolismo glucidico nelle sedi di iperaccumulo segnalate”);
- sulla base di tale esito diagnostico era stata sottoposta, a far data dal 28.9.2011, a trattamento chemioterapico presso il plesso ospedaliero “Giovanni da Procida” dell Controparte_3 Controparte_3 con previsione di dodici somministrazioni di farmaco chemioterapico, interrotte nel marzo del 2012 all'ottavo ciclo a causa di una severa debilitazione psico-fisica della paziente;
- aveva, poi, effettuato ulteriori esami diagnostici presso altri centri, i quali avevano dato un esito negativo per metastasi secondarie e/o lesioni secondarie, escludendo le lesioni ripetitive (metastatiche), riscontrate invece presso il Centro Radiologico Verrengia dalla dott.ssa Controparte_1
2 Ciò premesso evocava in giudizio la dott.ssa Parte_2 CP_1
ed il per l'errata diagnosi di malattia
[...] Controparte_2 tumorale, nonché l' Controparte_3 per la non necessaria somministrazione chemioterapica effettuata presso il plesso ospedaliero San Giovanni Da Procida, pur in assenza di patologia oncologica maligna. Citava, altresì le imprese di assicurazione della responsabilità civile del
( , nonché della dott.ssa e Controparte_2 Controparte_10 CP_1 dell' Controparte_3 Controparte_11
). Chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro al
[...] risarcimento dei danni nella misura non inferiore ad € 209.190,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi. chiamava in causa i suoi assicuratori ( Controparte_1 [...]
e per essere Controparte_12 Controparte_7 manlevata in caso di condanna. Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva il coniuge superstite nella qualità di erede di Parte_1 Parte_2
(deceduta in data 26.11.2022), per la prosecuzione del processo.
La sentenza di primo grado
La sentenza di primo grado rigetta le domande risarcitorie di (capo Parte_1
1) e dichiara assorbite le domande di manleva nei confronti dei chiamati in garanzia
(capo 2), riportando, in motivazione, le considerazioni svolte dai consulenti tecnici d'ufficio.
Esclude la responsabilità contrattuale per errore diagnostico, osservando che il referto della dott.ssa sull'esame P.E.T.-T.C. praticato in data Controparte_1
16.9.2011 presso il è stato erroneamente Controparte_2 interpretato da altre figure professionali “come sicure manifestazioni di secondarismi della malattia neoplastica originaria, mentre, invece, dall'attenta rilettura del referto di commento, si evidenzia una mera descrizione delle localizzazioni delle aree ipercaptanti e del loro S.U.V. senza una diagnosi di attribuzione patologica”. “Inoltre, anche la carenza della descrizione delle eventuali lesioni organiche (secondo i dettami di T.C.), lasciano intendere che non vi erano lesioni organiche da sottolineare. In sostanza i referti presi in esame attestavano unicamente la presenza di regioni corporee in cui il tracciante veniva captato dimostrando una certa attività metabolica, ma questa è cosa ben diversa dal sostenere la presenza di metastasi”. Ravvisa, “pur nella scarnezza della descrizione radiologica della dott.ssa ”, “un corretto criterio Controparte_1
3 descrittivo, senza imputabili errori nella diagnosi”, anche perché l'esame P.E.T.-
T.C., non è un esame diagnostico in senso stretto, ma solo supportivo alla diagnosi
“e pertanto da analizzare (confermativamente o non) alla luce di successive informazioni clinico-laboratoristiche”. Conclude, pertanto, che non si può parlare di errore diagnostico da parte della dr.ssa “dal momento che: - Gli Controparte_1 esami strumentali devono rappresentare un supporto al clinico per la diagnosi finale, e devono essere interpretati in base alle evidenze clinico funzionali, ma il radiologo non può sostituirsi al diagnosta ed allo specialista della branca specifica il quale certamente deve tener conto delle evidenze strumentali, ed alla fine deve fare una diagnosi conclusiva che tenga conto di tutti gli elementi in suo possesso;
-
I referti della dr.ssa non sono censurabili in quanto generici e descrittivi CP_1 di un quadro interpretabile in vari modi, e non si rilevano referti in cui si parli espressamente di lesioni secondarie o di metastasi o di lesioni ripetitive”.
Il giudice di primo grado, aderendo alle risultanze della Ctu, esclude anche la responsabilità contrattuale dell'Azienda ospedaliera per la sottoposizione della paziente a cicli di chemioterapia, poiché “non si comprende da quale documento sia possibile desumere il fatto che l'attrice si sia sottoposta a cicli chemioterapici non necessari o inutili, né tantomeno il fatto che da tali presunti cicli sia derivato un danno psico fisico alla medesima”.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con i primi due motivi di Parte_1 impugnazione, censura le errate conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure,
“adagiatosi e piegatosi alle risultanze di una CTU illogica, volta ad escludere, anche dinanzi all'evidenza la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera”.
Secondo l'appellante, la Ctu si è limitata ad esaminare solo l'aspetto radiologico, escludendo la colpa della dott.ssa perché nei referti a sua firma non vi era CP_1 menzione di malattia tumorale, addossandola a non meglio precisate “altre figure professionali”, senza valutare, in ossequio a tutti gli altri quesiti, la condotta dei professionisti oncologici dell' che Controparte_13 ebbero in cura la paziente e somministrarono il trattamento chemioterapico. A suo avviso, i consulenti si sarebbero limitati a rilevare che “non è presente alcuna cartella di ricovero, né tantomeno indicazione sui cicli di chemioterapia a cui la ricorrente è stata sottoposta, né visite o referti oncologici, né il piano terapeutico previsto, né una valutazione specialistica oncologica redatta dal team sanitario che
4 ebbe in cura la ” e avrebbero disatteso la richiesta dei consulenti di parte di Pt_2
“identificare altre figure professionali eventualmente responsabili” perché si tratterebbe di un quesito non richiesto e, soprattutto, perché non si dispone della documentazione necessaria per poter ipotizzare una risposta.
Obietta che l'errore diagnostico consiste nella mancanza di corrispondenza tra quanto refertato dalla dott.ssa e quanto effettivamente emerso dai CP_1 radiogrammi, come evidenziato dal consulente di parte attrice, dott. , nella Per_1 relazione allegata all'atto di citazione;
che i consulenti si sono limitati ad estrapolare i referti degli esami strumentali eseguiti dalla , senza Pt_2 attenzionare le cartelle cliniche n. 11001502 e n. 12000153 prodotte in giudizio Contr (allegato 4 alla comparsa di risposta della stessa ); che, come si evince dalla cartella clinica n. 12000153 del Centro di Diagnosi e Terapia oncologica, la veniva clinicamente inquadrata come “malata tumorale pluri-metastatica” Pt_2
e specificatamente in sede polmonare, pre-sacrale e in numerose sedi scheletriche;
che, pertanto, veniva prescritta alla medesima terapia chemioterapica con previsione di dodici cicli;
che la diagnosi tumorale veniva emessa esclusivamente sulla base del solo referto della PET-TC del 16.9.2011, senza alcun riscontro con i radiogrammi (pratica doverosa laddove vi siano esami discordanti) e con la scintigrafia ossea eseguita dalla in data 3.5.2011; che, inoltre, gli Pt_2 specialisti ospedalieri rendevano una diagnosi senza valutare i marcatori tumorali negativi né la storia clinica pregressa della paziente annotata, seppur superficialmente, in cartella, la quale avrebbe permesso di dare al referto della PET del 16.9.2011 una lettura completamente diversa (trattavasi, infatti, di paziente reduce di altri interventi chirurgici e farmacologici); che, in particolare, la captazione del radiofarmaco in entrambi i campi polmonari, in maniera simmetrica e, prevalentemente, ai lobi superiori, doveva essere posta in correlazione con la pregressa tubercolosi polmonare sofferta dalla paziente ed indurre, senz'altro, ad ulteriori approfondimenti;
che le stesse captazioni di entrambe le sacro-iliache, se poste in correlazione all'esito negativo della scintigrafia ossea del 3.5.2011 e all'età della paziente, avrebbero dovuto indurre gli oncologi a ritenere che si trattasse di osteoartrosi e non certo di metastasi;
che, infine, l'iperaccumulo in sede pelvica pre- sacrale (avendo una captazione SUV pari a 2,7, che in letteratura scientifica internazionale non è considerata indicativa di malignità delle lesioni, potendosi ritrovare semplicemente in tessuti infiammati) doveva essere necessariamente analizzato in correlazione alla pregressa radioterapia effettuata proprio sulle pelvi
5 nel 2008 dalla;
che nella cartella clinica la scintigrafia ossea risultava Pt_2 meramente annotata come “negativa” per la ricerca di metastasi, senza peraltro alcuna menzione dei precisi valori negativi dei dosaggi dei marcatori tumorali;
che,
“alla luce di ciò, la responsabilità professionale dell'Azienda ospedaliera si evince, già in questa prima fase di diagnosi e prescrizione di consequenziale terapia chemioterapica, somministrata negligentemente sulla scorta di un solo referto di esame PET che, tra l'altro, come precisato anche dai CCTTUU, sebbene metodica sensibile, non è certo specifica per la ricerca di malattia tumorale”; che l'errore diagnostico si configura anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi, laddove il sanitario si trovi di fronte ad una sintomatologia idonea a condurre alla formulazione di una diagnosi differenziale, tanto più quando il mancato maggior approfondimento diagnostico abbia inciso non solo sulla tipologia di trattamento terapeutico da attuare, ma anche sull'estensione o intensità dello stesso;
che, proprio sulla base di tali negligenze, la veniva sottoposta inutilmente, dal Pt_2
28.9.2011 al 29.11.2011, ad ulteriori quattro cicli di chemioterapia, sospesi, poi, per l'aggravarsi delle condizioni della stessa e la comparsa di episodi febbrili e ripresi con infusione del V ciclo di chemioterapia senza una valutazione complessiva degli esami diagnostici eseguiti il 2.1.2012 presso il centro diagnostico “Check-up” di
Salerno, in cui non vi era alcuna menzione di lesioni metastatiche;
che sulla scorta dell'errata diagnosi la paziente continuava ad essere sottoposta, dal 30.1.2012 al
23.3.2012, ad ulteriori quattro cicli di chemioterapia completamente inutili (per un totale di otto dall'inizio della terapia); che l'infusione di chemioterapia in soggetto privo di malattia oncologica comporta solo un peggioramento delle condizioni generali di salute;
che, a fronte dell'interruzione dei cicli chemioterapici in data
23.03.2012, la ha continuato a vivere la sua vita fino al 26.11.2022, Pt_2 seppur debilitata dalla infusione di plurimi cicli di chemioterapia inutile che ne hanno determinato o contribuito ad aggravare condizioni patologiche quali edentulia con perdita di multipli elementi dentari, sindrome da malassorbimento con grave deficit elettrolitico, sindrome ansioso depressiva di grado moderato/severo, emesi, nausea e vomito frequenti come conseguenti a danno ricevuto alla mucosa gastro-esofagea, mialgia, atrofia muscolare ed alopecia, il tutto ampiamente descritto nella consulenza medico-legale di parte a firma del dott. . Per_1
Il terzo motivo di impugnazione deduce la violazione delle regole di distribuzione dell'onere della prova e di accertamento del nesso causale, laddove si
6 afferma in sentenza che “non è provato il fatto che l'attrice si sia sottoposta a cicli inutili di chemioterapia, né che da questi siano derivati direttamente dei danni psico-fisici”.
Sostiene l'appellante che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il creditore non ha l'onere di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, gravando su quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento e, con riferimento alla responsabilità medica, è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile;
che, nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato, già con la documentazione sanitaria allegata all'atto di citazione (quali ad esempio la scintigrafia ossea total-body del 30.5.2011; esame TC bacino del 13.9.2011; TC total-body del 2.1.2012; TC bacino del 30/4/2012 e RM Dorsale e lombo-sacrale e
TC del 22.1.2014) l'assenza di malattia tumorale e l'inutilità delle terapie praticate;
che l'ulteriore prova del danno risultava dall'intera documentazione versata in atti;
che non risulta, invece, assolto l'onere della prova gravante sulle strutture convenute circa l'esatto adempimento, ovvero, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile;
che il giudice di prime cure, invertendo l'onere probatorio, ha erroneamente ritenuto la paziente gravata dall'onere di provare l'inadempimento della struttura sanitaria, a cui spetta di dimostrare che l'inquadramento clinico e la conseguente chemioterapia fossero adeguate al caso concreto. Aggiunge l'appellante che, “oltre alla violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, la sentenza impugnata risulta viziata dalla violazione e falsa applicazione delle cc.dd. regole di funzione della causalità, per avere il Giudice adito indebitamente omesso di procedere all'accertamento, in riferimento alle cure praticate dal nosocomio, del nesso causale materiale, sulla base del criterio del
“più probabile che non”, non confutando, cioè, gli elementi probatori precostituiti forniti dalla paziente (esami diagnostici e consulenze di parte), dai convenuti (da un lato la dott.ssa negava di aver refertato malattia tumorale e dall'altro CP_1
l'ospedale riteneva che, sulla base di quest'ultimi referti, era necessario il trattamento chemioterapico) e dalle risultanze della CTU espletata (che precisava che dai referti non vi erano lesioni organiche indicative di metastasi)”.
L'appellante conclude per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado e la condanna degli appellati “ciascuno secondo le proprie responsabilità, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice per i motivi innanzi esposti nella misura non inferiore ad € 209.190,00 .. ovvero in quella minore o
7 maggiore risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo”.
Le risposte degli appellati risponde che la Ctu ha chiaramente spiegato che la sua Controparte_1 refertazione ha correttamente rappresentato quanto evidenziato dalla diagnostica per immagini;
che il referto non contiene alcun riferimento ad alcuna metastasi né ad alcuna lesione tumorale, non essendo suo compito, quale radiologa, accertare se la fosse affetta da malattia neoplastica o da infiammazioni;
che l'appellante Pt_2 non ha specificato il nesso causale tra la sua refertazione dell'esame PET-TAC e i trattamenti praticati dall' ovvero con la diagnosi di neoplasia Controparte_3 degli oncologi della struttura ospedaliera, di cui non vi è nemmeno traccia documentale;
che l'attrice non ha dichiarato quale oncologo avrebbe prescritto la chemioterapia;
che non vi è alcun documento che possa riferire eziologicamente la sottoposizione a terapia chemioterapica alla refertazione radiologica, laddove la paziente è stata sottoposta ad una molteplicità di esami che era compito dell'oncologo valutare, trattandosi di paziente oncologica già trattata precedentemente chirurgicamente e con terapia chemioterapica;
che l'appellante non descrive, e tantomeno documenta, quale sarebbe stata la lesione fisica o quella psichica subita dalla sig.ra , non essendo sufficiente di per sé la mera Pt_2 sottoposizione ad una terapia chemioterapica che si assume essere stata effettuata inutilmente.
Il osserva, tra l'altro, che l'appellante non ha Controparte_2 chiarito cosa specificamente si contesti al centro radiologico, al quale Parte_2
si era rivolta solo ed esclusivamente per eseguire degli esami strumentali
[...]
(RM, TC e PET/TC), correttamente refertati dalla dott.ssa che Controparte_1 parte attrice non ha indicato nemmeno i nominativi dei medici che avevano valutato i referti della dott.ssa ed erroneamente diagnosticato l'esistenza di una CP_1 massa tumorale, prescrivendo cicli di chemioterapia.
L Controparte_3 rappresenta che dalla relazione medico-legale a firma del Responsabile SSD
Medicina Legale si evince che il trattamento clinico a cui è stata sottoposta
è stato adottato correttamente;
che la relazione evidenzia, sulla Parte_2 scorta della documentazione agli atti, in particolar modo degli esami radiologici dal
16.9.2011 al 17.7.2012, che tali indagini evidenziarono ripetutamente reperti fortemente suggestivi di lesioni ripetitive;
che, pertanto, sussisteva piena
8 indicazione al trattamento chemioterapico;
che la negativizzazione dei reperti PET-
TAC in data 17.7.2012 va imputata non ad una errata diagnosi pregressa quanto ad una buona risposta al trattamento farmacologico;
che non è possibile addebitare ai sanitari che ebbero in cura la paziente un eventuale e solo ipotetico danno psico- fisico dipendente dal trattamento effettuato. eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_4 rispetto all'azione diretta proposta dall'attrice nei suoi confronti, dal momento che alla data di introduzione del giudizio non era stato emanato il decreto di attuazione di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge n. 24 del 2017, a decorrere dal quale può essere esercitata l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore.
Eccepisce, altresì, l'inoperatività della garanzia assicurativa e subordinatamente l'operatività della polizza a secondo rischio, evidenziando che la polizza stipulata dal Centro “Verrengia” copre la responsabilità civile professionale dei dipendenti del Centro, mentre la dr.ssa non risulta essere dipendente del Controparte_1 centro diagnostico, tant'è che ha stipulato altre polizze per la RC professionale.
Anche citata dall'attrice quale assicuratrice di Controparte_5
nonché che ha incorporato Controparte_1 Controparte_6 [...]
e la chiamate in Controparte_12 Controparte_7 garanzia dall'assicurata eccepiscono l'inoperatività delle polizze Controparte_1 con clausola “claims made”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti della e della che erano Controparte_4 Controparte_5 state citate in giudizio dall'attrice per la condanna, in solido con Parte_2 la dott.ssa il e l'Azienda Controparte_1 Controparte_2 ospedaliera, al risarcimento dei danni.
Salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge (come per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti), in generale l'assicurazione di responsabilità civile non attribuisce al danneggiato un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore. Nell'ambito della responsabilità medica, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e all'esercente la professione sanitaria è stata introdotta dall'art. 12 della legge 8 marzo 2017, n. 24, che secondo quanto previsto dal sesto comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'art. 10.
9 Al momento della citazione in giudizio, il decreto attuativo non era stato emanato (il decreto del del 15 dicembre 2023, n. Controparte_15
232, è stato pubblicato il 1.3.2024 ed è entrato in vigore il 16.3.2024), con la conseguente inammissibilità dell'azione diretta e dell'appello che la ripropone. Nei confronti delle società di assicurazione vanno esaminate solo le domande di garanzia proposte dagli assicurati e solo se questi risultano soccombenti in appello.
Nel merito, va evidenziata, anzitutto, la corretta qualificazione giuridica dell'azione risarcitoria da parte del giudice di primo grado, come azione di responsabilità contrattuale. Ciò vale, non solo per la struttura privata (il
[...]
) e pubblica (l'azienda ospedaliera salernitana), ma anche per il medico CP_2 operante nella struttura privata ( , la cui responsabilità ha natura Controparte_1 contrattuale nonostante la c.d. legge AL (decreto-legge 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla l. 8.11.2012, n. 189) e la c.d. legge Gelli-Bianco
(legge l. 8.3.2017, n. 24), stante la loro irretroattività, non applicandosi ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore (che risale rispettivamente all'1.1.2013 e al
1.4.2017).
Ciò premesso, i fatti costitutivi dell'azione di responsabilità contrattuale prospettati nell'atto di citazione di primo grado sono: - l'inadempimento dell'obbligo della dott.ssa e del Controparte_1 Controparte_2 di refertare correttamente l'esame PET/TAC total body effettuato il 16.9.2011
[...]
(avendo, invece, commesso un errore diagnostico consistente nella “errata diagnosi di malattia tumorale, per come diagnosticata dalla dott.ssa Controparte_1 presso il ”); - l'inadempimento dell'obbligo Controparte_2 dell' di astenersi dal praticare terapie inutili e/o Controparte_16 dannose (avendo, invece, praticato una “inutile e non necessaria chemioterapia” “in assenza di patologia oncologica maligna”); - la relazione di causalità materiale tra entrambi gli inadempimenti e gli eventi di danno che, secondo quanto risulta dalla perizia di parte allegata e richiamata nell'atto introduttivo, consistono nell'insorgenza e/o aggravamento delle seguenti patologie: sindrome ansioso depressiva di grado moderato-severo, alopecia, edentulia, malassorbimento, immunodepressione, crolli vertebrali multipli, dolore cronico e ipotrofia arto inferiore di sinistra;
- la relazione di causalità giuridica tra gli eventi di danno e le conseguenze dannose consistenti in un danno biologico per un periodo di inabilità temporanea (180 giorni di inabilità totale, 100 giorni di inabilità parziale al 75% e
50 giorni al 50%) e per una invalidità permanente nella percentuale del 70%.
10 La sentenza di primo grado ha escluso, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, l'inadempimento della dott.ssa e del Controparte_1 [...]
non ravvisando alcun errore diagnostico nel referto. Controparte_2
Come evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio, nel referto non vi è una diagnosi di attribuzione patologica e “anche la carenza della descrizione delle eventuali lesioni organiche (secondo i dettami di T.C.), lasciano intendere che non vi erano lesioni organiche da sottolineare” (“i referti presi in esame attestavano unicamente la presenza di regioni corporee in cui il tracciante veniva captato dimostrando una certa attività metabolica, ma questa è cosa ben diversa dal sostenere la presenza di metastasi”). Osservano i consulenti che “i referti della dr.ssa non sono CP_1 censurabili in quanto generici e descrittivi di un quadro interpretabile in vari modi,
e non si rilevano referti in cui si parli espressamente di lesioni secondarie o di metastasi o di lesioni ripetitive”. Si aggiunga che la diagnosi finale non spetta al radiologo ma allo specialista della branca specifica, che si avvale degli esami strumentali e di ogni altro elemento clinico funzionale in suo possesso per formulare una diagnosi conclusiva.
Su questo punto, l'appellante non svolge specifiche censure, non dà una diversa lettura del referto della dott.ssa nel senso che esso contiene, invece, una CP_1 diagnosi di malattia tumorale e non solo informazioni di tipo fisiologico suscettibili di diversa interpretazione, da approfondire con successivi esami anatomo patologici e di laboratorio. Di qui l'infondatezza dell'appello proposto nei confronti di e del atteso che la Controparte_1 Controparte_2 valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio sugli esami P.E.T.-T.C. effettuati presso la struttura privata e sul relativo referto della dott.ssa fornisce la prova CP_1 dell'esatto adempimento dell'obbligazione di refertare correttamente gli esiti dell'esame strumentale. Il rigetto dell'appello proposto nei loro confronti assorbe la chiamata in garanzia dei loro assicuratori ( assicuratrice Controparte_4 del che ha incorporato Controparte_2 Controparte_6
e Controparte_12 Controparte_7 assicuratori di ). Controparte_1
Le censure specifiche dell'appellante si riferiscono, piuttosto, alle ragioni di esclusione della responsabilità della , che il giudice Controparte_16 di prime cure ha succintamente esposto in questi termini: “non si comprende da quale documento sia possibile desumere il fatto che l'attrice si sia sottoposta a cicli chemioterapici non necessari o inutili, né tantomeno il fatto che da tali presunti
11 cicli sia derivato un danno psico fisico alla medesima”; “non è provato il fatto che
l'attrice si sia sottoposta a dei cicli inutili di chemioterapia, né che da questi siano derivati direttamente dei danni psico-fisici”. In sostanza, il primo giudice ritiene che non sia stata acquisita la prova dell'inadempimento dell'azienda ospedaliera
(per aver praticato una terapia chemioterapica inutile e dannosa), né la prova degli eventi di danno (le patologie descritte) e del danno biologico conseguente. Secondo
l'appellante, il giudice di prime cure ha invertito l'onere della prova (terzo motivo di impugnazione), spettando alla struttura sanitaria pubblica (debitore) la dimostrazione dell'esatto adempimento (di aver praticato la terapia in presenza di una effettiva malattia tumorale). A suo avviso, inoltre, la documentazione prodotta
(in particolare le cartelle cliniche) dimostra che la terapia è stata attuata in base al solo referto del 16.9.2011, senza un approfondimento diagnostico ( primo e secondo motivo).
Orbene, l'attrice ha allegato all'atto di citazione solo gli esami diagnostico- strumentali svolti in diverse strutture a partire dal 2011 fino al 2015. Non ha depositato la cartella clinica n. 12000153 menzionata dall'appellante e non ha prodotto, neppure nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., altra documentazione sanitaria rilevante, come evidenziato dai consulenti d'ufficio: né la cartella di ricovero, con indicazioni sui cicli di chemioterapia, né visite o referti oncologici, né il piano terapeutico previsto, né una valutazione specialistica oncologica redatta dal team sanitario che ebbe in cura la . Con l'ordinanza Pt_2 del 23.1.2021 il giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie di parte attrice
(sia l'istanza di autorizzazione al deposito di “un supporto informatico” diretto a provare le allegazioni di cui all'atto introduttivo, sia l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.). L'Azienda ospedaliera, costituendosi in giudizio, ha depositato una relazione medico legale di parte. In appello è stata allegata dall'appellante, alla nota scritta depositata in data 5.9.2025, ulteriore documentazione inutilizzabile.
Dalla documentazione prodotta in primo grado si ricava solo che a far data dal
28.9.2011 è stata sottoposta ad un trattamento chemioterapico, Parte_2 interrotto a marzo del 2012 per una debilitazione psico-fisica della paziente, e che in epoca successiva gli esami strumentali eseguiti presso strutture specialistiche avevano dato risultati negativi per metastasi/lesioni secondarie. Come chiarito dai consulenti tecnici d'ufficio in risposta alle osservazioni di parte attrice, non v'è documentazione in merito al percorso oncologico intrapreso, al piano terapeutico eseguito, all'eventuale sospensione della chemioterapia o a visite oncologiche
12 specialistiche. Per cui non è provato che i sanitari del nosocomio salernitano abbiano deciso per il trattamento chemioterapico basandosi solo sul referto del
Centro Radiologico Verrengia, senza altre evidenze cliniche e strumentali della patologia tumorale. Né ciò può presumersi dal fatto che in epoca successiva gli esami eseguiti non hanno rilevato la patologia tumorale.
Non solo non è provato l'inadempimento dell'obbligo di astenersi dal praticare terapie inutili e dannose, in assenza della patologia tumorale, ma non vi è alcuna prova degli eventi di danno e della relazione di causalità materiale con il trattamento chemioterapico a cui era stata sottoposta sette anni e mezzo prima dell'inizio della causa. Posto che anche nell'ambito della responsabilità contrattuale
è onere del creditore fornire la prova dell'evento di danno e della relazione di causalità materiale con l'inadempimento, tale prova non emerge dagli atti. Parte_2
non è stata visitata dai consulenti tecnici d'ufficio, essendo deceduta in
[...] data 26.11.2022, prima del conferimento dell'incarico (la Ctu è stata depositata il
13.12.2023), né risulta dalla documentazione prodotta in primo grado quali erano le sue condizioni. Non vi sono evidenze documentali che la donna fosse affetta dalle patologie descritte come eventi di danno (sindrome ansioso depressiva, alopecia, edentulia, malassorbimento, immunodepressione, crolli vertebrali multipli, dolore cronico e ipotrofia arto inferiore di sinistra), tantomeno che le non rilevate patologie siano state causate dal trattamento di chemioterapia di alcuni anni prima e non da altre cause, considerato, tra l'altro, che la era già stata sottoposta ad Pt_2 analoghi trattamenti (nel gennaio del 2010 aveva subito un intervento chirurgico di emicolectomia per resezione di neoplasia maligna del sigma-retto e successivamente era stata trattata con chemioterapia e radioterapia). Né può sopperire alla carenza documentale la perizia di parte del dott. , non Per_1 supportata dalle evidenze documentali, né dagli accertamenti dei consulenti d'ufficio.
Di qui il rigetto anche dell'appello proposto nei confronti dell'
[...]
, che assorbe la Controparte_3 chiamata in garanzia del suo assicuratore ( . Controparte_5
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di
13 soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore degli appellati, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 226/2025, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti della
[...]
e della Controparte_4 Controparte_5
2. rigetta l'appello proposto nei confronti degli altri appellati;
3. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di appello Parte_1 in favore di del Controparte_1 Controparte_2 dell Controparte_3
di di di
[...] Controparte_4 Controparte_5
e di che Controparte_6 Controparte_7 liquida, per ciascun appellato, in € 6.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. Avv. Pierdomenico DE CATERINA Goa supplente riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 226 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
nato ad [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Lina Mastia per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
); C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Senatore per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Salerno al corso Vittorio Controparte_2
Emanuele n. 95; rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Benincasa per procura allegata alla comparsa di risposta;
, Controparte_3 con sede a Salerno in via S. Leonardo;
rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Colantuono per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45; Controparte_4
1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Milano alla via Clerici n. 14; Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rossi per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede legale in Mogliano Veneto alla via Marocchesa 14; Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede legale in Torino alla via Controparte_7
Corte d'Appello n. 11; rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 64/2025, pubblicata il 07/01/2025 (controversia in materia di responsabilità sanitaria).
FATTI DI CAUSA
, che nel gennaio del 2010 era stata sottoposta ad un intervento Parte_2 chirurgico di emicolectomia per resezione di neoplasia maligna del sigma-retto presso l' di , adiva il Tribunale di Salerno Controparte_8 Controparte_9 esponendo che: - in data 16.9.2011 si era recata presso il Centro Radiologico
Verrengia per un esame PET/TAC total body;
- all'esito, il referto della dott.ssa aveva formulato una diagnosi di ripetizioni metastatiche Controparte_1
(“l'esame PET/TAC ha evidenziato aree di iperaccumulo del tracciante…nei polmoni, con varie localizzazioni… Nel rachide dorsale da D3 a D12 …. nel soma di L3, delle articolazioni sacro-iliache, del grasso presacrale”, poi concludendo
“patologia ad elevato metabolismo glucidico nelle sedi di iperaccumulo segnalate”);
- sulla base di tale esito diagnostico era stata sottoposta, a far data dal 28.9.2011, a trattamento chemioterapico presso il plesso ospedaliero “Giovanni da Procida” dell Controparte_3 Controparte_3 con previsione di dodici somministrazioni di farmaco chemioterapico, interrotte nel marzo del 2012 all'ottavo ciclo a causa di una severa debilitazione psico-fisica della paziente;
- aveva, poi, effettuato ulteriori esami diagnostici presso altri centri, i quali avevano dato un esito negativo per metastasi secondarie e/o lesioni secondarie, escludendo le lesioni ripetitive (metastatiche), riscontrate invece presso il Centro Radiologico Verrengia dalla dott.ssa Controparte_1
2 Ciò premesso evocava in giudizio la dott.ssa Parte_2 CP_1
ed il per l'errata diagnosi di malattia
[...] Controparte_2 tumorale, nonché l' Controparte_3 per la non necessaria somministrazione chemioterapica effettuata presso il plesso ospedaliero San Giovanni Da Procida, pur in assenza di patologia oncologica maligna. Citava, altresì le imprese di assicurazione della responsabilità civile del
( , nonché della dott.ssa e Controparte_2 Controparte_10 CP_1 dell' Controparte_3 Controparte_11
). Chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro al
[...] risarcimento dei danni nella misura non inferiore ad € 209.190,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi. chiamava in causa i suoi assicuratori ( Controparte_1 [...]
e per essere Controparte_12 Controparte_7 manlevata in caso di condanna. Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva il coniuge superstite nella qualità di erede di Parte_1 Parte_2
(deceduta in data 26.11.2022), per la prosecuzione del processo.
La sentenza di primo grado
La sentenza di primo grado rigetta le domande risarcitorie di (capo Parte_1
1) e dichiara assorbite le domande di manleva nei confronti dei chiamati in garanzia
(capo 2), riportando, in motivazione, le considerazioni svolte dai consulenti tecnici d'ufficio.
Esclude la responsabilità contrattuale per errore diagnostico, osservando che il referto della dott.ssa sull'esame P.E.T.-T.C. praticato in data Controparte_1
16.9.2011 presso il è stato erroneamente Controparte_2 interpretato da altre figure professionali “come sicure manifestazioni di secondarismi della malattia neoplastica originaria, mentre, invece, dall'attenta rilettura del referto di commento, si evidenzia una mera descrizione delle localizzazioni delle aree ipercaptanti e del loro S.U.V. senza una diagnosi di attribuzione patologica”. “Inoltre, anche la carenza della descrizione delle eventuali lesioni organiche (secondo i dettami di T.C.), lasciano intendere che non vi erano lesioni organiche da sottolineare. In sostanza i referti presi in esame attestavano unicamente la presenza di regioni corporee in cui il tracciante veniva captato dimostrando una certa attività metabolica, ma questa è cosa ben diversa dal sostenere la presenza di metastasi”. Ravvisa, “pur nella scarnezza della descrizione radiologica della dott.ssa ”, “un corretto criterio Controparte_1
3 descrittivo, senza imputabili errori nella diagnosi”, anche perché l'esame P.E.T.-
T.C., non è un esame diagnostico in senso stretto, ma solo supportivo alla diagnosi
“e pertanto da analizzare (confermativamente o non) alla luce di successive informazioni clinico-laboratoristiche”. Conclude, pertanto, che non si può parlare di errore diagnostico da parte della dr.ssa “dal momento che: - Gli Controparte_1 esami strumentali devono rappresentare un supporto al clinico per la diagnosi finale, e devono essere interpretati in base alle evidenze clinico funzionali, ma il radiologo non può sostituirsi al diagnosta ed allo specialista della branca specifica il quale certamente deve tener conto delle evidenze strumentali, ed alla fine deve fare una diagnosi conclusiva che tenga conto di tutti gli elementi in suo possesso;
-
I referti della dr.ssa non sono censurabili in quanto generici e descrittivi CP_1 di un quadro interpretabile in vari modi, e non si rilevano referti in cui si parli espressamente di lesioni secondarie o di metastasi o di lesioni ripetitive”.
Il giudice di primo grado, aderendo alle risultanze della Ctu, esclude anche la responsabilità contrattuale dell'Azienda ospedaliera per la sottoposizione della paziente a cicli di chemioterapia, poiché “non si comprende da quale documento sia possibile desumere il fatto che l'attrice si sia sottoposta a cicli chemioterapici non necessari o inutili, né tantomeno il fatto che da tali presunti cicli sia derivato un danno psico fisico alla medesima”.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con i primi due motivi di Parte_1 impugnazione, censura le errate conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure,
“adagiatosi e piegatosi alle risultanze di una CTU illogica, volta ad escludere, anche dinanzi all'evidenza la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera”.
Secondo l'appellante, la Ctu si è limitata ad esaminare solo l'aspetto radiologico, escludendo la colpa della dott.ssa perché nei referti a sua firma non vi era CP_1 menzione di malattia tumorale, addossandola a non meglio precisate “altre figure professionali”, senza valutare, in ossequio a tutti gli altri quesiti, la condotta dei professionisti oncologici dell' che Controparte_13 ebbero in cura la paziente e somministrarono il trattamento chemioterapico. A suo avviso, i consulenti si sarebbero limitati a rilevare che “non è presente alcuna cartella di ricovero, né tantomeno indicazione sui cicli di chemioterapia a cui la ricorrente è stata sottoposta, né visite o referti oncologici, né il piano terapeutico previsto, né una valutazione specialistica oncologica redatta dal team sanitario che
4 ebbe in cura la ” e avrebbero disatteso la richiesta dei consulenti di parte di Pt_2
“identificare altre figure professionali eventualmente responsabili” perché si tratterebbe di un quesito non richiesto e, soprattutto, perché non si dispone della documentazione necessaria per poter ipotizzare una risposta.
Obietta che l'errore diagnostico consiste nella mancanza di corrispondenza tra quanto refertato dalla dott.ssa e quanto effettivamente emerso dai CP_1 radiogrammi, come evidenziato dal consulente di parte attrice, dott. , nella Per_1 relazione allegata all'atto di citazione;
che i consulenti si sono limitati ad estrapolare i referti degli esami strumentali eseguiti dalla , senza Pt_2 attenzionare le cartelle cliniche n. 11001502 e n. 12000153 prodotte in giudizio Contr (allegato 4 alla comparsa di risposta della stessa ); che, come si evince dalla cartella clinica n. 12000153 del Centro di Diagnosi e Terapia oncologica, la veniva clinicamente inquadrata come “malata tumorale pluri-metastatica” Pt_2
e specificatamente in sede polmonare, pre-sacrale e in numerose sedi scheletriche;
che, pertanto, veniva prescritta alla medesima terapia chemioterapica con previsione di dodici cicli;
che la diagnosi tumorale veniva emessa esclusivamente sulla base del solo referto della PET-TC del 16.9.2011, senza alcun riscontro con i radiogrammi (pratica doverosa laddove vi siano esami discordanti) e con la scintigrafia ossea eseguita dalla in data 3.5.2011; che, inoltre, gli Pt_2 specialisti ospedalieri rendevano una diagnosi senza valutare i marcatori tumorali negativi né la storia clinica pregressa della paziente annotata, seppur superficialmente, in cartella, la quale avrebbe permesso di dare al referto della PET del 16.9.2011 una lettura completamente diversa (trattavasi, infatti, di paziente reduce di altri interventi chirurgici e farmacologici); che, in particolare, la captazione del radiofarmaco in entrambi i campi polmonari, in maniera simmetrica e, prevalentemente, ai lobi superiori, doveva essere posta in correlazione con la pregressa tubercolosi polmonare sofferta dalla paziente ed indurre, senz'altro, ad ulteriori approfondimenti;
che le stesse captazioni di entrambe le sacro-iliache, se poste in correlazione all'esito negativo della scintigrafia ossea del 3.5.2011 e all'età della paziente, avrebbero dovuto indurre gli oncologi a ritenere che si trattasse di osteoartrosi e non certo di metastasi;
che, infine, l'iperaccumulo in sede pelvica pre- sacrale (avendo una captazione SUV pari a 2,7, che in letteratura scientifica internazionale non è considerata indicativa di malignità delle lesioni, potendosi ritrovare semplicemente in tessuti infiammati) doveva essere necessariamente analizzato in correlazione alla pregressa radioterapia effettuata proprio sulle pelvi
5 nel 2008 dalla;
che nella cartella clinica la scintigrafia ossea risultava Pt_2 meramente annotata come “negativa” per la ricerca di metastasi, senza peraltro alcuna menzione dei precisi valori negativi dei dosaggi dei marcatori tumorali;
che,
“alla luce di ciò, la responsabilità professionale dell'Azienda ospedaliera si evince, già in questa prima fase di diagnosi e prescrizione di consequenziale terapia chemioterapica, somministrata negligentemente sulla scorta di un solo referto di esame PET che, tra l'altro, come precisato anche dai CCTTUU, sebbene metodica sensibile, non è certo specifica per la ricerca di malattia tumorale”; che l'errore diagnostico si configura anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi, laddove il sanitario si trovi di fronte ad una sintomatologia idonea a condurre alla formulazione di una diagnosi differenziale, tanto più quando il mancato maggior approfondimento diagnostico abbia inciso non solo sulla tipologia di trattamento terapeutico da attuare, ma anche sull'estensione o intensità dello stesso;
che, proprio sulla base di tali negligenze, la veniva sottoposta inutilmente, dal Pt_2
28.9.2011 al 29.11.2011, ad ulteriori quattro cicli di chemioterapia, sospesi, poi, per l'aggravarsi delle condizioni della stessa e la comparsa di episodi febbrili e ripresi con infusione del V ciclo di chemioterapia senza una valutazione complessiva degli esami diagnostici eseguiti il 2.1.2012 presso il centro diagnostico “Check-up” di
Salerno, in cui non vi era alcuna menzione di lesioni metastatiche;
che sulla scorta dell'errata diagnosi la paziente continuava ad essere sottoposta, dal 30.1.2012 al
23.3.2012, ad ulteriori quattro cicli di chemioterapia completamente inutili (per un totale di otto dall'inizio della terapia); che l'infusione di chemioterapia in soggetto privo di malattia oncologica comporta solo un peggioramento delle condizioni generali di salute;
che, a fronte dell'interruzione dei cicli chemioterapici in data
23.03.2012, la ha continuato a vivere la sua vita fino al 26.11.2022, Pt_2 seppur debilitata dalla infusione di plurimi cicli di chemioterapia inutile che ne hanno determinato o contribuito ad aggravare condizioni patologiche quali edentulia con perdita di multipli elementi dentari, sindrome da malassorbimento con grave deficit elettrolitico, sindrome ansioso depressiva di grado moderato/severo, emesi, nausea e vomito frequenti come conseguenti a danno ricevuto alla mucosa gastro-esofagea, mialgia, atrofia muscolare ed alopecia, il tutto ampiamente descritto nella consulenza medico-legale di parte a firma del dott. . Per_1
Il terzo motivo di impugnazione deduce la violazione delle regole di distribuzione dell'onere della prova e di accertamento del nesso causale, laddove si
6 afferma in sentenza che “non è provato il fatto che l'attrice si sia sottoposta a cicli inutili di chemioterapia, né che da questi siano derivati direttamente dei danni psico-fisici”.
Sostiene l'appellante che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il creditore non ha l'onere di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, gravando su quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento e, con riferimento alla responsabilità medica, è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile;
che, nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato, già con la documentazione sanitaria allegata all'atto di citazione (quali ad esempio la scintigrafia ossea total-body del 30.5.2011; esame TC bacino del 13.9.2011; TC total-body del 2.1.2012; TC bacino del 30/4/2012 e RM Dorsale e lombo-sacrale e
TC del 22.1.2014) l'assenza di malattia tumorale e l'inutilità delle terapie praticate;
che l'ulteriore prova del danno risultava dall'intera documentazione versata in atti;
che non risulta, invece, assolto l'onere della prova gravante sulle strutture convenute circa l'esatto adempimento, ovvero, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile;
che il giudice di prime cure, invertendo l'onere probatorio, ha erroneamente ritenuto la paziente gravata dall'onere di provare l'inadempimento della struttura sanitaria, a cui spetta di dimostrare che l'inquadramento clinico e la conseguente chemioterapia fossero adeguate al caso concreto. Aggiunge l'appellante che, “oltre alla violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, la sentenza impugnata risulta viziata dalla violazione e falsa applicazione delle cc.dd. regole di funzione della causalità, per avere il Giudice adito indebitamente omesso di procedere all'accertamento, in riferimento alle cure praticate dal nosocomio, del nesso causale materiale, sulla base del criterio del
“più probabile che non”, non confutando, cioè, gli elementi probatori precostituiti forniti dalla paziente (esami diagnostici e consulenze di parte), dai convenuti (da un lato la dott.ssa negava di aver refertato malattia tumorale e dall'altro CP_1
l'ospedale riteneva che, sulla base di quest'ultimi referti, era necessario il trattamento chemioterapico) e dalle risultanze della CTU espletata (che precisava che dai referti non vi erano lesioni organiche indicative di metastasi)”.
L'appellante conclude per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado e la condanna degli appellati “ciascuno secondo le proprie responsabilità, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice per i motivi innanzi esposti nella misura non inferiore ad € 209.190,00 .. ovvero in quella minore o
7 maggiore risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo”.
Le risposte degli appellati risponde che la Ctu ha chiaramente spiegato che la sua Controparte_1 refertazione ha correttamente rappresentato quanto evidenziato dalla diagnostica per immagini;
che il referto non contiene alcun riferimento ad alcuna metastasi né ad alcuna lesione tumorale, non essendo suo compito, quale radiologa, accertare se la fosse affetta da malattia neoplastica o da infiammazioni;
che l'appellante Pt_2 non ha specificato il nesso causale tra la sua refertazione dell'esame PET-TAC e i trattamenti praticati dall' ovvero con la diagnosi di neoplasia Controparte_3 degli oncologi della struttura ospedaliera, di cui non vi è nemmeno traccia documentale;
che l'attrice non ha dichiarato quale oncologo avrebbe prescritto la chemioterapia;
che non vi è alcun documento che possa riferire eziologicamente la sottoposizione a terapia chemioterapica alla refertazione radiologica, laddove la paziente è stata sottoposta ad una molteplicità di esami che era compito dell'oncologo valutare, trattandosi di paziente oncologica già trattata precedentemente chirurgicamente e con terapia chemioterapica;
che l'appellante non descrive, e tantomeno documenta, quale sarebbe stata la lesione fisica o quella psichica subita dalla sig.ra , non essendo sufficiente di per sé la mera Pt_2 sottoposizione ad una terapia chemioterapica che si assume essere stata effettuata inutilmente.
Il osserva, tra l'altro, che l'appellante non ha Controparte_2 chiarito cosa specificamente si contesti al centro radiologico, al quale Parte_2
si era rivolta solo ed esclusivamente per eseguire degli esami strumentali
[...]
(RM, TC e PET/TC), correttamente refertati dalla dott.ssa che Controparte_1 parte attrice non ha indicato nemmeno i nominativi dei medici che avevano valutato i referti della dott.ssa ed erroneamente diagnosticato l'esistenza di una CP_1 massa tumorale, prescrivendo cicli di chemioterapia.
L Controparte_3 rappresenta che dalla relazione medico-legale a firma del Responsabile SSD
Medicina Legale si evince che il trattamento clinico a cui è stata sottoposta
è stato adottato correttamente;
che la relazione evidenzia, sulla Parte_2 scorta della documentazione agli atti, in particolar modo degli esami radiologici dal
16.9.2011 al 17.7.2012, che tali indagini evidenziarono ripetutamente reperti fortemente suggestivi di lesioni ripetitive;
che, pertanto, sussisteva piena
8 indicazione al trattamento chemioterapico;
che la negativizzazione dei reperti PET-
TAC in data 17.7.2012 va imputata non ad una errata diagnosi pregressa quanto ad una buona risposta al trattamento farmacologico;
che non è possibile addebitare ai sanitari che ebbero in cura la paziente un eventuale e solo ipotetico danno psico- fisico dipendente dal trattamento effettuato. eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_4 rispetto all'azione diretta proposta dall'attrice nei suoi confronti, dal momento che alla data di introduzione del giudizio non era stato emanato il decreto di attuazione di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge n. 24 del 2017, a decorrere dal quale può essere esercitata l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore.
Eccepisce, altresì, l'inoperatività della garanzia assicurativa e subordinatamente l'operatività della polizza a secondo rischio, evidenziando che la polizza stipulata dal Centro “Verrengia” copre la responsabilità civile professionale dei dipendenti del Centro, mentre la dr.ssa non risulta essere dipendente del Controparte_1 centro diagnostico, tant'è che ha stipulato altre polizze per la RC professionale.
Anche citata dall'attrice quale assicuratrice di Controparte_5
nonché che ha incorporato Controparte_1 Controparte_6 [...]
e la chiamate in Controparte_12 Controparte_7 garanzia dall'assicurata eccepiscono l'inoperatività delle polizze Controparte_1 con clausola “claims made”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti della e della che erano Controparte_4 Controparte_5 state citate in giudizio dall'attrice per la condanna, in solido con Parte_2 la dott.ssa il e l'Azienda Controparte_1 Controparte_2 ospedaliera, al risarcimento dei danni.
Salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge (come per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti), in generale l'assicurazione di responsabilità civile non attribuisce al danneggiato un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore. Nell'ambito della responsabilità medica, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e all'esercente la professione sanitaria è stata introdotta dall'art. 12 della legge 8 marzo 2017, n. 24, che secondo quanto previsto dal sesto comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'art. 10.
9 Al momento della citazione in giudizio, il decreto attuativo non era stato emanato (il decreto del del 15 dicembre 2023, n. Controparte_15
232, è stato pubblicato il 1.3.2024 ed è entrato in vigore il 16.3.2024), con la conseguente inammissibilità dell'azione diretta e dell'appello che la ripropone. Nei confronti delle società di assicurazione vanno esaminate solo le domande di garanzia proposte dagli assicurati e solo se questi risultano soccombenti in appello.
Nel merito, va evidenziata, anzitutto, la corretta qualificazione giuridica dell'azione risarcitoria da parte del giudice di primo grado, come azione di responsabilità contrattuale. Ciò vale, non solo per la struttura privata (il
[...]
) e pubblica (l'azienda ospedaliera salernitana), ma anche per il medico CP_2 operante nella struttura privata ( , la cui responsabilità ha natura Controparte_1 contrattuale nonostante la c.d. legge AL (decreto-legge 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla l. 8.11.2012, n. 189) e la c.d. legge Gelli-Bianco
(legge l. 8.3.2017, n. 24), stante la loro irretroattività, non applicandosi ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore (che risale rispettivamente all'1.1.2013 e al
1.4.2017).
Ciò premesso, i fatti costitutivi dell'azione di responsabilità contrattuale prospettati nell'atto di citazione di primo grado sono: - l'inadempimento dell'obbligo della dott.ssa e del Controparte_1 Controparte_2 di refertare correttamente l'esame PET/TAC total body effettuato il 16.9.2011
[...]
(avendo, invece, commesso un errore diagnostico consistente nella “errata diagnosi di malattia tumorale, per come diagnosticata dalla dott.ssa Controparte_1 presso il ”); - l'inadempimento dell'obbligo Controparte_2 dell' di astenersi dal praticare terapie inutili e/o Controparte_16 dannose (avendo, invece, praticato una “inutile e non necessaria chemioterapia” “in assenza di patologia oncologica maligna”); - la relazione di causalità materiale tra entrambi gli inadempimenti e gli eventi di danno che, secondo quanto risulta dalla perizia di parte allegata e richiamata nell'atto introduttivo, consistono nell'insorgenza e/o aggravamento delle seguenti patologie: sindrome ansioso depressiva di grado moderato-severo, alopecia, edentulia, malassorbimento, immunodepressione, crolli vertebrali multipli, dolore cronico e ipotrofia arto inferiore di sinistra;
- la relazione di causalità giuridica tra gli eventi di danno e le conseguenze dannose consistenti in un danno biologico per un periodo di inabilità temporanea (180 giorni di inabilità totale, 100 giorni di inabilità parziale al 75% e
50 giorni al 50%) e per una invalidità permanente nella percentuale del 70%.
10 La sentenza di primo grado ha escluso, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, l'inadempimento della dott.ssa e del Controparte_1 [...]
non ravvisando alcun errore diagnostico nel referto. Controparte_2
Come evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio, nel referto non vi è una diagnosi di attribuzione patologica e “anche la carenza della descrizione delle eventuali lesioni organiche (secondo i dettami di T.C.), lasciano intendere che non vi erano lesioni organiche da sottolineare” (“i referti presi in esame attestavano unicamente la presenza di regioni corporee in cui il tracciante veniva captato dimostrando una certa attività metabolica, ma questa è cosa ben diversa dal sostenere la presenza di metastasi”). Osservano i consulenti che “i referti della dr.ssa non sono CP_1 censurabili in quanto generici e descrittivi di un quadro interpretabile in vari modi,
e non si rilevano referti in cui si parli espressamente di lesioni secondarie o di metastasi o di lesioni ripetitive”. Si aggiunga che la diagnosi finale non spetta al radiologo ma allo specialista della branca specifica, che si avvale degli esami strumentali e di ogni altro elemento clinico funzionale in suo possesso per formulare una diagnosi conclusiva.
Su questo punto, l'appellante non svolge specifiche censure, non dà una diversa lettura del referto della dott.ssa nel senso che esso contiene, invece, una CP_1 diagnosi di malattia tumorale e non solo informazioni di tipo fisiologico suscettibili di diversa interpretazione, da approfondire con successivi esami anatomo patologici e di laboratorio. Di qui l'infondatezza dell'appello proposto nei confronti di e del atteso che la Controparte_1 Controparte_2 valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio sugli esami P.E.T.-T.C. effettuati presso la struttura privata e sul relativo referto della dott.ssa fornisce la prova CP_1 dell'esatto adempimento dell'obbligazione di refertare correttamente gli esiti dell'esame strumentale. Il rigetto dell'appello proposto nei loro confronti assorbe la chiamata in garanzia dei loro assicuratori ( assicuratrice Controparte_4 del che ha incorporato Controparte_2 Controparte_6
e Controparte_12 Controparte_7 assicuratori di ). Controparte_1
Le censure specifiche dell'appellante si riferiscono, piuttosto, alle ragioni di esclusione della responsabilità della , che il giudice Controparte_16 di prime cure ha succintamente esposto in questi termini: “non si comprende da quale documento sia possibile desumere il fatto che l'attrice si sia sottoposta a cicli chemioterapici non necessari o inutili, né tantomeno il fatto che da tali presunti
11 cicli sia derivato un danno psico fisico alla medesima”; “non è provato il fatto che
l'attrice si sia sottoposta a dei cicli inutili di chemioterapia, né che da questi siano derivati direttamente dei danni psico-fisici”. In sostanza, il primo giudice ritiene che non sia stata acquisita la prova dell'inadempimento dell'azienda ospedaliera
(per aver praticato una terapia chemioterapica inutile e dannosa), né la prova degli eventi di danno (le patologie descritte) e del danno biologico conseguente. Secondo
l'appellante, il giudice di prime cure ha invertito l'onere della prova (terzo motivo di impugnazione), spettando alla struttura sanitaria pubblica (debitore) la dimostrazione dell'esatto adempimento (di aver praticato la terapia in presenza di una effettiva malattia tumorale). A suo avviso, inoltre, la documentazione prodotta
(in particolare le cartelle cliniche) dimostra che la terapia è stata attuata in base al solo referto del 16.9.2011, senza un approfondimento diagnostico ( primo e secondo motivo).
Orbene, l'attrice ha allegato all'atto di citazione solo gli esami diagnostico- strumentali svolti in diverse strutture a partire dal 2011 fino al 2015. Non ha depositato la cartella clinica n. 12000153 menzionata dall'appellante e non ha prodotto, neppure nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., altra documentazione sanitaria rilevante, come evidenziato dai consulenti d'ufficio: né la cartella di ricovero, con indicazioni sui cicli di chemioterapia, né visite o referti oncologici, né il piano terapeutico previsto, né una valutazione specialistica oncologica redatta dal team sanitario che ebbe in cura la . Con l'ordinanza Pt_2 del 23.1.2021 il giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie di parte attrice
(sia l'istanza di autorizzazione al deposito di “un supporto informatico” diretto a provare le allegazioni di cui all'atto introduttivo, sia l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.). L'Azienda ospedaliera, costituendosi in giudizio, ha depositato una relazione medico legale di parte. In appello è stata allegata dall'appellante, alla nota scritta depositata in data 5.9.2025, ulteriore documentazione inutilizzabile.
Dalla documentazione prodotta in primo grado si ricava solo che a far data dal
28.9.2011 è stata sottoposta ad un trattamento chemioterapico, Parte_2 interrotto a marzo del 2012 per una debilitazione psico-fisica della paziente, e che in epoca successiva gli esami strumentali eseguiti presso strutture specialistiche avevano dato risultati negativi per metastasi/lesioni secondarie. Come chiarito dai consulenti tecnici d'ufficio in risposta alle osservazioni di parte attrice, non v'è documentazione in merito al percorso oncologico intrapreso, al piano terapeutico eseguito, all'eventuale sospensione della chemioterapia o a visite oncologiche
12 specialistiche. Per cui non è provato che i sanitari del nosocomio salernitano abbiano deciso per il trattamento chemioterapico basandosi solo sul referto del
Centro Radiologico Verrengia, senza altre evidenze cliniche e strumentali della patologia tumorale. Né ciò può presumersi dal fatto che in epoca successiva gli esami eseguiti non hanno rilevato la patologia tumorale.
Non solo non è provato l'inadempimento dell'obbligo di astenersi dal praticare terapie inutili e dannose, in assenza della patologia tumorale, ma non vi è alcuna prova degli eventi di danno e della relazione di causalità materiale con il trattamento chemioterapico a cui era stata sottoposta sette anni e mezzo prima dell'inizio della causa. Posto che anche nell'ambito della responsabilità contrattuale
è onere del creditore fornire la prova dell'evento di danno e della relazione di causalità materiale con l'inadempimento, tale prova non emerge dagli atti. Parte_2
non è stata visitata dai consulenti tecnici d'ufficio, essendo deceduta in
[...] data 26.11.2022, prima del conferimento dell'incarico (la Ctu è stata depositata il
13.12.2023), né risulta dalla documentazione prodotta in primo grado quali erano le sue condizioni. Non vi sono evidenze documentali che la donna fosse affetta dalle patologie descritte come eventi di danno (sindrome ansioso depressiva, alopecia, edentulia, malassorbimento, immunodepressione, crolli vertebrali multipli, dolore cronico e ipotrofia arto inferiore di sinistra), tantomeno che le non rilevate patologie siano state causate dal trattamento di chemioterapia di alcuni anni prima e non da altre cause, considerato, tra l'altro, che la era già stata sottoposta ad Pt_2 analoghi trattamenti (nel gennaio del 2010 aveva subito un intervento chirurgico di emicolectomia per resezione di neoplasia maligna del sigma-retto e successivamente era stata trattata con chemioterapia e radioterapia). Né può sopperire alla carenza documentale la perizia di parte del dott. , non Per_1 supportata dalle evidenze documentali, né dagli accertamenti dei consulenti d'ufficio.
Di qui il rigetto anche dell'appello proposto nei confronti dell'
[...]
, che assorbe la Controparte_3 chiamata in garanzia del suo assicuratore ( . Controparte_5
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di
13 soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore degli appellati, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 226/2025, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti della
[...]
e della Controparte_4 Controparte_5
2. rigetta l'appello proposto nei confronti degli altri appellati;
3. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di appello Parte_1 in favore di del Controparte_1 Controparte_2 dell Controparte_3
di di di
[...] Controparte_4 Controparte_5
e di che Controparte_6 Controparte_7 liquida, per ciascun appellato, in € 6.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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