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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
- Dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5280 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Pia Sabatini e Ferdinando Tota, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
- , nato in [...] il [...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romani e C.F._2
Priscilla Pettiti, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come da istanza congiunta per la trasformazione del rito depositata in data 25.02.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo: che aveva Parte_1 contratto matrimonio con il sig. a RU (FI) in data Controparte_1
11.09.2010 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2010, n. 7, p. 2, s. A, ufficio 1), e dalla loro unione erano nati i figli Persona_1
(26.10.2011 a Il Cairo, Egitto) e (11.04.2014 a Roma); la residenza Persona_2 familiare era stata stabilita in Roma, via Manfredi Azzarita n. 185; essi si trasferivano periodicamente in ragione delle trasferte di lavoro della sig.ra dipendente della Pt_1
Commissione UE con obbligo di cambio sede ogni 4 anni, la quale dal settembre 2020 assumeva un incarico a Tirana (Albania). In coincidenza con il conferimento di detto incarico il marito decideva di rimanere a Bruxelles, iniziando da allora un lento e inesorabile distacco tra le parti e conseguente crisi. Tanto premesso, venuto l'affectio coniugalis, nonché ogni comunione materiale e spirituale, parte ricorrente, stante la reiterata assenza del anche dalla vita dei CP_1 figli, chiedeva fosse dichiarata la separazione delle parti, fosse disposto l'affido super esclusivo (rafforzato) dei figli e a sé, prevedendosi una Persona_1 Persona_2 frequentazione progressiva padre-figli, fosse altresì disposto un contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 700 (€ 350 per ciascun figlio) oltre Istat, e spese straordinarie al 50%.
Dopo alcuni rinvii per instaurare il contraddittorio, si costituiva il sig. il CP_1 quale non si opponeva alle richieste della moglie chiedendone l'accoglimento.
In data 25.02.2025 le parti depositavano istanza congiunta per la trasformazione del rito, rappresentando di aver raggiunto un accordo, chiedendo il recepimento delle condizioni di seguito riportate:
“
1. le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
2. i figli minori e vengono affidati in via esclusiva - cd. Persona_1 Persona_2 affidamento “super esclusivo” - alla madre e rimangono collocati presso costei;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, inizialmente alla presenza della madre o persona di sua fiducia - compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei minori e salvo diverso accordo scritto - per un pomeriggio infrasettimanale - dall'uscita di scuola accompagnandoli alle rispettive attività extrascolastiche e riportandoli al domicilio materno entro le ore 19. Per le vacanze natalizie 2026 dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 alternativamente negli anni;
per le vacanze pasquali, alternando negli anni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
per giorni 15 non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. il sig. verserà, a partire da marzo 2025, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese e a mezzo bonifico bancario alla sig.ra quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 700,00 oltre Istat;
5. le spese straordinarie dei minori, così come regolate secondo il Protocollo d'intesa applicato dal Tribunale civile di Roma saranno divise al 50% tra i genitori;
6. i coniugi sono entrambi autosufficienti e si manterranno autonomamente. Spese legali compensate”.
All'udienza del 26.02.2025 comparivano le parti e i loro procuratori, i quali si riportavano ai rispettivi atti e alle condizioni rassegnate nell'istanza congiunta depositata in data 25.02.2025; in particolare, parte resistente dichiarava e ribadiva di non opporsi alle richieste formulate dalla moglie, accettando la competenza giurisdizionale di questo Tribunale anche con riguardo all'affidamento dei figli. A questo punto il Giudice Delegato, letto l'accordo depositato, dato atto delle conclusioni rassegnate e della volontà del sig. di accettare la competenza CP_1 giurisdizionale del Tribunale adito, riservava la causa al Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta e l'accordo depositato in data 25.02.2025, la domanda di separazione deve essere accolta e possono essere recepite le condizioni concordate su cui si provvede in conformità, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
13.08.1976 ( ), e , nato in C.F._1 Controparte_1
Assens (Danimarca) il 08.05.1978 ( ), che hanno contratto C.F._2 matrimonio civile in RU (FI) in data 11.09.2010; - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2010, n. 7, p. 2, s. A, ufficio 1);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo depositato in data 25.02.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Cecilia Pratesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
- Dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5280 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Pia Sabatini e Ferdinando Tota, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
- , nato in [...] il [...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romani e C.F._2
Priscilla Pettiti, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come da istanza congiunta per la trasformazione del rito depositata in data 25.02.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo: che aveva Parte_1 contratto matrimonio con il sig. a RU (FI) in data Controparte_1
11.09.2010 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2010, n. 7, p. 2, s. A, ufficio 1), e dalla loro unione erano nati i figli Persona_1
(26.10.2011 a Il Cairo, Egitto) e (11.04.2014 a Roma); la residenza Persona_2 familiare era stata stabilita in Roma, via Manfredi Azzarita n. 185; essi si trasferivano periodicamente in ragione delle trasferte di lavoro della sig.ra dipendente della Pt_1
Commissione UE con obbligo di cambio sede ogni 4 anni, la quale dal settembre 2020 assumeva un incarico a Tirana (Albania). In coincidenza con il conferimento di detto incarico il marito decideva di rimanere a Bruxelles, iniziando da allora un lento e inesorabile distacco tra le parti e conseguente crisi. Tanto premesso, venuto l'affectio coniugalis, nonché ogni comunione materiale e spirituale, parte ricorrente, stante la reiterata assenza del anche dalla vita dei CP_1 figli, chiedeva fosse dichiarata la separazione delle parti, fosse disposto l'affido super esclusivo (rafforzato) dei figli e a sé, prevedendosi una Persona_1 Persona_2 frequentazione progressiva padre-figli, fosse altresì disposto un contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 700 (€ 350 per ciascun figlio) oltre Istat, e spese straordinarie al 50%.
Dopo alcuni rinvii per instaurare il contraddittorio, si costituiva il sig. il CP_1 quale non si opponeva alle richieste della moglie chiedendone l'accoglimento.
In data 25.02.2025 le parti depositavano istanza congiunta per la trasformazione del rito, rappresentando di aver raggiunto un accordo, chiedendo il recepimento delle condizioni di seguito riportate:
“
1. le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
2. i figli minori e vengono affidati in via esclusiva - cd. Persona_1 Persona_2 affidamento “super esclusivo” - alla madre e rimangono collocati presso costei;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, inizialmente alla presenza della madre o persona di sua fiducia - compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei minori e salvo diverso accordo scritto - per un pomeriggio infrasettimanale - dall'uscita di scuola accompagnandoli alle rispettive attività extrascolastiche e riportandoli al domicilio materno entro le ore 19. Per le vacanze natalizie 2026 dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 alternativamente negli anni;
per le vacanze pasquali, alternando negli anni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
per giorni 15 non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. il sig. verserà, a partire da marzo 2025, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese e a mezzo bonifico bancario alla sig.ra quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 700,00 oltre Istat;
5. le spese straordinarie dei minori, così come regolate secondo il Protocollo d'intesa applicato dal Tribunale civile di Roma saranno divise al 50% tra i genitori;
6. i coniugi sono entrambi autosufficienti e si manterranno autonomamente. Spese legali compensate”.
All'udienza del 26.02.2025 comparivano le parti e i loro procuratori, i quali si riportavano ai rispettivi atti e alle condizioni rassegnate nell'istanza congiunta depositata in data 25.02.2025; in particolare, parte resistente dichiarava e ribadiva di non opporsi alle richieste formulate dalla moglie, accettando la competenza giurisdizionale di questo Tribunale anche con riguardo all'affidamento dei figli. A questo punto il Giudice Delegato, letto l'accordo depositato, dato atto delle conclusioni rassegnate e della volontà del sig. di accettare la competenza CP_1 giurisdizionale del Tribunale adito, riservava la causa al Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta e l'accordo depositato in data 25.02.2025, la domanda di separazione deve essere accolta e possono essere recepite le condizioni concordate su cui si provvede in conformità, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
13.08.1976 ( ), e , nato in C.F._1 Controparte_1
Assens (Danimarca) il 08.05.1978 ( ), che hanno contratto C.F._2 matrimonio civile in RU (FI) in data 11.09.2010; - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2010, n. 7, p. 2, s. A, ufficio 1);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo depositato in data 25.02.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Cecilia Pratesi