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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.81/2022 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.51/2022 del 28/01/2022,
pubblicata il 31/01/2022, del Tribunale di Larino, avente per oggetto “azione revocatoria
ordinaria”
T R A
), in persona del l.r.p.t. in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici è
elettivamente domiciliata ope legis alla Via Insorti d'Ungheria n. 74
APPELLANTE
E
1 ( ) e ( ), NT C.F._1 Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce alle rispettive comparse di costituzione in appello, dall'avv.Antonio D'Ettorre, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Termoli
alla Piazza Bega n.28
APPELLATI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 6/11/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) Con atto di citazione spedito per la notifica l'11/04/2017, Parte_2
, premettendo di essere creditrice di , quale coobbligato in solido ai sensi
[...] NT
dell'art. 2291 c.c. in quanto socio illimitatamente responsabile della società
[...]
della complessiva somma di € 514.906,56 dovuta in forza Controparte_3
di n. 28 cartelle di pagamento (come da estratti di ruolo prodotti), credito sorto anteriormente all'atto di donazione posto in essere dal medesimo, e che lo stesso debitore coobbligato aveva donato al figlio , con atto per notar del 23/01/2015, rep.63553- Controparte_4 Per_1
racc.23224, trascritto il 26/01/2015 ai nn. 1292 Reg.gen. e 1121 Reg. part.-, un locale garage di vecchia costruzione posto al piano seminterrato di Via Martiri della Resistenza del Comune di
Termoli avente accesso dal civico n. 89, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 12, particella 329
sub. 2, per il valore complessivo pari ad € 65.270,00, con l'evidente intento di sottrarlo alle sue ragioni creditorie, conveniva avanti al Tribunale di Larino e NT Controparte_2
chiedendo dichiararsi l'inefficacia, nei suoi confronti, del precisato atto dispositivo in presenza delle condizioni di cui all'art.2901c.c., ovvero condannarsi il al risarcimento dei Controparte_2
danni ex art. 2043 c.c. per la somma di € 195.807,60;
2 - si costituiva il quale contestava tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto da NT
, preliminarmente eccependo la prescrizione del credito nei suoi confronti ai sensi Parte_2
dell'art. 2949 c.c. per aver cessato la sua qualità di socio della società dal Controparte_3
12/03/2012, ovvero delle stesse cartelle per essere state notificate oltre i termini previsti dall'art.2953 c.c.;
- si costituiva, pure, il quale, preliminarmente eccependo la prescrizione del Controparte_2
credito ai sensi dell'art. 2953 c.c., contestava gli assunti di anche quanto alla formulata Parte_2
domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. in quanto incompatibile con l'oggetto della domanda e priva di fondamento;
- l'adito Tribunale, con sentenza n. 51/2022 del 28/01/2022, pubblicata il 31/01/2022, rigettava la domanda condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
2) Con atto notificato a mezzo PEC del 28/02/2022, l' (da Parte_1
ora per brevità semplicemente “ ”) ha impugnato la suddetta decisione chiedendo alla Pt_1
Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- con comparse depositate il 29/08/2022, si sono costituiti e NT Controparte_2
instando per il rigetto del formulato appello, con il favore delle spese;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del
6/11/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è
passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Va evidenziato che l'appellante sostanzialmente lamenta l'erroneità dell'impugnata Pt_1
statuizione per aver il Tribunale ritenuto: 1) di dover prioritariamente scrutinare le sollevate eccezioni di prescrizione dell'assunto credito formulate dai convenuti sia ai sensi CP_2
3 dell'art. 2949 c.c. che ai sensi dell'art.2953 c.c., 2) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.2901
c.c. affermando: 2/a) l'assenza della prova della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo contestato in relazione alle cartelle di pagamento notificate in data successiva all'atto dispositivo,
2/b) la mancanza del cd. eventus damni per non aver provato l'incapienza del patrimonio del debitore rispetto al credito erariale, 2/c) la mancata prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
In particolare, il Tribunale, motivando il rigetto della formulata domanda, ha prioritariamente statuito la sussistenza dell'eccepita prescrizione per la maggior parte delle cartelle, con conseguente infondatezza della proposta domanda di revocatoria riferita alla parte di credito prescritta, e, riconoscendo il residuo credito di € 1.618,75 limitatamente per le cartelle non prescritte (sul totale complessivo di € 514.906,56 dovuto in forza di 28 cartelle di pagamento),
indi che l attrice non ha provato sia il pregiudizio che l'atto dispositivo posto in essere dal Pt_1
avrebbe arrecato alla sue ragioni creditorie essendosi limitata ad affermare -del tutto NT
apoditticamente- la natura pregiudizievole dell'atto senza indicare i residui beni che, a seguito dell'atto dispositivo, permanevano nella disponibilità del debitore e pertanto utilmente CP_2
aggredibili (“onere che avrebbe potuto facilmente assolvere mediante una visura presso la
conservatoria dei registri immobiliari”), in tal modo rimanendo indimostrata l'insufficienza -anche solo potenziale- del patrimonio del a soddisfare coattivamente il credito in questione, e sia CP_2
l'elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio che si stava arrecando con il richiamato atto dispositivo omettendo di provare che il patrimonio della soc fosse insufficiente Controparte_3
a soddisfare il proprio credito e non potendo ritenersi sufficiente a ciò né lo stretto rapporto di parentela tra donante e donatario né la qualità di socio della società in capo al CP_3 CP_2
sino al 12/3/2012.
4 L appellante ha contestato le assunte statuizioni deducendo essere indubbio che, a Pt_1
seguito dell'avvenuta dismissione del bene utilmente aggredibile, si sia verificato il depauperamento del patrimonio del debitore in danno delle sue ragioni creditorie, non richiedendosi l'attualità di danno ma il mero pregiudizio, e che trattandosi di credito sorto anteriormente all'atto dispositivo non sia necessaria la dolosa preordinazione ma la semplice conoscenza del debitore e del terzo del pregiudizio che l'atto recherebbe alle ragioni del creditore,
ed infine che il soggetto onerato della prova della capienza del patrimonio aggredibile sia -nella fattispecie- il debitore trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito, e non già il creditore.
I motivi sono fondati.
Il Collegio si richiama ai pacifici insegnamenti della S.C. secondo i quali l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, in quanto l'art. 2901 c.c. rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. Civ.
n.28141/2023, n.12047/2021, n.4212/2020).
In particolare, la prescrizione di crediti tributari, quale causa di estinzione degli stessi non rilevabile d'ufficio (Cass. Civ. n.29371/2020), è oggetto di eventuale eccezione da proporsi in sede di giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione (ex multis
le SS.UU. del 10/02/2023 n. 4227 e Corte Giustizia Trib. I° grado Udine, sez. III, 27/05/2024 n.
118), onde la sua solo astratta opponibilità non vale ad escludere l'esistenza del credito, nella valutazione incidenter tantum del giudice della revocatoria.
5 Inoltre, è del pari pacifico che, ai fini della ricorrenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, consistente nel pregiudizio causato al creditore dall'atto di disposizione del debitore (eventus damni), occorra la dimostrazione che, in virtù dell'atto negoziale del debitore,
questi, depauperando il suo patrimonio, abbia causato la possibile o eventuale infruttuosità
dell'azione esecutiva, per il che non si richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma il compimento di un atto che renda più incerto, difficile o dispendioso il soddisfacimento del credito (Cass.Civ., sez. III, 15/10/2021 n. 28423, Cass.Civ.
n.27625/2020, Cass.Civ. n.3470/2007, Cass.Civ. n.12678/2001, Cass.Civ.n.7452/2000, Cass Civ.
n.11518/1995), e ai fini della ricorrenza del presupposto soggettivo, necessiti la sussistenza della
scientia damni, vale a dire la consapevolezza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto impugnato (Cass.Civ., sez.I, 02/04/2021 n.9192), da ciò discendendo che quanto all'eventus damni costituisce onere del creditore di dimostrare le paventate modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale del debitore,
mentre costituisce onere incombente su quest'ultimo, il quale voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Orbene, nella fattispecie è stato dedotto ed accertato che: 1) la soc.
[...]
aveva debiti tributari della complessiva somma di € 514.906,56 Controparte_3
in forza di 28 cartelle esattoriali mai specificamente impugnate, 2) a verbale di pignoramento mobiliare n.98 del 23/05/2013 il suo amministratore societario aveva dichiarato l'assenza di beni sottoponibili a pignoramento;
3) l' , sulla scorta della menzionata dichiarazione, si era Pt_1
attivata per l'escussione immediata in danno del in quanto coobbligato in solido NT
ex art. 2291 c.c. quale socio illimitatamente responsabile della menzionata società (almeno sino alla data del 12/03/2012 avendo poi ceduto la propria partecipazione alla Controparte_5
6 unipersonale di cui lo stesso era amministratore unico e legale rappresentante), 4) in CP_2
epoca successiva all'indicata formazione creditoria, il -con atto per notar NT Per_1
del 23/1/2015 trascritto il successivo giorno 26- aveva donato al figlio la piena proprietà CP_2
di immobile adibito a garage facente parte dell'unità immobiliare in Termoli al Foglio 12,
particella 329 sub. 2.
Alla luce di tutto quanto innanzi premesso, è di evidenza che il primo Giudice non ha fatto buon governo degli insegnamenti precisati, anche quanto al riparto dell'onere probatorio erratamente invertendolo a danno dell'attore/creditore anziché porlo a carico del convenuto/debitore.
Il Collegio ritiene che l abbia sufficientemente provato sia l'allegata posizione Pt_1
creditoria e sia l'eventus damni ovvero che con l'operato atto dispositivo il ha NT
modificato quantitativamente e qualitativamente il suo patrimonio, con il chiaro intento dello svuotamento del patrimonio e dell'alterazione della sua consistenza, al fine di pregiudicare le ragioni creditorie dell' ; di contro lo stesso debitore ( non ha assolto all'onere Pt_1 CP_2
su di sé incombente di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio aveva conservato valore e caratteristiche tali da ampiamente garantire il soddisfacimento delle ragioni del dedotto credito (Cass.Civ., sez.IV, 03/12/2020 n. 27625, Cass.Civ., sez. III, 19/07/2018
n.19207).
Si aggiunga, poi, l'evidenza della sussistenza della scientia damni, ovverossia della consapevolezza dell'evento dannoso da parte sia del debitore che del terzo NT
, non potendosi dubitare che il primo avesse la piena consapevolezza del Controparte_4
pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie dell' ed il Pt_1
7 secondo fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria del padre e quindi del pregiudizio che l'atto stesso avrebbe arrecato alla creditrice.
B) La soluzione innanzi prospettata è assorbente della subordinata domanda ex art. 2043 c.c.
formulata dall' nei confronti del quale beneficiario dell'atto dispositivo. Pt_1 Controparte_2
C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM
147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa
(indeterminabile-complessità media) per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a valori medi ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.51/2022 del 28/01/2022,
pubblicata il 31/01/2022, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto dall' con citazione notificata a mezzo PEC il Parte_3
28/02/2022, nei confronti di e , così provvede: NT Controparte_2
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, pronuncia l'inefficacia nei confronti dell dell'atto di donazione, effettuato da Parte_1 NT
8 in favore di , per notar del 23/01/2015, rep.63553-racc.23224, trascritto Controparte_2 Per_1
il 26/01/2015 ai nn. 1292 Reg.gen. e 1121 Reg. part.-, del locale garage di vecchia costruzione al piano seminterrato di Via Martiri della Resistenza del Comune di Termoli, avente accesso dal civico n. 89, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 12, particella 329 sub. 2, per un valore complessivo pari ad € 65.270,00;
2) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Campobasso di effettuare le conseguenziali annotazioni e trascrizioni con esonero da responsabilità;
3) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio, condanna e NT CP_2
, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore dell
[...] Parte_3
delle spese del primo grado che liquida in € 10.863,00 di cui € 518,00 per spese
[...]
ed € 10.345,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cap come per legge, e del secondo grado in € 9.247,00 di cui € 777,00 per spese ed € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
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