Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2939 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
Lignamine, n. 4, elettivamente domiciliata in Messina, via Gonfalone, presso lo studio dell'avv. FRENI ANDREA, (C.F.:
), pec: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 15.07.2024 , nata a [...] Parte_1
il 13.07.1975, premesso che in data 29.11.2016 a Messina aveva contratto matrimonio civile con nato a [...] Controparte_1
(Algeria) il 06.09.1973 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 231 parte 1 anno 2016); che dal matrimonio non erano nati figli;
che essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza emessa dal Tribunale di Messina n. 1762/2023 pubblicata il 06.10.2023; che era decorso il termine di rito per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati e la ricostituzione della comunione materiale e spirituale appariva ormai impossibile;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.08.2024.
All'udienza del 27.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. Il Giudice delegato, ritenuto, quindi, che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
2 Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 1762/2023 pubblicata il 06.10.2023 ed ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, in data 20.03.2023, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio,
l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione
“propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina in data
3 29.11.2016 e iscritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di
Messina al numero 231, parte 1, anno 2016.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2939/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina in data
29.11.2016 e iscritto nel registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Messina al numero 231, parte 1, anno 2016 tra
, nato a [...] il Controparte_1
06.09.1973 e , nata a [...] Parte_1
il 13.07.1975;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 01/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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