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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 1256/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. BE EN LL - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice tra
, cod. CUI 0636SAY cod. VESTANET Parte_1 C.F._1
AQ0006595 rappr.to e difeso dall'avv. OLIVIERI FRANCESCO;
ricorrente e Controparte_1
[...] P.IVA_1
resistente in esito all'udienza a trattazione scritta del 9.4.2025 ha pronunziato il seguente
DECRETO
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data
05/03/2025 da , avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 respingeva la sua domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ritenendo il narrato del ricorrente non declinabile alla stregua della normativa sulla protezione internazionale.
Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa in data 22.8.2024 e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto il riconoscimento, nell'ordine, in via gradata: dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di
Ginevra del 28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del d.lgs. n.251/07 e, infine, del diritto alla protezione speciale.
La Commissione non si costituiva..
Era fissata l'udienza del 9.4.2025 a trattazione scritta con invito al deposito di note fino al giorno prima dell'udienza per verificare la tardività o meno del ricorso.
Né il ricorrente , né la Commissione Territoriale depositavano note difensive.
1 Il ricorso appare tardivo non potendo il termine per l'impugnazione farsi decorre dal rilascio della copia conforme del provvedimento di diniego in data 25.2.2025 posto che lo stesso emesso in data 22.8.2024 risulta ritualmente notificato per compiuta giacenza in data
18.9.2024 con racc. spedita in data 3.9.2024 in Via dei Volsci n.35, Avezzano ((L'Aquila)
l'indirizzo risultante dal mod. C3 indicato dal ricorrente come proprio domicilio.
Le ragioni della decisione e la mancata costituzione della CT escludono qualsiasi pronuncia sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: dichiara improcedibile il ricorso in quanto tardivo dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Presidente rel.
BE EN LL
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. BE EN LL - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice tra
, cod. CUI 0636SAY cod. VESTANET Parte_1 C.F._1
AQ0006595 rappr.to e difeso dall'avv. OLIVIERI FRANCESCO;
ricorrente e Controparte_1
[...] P.IVA_1
resistente in esito all'udienza a trattazione scritta del 9.4.2025 ha pronunziato il seguente
DECRETO
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data
05/03/2025 da , avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 respingeva la sua domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ritenendo il narrato del ricorrente non declinabile alla stregua della normativa sulla protezione internazionale.
Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa in data 22.8.2024 e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto il riconoscimento, nell'ordine, in via gradata: dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di
Ginevra del 28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del d.lgs. n.251/07 e, infine, del diritto alla protezione speciale.
La Commissione non si costituiva..
Era fissata l'udienza del 9.4.2025 a trattazione scritta con invito al deposito di note fino al giorno prima dell'udienza per verificare la tardività o meno del ricorso.
Né il ricorrente , né la Commissione Territoriale depositavano note difensive.
1 Il ricorso appare tardivo non potendo il termine per l'impugnazione farsi decorre dal rilascio della copia conforme del provvedimento di diniego in data 25.2.2025 posto che lo stesso emesso in data 22.8.2024 risulta ritualmente notificato per compiuta giacenza in data
18.9.2024 con racc. spedita in data 3.9.2024 in Via dei Volsci n.35, Avezzano ((L'Aquila)
l'indirizzo risultante dal mod. C3 indicato dal ricorrente come proprio domicilio.
Le ragioni della decisione e la mancata costituzione della CT escludono qualsiasi pronuncia sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: dichiara improcedibile il ricorso in quanto tardivo dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Presidente rel.
BE EN LL
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