Sentenza 2 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/02/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01042/2025REG.PROV.COLL.
N. 01953/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bitonto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Monteleone e dall’avvocato Franco Mercutello, subentrato nella difesa e rappresentanza dell’Ente in data 21.10.2024, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1179/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Dionigi e Mercutello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, domandando l’annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Bitonto (prot. n. -OMISSIS-/2018 del 25.7.2018), con il quale veniva respinta la domanda dallo stesso proposta di assegnazione in sanatoria di un alloggio E.R.P., e di ogni altro atto presupposto, compresa la nota istruttoria della Polizia di Stato, Sezione di Polizia Giudiziaria, del 28.6.2018, prot. n. 438/16 – P.G.
Il ricorrente riferiva di avere presentato, in data 5.12.2017, domanda di assegnazione in sanatoria ex art. 20 della L.R. n. 10 del 7.4.2014 dell’alloggio E.R.P. sito in Bitonto alla via-OMISSIS-, in particolare assumendo di averlo occupato sine titulo a partire dal febbraio 2010.
A seguito di approfondimento istruttorio richiesto dal Comune di Bitonto emergeva, invece, l’assenza in capo al richiedente di alcuni dei requisiti per l’assegnazione in sanatoria dell’alloggio ‘ in considerazione della situazione patrimoniale della consorte, dell’elevato tenore di vita … e per aver fissato la dimora in via -OMISSIS- ’.
Tali accertamenti istruttori venivano riportati nella motivazione del provvedimento gravato nella parte in cui si richiamava la relazione della Polizia giudiziaria di Bari prot. n. 438/16 – P.G. del 28 giugno 2018, agli atti causa.
2. -OMISSIS- asseriva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, sostenendo la violazione dell’art. 20 della L.R. n. 10 del 2014 che regolamentava i requisiti dell’assegnazione in sanatoria e la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, che imponeva la preventiva comunicazione dei motivi ostativi.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza n. 1179 del 2022, respingeva il ricorso, in quanto almeno uno dei requisiti previsti dall’ art. 20 della L.R. n. 10 del 2014 non risultava dimostrato, ovvero l’occupazione di fatto dell’immobile nei tre anni precedenti l’approvazione della legge regionale n. 10 che disciplinava la sanatoria in questione, risalente al 2014.
Il Collegio di prima istanza rilevava che era emerso dalla nota della Polizia giudiziaria, in disparte ogni altra considerazione afferente il reddito o le condanne penali riportate da -OMISSIS-, che lo stesso aveva occupato l’immobile de quo solo fino all’agosto 2012, posto che successivamente aveva trasferito la sua dimora alla via -OMISSIS-, residenza da lui stesso indicata in sede di notifica di atti giudiziari e amministrativi, e nella quale la sua effettiva presenza era stata riscontrata in sede di controlli di Polizia.
4. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “I. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 20 L.R. 7.4.2014, n. 10). Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, per erronea valutazione dei presupposti considerati. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di motivazione”. L’appellante, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., ha riproposto nel presente giudizio le ulteriori critiche formulate nel corso del giudizio di primo grado e non esaminate dal giudice di prime cure.
5. Il Comune di Bitonto si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentito in camera di consiglio.
7. All’udienza del 24 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo mezzo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza, sulla base della nota di approfondimento istruttorio della Polizia giudiziaria, ha ritenuto insussistente il presupposto, disciplinato dall’art. 20 della L.R. n. 10 del 2014, della occupazione dell’alloggio ‘ da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ’.
-OMISSIS- sostiene di avere ampiamente dimostrato, nel giudizio di primo grado, di possedere i requisiti prescritti dalla norma sopra richiamata, come interpretata dalla delibera G.R. 30 novembre 2016, n. 1863, avendo stabilito, sin dal 2010, la propria residenza nell’alloggio E.R.P. sito in Bitonto alla via S.-OMISSIS- con le sue due figlie e provvedendo al pagamento all’A.R.C.A. Puglia delle relative indennità (pari ai canoni di locazione). Il ricorrente lamenta che il Comune di Bitonto non avrebbe tenuto conto della nota dell’A.R.C.A. Puglia del 24.3.2016 nella quale si legge che il sig. -OMISSIS-: “ Lettera a) ha dimostrato la residenza da data utile nell’alloggio attraverso la produzione di dichiarazioni e documentazione; Lettera c) ha definito la propria posizione contabile nei confronti dell’A.R.C.A. Puglia centrale; Lettera d) ha autocertificato la mancata sottrazione di godimento ad altro assegnatario, né sono emersi atti che abbiano evidenziato tale circostanza ”.
Si duole del fatto che l’Ente municipale si sarebbe limitato a fare proprie le mere presunzioni contenute nella nota della Polizia giudiziaria, elaborate senza il previo espletamento di qualsivoglia concreto accertamento, con conseguente travisamento del materiale istruttorio.
L’appellante riferisce, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza gravata, di risiedere regolarmente presso l’alloggio oggetto di richiesta di assegnazione con le due figlie, mentre la moglie ha conservato la residenza in via -OMISSIS-, perché ivi abitano i figli avuti dal precedente matrimonio. Ammette di visitare regolarmente la moglie presso la sua residenza, ma di non avere in alcun modo fissato la propria dimora stabile presso l’immobile sito in via -OMISSIS-, come sostenuto dalla Polizia Giudiziaria. L’esponente contesta quanto ritenuto dal Collegio di prima istanza laddove afferma ‘ in disparte ogni altra considerazione afferente il reddito o le condanne penali riportate dal sig. -OMISSIS-’, tenuto conto che la situazione reddituale della famiglia è inferiore ad euro 15.250,00 annui prescritti dalla disciplina in materia. Infine, deduce che non sussisterebbero a suo carico condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, tanto in ragione della documentazione versata in atti (carichi pendenti e casellario).
9. Le critiche sono infondate.
10. Il provvedimento del Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Bitonto, prot. n. -OMISSIS-/2018 del 25.7.2018, reca come motivazione del rigetto della domanda di assegnazione in sanatoria dell’alloggio E.R.P. di via-OMISSIS-, più ragioni, ossia la situazione patrimoniale della consorte, l’elevato tenore di vita del ricorrente e la circostanza di fatto, emersa a seguito di istruttoria, che -OMISSIS- ha fissato la propria dimora, nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della L.R. n. 10 del 2014, nella abitazione di via -OMISSIS-.
10.1. Quest’ultima ragione di diniego, in disparte le altre riportate nel provvedimento censurato, assume rilevanza determinante per il rigetto dell’istanza di assegnazione in sanatoria.
L’art. 20, comma 3, della L.R. n. 10 del 2014 rubricato “ Occupazione e cessioni illegali degli alloggi ”, dispone:
“ 3. Per poter ottenere l’assegnazione dell’alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve:
a) occupare l’alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio – economico e di necessità;
c) impegnarsi al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale”.
La delibera G.R. 30 novembre 2016, n. 1863, con la quale la Regione Puglia ha deliberato i criteri applicativi dell’art. 20 cit., in materia di regolarizzazione di occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica ha ribadito, inter alia , come requisito per la regolarizzazione dell’occupazione, che l’alloggio debba risultare occupato da almeno tre anni prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 10 del 2014, pubblicata sul BURP n. 47/2014.
10.2. Ciò premesso, gli esiti processuali hanno consentito di verificare che -OMISSIS- ha fissato insieme ai familiari la propria dimora in Bitonto alla via -OMISSIS-; tanto emerge dalla relazione della Polizia giudiziaria di Bari prot. n. 438/16 – P.G. del 28 giugno 2018 in cui testualmente si dichiara che: “ Occorre evidenziare … che agli atti questa Polizia giudiziaria risulta che -OMISSIS- NI ha riportato diverse condanne e ha sempre avuto un tenore di vita elevatissimo, e risulta aver abitato nel suddetto immobile soltanto sino al mese di agosto 2012. In effetti dagli atti emerge che -OMISSIS- NI, sebbene non abbia mai provveduto a comunicare ai competenti Uffici la mutata residenza, da quella data ha fissato insieme ai familiari conviventi (moglie figlia) la propria dimora in Bitonto (BA) alla via -OMISSIS-, indirizzo dallo stesso dichiarato in occasione di notifiche di atti giudiziari e amministrativi, nonché, domicilio presso il quale ha richiesto ed ottenuto dalle competenti Autorità Giudiziarie/Amministrative di poter scontare ragguardevoli periodi di sottoposizione a provvedimenti coercitivi di limitazione o di privazione della libertà personale o di prevenzione e dove la sua presenza è stata riscontrata anche in occasione dei conseguenti controlli di Polizia”.
Il Collegio, inoltre, osserva che, nel presente giudizio, in disparte l’insussistenza di altri requisiti, l’appellante non ha allegato la prova dell’occupazione dell’alloggio di via S.-OMISSIS- da almeno tre anni prima dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 10 del 2014.
Le argomentazioni difensive sostenute dal ricorrente, il quale lamenta che il Comune di Bitonto non avrebbe tenuto conto della nota dell’A.R.C.A. Pugli, dalla quale emergerebbero i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio E.R.P., e tra questi la circostanza di aver dimostrato la residenza da data utile nell’immobile, non sono idonee a smentire gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria.
Va considerato, infatti, che i verbali e le relazioni di servizio della Polizia giudiziaria sono assistiti da ‘fede privilegiata’, ovvero non possono essere contestati se non presentando querela di falso (Cass. Penale n. 15815 del 2023).
La nota prot. n. 438/16 – P.G. è un documento fidefaciente, in quanto con essa i pubblici ufficiali hanno attestato l’attività espletata nell’esercizio delle proprie funzioni, e i fatti accaduti sotto la loro diretta percezione; pertanto, il contenuto dell’atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza, eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso ( ex plurimis Cass. Penale n. 35219 del 2017; Cass. Penale n. 1361 del 2019).
Non risulta che -OMISSIS- abbia proposto querela di falso o abbia censurato nelle sedi competenti l’attività di constatazione svolta dagli ufficiali di Polizia giudiziaria.
Nel corso del giudizio, inoltre, il ricorrente non ha allegato nessuna prova idonea a dimostrare di avere occupato l’alloggio da almeno tre anni prima decorrenti dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 10 cit., anzi, come risulta dalla nota prot. n. 438/16 sopra richiamata, -OMISSIS- ha stabilito la propria residenza dall’agosto 2012 in un immobile diverso, sito in via -OMISSIS-, indirizzo dallo stesso dichiarato ‘ in occasione di notifiche di atti giudiziari e amministrativi, …e dove la sua presenza è stata riscontrata anche in occasione dei conseguenti controlli di Polizia ’.
10.3. Né si può predicare, ai fini della prova, che si possa dare rilievo alla nota dell’A.R.C.A. Puglia, più volte richiamata dall’appellante nei propri scritti difensivi, dove si legge che il ricorrente, oltre a provvedere al pagamento dei canoni, ha dimostrato di occupare l’alloggio E.R.P.
Nella predetta nota l’affermazione ‘ Lettera a) Ha dimostrato la residenza da data utile nell’alloggio attraverso la produzione di dichiarazioni e documentazione ’ è rimasta una mera ‘asserzione’, posto che nessuna delle ‘ dichiarazioni ’ e nessuna ‘ documentazione ’ il ricorrente ha prodotto nel presente giudizio, pur essendo a tanto processualmente onerato.
11. Ne consegue che la sentenza impugnata non merita censura, dovendosi ribadire, come precisato dal Tribunale di prima istanza, che: ‘ la tesi ricorrente, tesa a dimostrare che in via -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- avrebbe fissato soltanto una dimora occasionale, si risolve in una teorica ricostruzione degli eventi non risultando supportata da alcun principio di prova circa la continuità dell’occupazione abusiva dell’immobile di edilizia popolare di via Pertini nel triennio di riferimento’.
Le conclusioni a cui giunge il Collegio di primo grado sono espressione di una valutazione coerente con i dati fattuali e le emergenze processuali, rispetto alla quale la difesa del ricorrente si è limitata ad illustrare una diversa prospettazione senza introdurre argomenti di prova idonei a confutare gli accertamenti emersi nel corso dell’istruttoria svolta dall’Ente municipale.
12. In definitiva, l’appello va respinto, con assorbimento delle ulteriori critiche riproposte nel presente giudizio ai sensi dell’art. 101 c.p.a., e la sentenza impugnata va confermata.
13. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da liquidarsi a favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024, con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO