TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 17/06/2024 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. GRISA Parte_1 C.F._1
PAOLO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
LOPS WANDA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle statuizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso: - disporre l'aumento del contributo Per_ al mantenimento dei figli e , con effetto a partire dalla data di deposito Per_1 del ricorso, nella misura di € 1.250,00 per ciascun figlio o in quella diversa, maggiore o minore, che riterrà dovuta, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che il padre sia tenuto al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 70% e la madre nella misura del 30% o nella diversa percentuale più favorevole per la madre che ragionevolmente
1 determinerà; - disporre l'aumento dell'assegno di divorzio a favore della ricorrente all'importo di € 500,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte convenuta precisate come segue: “Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: nel merito 1) rigettare integralmente le domande della ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, – premettendo che Parte_1 Per_ dall'unione matrimoniale con sono nati i figli (n. a Controparte_1
Bergamo il 06/12/2000), oggi studente universitario al Politecnico di Milano, e
(n. a Bergamo il 13/05/2002), oggi studente universitario presso LABA di Per_1
Brescia, e che le parti divorziavano alle condizioni enunciate nella sentenza emessa da questo Tribunale in composizione collegiale n. 2851 del 03/12/2015, pubblicata in data 09/12/2015, passata in giudicato – nella presente sede, chiedeva al Tribunale adito di prevedere un aumento del contributo economico posto a carico del convenuto, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, in Euro 1.250 al mese per ciascuno a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oltre al 70% delle spese di natura straordinaria, nonché di prevedere il contestuale incremento, ad Euro
500,00 al mese, dell'assegno divorzile riconosciuto alla ex coniuge.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva sia un miglioramento della capacità reddituale dell'odierno convenuto, sia un incremento delle esigenze di vita dei figli, entrambi studenti universitari, a fronte di una notevole riduzione dei Per_ tempi di permanenza di e presso il domicilio paterno rispetto a quanto Per_1 previsto in sede divorzile. Con riguardo agli aspetti economici, Parte_1 rappresentava che gli assegni di mantenimento di Euro 850,00 al mese per ciascun figlio e di Euro 300,00 al mese a titolo di assegno divorzile, erano stati determinati sulla base della situazione reddituale dei coniugi dell'epoca, così come dichiarata dalle parti nel corso dell'udienza presidenziale tenutasi in data 26/11/2014, dove dichiarava di percepire, oltre al “bonus direttori”, una retribuzione di euro CP_1
7.300 netti al mese, mentre dichiarava di percepire uno stipendio di Parte_1 circa 1.000 euro al mese;
che, da allora, la capacità reddituale dell'ex coniuge era migliorata, godendo quest'ultimo di una retribuzione netta annua di circa
170.000/180.000 euro;
che, invece, il livello reddituale della odierna ricorrente non aveva subito alcun incremento, ma anzi una contrazione anche per via del crescente aumento dei prezzi di beni al consumo;
che, inoltre, le esigenze economiche dei due figli studenti universitari erano inevitabilmente aumentate sicché il contributo paterno avrebbe dovuto tener conto dell'età, delle nuove necessità e delle aspirazioni dei figli, anche a fronte di una notevole diminuzione dei tempi di permanenza dei
2 ragazzi presso il padre anche durante le vacanze;
che pure le spese straordinarie erano aumentate, in quanto la retta universitaria del figlio iscritto Per_1 all'Accademia LABA – indirizzo design – ammontava complessivamente ad euro
4.540 annui, spesa a cui ella non riusciva a farvi fronte con un reddito annuo di circa
11.000 euro. Con la prima memoria depositata ex art. 473-bis.17 c.p.c., la ricorrente precisava che il reddito annuo dell'ex marito, al netto dei bonus variabili, era di circa
116.000/127.000 euro, dunque, superiore rispetto a quello dichiarato all'epoca del divorzio (in euro 7.300 mensili), ribadendo come fossero aumentate le spese straordinarie con particolare riferimento alle tasse universitarie e a quelle di trasporto Per_ Bergamo-Milano per e Bergamo-Brescia per Per_1
Con comparsa depositata il 07/10/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie e contestando quanto ex adverso dedotto. Nel merito, il convenuto negava che la sua situazione reddituale fosse migliorata, posto che nell'anno 2014 il suo stipendio veniva pagato dal datore di lavoro svizzero al netto dei contributi previdenziali e di tutte le imposte, con ritenuta alla fonte, per effetto di un regime fiscale favorevole per i lavoratori stranieri immigrati, regime superato nell'anno 2017, come era noto alla ricorrente;
che, comunque, nell'anno 2014 il suo stipendio, già comprensivo dei bonus, ammontava a 172.803 franchi svizzeri, al lordo delle imposte, che, tenuto conto dell'assicurazione privata obbligatoria per malattia e infortunio per tutte le persone residenti in Svizzera, riduceva il reddito disponibile a 143.614 Franchi svizzeri, già al netto di tutti gli oneri previsti dalla legge;
che rispetto ad allora, nell'arco degli ultimi tre anni di imposta, solo nell'anno 2022 il convenuto aveva percepito un reddito netto di poco superiore rispetto all'anno 2014; che, comunque, a fronte di un reddito nominale invariato rispetto all'epoca del divorzio, il convenuto aveva dovuto far fronte all'aumento del costo della vita in Svizzera, mentre per Parte_1 effetto della rivalutazione degli assegni di mantenimento sulla base degli indici Istat, aveva meno risentito di tali aumenti;
che, infatti, all'attualità, l'assegno di euro
850,00 al mese per ciascun figlio era aumentato ad euro 1.064,50 (=Euro 2.129 totali), l'assegno divorzile di euro 300,00 al mese era aumentato ad euro 372,22 e la rata del mutuo gravante sulla ex casa coniugale, intestata in via esclusiva alla ricorrente, per la quale egli si era impegnato a pagare il mutuo, era aumentata da euro 890 al mese ad euro 1.015; che, peraltro, dall'anno 2017, la ricorrente aveva iniziato a percepire anche gli assegni familiari svizzeri per i due figli pari a 250 franchi svizzeri al mese, per ciascun figlio, attraverso un accredito che veniva disposto mensilmente sul conto corrente a lei intestato da parte dell'Istituto delle
Assicurazioni Sociali;
che egli aveva anche provveduto a versare direttamente in favore dei figli, sui rispettivi conti correnti bancari, la quota di 1/6 per ciascuno dell'ammontare dei bonus annualmente erogatigli dal datore di lavoro come concordato in sede di divorzio;
che, mentre la ricorrente era proprietaria della ex casa coniugale per la quale non sosteneva alcun onere di mutuo, il convenuto viveva con la propria famiglia in un immobile in locazione ed era proprietario, come all'epoca del divorzio, di un piccolo bilocale sito in Como concesso in locazione a
3 terzi, con il cui canone annuo riusciva a coprire a malapena le spese di manutenzione, le rate del mutuo gravanti su quell'immobile e le imposte;
che, negli anni, erano aumentate anche le spese necessarie per il mantenimento dei due figli minori nati dal secondo matrimonio, che all'epoca del divorzio erano molto piccoli;
che la Per_ riduzione dei tempi di permanenza dei figli e presso il padre era anche Per_1 dipesa dal fatto che costoro erano cresciuti e, vista l'età, se non trascorrevano lunghi periodi di vacanza con il padre, non li trascorrevano neppure con la madre;
che, da Per_ quando si era iscritto al Politecnico di Milano, aveva cessato di vivere stabilmente presso la casa materna, alloggiando per la maggior parte del tempo a
Milano e sostenendo le relative spese coi fondi corrisposti annualmente dal padre;
Per_ che sempre , da novembre 2022 ad aprile 2023, aveva vissuto a Londra per frequentare un corso universitario, i cui costi erano stati interamente coperti da una borsa di studio;
che pure iscritto ad un corso triennale di design presso la Per_1
Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, grazie ad una borsa di studio aveva potuto frequentare un corso di istruzione in India, alloggiando in un campus universitario da febbraio ad agosto 2024; che, dunque, la riduzione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre non aveva in alcun modo inciso sulla posizione della ricorrente, con la quale pure si erano ridotti i tempi di convivenza coi figli;
che, infine, entrambi i figli erano prossimi alla completa autonomia e perciò in grado di svolgere lavori stagionali o part-time nel tempo libero, per far fronte alle esigenze legate alla loro età, tanto è vero che entrambi erano alla ricerca di un lavoro.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 07/11/2024, il giudice delegato procedeva a sentire le parti al fine di tentarne la conciliazione. Interrogata liberamente, la ricorrente dichiarava quanto si reputa utile riportare di seguito:
“sicuramente dopo il divorzio ho iniziato a percepire gli assegni familiari svizzeri, era il 2017 se non ricordo male. Prima di questo momento li prendeva e non CP_1 me li girava. Dal 2017 ha iniziato a versami queste somme in aggiunta all'assegno di mantenimento per i figli. Le somme che il padre ha bonificato sui conti correnti intestati ai figli, in parte vengono accantonati dagli stessi figli e in parte vengono utilizzati per le loro “esigenze”, per esempio per l'acquisto di una moto o per pagare Per_ il canone di locazione di una stanza che aveva preso a Milano per un certo periodo. I figli vivono praticamente sempre con me, non vanno più da come CP_1 quando erano più piccoli. Io è da quando se ne è andato che non vado più CP_1 in vacanza. Stiamo facendo davvero fatica a seguito dell'aumento dei costi. Ai figli ho sempre dato tutto quello che gli potevo dare”. Interrogato liberamente, il convenuto dichiarava: “L'ultimo premio di produzione erogato dal mio datore di lavoro a marzo 2024, relativo alle competenze 2023, ammontava a circa 30.000 franchi lordi che corrispondono a circa 20.000 franchi netti, quindi ho bonificato più di €3.000 a ciascuno dei miei figli quest'anno, come richiesto dalla sentenza di divorzio. Prima del 2024 ho precipito regolarmente il bonus e nel 2023 ho percepito circa 17.000 franchi svizzeri al lordo delle imposte;
l'anno ancora prima forse avrò preso un bonus di 25.000 franchi andando a memoria. Io ho solo un conto corrente italiano e un conto corrente svizzero dove mi viene accreditato lo stipendio, un conto
4 corrente di risparmio e un conto previdenziale. Il mio conto corrente svizzero dove percepisco lo stipendio è il n. CH7209000000652419492, quello prodotto al documento 39 in cui è illustrata la movimentazione del conto negli ultimi due anni ed è anche il conto da cui effettuo i bonifici di accredito verso il conto italiano da cui effettuo i versamenti degli assegni di mantenimento e di divorzio, CP_2 oltre ai bonifici in favore dei figli per quanto di riguarda la quota dei premi di produzione. Come scritto in atti ho altri due figli, che oggi hanno 10 e 13 anni. Il mutuo gravante sulla casa ex coniugale scadrà nel 2031 e è a tasso variabile. Il mio reddito netto annuo ammonta, al netto dei bonus, a 138.000 franchi, che al netto dell'assicurazione medica obbligatoria si riduce a 135.000 franchi. Il reddito netto annuo di mia moglie ammonta a 50.000 franchi, già al netto dell'assicurazione medica. In Svizzera viviamo in locazione. Io ho mandato copia del contratto di locazione al mio avvocato, sono 2.600 franchi al mese. La metà della retta dell'accademia LABA che frequenta la paga direttamente nostro figlio, la Per_1 restante metà la dividiamo al 50% noi genitori”.
Preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta conciliativa verbalizzata dal giudice delegato, con ordinanza resa ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 23/12/2024, venivano confermati integralmente i provvedimenti economici a carico di
[...] come da sentenza di divorzio. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza “cartolare” fissata per il giorno
01/04/2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come sopra riportate, discutendo per iscritto la causa.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito enunciati.
In diritto, pare utile ricordare che la domanda di revisione dei contributi economici ex art. 473-bis.29 c.p.c. può essere avanzata “Qualora sopravvengono giustificati motivi” e la sopravvenienza dei motivi va considerata in ragione del tempo trascorso dalla pronuncia del provvedimento contenente le condizioni di cui viene chiesta la modifica. Il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze che impongono una “riscrittura” dello statuto regolamentare della famiglia disgregata, come fissato dalle parti consensualmente o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria;
si tratta di una procedura che, per costante e consolidata giurisprudenza, è destinata a valutare le sole circostanze sopravvenute, ovvero quelle che abbiano avuto una provata efficacia causale sugli equilibri pregressi, economici o personali, di una o di entrambe le parti, tanto che solo entro questi limiti, ovvero quando l'equilibrio risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze nuove, è ammissibile una revisione giudiziale delle statuizioni divenute irrevocabili. Quanto, poi, alla modificabilità degli assegni periodici di mantenimento, stabiliti in favore dell'ex coniuge o della prole, per consolidata giurisprudenza, non solo deve essere fornita prova di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e/o personali del soggetto onerato, ma anche la prova dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato
5 con il provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche e della capacità dell'obbligato nel suo complesso, anche per effetto dell'apporto dell'eventuale nuovo coniuge, laddove medio tempore abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cfr. Cass. civ. sez. I, 19/01/1991, n.512).
Ora, venendo al caso di specie, pare necessario prendere le mosse dalle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio pronunciata inter partes, laddove si stabiliva Per_ che il padre avrebbe contribuito al mantenimento dei figli e Per_1 corrispondendo direttamente alla madre la somma di euro 850,00 al mese per ciascuno, per 12 mensilità all'anno (somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a far tempo dal mese di gennaio 2016), oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
si dava atto dell'impegno, già assunto in sede di separazione dal marito, di corrispondere ai due figli il 30% (1/6 del totale per ciascuno) degli eventuali premi di produzione che avrebbe ricevuto da , società CP_1 Controparte_3 presso la quale egli è dipendente, somme che avrebbe versato sul conto deposito per giovani acceso presso Post Finance di Bellinzona, il cui estratto conto sarebbe stato inviato con periodicità annuale alla signora in uno alla copia della Pt_1 dichiarazione di salario rilasciata dal datore di lavoro, per consentirle di verificare l'esecuzione degli accrediti e la loro corretta entità; si confermava l'assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà di in favore di quest'ultima, Parte_1 nonché l'obbligo in capo a di continuare a pagare la rata del mutuo Controparte_1 contratto per l'acquisto dell'immobile fino alla sua completa estinzione, oltre a corrispondere all'ex coniuge un assegno di divorzio nella misura di euro 300,00 al mese (annualmente rivalutabile ex indici Istat dal 1° gennaio 2018) (v. doc. 2, sentenza Tribunale Bergamo n. 2851/2015). La sentenza veniva pronunciata in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori presidenziali all'esito dell'udienza tenutasi in data 26/11/2014, dove, interrogato liberamente, dichiarava Controparte_1 testualmente: “… lavoro per un'azienda farmaceutica a Lugano e sono vicedirettore. Il mio netto mensile è di euro 7.300 attuali. Ho inoltre il bonus direttori come dichiarazione dei redditi. Vivo nel Comune di Savosa in una casa in affitto per la quale verso un canone di franchi 2.600, pari a circa 1.900 euro. Sto pagando euro 890,00 al mese per il mutuo della casa di via Broseta, io sono garante del mutuo. Confermo la mia volontà di pagare il mutuo nonostante la casa sia intestata a mia moglie. Ho una casa a Como per la quale pago un mutuo di euro 380 e di recente sono riuscito ad affittarla con un canone di euro 460 incluse le spese… la mia compagna lavora per la stessa azienda per la quale lavoro io come assistant e percepisce uno stipendio di circa 3.500 Franchi netti. Sto pagando inoltre 250 Fr al mese per la cassa malati…”. Sentita liberamente, la signora dichiarava: “… Pt_1 sono educatrice part-time e guadagno al mese circa 1.000 euro. Non ho proprietà immobiliari a parte la casa in cui abito con i figli. I ragazzi hanno delle esigenze economiche maggiori rispetto all'epoca della separazione. Attualmente gli incontri del padre con i figli sono un po' diminuiti perché i figli sono più grandi e si spostano
6 meno volentieri in Svizzera, in media si vedono ogni due settimane e li viene CP_1
a prendere e li porta a pranzo dalla nonna” (v. doc. 3 fasc. ricorrente).
Ora, dalla trattazione della causa e dalla documentazione versata in atti emerge che le condizioni familiari, abitative, lavorative e reddituali di sono Controparte_1 rimaste pressoché immutate dal tempo della pronuncia della sentenza di divorzio. Infatti, al di là delle dichiarazioni che rendeva avanti al Giudice Controparte_1 in udienza presidenziale (peraltro, riferendosi ad una cifra in valuta Euro anziché in Franchi svizzeri), quel che assume rilevanza, ai fini del giudizio di fondatezza della domanda di revisione del contributo economico, è la comparazione delle effettive condizioni reddituali e patrimoniali di allora con quelle di oggi, sul presupposto che né allora né oggi il convenuto percepisce redditi occulti, ulteriori rispetto a quelli fiscalmente dichiarati.
Nel caso di specie, per quanto concerne la posizione reddituale sulla quale la difesa di parte ricorrente fonda la domanda di innalzamento degli assegni di mantenimento, il Tribunale osserva come l'odierno convenuto (che si ricorda essere un lavoratore dipendente) ha prodotto il certificato di salario relativo al 2014, anno in cui veniva celebrata l'udienza presidenziale di divorzio;
ebbene, in esso si attesta che il lavoratore percepiva, nel periodo 01/01/2014-31/12/2014, un salario di Fr. 154.750 ed un “bonus direttori” di Fr. 30.000, che sommati ad altri accessori determinavano un salario lordo totale di Fr. 189.166 ed un salario netto di Fr. 172.803 (doc. 3). Dalla documentazione reddituale relativa all'ultimo triennio emerge che:
- nel periodo 01/01/2023-31/12/2023 ha percepito un salario Controparte_1 di Fr. 177.913 ed un “bonus direttori” di Fr. 16.604, corrispondente ad un salario lordo totale di Fr. 194.517 ed un salario netto annuale di Fr. 172.422 (doc. 6);
- nel periodo 01/01/2022-31/12/2022 ha percepito un salario Controparte_1 di Fr. 177.910 ed un “bonus direttori” di Fr. 30.464, corrispondente ad un salario lordo totale di Fr. 208.374 ed un salario netto annuale di Fr. 184.436 (doc.7);
- nel periodo 01/01/2021-31/12/2021 ha percepito un salario Controparte_1 di Fr. 177.260 ed un “bonus direttori” di Fr. 22.000, corrispondente ad un salario lordo totale di Fr. 199.260 ed un salario netto annuale di Fr. 176.398 (doc.8).
Ora, al di là della voce “salario” che è passata da Fr. 154.750 nell'anno 2014 a Fr. 177.913 nell'anno 2023, quel che assume rilevanza al fine di ricostruire l'effettiva capacità reddituale e di spesa dell'odierno convenuto è la voce salario netto annuale, che nell'anno 2014 era pari a Fr. 172.803 e nell'anno 2023 pari a Fr. 172.422. Dunque, alcun significativo mutamento dell'assetto patrimoniale che consenta anche solo di ipotizzare una revisione in aumento dell'assegno di mantenimento ordinario Per_ per i figli e Per_1
A fronte della stessa capacità di spesa, però, il convenuto ha subito un importante 7 incremento delle uscite fisse mensili, in quanto, come si è già evidenziato, per effetto della rivalutazione ex indici Istat, l'assegno di mantenimento dei figli ha registrato un incremento di Euro 430 circa al mese (da euro 1.700 ad euro 2.129), l'assegno divorzile di Euro 72 al mese (da euro 300 ad euro 372,22) e la rata del mutuo gravante sulla casa familiare di proprietà della signora pacificamente Pt_1 onorato dal convenuto, di Euro 125 al mese (da euro 890 ad euro 1.015 attuali). A ciò si aggiunga che costituisce dato pacifico che a partire dall'anno 2017 la ricorrente abbia iniziato a percepire anche gli assegni familiari svizzeri, accreditati direttamente sul suo conto corrente (doc. 11).
Rispetto alle esigenze di vita dei figli va osservato che, se è comprensibile un Per_ aumento delle spese per e (che all'epoca del divorzio avevano, Per_1 rispettivamente, 15 e 13 anni, mente oggi hanno compiuto 24 e 22 anni di età), è anche vero che debbono considerarsi proporzionalmente aumentate anche le esigenze di vita scolastiche ed extra-scolastiche dei figli (n. l'11/07/2011) Per_3
e (n. il 09/04/2014), nati dall'attuale unione matrimoniale di Per_4 Controparte_1 con la signora che all'epoca del divorzio frequentavano il nido e Persona_5 che, oggi, stanno attraversando la fase adolescenziale.
Inoltre, dal libero interrogatorio delle parti è emerso che, effettivamente,
[...] ha sempre provveduto al versamento della quota di 1/6 del bonus CP_1 Per_ erogatogli dal datore di lavoro in favore di figli e che, Per_1 responsabilmente, lo hanno in parte utilizzato per far fronte ai costi dell'Accademia e dell'alloggio universitario. Del resto, la decisione di di frequentare un Per_1 corso di laurea presso un istituto privato si presume esser stata condivisa da entrambi i genitori, che, infatti, in base alle statuizioni di divorzio, sono tenuti a ripartirsi la spesa al 50%.
Anche dal punto di vista dell'assetto familiare non si registra alcun significativo mutamento: i coniugi e (già conviventi all'epoca Controparte_1 Persona_5 del divorzio e genitori di due minori) continuano a vivere in un immobile in locazione nel Comune di Savosa, in via Navesco n. 5 (docc. 3-6).
Quanto alle condizioni personali della odierna ricorrente deve osservarsi, in primo luogo, come ella neppure si sia preoccupata di documentare esattamente a quanto ammontava il reddito percepito all'epoca del divorzio, limitandosi a richiamare le dichiarazioni rese in udienza presidenziale, dove affermava di svolgere il lavoro di educatrice part-time con un guadagno mensile netto di circa 1.000 euro e di non avere altre proprietà immobiliari al di fuori della casa familiare. Ebbene, dalla documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio emerge che:
- per l'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito da lavoro Parte_1 dipendente di euro 12.312, che detratte le imposte (ritenuta Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale), corrisponde ad un netto mensile di euro 972,00 già rapportato a 12 mensilità; risulta, al contempo che la stessa è proprietaria per la quota di 1/3 di altri due cespiti immobiliari situati nel
8 medesimo Comune di residenza, concessi in locazione a terzi e per i quali ha percepito un canone soggetto a cedolare secca, per complessivi
2.600 euro (doc. 7, Mod. 730/2023);
- per l'anno di imposta 2021, ha percepito un reddito da lavoro Parte_1 dipendente di euro 12.230, che detratte le imposte (ritenuta Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale), corrisponde ad un netto mensile di euro 980,00 già rapportato a 12 mensilità; risulta, al contempo che la stessa è proprietaria per la quota di 1/3 di altri due cespiti immobiliari concessi in locazione a terzi e per i quali ha percepito un canone soggetto a cedolare secca per complessivi
2.379 euro (doc. 7, Mod. 730/2022);
- per l'anno di imposta 2020, ha percepito un reddito da lavoro Parte_1 dipendente di euro 12.474, che detratte le imposte (ritenuta Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale), corrisponde ad un netto mensile di euro 995,00 già rapportato a 12 mensilità; anche quell'anno già risultava proprietaria per la quota di 1/3 di due cespiti immobiliari, però non ancora concessi in locazione a terzi (doc. 7, Mod. 730/2021).
A quanto sopra argomentato deve aggiungersi che, se all'epoca del divorzio poteva giustificarsi lo svolgimento di attività lavorativa per un tempo ridotto da parte di vista la necessità di accudimento dei due figli all'epoca minorenni, Parte_1 all'attualità, in assenza valide ragioni che non sono state dedotte in questo giudizio, la ricorrente ben avrebbe potuto - e potrebbe - ampliare il proprio orario di lavoro al fine di incrementare proporzionalmente i propri guadagni.
Anche per questo motivo, la domanda di innalzamento dell'assegno divorzile è infondata e va respinta.
In conclusione, il Tribunale ritiene che non sia stata sufficientemente provata una sensibile modificazione in melius delle condizioni reddituali e patrimoniali del convenuto tale da comportare una legittima revisione del contributo economico posto a suo carico per il mantenimento dei figli maggiorenni e della ex coniuge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'odierna ricorrente.
Tenuto conto dei parametri “minimi” previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, le spese di lite debbono essere liquidate in complessivi Euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
9 1) RIGETTA integralmente ricorso e, per l'effetto, conferma le statuizioni della sentenza di divorzio n. 2851/2015 emessa il 03/12/2015, pubblicata il 09/12/2015;
2) CONDANNA a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in complessivi Euro 2.906,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 17/06/2024 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. GRISA Parte_1 C.F._1
PAOLO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
LOPS WANDA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle statuizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso: - disporre l'aumento del contributo Per_ al mantenimento dei figli e , con effetto a partire dalla data di deposito Per_1 del ricorso, nella misura di € 1.250,00 per ciascun figlio o in quella diversa, maggiore o minore, che riterrà dovuta, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che il padre sia tenuto al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 70% e la madre nella misura del 30% o nella diversa percentuale più favorevole per la madre che ragionevolmente
1 determinerà; - disporre l'aumento dell'assegno di divorzio a favore della ricorrente all'importo di € 500,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte convenuta precisate come segue: “Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: nel merito 1) rigettare integralmente le domande della ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, – premettendo che Parte_1 Per_ dall'unione matrimoniale con sono nati i figli (n. a Controparte_1
Bergamo il 06/12/2000), oggi studente universitario al Politecnico di Milano, e
(n. a Bergamo il 13/05/2002), oggi studente universitario presso LABA di Per_1
Brescia, e che le parti divorziavano alle condizioni enunciate nella sentenza emessa da questo Tribunale in composizione collegiale n. 2851 del 03/12/2015, pubblicata in data 09/12/2015, passata in giudicato – nella presente sede, chiedeva al Tribunale adito di prevedere un aumento del contributo economico posto a carico del convenuto, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, in Euro 1.250 al mese per ciascuno a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oltre al 70% delle spese di natura straordinaria, nonché di prevedere il contestuale incremento, ad Euro
500,00 al mese, dell'assegno divorzile riconosciuto alla ex coniuge.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva sia un miglioramento della capacità reddituale dell'odierno convenuto, sia un incremento delle esigenze di vita dei figli, entrambi studenti universitari, a fronte di una notevole riduzione dei Per_ tempi di permanenza di e presso il domicilio paterno rispetto a quanto Per_1 previsto in sede divorzile. Con riguardo agli aspetti economici, Parte_1 rappresentava che gli assegni di mantenimento di Euro 850,00 al mese per ciascun figlio e di Euro 300,00 al mese a titolo di assegno divorzile, erano stati determinati sulla base della situazione reddituale dei coniugi dell'epoca, così come dichiarata dalle parti nel corso dell'udienza presidenziale tenutasi in data 26/11/2014, dove dichiarava di percepire, oltre al “bonus direttori”, una retribuzione di euro CP_1
7.300 netti al mese, mentre dichiarava di percepire uno stipendio di Parte_1 circa 1.000 euro al mese;
che, da allora, la capacità reddituale dell'ex coniuge era migliorata, godendo quest'ultimo di una retribuzione netta annua di circa
170.000/180.000 euro;
che, invece, il livello reddituale della odierna ricorrente non aveva subito alcun incremento, ma anzi una contrazione anche per via del crescente aumento dei prezzi di beni al consumo;
che, inoltre, le esigenze economiche dei due figli studenti universitari erano inevitabilmente aumentate sicché il contributo paterno avrebbe dovuto tener conto dell'età, delle nuove necessità e delle aspirazioni dei figli, anche a fronte di una notevole diminuzione dei tempi di permanenza dei
2 ragazzi presso il padre anche durante le vacanze;
che pure le spese straordinarie erano aumentate, in quanto la retta universitaria del figlio iscritto Per_1 all'Accademia LABA – indirizzo design – ammontava complessivamente ad euro
4.540 annui, spesa a cui ella non riusciva a farvi fronte con un reddito annuo di circa
11.000 euro. Con la prima memoria depositata ex art. 473-bis.17 c.p.c., la ricorrente precisava che il reddito annuo dell'ex marito, al netto dei bonus variabili, era di circa
116.000/127.000 euro, dunque, superiore rispetto a quello dichiarato all'epoca del divorzio (in euro 7.300 mensili), ribadendo come fossero aumentate le spese straordinarie con particolare riferimento alle tasse universitarie e a quelle di trasporto Per_ Bergamo-Milano per e Bergamo-Brescia per Per_1
Con comparsa depositata il 07/10/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie e contestando quanto ex adverso dedotto. Nel merito, il convenuto negava che la sua situazione reddituale fosse migliorata, posto che nell'anno 2014 il suo stipendio veniva pagato dal datore di lavoro svizzero al netto dei contributi previdenziali e di tutte le imposte, con ritenuta alla fonte, per effetto di un regime fiscale favorevole per i lavoratori stranieri immigrati, regime superato nell'anno 2017, come era noto alla ricorrente;
che, comunque, nell'anno 2014 il suo stipendio, già comprensivo dei bonus, ammontava a 172.803 franchi svizzeri, al lordo delle imposte, che, tenuto conto dell'assicurazione privata obbligatoria per malattia e infortunio per tutte le persone residenti in Svizzera, riduceva il reddito disponibile a 143.614 Franchi svizzeri, già al netto di tutti gli oneri previsti dalla legge;
che rispetto ad allora, nell'arco degli ultimi tre anni di imposta, solo nell'anno 2022 il convenuto aveva percepito un reddito netto di poco superiore rispetto all'anno 2014; che, comunque, a fronte di un reddito nominale invariato rispetto all'epoca del divorzio, il convenuto aveva dovuto far fronte all'aumento del costo della vita in Svizzera, mentre per Parte_1 effetto della rivalutazione degli assegni di mantenimento sulla base degli indici Istat, aveva meno risentito di tali aumenti;
che, infatti, all'attualità, l'assegno di euro
850,00 al mese per ciascun figlio era aumentato ad euro 1.064,50 (=Euro 2.129 totali), l'assegno divorzile di euro 300,00 al mese era aumentato ad euro 372,22 e la rata del mutuo gravante sulla ex casa coniugale, intestata in via esclusiva alla ricorrente, per la quale egli si era impegnato a pagare il mutuo, era aumentata da euro 890 al mese ad euro 1.015; che, peraltro, dall'anno 2017, la ricorrente aveva iniziato a percepire anche gli assegni familiari svizzeri per i due figli pari a 250 franchi svizzeri al mese, per ciascun figlio, attraverso un accredito che veniva disposto mensilmente sul conto corrente a lei intestato da parte dell'Istituto delle
Assicurazioni Sociali;
che egli aveva anche provveduto a versare direttamente in favore dei figli, sui rispettivi conti correnti bancari, la quota di 1/6 per ciascuno dell'ammontare dei bonus annualmente erogatigli dal datore di lavoro come concordato in sede di divorzio;
che, mentre la ricorrente era proprietaria della ex casa coniugale per la quale non sosteneva alcun onere di mutuo, il convenuto viveva con la propria famiglia in un immobile in locazione ed era proprietario, come all'epoca del divorzio, di un piccolo bilocale sito in Como concesso in locazione a
3 terzi, con il cui canone annuo riusciva a coprire a malapena le spese di manutenzione, le rate del mutuo gravanti su quell'immobile e le imposte;
che, negli anni, erano aumentate anche le spese necessarie per il mantenimento dei due figli minori nati dal secondo matrimonio, che all'epoca del divorzio erano molto piccoli;
che la Per_ riduzione dei tempi di permanenza dei figli e presso il padre era anche Per_1 dipesa dal fatto che costoro erano cresciuti e, vista l'età, se non trascorrevano lunghi periodi di vacanza con il padre, non li trascorrevano neppure con la madre;
che, da Per_ quando si era iscritto al Politecnico di Milano, aveva cessato di vivere stabilmente presso la casa materna, alloggiando per la maggior parte del tempo a
Milano e sostenendo le relative spese coi fondi corrisposti annualmente dal padre;
Per_ che sempre , da novembre 2022 ad aprile 2023, aveva vissuto a Londra per frequentare un corso universitario, i cui costi erano stati interamente coperti da una borsa di studio;
che pure iscritto ad un corso triennale di design presso la Per_1
Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, grazie ad una borsa di studio aveva potuto frequentare un corso di istruzione in India, alloggiando in un campus universitario da febbraio ad agosto 2024; che, dunque, la riduzione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre non aveva in alcun modo inciso sulla posizione della ricorrente, con la quale pure si erano ridotti i tempi di convivenza coi figli;
che, infine, entrambi i figli erano prossimi alla completa autonomia e perciò in grado di svolgere lavori stagionali o part-time nel tempo libero, per far fronte alle esigenze legate alla loro età, tanto è vero che entrambi erano alla ricerca di un lavoro.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 07/11/2024, il giudice delegato procedeva a sentire le parti al fine di tentarne la conciliazione. Interrogata liberamente, la ricorrente dichiarava quanto si reputa utile riportare di seguito:
“sicuramente dopo il divorzio ho iniziato a percepire gli assegni familiari svizzeri, era il 2017 se non ricordo male. Prima di questo momento li prendeva e non CP_1 me li girava. Dal 2017 ha iniziato a versami queste somme in aggiunta all'assegno di mantenimento per i figli. Le somme che il padre ha bonificato sui conti correnti intestati ai figli, in parte vengono accantonati dagli stessi figli e in parte vengono utilizzati per le loro “esigenze”, per esempio per l'acquisto di una moto o per pagare Per_ il canone di locazione di una stanza che aveva preso a Milano per un certo periodo. I figli vivono praticamente sempre con me, non vanno più da come CP_1 quando erano più piccoli. Io è da quando se ne è andato che non vado più CP_1 in vacanza. Stiamo facendo davvero fatica a seguito dell'aumento dei costi. Ai figli ho sempre dato tutto quello che gli potevo dare”. Interrogato liberamente, il convenuto dichiarava: “L'ultimo premio di produzione erogato dal mio datore di lavoro a marzo 2024, relativo alle competenze 2023, ammontava a circa 30.000 franchi lordi che corrispondono a circa 20.000 franchi netti, quindi ho bonificato più di €3.000 a ciascuno dei miei figli quest'anno, come richiesto dalla sentenza di divorzio. Prima del 2024 ho precipito regolarmente il bonus e nel 2023 ho percepito circa 17.000 franchi svizzeri al lordo delle imposte;
l'anno ancora prima forse avrò preso un bonus di 25.000 franchi andando a memoria. Io ho solo un conto corrente italiano e un conto corrente svizzero dove mi viene accreditato lo stipendio, un conto
4 corrente di risparmio e un conto previdenziale. Il mio conto corrente svizzero dove percepisco lo stipendio è il n. CH7209000000652419492, quello prodotto al documento 39 in cui è illustrata la movimentazione del conto negli ultimi due anni ed è anche il conto da cui effettuo i bonifici di accredito verso il conto italiano da cui effettuo i versamenti degli assegni di mantenimento e di divorzio, CP_2 oltre ai bonifici in favore dei figli per quanto di riguarda la quota dei premi di produzione. Come scritto in atti ho altri due figli, che oggi hanno 10 e 13 anni. Il mutuo gravante sulla casa ex coniugale scadrà nel 2031 e è a tasso variabile. Il mio reddito netto annuo ammonta, al netto dei bonus, a 138.000 franchi, che al netto dell'assicurazione medica obbligatoria si riduce a 135.000 franchi. Il reddito netto annuo di mia moglie ammonta a 50.000 franchi, già al netto dell'assicurazione medica. In Svizzera viviamo in locazione. Io ho mandato copia del contratto di locazione al mio avvocato, sono 2.600 franchi al mese. La metà della retta dell'accademia LABA che frequenta la paga direttamente nostro figlio, la Per_1 restante metà la dividiamo al 50% noi genitori”.
Preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta conciliativa verbalizzata dal giudice delegato, con ordinanza resa ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 23/12/2024, venivano confermati integralmente i provvedimenti economici a carico di
[...] come da sentenza di divorzio. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza “cartolare” fissata per il giorno
01/04/2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come sopra riportate, discutendo per iscritto la causa.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito enunciati.
In diritto, pare utile ricordare che la domanda di revisione dei contributi economici ex art. 473-bis.29 c.p.c. può essere avanzata “Qualora sopravvengono giustificati motivi” e la sopravvenienza dei motivi va considerata in ragione del tempo trascorso dalla pronuncia del provvedimento contenente le condizioni di cui viene chiesta la modifica. Il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze che impongono una “riscrittura” dello statuto regolamentare della famiglia disgregata, come fissato dalle parti consensualmente o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria;
si tratta di una procedura che, per costante e consolidata giurisprudenza, è destinata a valutare le sole circostanze sopravvenute, ovvero quelle che abbiano avuto una provata efficacia causale sugli equilibri pregressi, economici o personali, di una o di entrambe le parti, tanto che solo entro questi limiti, ovvero quando l'equilibrio risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze nuove, è ammissibile una revisione giudiziale delle statuizioni divenute irrevocabili. Quanto, poi, alla modificabilità degli assegni periodici di mantenimento, stabiliti in favore dell'ex coniuge o della prole, per consolidata giurisprudenza, non solo deve essere fornita prova di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e/o personali del soggetto onerato, ma anche la prova dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato
5 con il provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche e della capacità dell'obbligato nel suo complesso, anche per effetto dell'apporto dell'eventuale nuovo coniuge, laddove medio tempore abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cfr. Cass. civ. sez. I, 19/01/1991, n.512).
Ora, venendo al caso di specie, pare necessario prendere le mosse dalle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio pronunciata inter partes, laddove si stabiliva Per_ che il padre avrebbe contribuito al mantenimento dei figli e Per_1 corrispondendo direttamente alla madre la somma di euro 850,00 al mese per ciascuno, per 12 mensilità all'anno (somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a far tempo dal mese di gennaio 2016), oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
si dava atto dell'impegno, già assunto in sede di separazione dal marito, di corrispondere ai due figli il 30% (1/6 del totale per ciascuno) degli eventuali premi di produzione che avrebbe ricevuto da , società CP_1 Controparte_3 presso la quale egli è dipendente, somme che avrebbe versato sul conto deposito per giovani acceso presso Post Finance di Bellinzona, il cui estratto conto sarebbe stato inviato con periodicità annuale alla signora in uno alla copia della Pt_1 dichiarazione di salario rilasciata dal datore di lavoro, per consentirle di verificare l'esecuzione degli accrediti e la loro corretta entità; si confermava l'assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà di in favore di quest'ultima, Parte_1 nonché l'obbligo in capo a di continuare a pagare la rata del mutuo Controparte_1 contratto per l'acquisto dell'immobile fino alla sua completa estinzione, oltre a corrispondere all'ex coniuge un assegno di divorzio nella misura di euro 300,00 al mese (annualmente rivalutabile ex indici Istat dal 1° gennaio 2018) (v. doc. 2, sentenza Tribunale Bergamo n. 2851/2015). La sentenza veniva pronunciata in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori presidenziali all'esito dell'udienza tenutasi in data 26/11/2014, dove, interrogato liberamente, dichiarava Controparte_1 testualmente: “… lavoro per un'azienda farmaceutica a Lugano e sono vicedirettore. Il mio netto mensile è di euro 7.300 attuali. Ho inoltre il bonus direttori come dichiarazione dei redditi. Vivo nel Comune di Savosa in una casa in affitto per la quale verso un canone di franchi 2.600, pari a circa 1.900 euro. Sto pagando euro 890,00 al mese per il mutuo della casa di via Broseta, io sono garante del mutuo. Confermo la mia volontà di pagare il mutuo nonostante la casa sia intestata a mia moglie. Ho una casa a Como per la quale pago un mutuo di euro 380 e di recente sono riuscito ad affittarla con un canone di euro 460 incluse le spese… la mia compagna lavora per la stessa azienda per la quale lavoro io come assistant e percepisce uno stipendio di circa 3.500 Franchi netti. Sto pagando inoltre 250 Fr al mese per la cassa malati…”. Sentita liberamente, la signora dichiarava: “… Pt_1 sono educatrice part-time e guadagno al mese circa 1.000 euro. Non ho proprietà immobiliari a parte la casa in cui abito con i figli. I ragazzi hanno delle esigenze economiche maggiori rispetto all'epoca della separazione. Attualmente gli incontri del padre con i figli sono un po' diminuiti perché i figli sono più grandi e si spostano
6 meno volentieri in Svizzera, in media si vedono ogni due settimane e li viene CP_1
a prendere e li porta a pranzo dalla nonna” (v. doc. 3 fasc. ricorrente).
Ora, dalla trattazione della causa e dalla documentazione versata in atti emerge che le condizioni familiari, abitative, lavorative e reddituali di sono Controparte_1 rimaste pressoché immutate dal tempo della pronuncia della sentenza di divorzio. Infatti, al di là delle dichiarazioni che rendeva avanti al Giudice Controparte_1 in udienza presidenziale (peraltro, riferendosi ad una cifra in valuta Euro anziché in Franchi svizzeri), quel che assume rilevanza, ai fini del giudizio di fondatezza della domanda di revisione del contributo economico, è la comparazione delle effettive condizioni reddituali e patrimoniali di allora con quelle di oggi, sul presupposto che né allora né oggi il convenuto percepisce redditi occulti, ulteriori rispetto a quelli fiscalmente dichiarati.
Nel caso di specie, per quanto concerne la posizione reddituale sulla quale la difesa di parte ricorrente fonda la domanda di innalzamento degli assegni di mantenimento, il Tribunale osserva come l'odierno convenuto (che si ricorda essere un lavoratore dipendente) ha prodotto il certificato di salario relativo al 2014, anno in cui veniva celebrata l'udienza presidenziale di divorzio;
ebbene, in esso si attesta che il lavoratore percepiva, nel periodo 01/01/2014-31/12/2014, un salario di Fr. 154.750 ed un “bonus direttori” di Fr. 30.000, che sommati ad altri accessori determinavano un salario lordo totale di Fr. 189.166 ed un salario netto di Fr. 172.803 (doc. 3). Dalla documentazione reddituale relativa all'ultimo triennio emerge che:
- nel periodo 01/01/2023-31/12/2023 ha percepito un salario Controparte_1 di Fr. 177.913 ed un “bonus direttori” di Fr. 16.604, corrispondente ad un salario lordo totale di Fr. 194.517 ed un salario netto annuale di Fr. 172.422 (doc. 6);
- nel periodo 01/01/2022-31/12/2022 ha percepito un salario Controparte_1 di Fr. 177.910 ed un “bonus direttori” di Fr. 30.464, corrispondente ad un salario lordo totale di Fr. 208.374 ed un salario netto annuale di Fr. 184.436 (doc.7);
- nel periodo 01/01/2021-31/12/2021 ha percepito un salario Controparte_1 di Fr. 177.260 ed un “bonus direttori” di Fr. 22.000, corrispondente ad un salario lordo totale di Fr. 199.260 ed un salario netto annuale di Fr. 176.398 (doc.8).
Ora, al di là della voce “salario” che è passata da Fr. 154.750 nell'anno 2014 a Fr. 177.913 nell'anno 2023, quel che assume rilevanza al fine di ricostruire l'effettiva capacità reddituale e di spesa dell'odierno convenuto è la voce salario netto annuale, che nell'anno 2014 era pari a Fr. 172.803 e nell'anno 2023 pari a Fr. 172.422. Dunque, alcun significativo mutamento dell'assetto patrimoniale che consenta anche solo di ipotizzare una revisione in aumento dell'assegno di mantenimento ordinario Per_ per i figli e Per_1
A fronte della stessa capacità di spesa, però, il convenuto ha subito un importante 7 incremento delle uscite fisse mensili, in quanto, come si è già evidenziato, per effetto della rivalutazione ex indici Istat, l'assegno di mantenimento dei figli ha registrato un incremento di Euro 430 circa al mese (da euro 1.700 ad euro 2.129), l'assegno divorzile di Euro 72 al mese (da euro 300 ad euro 372,22) e la rata del mutuo gravante sulla casa familiare di proprietà della signora pacificamente Pt_1 onorato dal convenuto, di Euro 125 al mese (da euro 890 ad euro 1.015 attuali). A ciò si aggiunga che costituisce dato pacifico che a partire dall'anno 2017 la ricorrente abbia iniziato a percepire anche gli assegni familiari svizzeri, accreditati direttamente sul suo conto corrente (doc. 11).
Rispetto alle esigenze di vita dei figli va osservato che, se è comprensibile un Per_ aumento delle spese per e (che all'epoca del divorzio avevano, Per_1 rispettivamente, 15 e 13 anni, mente oggi hanno compiuto 24 e 22 anni di età), è anche vero che debbono considerarsi proporzionalmente aumentate anche le esigenze di vita scolastiche ed extra-scolastiche dei figli (n. l'11/07/2011) Per_3
e (n. il 09/04/2014), nati dall'attuale unione matrimoniale di Per_4 Controparte_1 con la signora che all'epoca del divorzio frequentavano il nido e Persona_5 che, oggi, stanno attraversando la fase adolescenziale.
Inoltre, dal libero interrogatorio delle parti è emerso che, effettivamente,
[...] ha sempre provveduto al versamento della quota di 1/6 del bonus CP_1 Per_ erogatogli dal datore di lavoro in favore di figli e che, Per_1 responsabilmente, lo hanno in parte utilizzato per far fronte ai costi dell'Accademia e dell'alloggio universitario. Del resto, la decisione di di frequentare un Per_1 corso di laurea presso un istituto privato si presume esser stata condivisa da entrambi i genitori, che, infatti, in base alle statuizioni di divorzio, sono tenuti a ripartirsi la spesa al 50%.
Anche dal punto di vista dell'assetto familiare non si registra alcun significativo mutamento: i coniugi e (già conviventi all'epoca Controparte_1 Persona_5 del divorzio e genitori di due minori) continuano a vivere in un immobile in locazione nel Comune di Savosa, in via Navesco n. 5 (docc. 3-6).
Quanto alle condizioni personali della odierna ricorrente deve osservarsi, in primo luogo, come ella neppure si sia preoccupata di documentare esattamente a quanto ammontava il reddito percepito all'epoca del divorzio, limitandosi a richiamare le dichiarazioni rese in udienza presidenziale, dove affermava di svolgere il lavoro di educatrice part-time con un guadagno mensile netto di circa 1.000 euro e di non avere altre proprietà immobiliari al di fuori della casa familiare. Ebbene, dalla documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio emerge che:
- per l'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito da lavoro Parte_1 dipendente di euro 12.312, che detratte le imposte (ritenuta Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale), corrisponde ad un netto mensile di euro 972,00 già rapportato a 12 mensilità; risulta, al contempo che la stessa è proprietaria per la quota di 1/3 di altri due cespiti immobiliari situati nel
8 medesimo Comune di residenza, concessi in locazione a terzi e per i quali ha percepito un canone soggetto a cedolare secca, per complessivi
2.600 euro (doc. 7, Mod. 730/2023);
- per l'anno di imposta 2021, ha percepito un reddito da lavoro Parte_1 dipendente di euro 12.230, che detratte le imposte (ritenuta Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale), corrisponde ad un netto mensile di euro 980,00 già rapportato a 12 mensilità; risulta, al contempo che la stessa è proprietaria per la quota di 1/3 di altri due cespiti immobiliari concessi in locazione a terzi e per i quali ha percepito un canone soggetto a cedolare secca per complessivi
2.379 euro (doc. 7, Mod. 730/2022);
- per l'anno di imposta 2020, ha percepito un reddito da lavoro Parte_1 dipendente di euro 12.474, che detratte le imposte (ritenuta Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale), corrisponde ad un netto mensile di euro 995,00 già rapportato a 12 mensilità; anche quell'anno già risultava proprietaria per la quota di 1/3 di due cespiti immobiliari, però non ancora concessi in locazione a terzi (doc. 7, Mod. 730/2021).
A quanto sopra argomentato deve aggiungersi che, se all'epoca del divorzio poteva giustificarsi lo svolgimento di attività lavorativa per un tempo ridotto da parte di vista la necessità di accudimento dei due figli all'epoca minorenni, Parte_1 all'attualità, in assenza valide ragioni che non sono state dedotte in questo giudizio, la ricorrente ben avrebbe potuto - e potrebbe - ampliare il proprio orario di lavoro al fine di incrementare proporzionalmente i propri guadagni.
Anche per questo motivo, la domanda di innalzamento dell'assegno divorzile è infondata e va respinta.
In conclusione, il Tribunale ritiene che non sia stata sufficientemente provata una sensibile modificazione in melius delle condizioni reddituali e patrimoniali del convenuto tale da comportare una legittima revisione del contributo economico posto a suo carico per il mantenimento dei figli maggiorenni e della ex coniuge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'odierna ricorrente.
Tenuto conto dei parametri “minimi” previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, le spese di lite debbono essere liquidate in complessivi Euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
9 1) RIGETTA integralmente ricorso e, per l'effetto, conferma le statuizioni della sentenza di divorzio n. 2851/2015 emessa il 03/12/2015, pubblicata il 09/12/2015;
2) CONDANNA a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in complessivi Euro 2.906,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
10