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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12596 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12596/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti GENTILE ANTONIO e PEDOTA ANGELA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con i procuratori avv.ti TIBERINO CARLA e CP_1 DAPRILE BARBARA Resistenti
Oggetto: Accertamento negativo del credito contributivo;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 18.11.2022, l'istante in epigrafe indicato ha contestato la legittimità della richiesta di pagamento, di cui alla nota pervenuta il 22.03.2022, della somma complessiva di € 21.435,89, comprensiva di sanzioni, da versarsi a titolo di contributi IVS alla gestione commercianti sul CP_1
1 presupposto della sussistenza di reddito conseguente ad accertamento di irregolarità operato dalla
, in relazione ai redditi d'impresa dichiarati con riferimento all'anno 2015. Controparte_2
A sostegno della domanda, l'istante ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito contributivo, nonché la pregiudizialità del ricorso promosso, in data 22.07.2022, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso la cartella di pagamento, notificata in data 27/5/2022, in cui sarebbe confluito l'accertamento condotto dall' , posto alla base della pretesa Controparte_2 contributiva avanzata dall' . CP_1
A tal fine, ritenendo necessaria “l'attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi alla Commissione Tributaria avverso la indicata cartella di pagamento” (cfr. pag. 4 del ricorso), ha riproposto pedissequamente i motivi di impugnativa già spiegati in sede di ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione, in particolare, afferenti alla supposta “nullità della cartella di pagamento per vizio di motivazione - mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi … - mancata indicazione della norma sanzionatoria asseritamente violata dal contribuente” (v. trascrizione in ricorso).
L'istante ha, dunque, chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva avanzata dall' ; in subordine, di sospendere il presente procedimento “sino all'esito del giudizio CP_1 pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con riferimento al giudizio di opposizione a cartella di pagamento n. 01420210012959461000”; in ogni caso, ha chiesto di dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo vantato dall' , con il favore delle spese di CP_1 giudizio.
CP_ Costituitosi in giudizio, l ha sostenuto la legittimità della pretesa creditoria, evidenziando che “i crediti azionati dall' derivano dalla applicazione delle maggiori imposte dovute sul reddito CP_1 dichiarato dallo stesso ricorrente per l'anno 2015” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva). Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
In ordine alla fondatezza delle pretese dell'ente previdenziale, si rileva che essa rinviene la propria origine nelle verifiche fiscali di competenza dell' . Controparte_2
Si osserva che a norma dell'art. 1 d. lvo 462/1997 “1. Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, [...], devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
2. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva. [...]”.
A mente dell'art. 10 d.lvo 241/1997 (rubricato “Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali”), invero, “1. I soggetti iscritti all' per i propri contributi previdenziali, [...], e CP_1 all devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei CP_3 redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si
2 riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni. [...]”.
L'art. 36-bis D.P.R. 600/1973 (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) così come sostituito dall'art. 13 d.lvo 241/1997, prevede poi che “1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.”
CP_ Va, altresì, osservato che, nella specie, la pretesa dell' si fonda sull'art.
3-bis del D.L. 384 del 1992 (conv. con modificazioni nella L. n. 438 del 1992) secondo cui, a decorrere dall'anno 1993, i contributi previdenziali degli artigiani e dei commercianti sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF (modello UNICO di dichiarazione dei redditi), prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Si evidenzia, a tal riguardo, che la Corte Costituzionale, con sentenza 25.9/7.11.2001, n. 354, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, confermando che i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento.
CP Vi è quindi coincidenza tra la base imponibile rilevante a fini fiscali (Irpef, Irap e per le S.r.l. "non trasparenti") e la base imponibile previdenziale, per cui quest'ultima deriva dalla somma degli imponibili indicati dal contribuente negli appositi quadri della dichiarazione dei redditi. In caso di rettifica in aumento dell'imponibile dichiarato da parte dell'Agenzia della Entrate, inoltre, la maggior base imponibile accertata sarà rilevante non solo a fini fiscali, ma anche a fini contributivi in virtù dell'art.
3-bis D.L. n. 384/1992 cit.
L' ha pertanto diritto al pagamento, da parte del contribuente, di contributi IVS dovuti per il CP_1 periodo dal 01/2015 al 12/2015 alla gestione commercianti, per effetto del reddito dichiarato, oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, i contributi non versati sono relativi ai redditi dichiarati dal ricorrente in relazione all'anno 2015. In particolare, l' ha puntualmente dedotto che “L'odierno ricorrente risulta CP_1 essere iscritto al Registro delle I e, quale titolare dell'impresa individuale esercente attività di
3 "Servizi di consulenza imprenditoriale, Amministrativo- Gestionale e pianificazione aziendale" (cod. ATECO 70.22.09), iniziata il 20/08/2015 e cessata in data 31/12/2020.
… omissis… Nel caso di specie, il ricorrente risulta aver dichiarato per l'anno 2015 un reddito di euro € 87.297,00, come da schermata “punto fisco” allegata, cosicché l'ammontare del prelievo contributivo per la parte eccedente il minimale è stato proporzionalmente aumentato e richiesto in pagamento dall' CP_1
… omissis… Analogamente, ha provveduto a fare l' , che, con liquidazione, ex articolo 36 Controparte_2 bis del decreto del Presidente della Re 3 (che si allega in copia), ha richiesto il pagamento delle imposte non versate e dichiarate con modello Unico ai fini delle II.DD. ed IVA presentato per l'anno d'imposta 2015.” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva).
Orbene, parte ricorrente nell'atto introduttivo si è limitata ad eccepire, nel merito, la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva (su cui v. infra). Né, nel corso del presente giudizio, ha inteso in alcun modo specificamente contestare le suindicate deduzioni analiticamente svolte dall' . CP_1
In proposito, non appare ultroneo osservare come non si possa negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova: a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Ancora, com'è noto, ove si siano compiutamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1353/04 e giurisprudenza successiva) che necessariamente postula che l'allegazione esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendosi negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n. 5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
È, pertanto, fondata la pretesa dell' , derivante dalla applicazione della contribuzione dovuta per CP_1 legge al reddito dichiarato dal ricorrente per l'anno 2015.
In ogni caso, si osserva che, nel ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente non ha minimamente contestato l'ammontare dei contributi pretesi dall' in base all'accertamento fiscale della base CP_1 imponibile da cui era scaturito il credito contri , essendosi limitata a sostenere di avere impugnato la relativa cartella di pagamento dinanzi alla Giurisdizione Tributaria;
di talché, a dire del ricorrente l'accertamento non potrebbe in alcun modo costituire la base definitiva per il ricalcolo dei contributi IVS.
Il ricorrente, in altre parole, non ha contestato le deduzioni dell' , quindi, in base al principio CP_5 di non contestazione ex art. 115 c.p.c., le risultanze fiscali devon rsi definitivamente acclarate al presente giudizio. Pertanto, in ossequio all'orientamento consolidato della Suprema Corte (ex multis Cass. n. 24900/2019) secondo cui, in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato odierno opponente, l'atto di accertamento deve ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto. In altre parole, il fatto costitutivo del diritto può considerarsi pacifico tra le parti ed essere posto a base della decisione ancorché non provato, quando manca di contestazione specifica e circostanziata e non solo generica e caratterizzata dall'utilizzo di formule di rito, ovvero quando la parte medesima imposta le proprie difese su circostanze ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento del fatto stesso (Cass. Sez. III, n. 5699/99; Cass. Sez. Lav. 18598/2003, C. App. Bari n. 1080/2012).
4 Ciò posto, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La legge n° 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10)”. La normativa sopra riportata è entrata in vigore il 17 agosto 1995, ma il legislatore, quanto ai tempi di attuazione, ha distinto tra i diversi contributi: per quelli destinati alle gestioni pensionistiche provvede la lettera a), che prevede un termine prescrizionale decennale, che si riduce a cinque anni dal 1 gennaio 1996; la lettera b) prevede per tutti gli altri contributi l'immediata entrata in vigore del termine quinquennale. La Suprema Corte a sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale registratosi sull' interpretazione dei commi 9 e 10 della legge citata, con decisione n. 6173 del 07-03-2008 ha chiarito che la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge -salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente- il termine di prescrizione è Controparte_6 quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all' art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Nella specie, dalla documentazione allegata agli atti, emerge che la contribuzione richiesta in pagamento è afferente all'anno 2015, per cui nell'ipotesi in esame opera il termine prescrizionale quinquennale.
In ordine alla eccezione di prescrizione, occorre, poi, rilevare come il (DL n. 18/2020) ha determinato la sospensione, dal 8 marzo fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”. Il Decreto Legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione. Il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021) ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. I termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
5 Mette conto osservare che, ove anche si ritenesse non applicabile all'ipotesi in esame l'art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) - a mente dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui
“Peraltro, come evidenziato dalla difesa delle parti resistenti, ai fini del computo del termine di prescrizione deve farsi riferimento ai provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19. Più nello specifico, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11,comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 -circ. 126 del 10 agosto 2021). Le parti convenute richiamano, altresì, l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di RGL n.1095/2022 pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
6 Ebbene, ritiene questo Giudice che, nella specie, non possa trovare applicazione l'art. 68 cit., il quale fa riferimento ai soli termini di versamento e quindi rileva per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali quindi più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché appunto il credito è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021, per cui l'art. 68 non opera in relazione ai crediti per i quali i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore del D.L.. n. 18/2020 per i quali, quindi opera invece solo la sospensione di 129 giorni, cui si somma quella di 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.6.2021” (cfr. sentenza del Tribunale Torino sez. V, 21/09/2022, n. 1247) - il risultato in punto di mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale, nel caso di specie, non muterebbe.
Pertanto, vista la normativa emergenziale del periodo Covid-19, considerata la sospensione per il periodo dal 8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, è evidente che non si può considerare prescritto il credito contributivo, dovendosi escludere che alla data del 22.03.2022 fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale decorrente - a dire della parte ricorrente - dal 16.06.2016.
Né può assegnarsi rilievo nell'ambito dell'odierna indagine sulla fondatezza della pretesa contributiva ai motivi di impugnazione - ivi pedissequamente riproposti - della cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione, formulati nel ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, afferenti alla supposta “nullità della cartella di pagamento per vizio di motivazione - mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi - mancata indicazione della norma sanzionatoria asseritamente violata dal contribuente”, peraltro, relativi alla legittimità del titolo esecutivo e non involgenti alcuna verifica circa la correttezza della base imponibile.
Appare, pertanto, non effettivamente utile ai fini del decidere “l'attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi alla Commissione Tributaria avverso la indicata cartella di pagamento” (cfr. pag. 4 del ricorso).
Poiché la parte ricorrente non ha allegato né provato alcunché in ordine alla sussistenza di fatti estintivi dell'obbligazione dedotta, ma ha semplicemente fatto riferimento alla proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari ed ai motivi suindicati, non può che conseguirne il rigetto delle domande di accertamento negativo del credito contributivo.
Da tutto quanto sopra precede, discende il rigetto del ricorso, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 18.11.2022, così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che CP_1 liquida in complessivi € 2.000,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 11.09.2025 Il Giudice
Claudia Tanzarella
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12596/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti GENTILE ANTONIO e PEDOTA ANGELA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con i procuratori avv.ti TIBERINO CARLA e CP_1 DAPRILE BARBARA Resistenti
Oggetto: Accertamento negativo del credito contributivo;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 18.11.2022, l'istante in epigrafe indicato ha contestato la legittimità della richiesta di pagamento, di cui alla nota pervenuta il 22.03.2022, della somma complessiva di € 21.435,89, comprensiva di sanzioni, da versarsi a titolo di contributi IVS alla gestione commercianti sul CP_1
1 presupposto della sussistenza di reddito conseguente ad accertamento di irregolarità operato dalla
, in relazione ai redditi d'impresa dichiarati con riferimento all'anno 2015. Controparte_2
A sostegno della domanda, l'istante ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito contributivo, nonché la pregiudizialità del ricorso promosso, in data 22.07.2022, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso la cartella di pagamento, notificata in data 27/5/2022, in cui sarebbe confluito l'accertamento condotto dall' , posto alla base della pretesa Controparte_2 contributiva avanzata dall' . CP_1
A tal fine, ritenendo necessaria “l'attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi alla Commissione Tributaria avverso la indicata cartella di pagamento” (cfr. pag. 4 del ricorso), ha riproposto pedissequamente i motivi di impugnativa già spiegati in sede di ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione, in particolare, afferenti alla supposta “nullità della cartella di pagamento per vizio di motivazione - mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi … - mancata indicazione della norma sanzionatoria asseritamente violata dal contribuente” (v. trascrizione in ricorso).
L'istante ha, dunque, chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva avanzata dall' ; in subordine, di sospendere il presente procedimento “sino all'esito del giudizio CP_1 pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con riferimento al giudizio di opposizione a cartella di pagamento n. 01420210012959461000”; in ogni caso, ha chiesto di dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo vantato dall' , con il favore delle spese di CP_1 giudizio.
CP_ Costituitosi in giudizio, l ha sostenuto la legittimità della pretesa creditoria, evidenziando che “i crediti azionati dall' derivano dalla applicazione delle maggiori imposte dovute sul reddito CP_1 dichiarato dallo stesso ricorrente per l'anno 2015” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva). Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
In ordine alla fondatezza delle pretese dell'ente previdenziale, si rileva che essa rinviene la propria origine nelle verifiche fiscali di competenza dell' . Controparte_2
Si osserva che a norma dell'art. 1 d. lvo 462/1997 “1. Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, [...], devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
2. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva. [...]”.
A mente dell'art. 10 d.lvo 241/1997 (rubricato “Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali”), invero, “1. I soggetti iscritti all' per i propri contributi previdenziali, [...], e CP_1 all devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei CP_3 redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si
2 riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni. [...]”.
L'art. 36-bis D.P.R. 600/1973 (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) così come sostituito dall'art. 13 d.lvo 241/1997, prevede poi che “1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.”
CP_ Va, altresì, osservato che, nella specie, la pretesa dell' si fonda sull'art.
3-bis del D.L. 384 del 1992 (conv. con modificazioni nella L. n. 438 del 1992) secondo cui, a decorrere dall'anno 1993, i contributi previdenziali degli artigiani e dei commercianti sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF (modello UNICO di dichiarazione dei redditi), prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Si evidenzia, a tal riguardo, che la Corte Costituzionale, con sentenza 25.9/7.11.2001, n. 354, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, confermando che i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento.
CP Vi è quindi coincidenza tra la base imponibile rilevante a fini fiscali (Irpef, Irap e per le S.r.l. "non trasparenti") e la base imponibile previdenziale, per cui quest'ultima deriva dalla somma degli imponibili indicati dal contribuente negli appositi quadri della dichiarazione dei redditi. In caso di rettifica in aumento dell'imponibile dichiarato da parte dell'Agenzia della Entrate, inoltre, la maggior base imponibile accertata sarà rilevante non solo a fini fiscali, ma anche a fini contributivi in virtù dell'art.
3-bis D.L. n. 384/1992 cit.
L' ha pertanto diritto al pagamento, da parte del contribuente, di contributi IVS dovuti per il CP_1 periodo dal 01/2015 al 12/2015 alla gestione commercianti, per effetto del reddito dichiarato, oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, i contributi non versati sono relativi ai redditi dichiarati dal ricorrente in relazione all'anno 2015. In particolare, l' ha puntualmente dedotto che “L'odierno ricorrente risulta CP_1 essere iscritto al Registro delle I e, quale titolare dell'impresa individuale esercente attività di
3 "Servizi di consulenza imprenditoriale, Amministrativo- Gestionale e pianificazione aziendale" (cod. ATECO 70.22.09), iniziata il 20/08/2015 e cessata in data 31/12/2020.
… omissis… Nel caso di specie, il ricorrente risulta aver dichiarato per l'anno 2015 un reddito di euro € 87.297,00, come da schermata “punto fisco” allegata, cosicché l'ammontare del prelievo contributivo per la parte eccedente il minimale è stato proporzionalmente aumentato e richiesto in pagamento dall' CP_1
… omissis… Analogamente, ha provveduto a fare l' , che, con liquidazione, ex articolo 36 Controparte_2 bis del decreto del Presidente della Re 3 (che si allega in copia), ha richiesto il pagamento delle imposte non versate e dichiarate con modello Unico ai fini delle II.DD. ed IVA presentato per l'anno d'imposta 2015.” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva).
Orbene, parte ricorrente nell'atto introduttivo si è limitata ad eccepire, nel merito, la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva (su cui v. infra). Né, nel corso del presente giudizio, ha inteso in alcun modo specificamente contestare le suindicate deduzioni analiticamente svolte dall' . CP_1
In proposito, non appare ultroneo osservare come non si possa negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova: a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Ancora, com'è noto, ove si siano compiutamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1353/04 e giurisprudenza successiva) che necessariamente postula che l'allegazione esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendosi negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n. 5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
È, pertanto, fondata la pretesa dell' , derivante dalla applicazione della contribuzione dovuta per CP_1 legge al reddito dichiarato dal ricorrente per l'anno 2015.
In ogni caso, si osserva che, nel ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente non ha minimamente contestato l'ammontare dei contributi pretesi dall' in base all'accertamento fiscale della base CP_1 imponibile da cui era scaturito il credito contri , essendosi limitata a sostenere di avere impugnato la relativa cartella di pagamento dinanzi alla Giurisdizione Tributaria;
di talché, a dire del ricorrente l'accertamento non potrebbe in alcun modo costituire la base definitiva per il ricalcolo dei contributi IVS.
Il ricorrente, in altre parole, non ha contestato le deduzioni dell' , quindi, in base al principio CP_5 di non contestazione ex art. 115 c.p.c., le risultanze fiscali devon rsi definitivamente acclarate al presente giudizio. Pertanto, in ossequio all'orientamento consolidato della Suprema Corte (ex multis Cass. n. 24900/2019) secondo cui, in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato odierno opponente, l'atto di accertamento deve ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto. In altre parole, il fatto costitutivo del diritto può considerarsi pacifico tra le parti ed essere posto a base della decisione ancorché non provato, quando manca di contestazione specifica e circostanziata e non solo generica e caratterizzata dall'utilizzo di formule di rito, ovvero quando la parte medesima imposta le proprie difese su circostanze ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento del fatto stesso (Cass. Sez. III, n. 5699/99; Cass. Sez. Lav. 18598/2003, C. App. Bari n. 1080/2012).
4 Ciò posto, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La legge n° 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10)”. La normativa sopra riportata è entrata in vigore il 17 agosto 1995, ma il legislatore, quanto ai tempi di attuazione, ha distinto tra i diversi contributi: per quelli destinati alle gestioni pensionistiche provvede la lettera a), che prevede un termine prescrizionale decennale, che si riduce a cinque anni dal 1 gennaio 1996; la lettera b) prevede per tutti gli altri contributi l'immediata entrata in vigore del termine quinquennale. La Suprema Corte a sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale registratosi sull' interpretazione dei commi 9 e 10 della legge citata, con decisione n. 6173 del 07-03-2008 ha chiarito che la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge -salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente- il termine di prescrizione è Controparte_6 quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all' art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Nella specie, dalla documentazione allegata agli atti, emerge che la contribuzione richiesta in pagamento è afferente all'anno 2015, per cui nell'ipotesi in esame opera il termine prescrizionale quinquennale.
In ordine alla eccezione di prescrizione, occorre, poi, rilevare come il (DL n. 18/2020) ha determinato la sospensione, dal 8 marzo fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”. Il Decreto Legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione. Il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021) ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. I termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
5 Mette conto osservare che, ove anche si ritenesse non applicabile all'ipotesi in esame l'art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) - a mente dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui
“Peraltro, come evidenziato dalla difesa delle parti resistenti, ai fini del computo del termine di prescrizione deve farsi riferimento ai provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19. Più nello specifico, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11,comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 -circ. 126 del 10 agosto 2021). Le parti convenute richiamano, altresì, l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di RGL n.1095/2022 pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
6 Ebbene, ritiene questo Giudice che, nella specie, non possa trovare applicazione l'art. 68 cit., il quale fa riferimento ai soli termini di versamento e quindi rileva per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali quindi più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché appunto il credito è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021, per cui l'art. 68 non opera in relazione ai crediti per i quali i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore del D.L.. n. 18/2020 per i quali, quindi opera invece solo la sospensione di 129 giorni, cui si somma quella di 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.6.2021” (cfr. sentenza del Tribunale Torino sez. V, 21/09/2022, n. 1247) - il risultato in punto di mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale, nel caso di specie, non muterebbe.
Pertanto, vista la normativa emergenziale del periodo Covid-19, considerata la sospensione per il periodo dal 8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, è evidente che non si può considerare prescritto il credito contributivo, dovendosi escludere che alla data del 22.03.2022 fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale decorrente - a dire della parte ricorrente - dal 16.06.2016.
Né può assegnarsi rilievo nell'ambito dell'odierna indagine sulla fondatezza della pretesa contributiva ai motivi di impugnazione - ivi pedissequamente riproposti - della cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione, formulati nel ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, afferenti alla supposta “nullità della cartella di pagamento per vizio di motivazione - mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi - mancata indicazione della norma sanzionatoria asseritamente violata dal contribuente”, peraltro, relativi alla legittimità del titolo esecutivo e non involgenti alcuna verifica circa la correttezza della base imponibile.
Appare, pertanto, non effettivamente utile ai fini del decidere “l'attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi alla Commissione Tributaria avverso la indicata cartella di pagamento” (cfr. pag. 4 del ricorso).
Poiché la parte ricorrente non ha allegato né provato alcunché in ordine alla sussistenza di fatti estintivi dell'obbligazione dedotta, ma ha semplicemente fatto riferimento alla proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari ed ai motivi suindicati, non può che conseguirne il rigetto delle domande di accertamento negativo del credito contributivo.
Da tutto quanto sopra precede, discende il rigetto del ricorso, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 18.11.2022, così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che CP_1 liquida in complessivi € 2.000,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 11.09.2025 Il Giudice
Claudia Tanzarella
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