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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 497/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ GI, Presidente NI LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6151/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sacrofano
elettivamente domiciliato presso Comune Di Sacrofano Comune 00060 Sacrofano RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15441/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110242413954000 TARES 2008
- ISCR.PREV.IPOT. n. 09776202200007440000 TARES 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuna delle parti è comparsa 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15441/2024, depositata in data 16 dicembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 34, dichiarava inammissibile, nulla decidendo per le spese, il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007440000, notificata in data 18 aprile 2023, e impugnata con specifico riferimento alla cartella sottesa n. 09720110242413954000, relativa a ruolo del Comune di Sacrofano per Tassa smaltimento rifiuti 2008 (importo complessivo, comprensivo di interessi e sanzione, pari ad
€ 8.964,01).
La contribuente aveva dedotto la mancata notificazione della cartella sottesa e, comunque,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tra la data dell'asserita notifica della cartella di pagamento (2 febbraio 2012) e la data di notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (18 aprile 2023).
Il primo giudice perveniva alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso così motivando: “
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Sacrofano (e non contro l'Agenzia entrate-riscossione) avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per euro
33.912,16 riferita a più cartelle di pagamento. Richiama però solo la cartella n. 09720110242413954000 notificata il 2/2/2012 per Tares Sacrofano 2008, per euro 8.964,01. Afferma che di detta cartella è venuta a conoscenza con la comunicazione impugnata. Deduce comunque la prescrizione quinquennale dalla asserita notifica della cartella in data 2/2/2012 e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca. Chiede annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese e distrazione a favore del difensore antistatario. L'atto impugnato proviene dall'Agenzia entrate riscossione, e si riferisce a varie cartelle ma la ricorrente ha impugnato solo quella prima indicata. Il ricorso è stato notificato solo al comune di Sacrofano che non si è costituito”.
Con atto notificato il 26 dicembre 2024 al Comune di Sacrofano e depositato il 30 dicembre
2024 ha proposto appello la contribuente.
Nel gravame si sostiene l'ammissibilità del ricorso introduttivo perché “essendo […] stato rivolto nei confronti dell'Ente creditore, sarebbe stato onere di questo ultimo, peraltro unico litisconsorte necessario (a fronte dell'eccezione di prescrizione svolta), se del caso, chiamare in causa nel termine perentorio di cui all'art. 23 del d.lgs. 546/1992 il Concessionario;
fatto non verificatosi”.
Nel merito, si reiterano le eccezioni di mancata notificazione della cartella sottesa e, comunque, di intervenuta prescrizione del credito.
Il Comune di Sacrofano non si è costituito.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
1.In rito, premesso che il ricorso introduttivo è stato notificato prima dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 6 bis D.lgs. 546/1992, che ha introdotto il litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, deve trovare applicazione, nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità secondo cui la tesi per la quale la nullità della notificazione della cartella esattoriale non potrebbe farsi valere nei confronti dell'ente impositore “è erronea, come è erronea la tesi che la questione non possa conoscersi senza la partecipazione al processo del concessionario.
Quest'ultimo costituisce infatti, rispetto all'ente titolare del credito, soltanto un adiectus solutionis causa, sicché non può escludere la legittimazione dell'ente sostituito nella riscossione e non può essere considerato litisconsorte necessario nelle cause in cui si contesta l'esistenza del credito nei confronti del creditore (Cass. 2261/06, 22939/07, 369/09)” (Sez. 5, 30 aprile 2010, n. 10566; nello stesso senso, Sez. 6, 8 gennaio 2015, n. 97, secondo cui “La contestazione della pretesa tributaria attuata mediante impugnazione dell'iscrizione ipotecaria conseguente ad una cartella di pagamento può essere svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore ed il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa" nonché Sez. 5, 4 aprile 2018, n.
8295, che rimarca come “a seguito di Cass.SSUU 16412/07 - è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art.39 d.lgs 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite”).
Quanto sopra a prescindere dall'ulteriore considerazione che, comunque, oltre al difetto di notificazione della cartella, era stata formalmente eccepita l'intervenuta prescrizione del credito, questione all'evidenza riferibile anche all'ente impositore.
2. Una volta riconosciuta l'ammissibilità del ricorso introduttivo, va rilevato che il Comune di
Sacrofano, non costituitosi né in primo né in secondo grado, non ha dato nessuna prova circa la pregressa, rituale notificazione della cartella e circa la presenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione del credito.
S'impone, dunque, in accoglimento dell'appello, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007440000 per la parte riferita alla cartella sottesa n. 09720110242413954000. 3 3. Quanto alle spese, osserva la Corte che il Comune di Sacrofano, come già rilevato, non si è costituito né in primo grado né in appello per resistere alla pretesa azionata dalla contribuente;
l'ente locale, inoltre, non ha emesso l'atto impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) né ha emesso l'originaria cartella di pagamento sottesa di cui la contribuente ha dedotto la mancata notificazione.
In questo quadro, considerato anche il lunghissimo tempo trascorso dalla formazione del ruolo da parte dell'ente impositore (si tratta di tassa smaltimento rifiuti anno 2008 di cui, peraltro, non risulta posta in discussione l'originaria legittimità), ritiene la Corte che a quest'ultimo nulla possa essere addebitato in base al criterio di causalità, secondo il quale la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo “è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo
o al suo protrarsi” (Cass., Sez. 3, 30 maggio 2000, n. 7182; conf. Sez. 3, 27 novembre 2006, n.
25141).
Sussistono, in definitiva, le ragioni, pur nell'accoglimento dell'appello, per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese dell'intero giudizio.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UI MA NI GI AZ
4
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ GI, Presidente NI LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6151/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sacrofano
elettivamente domiciliato presso Comune Di Sacrofano Comune 00060 Sacrofano RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15441/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110242413954000 TARES 2008
- ISCR.PREV.IPOT. n. 09776202200007440000 TARES 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuna delle parti è comparsa 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15441/2024, depositata in data 16 dicembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 34, dichiarava inammissibile, nulla decidendo per le spese, il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007440000, notificata in data 18 aprile 2023, e impugnata con specifico riferimento alla cartella sottesa n. 09720110242413954000, relativa a ruolo del Comune di Sacrofano per Tassa smaltimento rifiuti 2008 (importo complessivo, comprensivo di interessi e sanzione, pari ad
€ 8.964,01).
La contribuente aveva dedotto la mancata notificazione della cartella sottesa e, comunque,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tra la data dell'asserita notifica della cartella di pagamento (2 febbraio 2012) e la data di notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (18 aprile 2023).
Il primo giudice perveniva alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso così motivando: “
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Sacrofano (e non contro l'Agenzia entrate-riscossione) avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per euro
33.912,16 riferita a più cartelle di pagamento. Richiama però solo la cartella n. 09720110242413954000 notificata il 2/2/2012 per Tares Sacrofano 2008, per euro 8.964,01. Afferma che di detta cartella è venuta a conoscenza con la comunicazione impugnata. Deduce comunque la prescrizione quinquennale dalla asserita notifica della cartella in data 2/2/2012 e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca. Chiede annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese e distrazione a favore del difensore antistatario. L'atto impugnato proviene dall'Agenzia entrate riscossione, e si riferisce a varie cartelle ma la ricorrente ha impugnato solo quella prima indicata. Il ricorso è stato notificato solo al comune di Sacrofano che non si è costituito”.
Con atto notificato il 26 dicembre 2024 al Comune di Sacrofano e depositato il 30 dicembre
2024 ha proposto appello la contribuente.
Nel gravame si sostiene l'ammissibilità del ricorso introduttivo perché “essendo […] stato rivolto nei confronti dell'Ente creditore, sarebbe stato onere di questo ultimo, peraltro unico litisconsorte necessario (a fronte dell'eccezione di prescrizione svolta), se del caso, chiamare in causa nel termine perentorio di cui all'art. 23 del d.lgs. 546/1992 il Concessionario;
fatto non verificatosi”.
Nel merito, si reiterano le eccezioni di mancata notificazione della cartella sottesa e, comunque, di intervenuta prescrizione del credito.
Il Comune di Sacrofano non si è costituito.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
1.In rito, premesso che il ricorso introduttivo è stato notificato prima dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 6 bis D.lgs. 546/1992, che ha introdotto il litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, deve trovare applicazione, nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità secondo cui la tesi per la quale la nullità della notificazione della cartella esattoriale non potrebbe farsi valere nei confronti dell'ente impositore “è erronea, come è erronea la tesi che la questione non possa conoscersi senza la partecipazione al processo del concessionario.
Quest'ultimo costituisce infatti, rispetto all'ente titolare del credito, soltanto un adiectus solutionis causa, sicché non può escludere la legittimazione dell'ente sostituito nella riscossione e non può essere considerato litisconsorte necessario nelle cause in cui si contesta l'esistenza del credito nei confronti del creditore (Cass. 2261/06, 22939/07, 369/09)” (Sez. 5, 30 aprile 2010, n. 10566; nello stesso senso, Sez. 6, 8 gennaio 2015, n. 97, secondo cui “La contestazione della pretesa tributaria attuata mediante impugnazione dell'iscrizione ipotecaria conseguente ad una cartella di pagamento può essere svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore ed il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa" nonché Sez. 5, 4 aprile 2018, n.
8295, che rimarca come “a seguito di Cass.SSUU 16412/07 - è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art.39 d.lgs 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite”).
Quanto sopra a prescindere dall'ulteriore considerazione che, comunque, oltre al difetto di notificazione della cartella, era stata formalmente eccepita l'intervenuta prescrizione del credito, questione all'evidenza riferibile anche all'ente impositore.
2. Una volta riconosciuta l'ammissibilità del ricorso introduttivo, va rilevato che il Comune di
Sacrofano, non costituitosi né in primo né in secondo grado, non ha dato nessuna prova circa la pregressa, rituale notificazione della cartella e circa la presenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione del credito.
S'impone, dunque, in accoglimento dell'appello, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200007440000 per la parte riferita alla cartella sottesa n. 09720110242413954000. 3 3. Quanto alle spese, osserva la Corte che il Comune di Sacrofano, come già rilevato, non si è costituito né in primo grado né in appello per resistere alla pretesa azionata dalla contribuente;
l'ente locale, inoltre, non ha emesso l'atto impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) né ha emesso l'originaria cartella di pagamento sottesa di cui la contribuente ha dedotto la mancata notificazione.
In questo quadro, considerato anche il lunghissimo tempo trascorso dalla formazione del ruolo da parte dell'ente impositore (si tratta di tassa smaltimento rifiuti anno 2008 di cui, peraltro, non risulta posta in discussione l'originaria legittimità), ritiene la Corte che a quest'ultimo nulla possa essere addebitato in base al criterio di causalità, secondo il quale la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo “è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo
o al suo protrarsi” (Cass., Sez. 3, 30 maggio 2000, n. 7182; conf. Sez. 3, 27 novembre 2006, n.
25141).
Sussistono, in definitiva, le ragioni, pur nell'accoglimento dell'appello, per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese dell'intero giudizio.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UI MA NI GI AZ
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