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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10032 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 20206/2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Mario Parte_1
Lucci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Roma,
P.zza di Novella 1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini dell'assegno di invalidità ex art. 13 L.
118/1971; di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla ctu espletata nel corso del detto procedimento, in cui non erano state riconosciute le condizioni utili ai fini della prestazione assistenziale indicata, ha convenuto in giudizio l' , affinché, previa rinnovazione della ctu, fossero riconosciute la condizioni CP_1
sanitaria utili ai fini dell'assegno di invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
Pur a seguito di tempestiva e regolare notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto, non si è costituito in giudizio l' , di cui è stata pertanto dichiarata la CP_1
contumacia.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale della sola parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla pagina 2 di 5 motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente,
i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa, dopo aver elencato le patologie da cui è affetta, si sia limitata a censurare il parere espresso dal CTU, in quanto ritenuto “incoerente e non condivisibile”, con “conclusioni erronee, infondate ed assolutamente contraddittorie”.
Deve innanzi tutto premettersi che il CTU nominato nel giudizio di ATP, Dott.
[...]
ha così relazionato: Per_1
“Nel caso di specie si tratta di un soggetto affetto da cisti della tasca di RA sottoposta a triplice intervento chirurgico, per recidiva periodica, nel 2016, nel 2021
e nel 2023. La cisti della tasca di RA è una lesione accrescitiva benigna situata sopra la ghiandola ipofisaria;
nello specifico si tratta di una cisti piena di liquido situata nella parte posteriore della adenoipofisi. Essa si presenta quando la tasca di
RA non si sviluppa correttamente, e varia in dimensioni da 2 a 40 mm di diametro. Le cisti della tasca di RA che causano i sintomi sono lesioni relativamente poco comuni, che rappresentano meno dell'uno per cento di tutte le masse primitive all'interno dell'encefalo. Possono presentarsi a qualsiasi età, anche se nella maggior parte dei casi sono diagnosticate in adulti. Le cisti della tasca di
RA a volte si presentano insieme ad adenomi ipofisari. Spesso, le cisti della tasca di RA non causano sintomi. Spesso si tratta di reperti occasionali. Se il tumore si accresce fino a notevoli dimensioni, può causare sintomi per la compressione delle strutture circostanti. Cisti di RA di maggiori dimensioni possono causare: perdita
pagina 3 di 5 della vista. Ciò si verifica quando la cisti cresce verso l'alto, comprimendo il chiasma ottico;
perdita della visione periferica esterna, denominata emianopsia bitemporale: quando severa, un paziente può vedere solo ciò che è direttamente di fronte a loro.
Altri problemi visivi possono includere: perdita dell'acuità visiva (visione sfocata), soprattutto se la cisti cresce in avanti comprimendo un nervo ottico;
colori non percepiti brillanti come al solito.
La tabella di cui al D.M.
5.2.1992 valuta la neoplasia con prognosi favorevole con grave compromissione funzionale nella misura del 70% (cod. 9323). Peraltro, va rilevato come non risulti documentazione sanitaria successivamente alla visita endocrinologica del 25 gennaio 2024. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si conferma che il sig. è da considerare soggetto invalido con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa nella misura del 70% (settanta percento), ai sensi della Legge n. 118/71 artt. 2 e 13 e del D. L.gsl.509/88 art.
9. Con decorrenza dall'epoca della revisione del marzo 2024”.
A fronte di tale puntuale esposizione in merito alla patologia riscontrata e alla percentuale di invalidità ad essa attribuita (in forza del preciso richiamo alla percentuale delle tabelle citate), nel ricorso non viene operata alcuna valutazione alternativa dell'incidenza funzionale della suddetta patologia, con l'indicazione delle diversa percentuale di invalidità che si ritenere sia derivata per effetto della stessa, essendosi la parte ricorrente limitata a paventare l'andamento ingravescente della patologia, senza però allegare, né tantomeno provare un eventuale aggravamento rispetto al quadro clinico così come descritto dal CTU. In altre parole, la parte ricorrente neppure fornisce un quadro valutativo alternativo a quello espresso dal
CTU nominato dal primo giudice;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici generiche contestazioni rispetto alla valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico;
valutazione non ritenuta corrispondente al diverso valore cui aspira la parte ricorrente (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
pagina 4 di 5 Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla sulle spese di lite.
Roma, 9.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 20206/2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Mario Parte_1
Lucci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Roma,
P.zza di Novella 1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini dell'assegno di invalidità ex art. 13 L.
118/1971; di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla ctu espletata nel corso del detto procedimento, in cui non erano state riconosciute le condizioni utili ai fini della prestazione assistenziale indicata, ha convenuto in giudizio l' , affinché, previa rinnovazione della ctu, fossero riconosciute la condizioni CP_1
sanitaria utili ai fini dell'assegno di invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
Pur a seguito di tempestiva e regolare notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto, non si è costituito in giudizio l' , di cui è stata pertanto dichiarata la CP_1
contumacia.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale della sola parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla pagina 2 di 5 motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente,
i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa, dopo aver elencato le patologie da cui è affetta, si sia limitata a censurare il parere espresso dal CTU, in quanto ritenuto “incoerente e non condivisibile”, con “conclusioni erronee, infondate ed assolutamente contraddittorie”.
Deve innanzi tutto premettersi che il CTU nominato nel giudizio di ATP, Dott.
[...]
ha così relazionato: Per_1
“Nel caso di specie si tratta di un soggetto affetto da cisti della tasca di RA sottoposta a triplice intervento chirurgico, per recidiva periodica, nel 2016, nel 2021
e nel 2023. La cisti della tasca di RA è una lesione accrescitiva benigna situata sopra la ghiandola ipofisaria;
nello specifico si tratta di una cisti piena di liquido situata nella parte posteriore della adenoipofisi. Essa si presenta quando la tasca di
RA non si sviluppa correttamente, e varia in dimensioni da 2 a 40 mm di diametro. Le cisti della tasca di RA che causano i sintomi sono lesioni relativamente poco comuni, che rappresentano meno dell'uno per cento di tutte le masse primitive all'interno dell'encefalo. Possono presentarsi a qualsiasi età, anche se nella maggior parte dei casi sono diagnosticate in adulti. Le cisti della tasca di
RA a volte si presentano insieme ad adenomi ipofisari. Spesso, le cisti della tasca di RA non causano sintomi. Spesso si tratta di reperti occasionali. Se il tumore si accresce fino a notevoli dimensioni, può causare sintomi per la compressione delle strutture circostanti. Cisti di RA di maggiori dimensioni possono causare: perdita
pagina 3 di 5 della vista. Ciò si verifica quando la cisti cresce verso l'alto, comprimendo il chiasma ottico;
perdita della visione periferica esterna, denominata emianopsia bitemporale: quando severa, un paziente può vedere solo ciò che è direttamente di fronte a loro.
Altri problemi visivi possono includere: perdita dell'acuità visiva (visione sfocata), soprattutto se la cisti cresce in avanti comprimendo un nervo ottico;
colori non percepiti brillanti come al solito.
La tabella di cui al D.M.
5.2.1992 valuta la neoplasia con prognosi favorevole con grave compromissione funzionale nella misura del 70% (cod. 9323). Peraltro, va rilevato come non risulti documentazione sanitaria successivamente alla visita endocrinologica del 25 gennaio 2024. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si conferma che il sig. è da considerare soggetto invalido con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa nella misura del 70% (settanta percento), ai sensi della Legge n. 118/71 artt. 2 e 13 e del D. L.gsl.509/88 art.
9. Con decorrenza dall'epoca della revisione del marzo 2024”.
A fronte di tale puntuale esposizione in merito alla patologia riscontrata e alla percentuale di invalidità ad essa attribuita (in forza del preciso richiamo alla percentuale delle tabelle citate), nel ricorso non viene operata alcuna valutazione alternativa dell'incidenza funzionale della suddetta patologia, con l'indicazione delle diversa percentuale di invalidità che si ritenere sia derivata per effetto della stessa, essendosi la parte ricorrente limitata a paventare l'andamento ingravescente della patologia, senza però allegare, né tantomeno provare un eventuale aggravamento rispetto al quadro clinico così come descritto dal CTU. In altre parole, la parte ricorrente neppure fornisce un quadro valutativo alternativo a quello espresso dal
CTU nominato dal primo giudice;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici generiche contestazioni rispetto alla valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico;
valutazione non ritenuta corrispondente al diverso valore cui aspira la parte ricorrente (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
pagina 4 di 5 Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla sulle spese di lite.
Roma, 9.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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