Art. 3. 1. Al fine di migliorare le modalita' di diagnosi e cura le regioni, tramite le unita' sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanita' dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.
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10 aprile 1987
10 aprile 1987
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 30/09/2020, n. 9932Provvedimento: […] 1) per violazione degli artt. 32 Cost., 3 della legge n. 115/1987, recante Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito, nonché per eccesso di potere per sviamento, errore nei presupposti, manifesta illogicità e contraddittorietà in quanto la stipulazione di un contratto di fornitura alle Pubbliche Amministrazioni di determinati presidî diagnostici e terapeutici, piuttosto che di altri, violerebbe l'obbligo che il legislatore ha imposto alle Regioni di fornire qualsiasi presidio ritenuto, caso per caso, idoneo dal medico curante di un paziente diabetico e sotto il diretto controllo dei servizi pubblici di diabetologia. […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- violazione art. 3 legge n. 115/1987·
- inammissibilità del ricorso·
- violazione art. 2 e 3 legge n. 287/1990·
- tutela della salute·
- concorrenza sleale·
- libertà di prescrizione medica·
- appalti pubblici·
- violazione principi generali dell'ordinamento·
- violazione art. 15 bis d.P.R. n. 270/2000·
- eccesso di potere·
- annullamento bando di gara·
- violazione art. 32 Cost.