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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/08/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1816/2024 da:
, nata a [...] il [...], residente a [...] in Parte_1
via G. Matteotti n. 47, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Innocenzo C.F._1
D'Angelo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a CodiceFiscale_2
Treviso in via Olivi n. 38 come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
:
Controparte_1
, elettivamente
[...]
domiciliati in Treviso presso la sede dell' , Via Cal di Breda, 116, Controparte_1
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 C.p.C., dal dott. e dal dott. CP_2
, funzionari delegati. Controparte_3
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“1- in via principale, condannare il , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore a corrispondere alla ricorrente , la retribuzione professionale Parte_1 Tribunale di Treviso
docenti istituita dall'art. 7 CCNL del 2001 in ragione del servizio prestato come sopra indicato,
determinata in € 919,73 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre
rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.
2- Condannare l'amministrazione al pagamento
delle somme di cui sopra al lordo delle trattenute previdenziali ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952,
n. 218, oltre interessi legali nei limiti della prescrizione e quindi condannare l'amministrazione
stessa al pagamento anche dei contributi previdenziali a carico della ricorrente.
3- In ogni caso
vittoria di spese e competenze a favore del procuratore antistatario”.
Per parte resistente:
“rigettare le domande di parte attrice perché del tutto infondate nel merito. Condannare parte
ricorrente al sostenimento delle spese ed onorari di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att.c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 novembre 2024, la parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente, in virtù di una serie di CP_1
contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, la ricorrente ha prestato servizio in esecuzione di distinti contratti a tempo determinato nei periodi intercorrenti tra il 18 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021, tra il 1°
gennaio 2022 e il 10 giugno 2022, per i giorni 10 e 11 novembre 2022, 17 e 18 novembre 2022, 6 e
7 dicembre 2022, dal 15 al 17 dicembre 2022, per i giorni 10 e 11 febbraio 2023, dal 14 febbraio
2023 al 25 marzo 2023, dal 5 ottobre 2023 al 8 giugno 2024 e infine dal 9 giugno 2024 al 30 giugno
2024.
In relazione a detti contratti, la ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti (c.d. RPD), introdotta dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo
2001, deducendo, al riguardo, che tale omissione costituisca una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE.
- 2 - Tribunale di Treviso
L'attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al pagamento delle differenze CP_1
retributive, quantificate in complessivi euro 919,73, oltre accessori, calcolate in proporzione ai giorni di servizio effettivamente prestati e al numero di ore settimanali.
La ricorrente ha inoltre insistito per la condanna al pagamento di tali somme al lordo delle ritenute previdenziali a carico del dipendente, richiamando a sostegno della domanda la giurisprudenza della
Suprema Corte.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, si è richiamato integralmente ai propri scritti CP_1
difensivi, ribadendo l'assoluta legittimità delle decisioni assunte dall'amministrazione e concludendo per il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente domanda giudiziale sono le differenze retributive vantate dalla dott.ssa a titolo di RPD per prestazioni lavorative rese a partire dall'anno scolastico Parte_1
2021/2022. La RPD è stata istituita dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola. Sul punto, deve tenersi conto di quanto recentemente e condivisibilmente ritenuto dalla
Suprema Corte (cfr. ordinanza, n. 20015 del 27.7.2018) : L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo,
al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
- 3 - Tribunale di Treviso
31.8.1999...». Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato» (...) ; dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
«non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito
- 4 - Tribunale di Treviso
dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468). Una volta escluse, con accertamento di fatto, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve,
pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Deve dunque applicarsi il principio di diritto della S.C., secondo il quale: “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed
educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le
diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.”.
Se ne ricava che anche all'odierna ricorrente spettava, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla
- 5 - Tribunale di Treviso
"Retribuzione Professionale Docenti", e che, quindi, abbia diritto ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo brevi supplenze in sostituzione di altri docenti, abbia reso una prestazione lavorativa essenzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
Eventuali differenze, quali la mancata partecipazione all'attività di programmazione dell'anno scolastico o ai consigli di classe, non sono conseguenza di un differente apporto professionale, bensì
dipendono dalle ordinarie scansioni delle attività scolastiche ovvero dalla breve durata degli incarichi, nel corso dei quali il docente supplente è stato certamente impegnato nei precipui compiti propri del ruolo.
Viene qui in considerazione il fatto che nessuna differenza di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato “possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni
a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive” di differenziazione del trattamento
(Cass. n. 31149/2019). Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione della ricorrente, significative diversificazioni nell'attività svolta a tempo determinato rispetto a quella del personale di ruolo e, pertanto, ragioni oggettive di differenziazione, il ricorso è
senza dubbio fondato.
Quanto alla quantificazione dell'emolumento, la parte ricorrente ha prodotto dettagliati conteggi analitici dai quali emerge un credito complessivo di Euro 919,73.
Tali conteggi, fondati sui periodi di servizio effettivo e sul numero di ore settimanali prestate,
risultano corretti e conformi ai criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva.
L'amministrazione resistente non ha mosso contestazioni specifiche in ordine ai calcoli, limitandosi a una generica difesa nel merito. Pertanto, la domanda deve essere accolta per l'importo richiesto,
da ritenersi provato.
Deve essere, invece, rigettata la domanda accessoria volta ad ottenere la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme al lordo delle ritenute previdenziali a carico della lavoratrice. Il datore di lavoro, infatti, agisce quale sostituto d'imposta ed è tenuto per legge ad
- 6 - Tribunale di Treviso
operare le ritenute fiscali e previdenziali sulle somme erogate al lavoratore. La giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. n. 22379/2015) attiene all'obbligo esclusivo del datore di lavoro per il versamento dei contributi omessi e all'esclusione del suo diritto di rivalsa, ma non modifica la natura della condanna al pagamento di differenze retributive, la quale ha ad oggetto le somme al lordo, sulle quali andranno poi operate le trattenute di legge al momento della corresponsione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente (C.F. Parte_1
) alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione C.F._1
ai periodi di servizio a tempo determinato indicati in parte motiva e, conseguentemente, condanna il convenuto a corrispondere a tale titolo alla ricorrente la somma di Euro 919,73, oltre alla CP_1
maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo effettivo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente (con distrazione a favore del CP_1
procuratore Avv. Innocenzo D'Angelo, dichiaratosi antistatario) le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 550,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato se versato.
Treviso, 25/08/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1816/2024 da:
, nata a [...] il [...], residente a [...] in Parte_1
via G. Matteotti n. 47, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Innocenzo C.F._1
D'Angelo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a CodiceFiscale_2
Treviso in via Olivi n. 38 come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
:
Controparte_1
, elettivamente
[...]
domiciliati in Treviso presso la sede dell' , Via Cal di Breda, 116, Controparte_1
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 C.p.C., dal dott. e dal dott. CP_2
, funzionari delegati. Controparte_3
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“1- in via principale, condannare il , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore a corrispondere alla ricorrente , la retribuzione professionale Parte_1 Tribunale di Treviso
docenti istituita dall'art. 7 CCNL del 2001 in ragione del servizio prestato come sopra indicato,
determinata in € 919,73 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre
rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.
2- Condannare l'amministrazione al pagamento
delle somme di cui sopra al lordo delle trattenute previdenziali ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952,
n. 218, oltre interessi legali nei limiti della prescrizione e quindi condannare l'amministrazione
stessa al pagamento anche dei contributi previdenziali a carico della ricorrente.
3- In ogni caso
vittoria di spese e competenze a favore del procuratore antistatario”.
Per parte resistente:
“rigettare le domande di parte attrice perché del tutto infondate nel merito. Condannare parte
ricorrente al sostenimento delle spese ed onorari di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att.c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 novembre 2024, la parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente, in virtù di una serie di CP_1
contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, la ricorrente ha prestato servizio in esecuzione di distinti contratti a tempo determinato nei periodi intercorrenti tra il 18 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021, tra il 1°
gennaio 2022 e il 10 giugno 2022, per i giorni 10 e 11 novembre 2022, 17 e 18 novembre 2022, 6 e
7 dicembre 2022, dal 15 al 17 dicembre 2022, per i giorni 10 e 11 febbraio 2023, dal 14 febbraio
2023 al 25 marzo 2023, dal 5 ottobre 2023 al 8 giugno 2024 e infine dal 9 giugno 2024 al 30 giugno
2024.
In relazione a detti contratti, la ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti (c.d. RPD), introdotta dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo
2001, deducendo, al riguardo, che tale omissione costituisca una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE.
- 2 - Tribunale di Treviso
L'attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al pagamento delle differenze CP_1
retributive, quantificate in complessivi euro 919,73, oltre accessori, calcolate in proporzione ai giorni di servizio effettivamente prestati e al numero di ore settimanali.
La ricorrente ha inoltre insistito per la condanna al pagamento di tali somme al lordo delle ritenute previdenziali a carico del dipendente, richiamando a sostegno della domanda la giurisprudenza della
Suprema Corte.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, si è richiamato integralmente ai propri scritti CP_1
difensivi, ribadendo l'assoluta legittimità delle decisioni assunte dall'amministrazione e concludendo per il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente domanda giudiziale sono le differenze retributive vantate dalla dott.ssa a titolo di RPD per prestazioni lavorative rese a partire dall'anno scolastico Parte_1
2021/2022. La RPD è stata istituita dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola. Sul punto, deve tenersi conto di quanto recentemente e condivisibilmente ritenuto dalla
Suprema Corte (cfr. ordinanza, n. 20015 del 27.7.2018) : L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo,
al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
- 3 - Tribunale di Treviso
31.8.1999...». Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato» (...) ; dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
«non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito
- 4 - Tribunale di Treviso
dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468). Una volta escluse, con accertamento di fatto, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve,
pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Deve dunque applicarsi il principio di diritto della S.C., secondo il quale: “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed
educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le
diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.”.
Se ne ricava che anche all'odierna ricorrente spettava, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla
- 5 - Tribunale di Treviso
"Retribuzione Professionale Docenti", e che, quindi, abbia diritto ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo brevi supplenze in sostituzione di altri docenti, abbia reso una prestazione lavorativa essenzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
Eventuali differenze, quali la mancata partecipazione all'attività di programmazione dell'anno scolastico o ai consigli di classe, non sono conseguenza di un differente apporto professionale, bensì
dipendono dalle ordinarie scansioni delle attività scolastiche ovvero dalla breve durata degli incarichi, nel corso dei quali il docente supplente è stato certamente impegnato nei precipui compiti propri del ruolo.
Viene qui in considerazione il fatto che nessuna differenza di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato “possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni
a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive” di differenziazione del trattamento
(Cass. n. 31149/2019). Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione della ricorrente, significative diversificazioni nell'attività svolta a tempo determinato rispetto a quella del personale di ruolo e, pertanto, ragioni oggettive di differenziazione, il ricorso è
senza dubbio fondato.
Quanto alla quantificazione dell'emolumento, la parte ricorrente ha prodotto dettagliati conteggi analitici dai quali emerge un credito complessivo di Euro 919,73.
Tali conteggi, fondati sui periodi di servizio effettivo e sul numero di ore settimanali prestate,
risultano corretti e conformi ai criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva.
L'amministrazione resistente non ha mosso contestazioni specifiche in ordine ai calcoli, limitandosi a una generica difesa nel merito. Pertanto, la domanda deve essere accolta per l'importo richiesto,
da ritenersi provato.
Deve essere, invece, rigettata la domanda accessoria volta ad ottenere la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme al lordo delle ritenute previdenziali a carico della lavoratrice. Il datore di lavoro, infatti, agisce quale sostituto d'imposta ed è tenuto per legge ad
- 6 - Tribunale di Treviso
operare le ritenute fiscali e previdenziali sulle somme erogate al lavoratore. La giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. n. 22379/2015) attiene all'obbligo esclusivo del datore di lavoro per il versamento dei contributi omessi e all'esclusione del suo diritto di rivalsa, ma non modifica la natura della condanna al pagamento di differenze retributive, la quale ha ad oggetto le somme al lordo, sulle quali andranno poi operate le trattenute di legge al momento della corresponsione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente (C.F. Parte_1
) alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione C.F._1
ai periodi di servizio a tempo determinato indicati in parte motiva e, conseguentemente, condanna il convenuto a corrispondere a tale titolo alla ricorrente la somma di Euro 919,73, oltre alla CP_1
maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo effettivo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente (con distrazione a favore del CP_1
procuratore Avv. Innocenzo D'Angelo, dichiaratosi antistatario) le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 550,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato se versato.
Treviso, 25/08/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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