Articolo 204 del Codice delle assicurazioni private
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Art. 204. (Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione) (( 1. L'IVASS, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a). )) 1-bis. L' ((IVASS)) scambia con le Autorita' competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.
((1-ter)) . L' ((IVASS)) nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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