Articolo 3 della Legge 16 marzo 1987, n. 115
Articolo 2Articolo 4
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10 aprile 1987
Art. 3. 1. Al fine di migliorare le modalita' di diagnosi e cura le regioni, tramite le unita' sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita' dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.
Entrata in vigore il 10 aprile 1987
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