TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 13 febbraio 2025
Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2025, al termine della udienza, alle ore 15,00 è
data lettura in udienza, della decisione che, scritta su cinque facciate costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 5294 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5294 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa alla udienza di discussione ex articolo 281 sexies cpc del 13 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente.
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Velletri, via Regina Parte_1 C.F._1
Margherita n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Mammuccari che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTRICE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ) nella qualità di Impresa delegata dal Fondo di Parte_2 P.IVA_1
garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Pinturicchio 204 presso lo studio dell'avv. Anna
Paolo Mormino che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti conferita per atto di notaio in Treviso, in data 18 dicembre 2014 rep. 186905 Persona_1
racc. 30367
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha convenuto innanzi al Tribunale la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le Parte_2
vittime della strada al fine di veder accertare la responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto nella causazione dell'incidente e per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 23 maggio 2011.
A sostegno della domanda di risarcimento ha dedotto che il giorno 23 maggio 2011, verso le ore 2 era scesa dalla vettura Fiat targata ZA367YC ferma all'incrocio tra via tra Piazza
Tuscolo e via Britannia ed aveva iniziato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali,
con sistema semaforico funzionante, presenti tra via Etruria e via Britannia quando era stata investita da un veicolo che si era allontanato senza fermarsi.
Sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che non aveva rilevato tracce dell'investimento né le persone che si trovavano con l'attrice avevano fornito indicazioni utili alla individuazione del veicolo investitore.
Aveva richiesto alla Impresa designata il risarcimento dei danni subiti senza esito e di conseguenza ha introdotto il giudizio per ottenere il risarcimento dei danni stessi.
RGAC 5294 ANNO 2024 Pag. 2 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la società nella qualità di Impresa designata eccependo Parte_2
la invalidità della procura alle liti, e la intervenuta prescrizione del credito della attrice in quanto l'ultimo atto ricevuto, prima della introduzione del presente giudizio era costituito dalla proposta di stipula della convenzione per la negoziazione assistita ricevuta il 23 marzo
2015 a fonte dell'atto di citazione notificato nel 2024.
Ha dedotto la propria carenza di legittimazione soggettiva non essendo stato provato il fatto e la responsabilità, nella causazione dello stesso, di un veicolo rimasto sconosciuto,
evidenziando che la Polizia Municipale non aveva trovato riscontri dell'investimento della attrice, che era risultata positiva all'alcol test, che non erano stati rinvenuti testimoni oculari e che il conducente del furgone dal quale era scesa l'attrice aveva dichiarato alla Polizia di non aver sentito alcun rumore e di non aver visto alcun veicolo allontanarsi.
Inoltre nelle dichiarazioni successive l'incidente era stato collocato intorno alla mezzanotte,
mentre la Polizia Municipale intervenuta aveva indicato che il fatto sarebbe avvenuto intorno alle due della notte.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Regolarizzata la procura si riteneva opportuno decidere sulla eccezione di prescrizione in quanto nei termini di cui all'articolo 171 bis cpc nulla era stato depositato e di conseguenza la documentazione disponibile al riguardo era presente in atti.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione alla udienza di discussione del 13 febbraio
2025 sulle conclusioni precisate dalle parti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta che il fatto in relazione al quale è stata proposta la richiesta di risarcimento sarebbe avvenuto il 23 maggio 2011 parte attrice ha depositato, unitamente all'atto di citazione una raccomandata ricevuta dalla Impresa designata il 25 luglio 2012 con la quale veniva
RGAC 5294 ANNO 2024 Pag. 3 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
richiesto il risarcimento del danno subito dalla attrice in conseguenza dell'incidente avvenuto il 23 maggio 2011.
A detta raccomandata l'Assicurazione aveva risposto chiedendo la produzione del verbale redatto dalla Polizia Municipale ,la documentazione sanitaria ed eventuali dichiarazioni di testimoni, la cui presenza non era stata evidenziata nella richiesta di risarcimento del danno inviata.
La documentazione richiesta era stata inviata con raccomandata il data 20 settembre 2012
ricevuta dalla Assicurazione il 1 ottobre 2012 senza che nella stessa fosse rinnovata la richiesta di risarcimento del danno.
E' stato prodotto un verbale negativo di di mediazione, senza il deposito dell'atto notificato,
di guisa che non è possibile valutare la esistenza di una interruzione della prescrizione.
Risulta depositata una ulteriore raccomandata inviata alla Impresa designata il 18 marzo
2015 e ricevuta dalla stessa il 25 marzo 2015, di cui è presente solo la prima pagina, nella quale si inviata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita in relazione all'incidente nella quale si evidenzia la volontà di richiedere il risarcimento del danno in relazione all'incidente e la risposta della Impresa designata di non ritenere di addivenire alla stipula della convenzione.
Null'altro è stato depositato nel secondo termine di cui all'articolo 171 ter cpc.
Di conseguenza a tutto voler concedere l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risale al
25 marzo 2015, mentre la notifica dell'atto di citazione nel presente giudizio risulta perfezionata a mezzo pec il 5 febbraio 2024.
Tra il 25 marzo 2015 ed il 5 febbraio 2024 sono intercorsi quasi nove anni e di conseguenza il credito asseritamente vantato da parte attrice risulta estinto per intervenuta prescrizione anche considerando i termini di cui all'articolo 2947 terzo comma cc.
RGAC 5294 ANNO 2024 Pag. 4 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Trattandosi della ragione più liquida nella decisione, deve essere respinta la domanda proposta dalla attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_3
nei confronti della società nella qualità di Impresa designata dal
[...] Parte_2
Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato dalla Attrice.
Condanna la a rimborsare alla società nella qualità di Parte_1 Parte_2
Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro complessivi 3.000, di cui euro 3.000 per onorari della fasi processuali, oltre ad accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2025 mediante lettura in udienza della decisione che, scritta su cinque facciate costituisce parte integrante del verbale di udienza..
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 5294 ANNO 2024 Pag. 5 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2025, al termine della udienza, alle ore 15,00 è
data lettura in udienza, della decisione che, scritta su cinque facciate costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 5294 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5294 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa alla udienza di discussione ex articolo 281 sexies cpc del 13 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente.
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Velletri, via Regina Parte_1 C.F._1
Margherita n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Mammuccari che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTRICE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ) nella qualità di Impresa delegata dal Fondo di Parte_2 P.IVA_1
garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Pinturicchio 204 presso lo studio dell'avv. Anna
Paolo Mormino che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti conferita per atto di notaio in Treviso, in data 18 dicembre 2014 rep. 186905 Persona_1
racc. 30367
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha convenuto innanzi al Tribunale la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le Parte_2
vittime della strada al fine di veder accertare la responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto nella causazione dell'incidente e per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 23 maggio 2011.
A sostegno della domanda di risarcimento ha dedotto che il giorno 23 maggio 2011, verso le ore 2 era scesa dalla vettura Fiat targata ZA367YC ferma all'incrocio tra via tra Piazza
Tuscolo e via Britannia ed aveva iniziato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali,
con sistema semaforico funzionante, presenti tra via Etruria e via Britannia quando era stata investita da un veicolo che si era allontanato senza fermarsi.
Sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che non aveva rilevato tracce dell'investimento né le persone che si trovavano con l'attrice avevano fornito indicazioni utili alla individuazione del veicolo investitore.
Aveva richiesto alla Impresa designata il risarcimento dei danni subiti senza esito e di conseguenza ha introdotto il giudizio per ottenere il risarcimento dei danni stessi.
RGAC 5294 ANNO 2024 Pag. 2 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la società nella qualità di Impresa designata eccependo Parte_2
la invalidità della procura alle liti, e la intervenuta prescrizione del credito della attrice in quanto l'ultimo atto ricevuto, prima della introduzione del presente giudizio era costituito dalla proposta di stipula della convenzione per la negoziazione assistita ricevuta il 23 marzo
2015 a fonte dell'atto di citazione notificato nel 2024.
Ha dedotto la propria carenza di legittimazione soggettiva non essendo stato provato il fatto e la responsabilità, nella causazione dello stesso, di un veicolo rimasto sconosciuto,
evidenziando che la Polizia Municipale non aveva trovato riscontri dell'investimento della attrice, che era risultata positiva all'alcol test, che non erano stati rinvenuti testimoni oculari e che il conducente del furgone dal quale era scesa l'attrice aveva dichiarato alla Polizia di non aver sentito alcun rumore e di non aver visto alcun veicolo allontanarsi.
Inoltre nelle dichiarazioni successive l'incidente era stato collocato intorno alla mezzanotte,
mentre la Polizia Municipale intervenuta aveva indicato che il fatto sarebbe avvenuto intorno alle due della notte.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Regolarizzata la procura si riteneva opportuno decidere sulla eccezione di prescrizione in quanto nei termini di cui all'articolo 171 bis cpc nulla era stato depositato e di conseguenza la documentazione disponibile al riguardo era presente in atti.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione alla udienza di discussione del 13 febbraio
2025 sulle conclusioni precisate dalle parti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta che il fatto in relazione al quale è stata proposta la richiesta di risarcimento sarebbe avvenuto il 23 maggio 2011 parte attrice ha depositato, unitamente all'atto di citazione una raccomandata ricevuta dalla Impresa designata il 25 luglio 2012 con la quale veniva
RGAC 5294 ANNO 2024 Pag. 3 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
richiesto il risarcimento del danno subito dalla attrice in conseguenza dell'incidente avvenuto il 23 maggio 2011.
A detta raccomandata l'Assicurazione aveva risposto chiedendo la produzione del verbale redatto dalla Polizia Municipale ,la documentazione sanitaria ed eventuali dichiarazioni di testimoni, la cui presenza non era stata evidenziata nella richiesta di risarcimento del danno inviata.
La documentazione richiesta era stata inviata con raccomandata il data 20 settembre 2012
ricevuta dalla Assicurazione il 1 ottobre 2012 senza che nella stessa fosse rinnovata la richiesta di risarcimento del danno.
E' stato prodotto un verbale negativo di di mediazione, senza il deposito dell'atto notificato,
di guisa che non è possibile valutare la esistenza di una interruzione della prescrizione.
Risulta depositata una ulteriore raccomandata inviata alla Impresa designata il 18 marzo
2015 e ricevuta dalla stessa il 25 marzo 2015, di cui è presente solo la prima pagina, nella quale si inviata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita in relazione all'incidente nella quale si evidenzia la volontà di richiedere il risarcimento del danno in relazione all'incidente e la risposta della Impresa designata di non ritenere di addivenire alla stipula della convenzione.
Null'altro è stato depositato nel secondo termine di cui all'articolo 171 ter cpc.
Di conseguenza a tutto voler concedere l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risale al
25 marzo 2015, mentre la notifica dell'atto di citazione nel presente giudizio risulta perfezionata a mezzo pec il 5 febbraio 2024.
Tra il 25 marzo 2015 ed il 5 febbraio 2024 sono intercorsi quasi nove anni e di conseguenza il credito asseritamente vantato da parte attrice risulta estinto per intervenuta prescrizione anche considerando i termini di cui all'articolo 2947 terzo comma cc.
RGAC 5294 ANNO 2024 Pag. 4 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Trattandosi della ragione più liquida nella decisione, deve essere respinta la domanda proposta dalla attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_3
nei confronti della società nella qualità di Impresa designata dal
[...] Parte_2
Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato dalla Attrice.
Condanna la a rimborsare alla società nella qualità di Parte_1 Parte_2
Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro complessivi 3.000, di cui euro 3.000 per onorari della fasi processuali, oltre ad accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2025 mediante lettura in udienza della decisione che, scritta su cinque facciate costituisce parte integrante del verbale di udienza..
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 5294 ANNO 2024 Pag. 5 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale