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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Matteo Frasca Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 200 R.G.A. 2024, riassunta in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione D A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti n.q. di eredi di , rappresentati e
[...] Persona_1 difesi dall' Avvocato Giuseppe Nicoletti
- ricorrenti in riassunzione- C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale e rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Marinelli
- resistente - All'udienza del 24/04/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1246/2008 del 30.06.2008 il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda proposta da diretta a sentir condannare Persona_1
l' , alle cui dipendenze lo stesso aveva Controparte_1 lavorato dall'8 giugno 1987 come dirigente sanitario di primo livello, al risarcimento del danno da usura psicofisica e del danno esistenziale alla vita di relazione che deduceva di aver subìto a causa della sistematica adibizione (motivata dalla cronica carenza di personale medico) a turni di lavoro e di reperibilità nei giorni festivi e del mancato godimento dei riposi compensativi nel periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 2004; riteneva il Tribunale che il dedotto danno non patrimoniale da usura psicofisica non fosse stato adeguatamente allegato e provato e che, quanto in
1 particolare all'invocato danno esistenziale, risultassero generiche le allegazioni del ricorrente circa l'incidenza negativa che le predette condizioni lavorative avrebbero prodotto sulla sua vita di relazione e non fosse stata fornita alcuna prova specifica
“delle concrete circostanze in cui la prestazione lavorativa avesse limitato quotidianamente la sua personalità ed i suoi rapporti interpersonali”. Adìta dal la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. Parte_2
631/2012 riformava parzialmente la sentenza di primo grado: premessa la differenza ontologica e la non equiparabilità tra attività lavorativa propriamente detta e servizio di reperibilità svolto nel giorno di riposo settimanale, e ritenuto pertanto che la mancata fruizione dei riposi compensativi dovesse essere valutata come fonte di un'obbligazione risarcitoria soltanto in relazione ai giorni festivi effettivamente lavorati, alla luce dei parametri retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto, riteneva liquidabile all'appellante un “compenso aggiuntivo a quello fruito, pari al 100% della retribuzione giornaliera ordinaria aumentata del compenso per il lavoro festivo”, determinandone l'importo, all'esito di CTU contabile, in € 26.075,51, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al mese di dicembre 2011, oltre ulteriori accessori fino al saldo. Tale sentenza veniva impugnata da entrambe le parti;
la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17238/2016, accogliendo il primo motivo del ricorso principale proposto dall' , affermava che aveva errato la Corte territoriale nel Controparte_1 ravvisare nella sola circostanza del superamento dei limiti orari e nella violazione della disciplina dei riposi fissati dalla contrattazione collettiva l'unico presupposto costitutivo del danno da usura psicofisica, di cui si chiedeva il risarcimento, danno che, peraltro, liquidava parametrandolo erroneamente all'importo alle retribuzioni correlate alla maggiore prestazione lavorativa;
era, invece, necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, che il lavoratore fornisse la prova ulteriore del danno in concreto subìto, evidenziando che “il ricorrente, tanto con l'atto introduttivo come in sede di gravame, non aveva fatto valere un credito retributivo ma esclusivamente proposto domande risarcitorie con le quali aveva chiesto il ristoro del danno derivante dalla maggiore gravosità del lavoro nonché del pregiudizio prodotto da insostenibili ritmi di lavoro nella sfera delle attività di realizzazione della persona”. Inoltre, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dal lavoratore, rilevava l'omessa pronuncia sia in ordine alla domanda relativa al danno morale/esistenziale, inteso come “compromissione delle attività non reddituali attraverso le quali si realizza la persona umana, e cioè derivante dalla impossibilità di coltivare interessi culturali, attività ludiche in relazioni sociali”, sia con riguardo ai danni chiesti relativamente al periodo dal 1° luglio 1998 al 28 Febbraio 2000.
2 Rimetteva la causa, pertanto, alla medesima Corte territoriale al fine di procedere a un nuovo esame di entrambe le domande risarcitorie - sia quella del danno da usura psicofisica, sia del danno morale ed esistenziale, considerando anche il periodo dal 1° luglio 1998 al 28 Febbraio 2000 – enunciando il seguente principio di diritto: “ove il lavoratore richieda, in relazione alla modalità della prestazione, il risarcimento del danno non patrimoniale per usura psicofisica ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'articolo 36 della Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza nell'ambito specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni ed a mezzo del fatto notorio), il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed, anzi, la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno, mentre non rileva la fruizione successiva di riposi maggiori, essendo il termine di riferimento quello del giorno e della settimana”. Con sentenza n. 296/2017 del 22.05.2017 questa Corte, in diversa composizione, ha confermato la sentenza di primo grado escludendo che il avesse dimostrato, ed ancor prima specificamente allegato, il pregiudizio Parte_2 del quale aveva chiesto il risarcimento, limitandosi “ad allegare il supposto inadempimento” in merito al quale si era articolata, in via esclusiva, l'attività istruttoria espletata nel precedente grado di gravame;
ha, dunque, soggiunto : “il fatto (inadempimento) noto che il lavoratore afferma di aver provato non può neanche costituire la base per argomentare in termini presuntivi… il lamentato pregiudizio. Il danno da usura psicofisica, eventualmente derivante dalla prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo, non coincide infatti con la maggiore penosità della stessa, che è compensata con le maggiorazioni e i meccanismi remunerativi previsti dalla contrattazione collettiva che, come già detto, non Parte_2 ha chiesto, ma costituisce un quid pluris rispetto al quale difetta radicalmente, oltre alla prova, anche l'allegazione. Del pari la affermata lesione del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, nel consesso familiare e sociale, è improntata ad affermazioni generiche, non ancorate cioè a fatti specifici e comunque, al riguardo, il ricorrente non ha provato né chiesto di provare alcunché”. Adìta dagli eredi (odierni ricorrenti in riassunzione) di , Persona_1 nel frattempo deceduto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1350/2024 del 12.01.2024, ha nuovamente cassato la sentenza di merito, accogliendo il terzo e quarto motivo di ricorso. Con ricorso depositato il 29.02.2024 Parte_1 Parte_2
e hanno riassunto il giudizio reiterando tutte le
[...] Parte_3 domande già proposte con il ricorso di primo grado e chiedendo la condanna
3 dell' al risarcimento dei danni da illecito contrattuale da usura Controparte_2 psicofisica ed alla vita di relazione, mediante il pagamento del complessivo importo di € 109.385,18, dal quale detrarre la somma di € 20.316,87 già corrisposta dall' in esecuzione della prima sentenza della Corte di Appello. L' si è costituita resistendo al ricorso. Controparte_2
All'udienza del 24.04.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI In via del tutto preliminare appare utile ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass. n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno. Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617; Cass. 10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095). Sulla scorta di tali premesse occorre, dunque, anzitutto dare atto della sussistenza del giudicato interno – per difetto di impugnazione della statuizione contenuta nella prima sentenza di appello - in ordine all'accertato inadempimento datoriale, consistito nell'aver adibito il a turni di reperibilità (255 interi e Parte_2
478 ridotti) oltre il limite massimo consentito dalla contrattazione collettiva, nel non avergli consentito il godimento di riposi settimanali (avendo lo stesso prestato attività lavorativa per n. 94 giorni festivi dal 1.01.2000 al 31.12.2004, così come accertato nella consulenza tecnica espletata nel primo giudizio di appello), né di turni di riposo compensativo (nel numero di 111). Sulla scorta di tale presupposto di fatto, ormai incontestabile, la Suprema Corte ha cassato la seconda sentenza di appello nella parte in cui ha “drasticamente
4 escluso la possibilità di presumere, anche solo in parte, il danno derivante dalle violazioni datoriali, rifiutando in radice la possibilità del ricorso alle presunzioni ed al <
“- in tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, la sistematica richiesta
o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche - qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino - lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore, con la differenza che, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell'orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere in re ipsa, nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce per ottenere il risarcimento è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16711 del 05/08/2020);
- la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 18884 del 15/07/2019);
- in tema di riposo settimanale, qualora il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica per la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale ed in contrasto con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., la sussistenza di tale danno deve presumersi, mentre non può ritenersi presunto l'ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico - che si concretizza in una "infermità" conseguente all'attività lavorativa continua non seguita dai riposi settimanali che il lavoratore assuma di aver subito, dovendosene invece dimostrare la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente (Cass. Sez. L - Sentenza n. 24563 del 01/12/2016);
- la prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in
5 quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14710 del 14/07/2015).”
Ha, dunque, evidenziato come, in violazione di tali principi, la Corte territoriale abbia “non solo negato qualsiasi possibilità di giungere alla prova del pregiudizio lamentato dal lavoratore tramite presunzioni, ma anche omesso radicalmente di valutare a tal fine la rilevanza del fatto notorio che, anzi, nella decisione medesima risulta radicalmente ed apoditticamente negato”.
Questo il solco segnato dall'ordinanza di rinvio nel cui ambito deve svolgersi l'accertamento rimesso a questo Collegio. Ne consegue anzitutto che, alla stregua dei sopra ricordati principi, nella ormai incontroversa circostanza dell'inadempimento datoriale e delle sue caratteristiche, il danno da usura psico-fisica deve presumersi, dovendosi ritenere in re ipsa. Infatti, come accertato dal CTU di primo grado, tale inadempimento è consistito in una sistematica e massiccia violazione, per lungo tempo, delle disposizioni contrattuali sui limiti massimi dell'orario ed in materia di turni, riposi e reperibilità, atteso che il Parte_2
a) non ha goduto di 94 riposi settimanali, per il periodo 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004, ciò che il CTU ha potuto accertare dalla documentazione aziendale sottoposta al suo esame, relativa a tale periodo;
quanto al periodo precedente, con riferimento al quale il ricorrente aveva lamentato la medesima condotta datoriale, analogo inadempimento rinviene adeguata prova nella deposizione testimoniale resa dal dottor (verbale udienza del 12.04.2011, nel corso del primo Tes_1 giudizio di appello), il quale, dal 1999 primario del laboratorio di patologia clinica ove prestava servizio il ha riferito che, Parte_2 sebbene all'epoca occorresse la presenza di quattro dirigenti medici, oltre il primario, per coprire tutti i turni necessari, al predetto laboratorio erano addetti soltanto due dirigenti medici. Ritiene dunque la Corte che anche per il periodo dal 1998 al 2000, per coprire i turni indispensabili al funzionamento del servizio, ed attesa la mancanza di metà dell'organico a ciò necessario, il non sia stato messo nelle condizioni di Parte_2 usufruire dei riposi settimanali nella stessa proporzione in cui ciò è stato documentalmente accertato per il periodo successivo;
6 b) non ha potuto godere di 111 turni di riposo compensativo;
c) ha svolto un totale di 255 turni interi (12 ore) e 478 ridotti (6 ore) oltre i 10 mensili (per un totale di 110 all'anno) previsti quali limite massimo dalla contrattazione collettiva. Il danno da usura psicofisica deve pertanto ritenersi dimostrato, per presunzioni, non solo in relazione alle accertate modalità di estrinsecazione della prestazione lavorativa, imposte – a causa della mancanza di sufficiente personale sanitario - in aperta e sistematica violazione delle norme contrattuali sui ritmi di lavoro e sui riposi, ma anche in considerazione della particolare tipologia delle prestazioni proprie della qualifica del (dirigente medico) ed alle elevate Parte_2 responsabilità ad esse collegate, tali da esigere continuamente un notevole livello di attenzione e perizia e da rendere, conseguentemente, altamente intollerabile la sottoposizione agli illustrati ritmi lavorativi. Con riferimento al diverso danno alla vita di relazione che, come segnalato dalla Corte di Cassazione, non può considerarsi presuntivamente prodotto da un inadempimento datoriale aventi le suddette caratteristiche, ma che deve essere specificamente allegato e provato, occorre osservare che, con il ricorso di primo grado, il aveva dedotto che le descritte condizioni di lavoro avrebbero Parte_2
“inciso quotidianamente e per un apprezzabile periodo di tempo (alcuni anni) sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona del lavoratore, al suo modo di essere, di atteggiarsi mentalmente, di comportarsi, di relazionarsi. Il tempo e le energie dedicate al lavoro hanno determinato la impossibilità per il ricorrente di coltivare interessi culturali, attività ludiche, relazioni sociali”. Tali allegazioni sono state ritenute dalla Corte di Cassazione, in entrambe le pronunce di rinvio, adeguate a delineare un quadro fattuale sufficientemente specifico ed idoneo ad individuare gli elementi costituitivi del dedotto danno alla vita di relazione, e di tale statuizione deve senz'altro qui prendersi atto. D'altronde – ad ulteriore sostegno di siffatta valutazione - può qui osservarsi che, ai fini della potenzialità lesiva dell'inadempimento datoriale con specifico riferimento al danno alla vita di relazione, dovrà tenersi conto non solo dei giorni festivi in cui sono state svolte effettivamente delle prestazioni lavorative in eccedenza rispetto alle previsioni contrattuali (ciò che rileva specificamente con riferimento al danno da usura psicofisica), ma anche dei turni di reperibilità cui il è stato assoggettato, rientrando anch'essi nella nozione di “orario di Parte_2 lavoro”. A tal proposito torna utile confrontarsi con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia alla nozione di «orario di lavoro», di cui all'articolo 2 della direttiva 93/104/CE (modificata dalla direttiva 2000/34/CE), poi codificata dalla direttiva
7 2003/88/CE, che contiene prescrizioni minime sull'organizzazione dell'orario di lavoro al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori nella Comunità, onde garantirne la sicurezza e la salute. La direttiva, all'articolo 2 definisce, rispettivamente:
- «orario di lavoro» come «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali»;
- «periodo di riposo» come «qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro». Secondo la CGUE, tre sono gli elementi costituitivi della nozione di orario di lavoro: il primo è l'essere il lavoratore nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni;
il secondo l'essere il lavoratore a disposizione del datore di lavoro;
il terzo, l'essere il dipendente al lavoro (Corte di Giustizia sentenza 10 settembre 2015 in causa C 266/2014). Nei servizi di reperibilità il dipendente è a disposizione del datore di lavoro, potendo, invece difettare gli altri concorrenti presupposti dell'esercizio dell'attività o delle funzioni e dell'essere il dipendente al lavoro.
Orbene, a partire dalla sent.
3.10.2000 in causa C303/98, la Corte di Giustizia ha distinto il servizio di guardia dei medici effettuato secondo un regime di presenza fisica nel centro sanitario da quello che si svolge secondo un sistema di reperibilità che non obbliga il medico ad essere presente nel luogo di lavoro;
ha dunque ritenuto che gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro» sono presenti nel primo caso poiché configura «esercizio delle funzioni» l'obbligo di essere presenti e disponibili sul luogo di lavoro per prestare la propria opera;
diversamente, nel caso in cui il servizio di guardia non si svolga secondo un regime di presenza fisica sul luogo di lavoro, deve essere considerato «orario di lavoro» soltanto il tempo relativo alla prestazione effettiva del servizio giacchè in tal caso, il dipendente, pur essendo a disposizione del datore di lavoro - in quanto deve poter essere raggiungibile - può gestire il suo tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri interessi. Tale criterio interpretativo ha trovato una importante espressione, da ultimo, nella sentenza 21.02.2018 in causa C 518/2015 ove per la Parte_4 prima volta la nozione di «orario di lavoro» ai sensi della direttiva è stata estesa ai servizi di reperibilità eseguiti dal lavoratore presso il proprio domicilio, valorizzando la circostanza che, durante i turni di reperibilità, il lavoratore (in quella fattispecie, vigile del fuoco) abbia obbligo di essere domiciliato o residente in un luogo tale che il tempo di viaggio necessario a raggiungere la caserma di in Pt_4
8 condizioni normali, non fosse superiore ad un breve lasso di tempo (in quel caso 8 minuti); in tali condizioni le ore di guardia costituiscono «orario di lavoro» giacchè i vincoli imposti al lavoratore sono di natura tale da limitare molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività e financo di scegliere il luogo in cui stare durante le ore di guardia. La Corte di Cassazione ha recepito l'interpretazione enunciata dal giudice europeo, secondo cui la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 (Corte di Giustizia, sentenza 10.9.2015, punto 37), sottolineando che la stessa “rileva sul regime dell'orario di lavoro e dei riposi mentre — come ribadito dalla Corte di Giustizia in relazione alla terza questione sollevata dal giudice remittente— la direttiva 2003/88/CE non impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di reperibilità del lavoratore al proprio domicilio in funzione della loro qualificazione come «orario di lavoro» piuttosto che come «periodo di riposo»” (v. Cass. 34125/2019). Calati tali principi al caso di specie, mette conto ricordare che ai sensi dell'art. 20, comma 1° del CCNL per la dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità, sottoscritto il 05.12.1996 “Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt. 6 e 7 nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.” Il comma 4° dello stesso articolo prevede che “Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese”. Per il quadriennio successivo 1998/ 2001 l'art. 16 del CCNL sottoscritto in data 8 giugno 2020, riguardo alla articolazione della prestazione lavorativa dei dirigenti medici dipendenti dal SSN conferma la disciplina di cui al precedente CCNL sopra citato. La medesima articolazione è stata mantenuta nei CC.CC.NN.LL. successivi. Non è controverso che per i medici dipendenti dalla Parte_5
(successivamente di , il termine per raggiungere il luogo di lavoro in CP_2 caso di chiamata per pronta reperibilità era fissato allora (e lo è tutt'ora) in venti minuti;
in relazione ai vincoli che tale modulazione della reperibilità comporta, non v'è dubbio, pertanto, che essa possa essere qualificata come orario di lavoro (in applicazione dei principi sopra ricordati), e sia conseguentemente idonea a determinare una corrispondente riduzione del tempo da dedicare al “riposo”, produttiva del danno lamentato dal Parte_2
Venendo, dunque, al piano probatorio, occorre valutare se la sottoposizione ai predetti eccessivi ritmi di lavoro abbia in effetti pregiudicato i rapporti personali
9 facenti capo alla persona del lavoratore, in essi dovendosi intuitivamente comprendere quelli relativi alla cerchia familiare ed amicale;
se, ancora, tale impegno lavorativo abbia inciso sulla possibilità per il di dedicarsi ad Parte_2 attività o interessi diversi da quelli lavorativi (sport, attività culturali, relazioni sociali, ecc.), così pesantemente condizionando le abitudini di vita del lavoratore ed, in definitiva, il suo stesso modo di essere, il quale dipende in gran parte proprio dalle possibilità di relazionarsi liberamente con l'ambiente circostante e di arricchirsi di ogni esperienza che esso può offrire. Orbene, facendo doverosamente ricorso - così come indicato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio - alla prova per presunzioni ed al fatto notorio, occorre considerare che, nell'arco di quattro anni il non ha goduto di ben Parte_2
94 riposi settimanali, ossia di circa la metà di quelli fruibili in tale arco temporale (ma, come si è detto, ciò deve ritenersi sia avvenuto, con analoga frequenza, sin dal 1998), né di riposi compensativi (111), e sia stato obbligato a coprire numerosissimi turni di reperibilità (255 turni interi di 12 ore e 478 ridotti di 6 ore, oltre i 10 mensili previsti quali limite massimo dalla contrattazione collettiva); alla luce di tali circostanze di fatto (ormai definitivamente accertate) non può negarsi che tale sistematica privazione dei riposi e del tempo libero gli abbia reso pressocché impossibile organizzare liberamente la propria vita privata al di fuori dell'ambiente lavorativo, provocandone una grave compromissione;
ed infatti l'impossibilità di godere anche di un solo giorno di riposo settimanale a settimana alterne non può intuitivamente non aver inciso sulla possibilità per lo stesso di coltivare interessi e relazioni sociali esterni all'ambiente lavorativo, organizzare e programmare attività ricreative o viaggi (seppur brevi), dedicarsi ad hobbies e financo trascorrere semplicemente del tempo libero con la propria famiglia;
in una parola, gestire liberamente la propria vita privata, non potendo contare su tempi di riposo sufficientemente adeguati. In fattispecie sostanzialmente analoga a quella qui in esame la Suprema Corte, proprio valorizzando la prova per presunzioni e da fatto notorio, ha rilevato che “attraverso “turni” di reperibilità per periodi che secondo il ricorrente erano in media pari a un terzo di ogni mese, se non di più, per un arco di tempo di circa sei anni, potrebbe essersi in effetti determinata una situazione atta a realizzare un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell'impegno potrebbero essere tali da impedire in concreto, in singoli archi temporali, la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro;
ciò anche perché riposo, nel suo significato più pieno e completo, significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l'entità dell'impegno di cui si è detto potrebbe aver impedito (e il dato andava accertato dal
10 giudice del merito) il realizzarsi di tale fine;
non vi era dunque necessità che il ricorrente allegasse alcunché di specifico, perché quella misura dell'impegno di disponibilità, specie se concentrata maggiormente in alcuni archi temporali, più o meno estesi, avrebbe potuto integrare la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un'interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (art. 2 Cost.) munita, in questo, di specifico riconoscimento costituzionale (art. 35, comma 1, e nei principi sottesi all'art. 36, commi 2 e 3 Cost.), oltre che di riconoscimento in fonti eurounitarie (direttiva 2003/88/CE) ed internazionali (Convenzioni OIL sull'orario di lavoro, a partire dalla n. 1 del 2019, resa esecutiva dal R.D.L. 1429/1923); tale lesione, come per altri beni personalissimi, potrebbe costituire in quanto tale
“perdita” risarcibile, potendo anzi risultare fuorviante pretendere necessariamente l'esistenza di perdite-conseguenza diverse;
il danno matura, in tal ipotesi, senza che rilevino più di tanto allegazioni di dettaglio atte e differenziare a tutti i costi una situazione pregiudizievole che tendenzialmente ha una base uguale per tutti, per il fatto della lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo nei termini di abnormità di cui si è detto”. (Cass. n. 27427/2024 del 23/10/2024). Venendo, dunque, alla liquidazione del danno, occorre distinguere quello da usura psicofisica, scaturito dall'attività di lavoro effettivamente svolta, da quello alla vita di relazione, provocato, invece, dalla complessiva messa a disposizione delle proprie energie lavorative, comprensiva anche dei turni di reperibilità durante i quali non si sia materialmente svolta alcuna attività lavorativa. Ritiene la Corte che non possa, a tal fine, essere automaticamente utilizzato, come congruo parametro di riferimento per la liquidazione del danno da usura psicofisica né di quello alla vita di relazione, la misura retributiva degli istituti contrattuali del compenso del lavoro straordinario e festivo, attesa la diversa "ratio" di questi istituti (finalizzati a retribuire la maggiore penosità del lavoro), non assimilabile a quella sottesa all'obbligazione risarcitoria qui controversa, diretta ad indennizzare il sacrificio del riposo settimanale, il mancato recupero delle energie psicofisiche che esso comporta nonché il pregiudizio esistenziale così sofferto e non in grado, perciò, di consentirne un'adeguata quantificazione. Si ritiene piuttosto che la misura della retribuzione giornaliera (anche festiva) possa assurgere a mero parametro di partenza per stabilire in via equitativa un congruo ristoro del danno patito, la cui determinazione dovrà essere poi modulata tenendo altresì conto, in via concorrente, di ulteriori elementi, quali la maggiore o minore gravosità della prestazione a seconda che la stessa sia stata effettivamente svolta ovvero si sia limitata ad una mera messa a disposizione delle proprie energie lavorative (reperibilità), della durata dei turni di lavoro e di reperibilità (se interi o
11 parziali), della loro frequenza nonché, sotto altro profilo, della tipologia delle prestazioni richieste (nel caso di specie di particolare delicatezza e responsabilità). Orbene, alla luce dei suddetti parametri, valutati nel loro complesso, pare alla Corte che possa rappresentare un congruo ristoro del danno da usura psicofisica un importo commisurato, in via meramente equitativa, alla retribuzione giornaliera dei giorni festivi in cui il non ha goduto del riposo, prestando attività di Parte_2 lavoro;
criterio, questo, che si ritiene adeguato a risarcire, in modo omnicomprensivo, non solo le giornate festive lavorate, ma anche il mancato godimento dei riposi compensativi. In tale computo vanno tenute presenti non solo le 94 giornate festive lavorate nel periodo dal 1°.03.2000 al 31.12.2004 (calcolate dal CTU), ma anche quelle presuntivamente svolte con la medesima frequenza (sulla scorta di quanto dichiarato dal teste anche nel periodo dal 1°.07.1998 al 28.02.2000 (21 mesi), Tes_1
e dunque quantificabili nella misura di poco più di un terzo di quelle lavorate nel periodo successivo (di 58 mesi).
Si perviene, in tal modo, alla liquidazione della complessiva somma di € 21.450,00 per il periodo 1.03.2000/31.12.2004 (retribuzione giornaliera di € 228,25 x 94) cui può aggiungersi, sempre in via equitativa, l'ulteriore importo di € 7.300,00 per il periodo precedente. Quanto, poi, al danno (alla vita di relazione) derivante dalla sottoposizione ad un eccessivo numero di turni di reperibilità, la circostanza che, in tali occasioni non sia stata effettivamente prestata alcuna attività di lavoro, essendosi limitato il a restare a disposizione del datore di lavoro, rende equa una riduzione Parte_2 del predetto parametro (retribuzione giornaliera) del 50% per il calcolo del risarcimento del danno da vita di relazione subìto per effetto della sottoposizione a turni interi (di 12 ore) e del 25% per i turni ridotti (6 ore). A tale stregua appare equo liquidare tale ulteriore voce di danno in complessivi € 56.400,00 (€ 114,12 x 255 turni interi + € 57,06 x 478 turni ridotti). Il complessivo importo così liquidato con riferimento all'epoca del verificarsi del danno, pari a € 85.150,00, costituisce un credito di valore sicché, in difetto di allegazione di un maggior danno rispetto a quello determinato dalla svalutazione monetaria, va maggiorato della rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data della cessazione della condotta dannosa (31.12.2004) sino al momento in cui l'
[...]
, in esecuzione della prima sentenza di appello (n. 631/2012), ha CP_2 corrisposto l'importo di € 20.316,87; non essendo stata documentata (né comunque allegata) la data di esecuzione del predetto pagamento (che, tuttavia, è incontestato), tale momento può farsi risalire quanto meno alla data di pubblicazione della
12 sentenza n. 631/2012 (19.04.2012); sulla somma così rivalutata di anno in anno decorrono altresì (per il medesimo periodo) gli interessi legali che, in difetto di allegazione e prova di un maggior danno, possono costituire un parametro equitativo per la determinazione del risarcimento dell'ulteriore danno da ritardo (Cass. SS.UU. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014). Sulla differenza - pari a € 64.335,00 solo per sorte, maggiorata dei predetti accessori -, anch'essa rivalutata di anno in anno dal 20.04.2012, decorrono dalla medesima data gli interessi legali a titolo risarcitorio del maggior danno da ritardo;
sull'importo complessivo, infine, come sopra determinato maturano, da oggi al saldo, gli interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c. (v. Cass. n. 4705 del 2011; Cass. n. 535 del 2013; Cass. n. 20765 del 2018; Cass. n. 18897 del 2019; Cass. n. 28498 del 2019; Cass. n. 12877 del 2020; Cass. n. 36878 del 2021). Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, assumendosi quale parametro di riferimento quanto complessivamente liquidato. Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio dalla cassazione, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1246/2008 emessa il 30.06.2008 dal Tribunale G.L. di Agrigento, condanna l
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, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 corrispondere a e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti n.q. di eredi di , l'importo di € 64.335,00, al netto della Persona_1 somma di € 20.316,87, già corrisposta dall' , oltre interessi legali e Controparte_2 rivalutazione monetaria come in motivazione ed a rifondere agli stessi le spese processuali che si liquidano per compensi in € 3.500,00 per il primo grado, in € 4.020,00 per il precedente grado di appello, in € 3.645,00 per il primo giudizio innanzi la Corte di Cassazione, in € 4.758,00 per il primo grado di rinvio, in € 3.828,00 per il secondo giudizio di cassazione ed in € 5.000,00 per questo grado, in tutti i casi oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CC.TT.UU., Controparte_2 liquidate come da decreti in atti. Palermo, 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Matteo Frasca
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