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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 73/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(P.I. , in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott.ssa , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Valerio Parte_2
Roberto Contartese, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Vincenzo Maruccio e Raffaella
Sturdà per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Natale Callipari, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
Contro
P.I. ); Controparte_2 P.IVA_3
P.I. ); Controparte_3 P.IVA_4
pagina 1 di 11 titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. e Controparte_4 C.F._1
P.I. ); P.IVA_5
PARTI RECLAMATE CONTUMACI
E in contraddittorio con
(C.F. ), in persona del Curatore dott. Controparte_5 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Nicola Bottero, che la rappresenta e difende Controparte_6
per procura in atti;
E con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO;
CONCLUSIONI
PER PARTE RECLAMANTE:
In via preliminare:
– sospendere, anche inaudita altera parte, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione conseguenti all'apertura della procedura di Liquidazione
Giudiziale nei confronti di Parte_1
Nel merito:
- revocare la sentenza del Tribunale di Torino n.1/2025 di apertura della procedura di Liquidazione
Giudiziale (L.G. 1/2025) nei confronti di emessa il 07.01.2025 e pubblicata in data Parte_1
08.01.2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della reclamante, con ogni conseguenziale provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
PER PARTE RECLAMATA CP_1
1) in via preliminare, stante l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, respingere la richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti gestione, perché carente dei motivi di cui all'art. 52 C.C.I.I.;
2) nel merito, respingere il reclamo proposto, con integrale conferma della sentenza dichiarante, da parte del Tribunale di Torino, la liquidazione giudiziale di Parte_1
pagina 2 di 11 3) in ogni caso, con condanna delle spese di lite di parte reclamante, anche da parte della legale rappresentante dell'impresa, Dott.ssa (o quella in essere al momento della decisione Parte_2
del gravame) ex art. 51, comma 15, C.C.I.I., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. allo scrivente procuratore.
PER LA LIQUIDAZIONE Parte_1
In via preliminare
-respingere l'avversaria istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione ex artt. 52 CCII, attesa l'evidente insussistenza dei relativi presupposti
Nel merito
-respingere l'avversaria opposizione e per l'effetto confermare la sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
In ogni caso
-col favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende
-con condanna della legale rappresentante della società reclamante, dott.ssa , Parte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore della Procedura ai sensi dell'art. 51, comma 15, d. lgs.
14/2019.
PER IL P.G.:
Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 4.10.2024 la ha chiesto al Tribunale di Torino di Controparte_3
dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della allegando di essere Parte_1
creditrice della medesima per l'importo di € 21.544,44 oltre ad interessi e spese (in virtù di decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo), e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.
Con successivi ricorsi hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale della stessa società:
deducendo che lo stato di insolvenza emergeva da circa 50 querele per truffa o appropriazione CP_7
indebita da parte dei clienti e da segnalazioni del Tribunale, da cui si desumeva che la società nel bilancio 2022 presentava debiti per oltre 4 milioni di euro e liquidità di cassa per € 78.000, non aveva presentato i bilanci successivi, era gravata da sei procedure esecutive mobiliari negli anni 2023-2024,
pagina 3 di 11 da debiti erariali per oltre 1,3 milioni di euro, il patrimonio era costituito essenzialmente dal parco macchine (trattandosi di impresa che noleggiava automobili), soggetto a rapida svalutazione;
e allegando di essere creditori rispettivamente Controparte_2 CP_1 Controparte_4 dell'importo di € 40.436,01 oltre interessi e spese (come da decreto ingiuntivo non opposto), di
€ 101.504,00 oltre interessi e spese (in virtù di inadempimento contrattuale, successivo accordo transattivo e sentenza di condanna per inadempimento di tale accordo), di € 8.265,94 (in virtù di decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo), e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.
I ricorsi sono confluiti nel procedimento unitario n.521/2024.
La si è costituita in data 20.11.2024, dando atto di avere depositato domanda di Parte_1
accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa, con contestuale richiesta di adozione delle misure protettive, ai sensi degli artt. 12-18 e ss. CCII, e chiedendo conseguentemente di sospendere il procedimento avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Con decreto del 18.12.2024 il Giudice istruttore, rilevato che era stata fissata udienza al 23.12.2024 per la conferma delle misure protettive richieste dalla ha rinviato il procedimento alla Parte_1
stessa data.
All'udienza del 23.12.2024 i ricorrenti e hanno insistito per l'apertura Controparte_3 CP_1
della liquidazione giudiziale, mentre la ha chiesto che il procedimento rimanesse Parte_1
sospeso, essendo ancora efficaci le misure protettive, e che, ove le stesse non fossero state confermate, venisse fissata una nuova udienza per la discussione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n.1/2025 del 7.1.2025 (pubblicata in data 8.1.2025), ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della rilevando che: ai sensi dell'art. 18 Parte_1
comma 4 CCII “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione… non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”; con ordinanza emessa in data odierna nel procedimento avente r.g. v.g. 27873/2024, il
Giudice designato per la trattazione dell'istanza di conferma delle misure protettive ha rigettato tale istanza e ha revocato le misure protettive del patrimonio della non vi sono pertanto Parte_1
ostacoli alla decisione sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, non risultando necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria;
sussiste la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario di questo Ufficio;
la società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, esercitando un'impresa commerciale e pagina 4 di 11 non risultando possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio, la risulta Parte_1
essere in stato di insolvenza, essendo la stessa divenuta definitivamente incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.
II. Con ricorso depositato in data 22.1.2025, la ha proposto reclamo avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale, di cui ha chiesto la revoca, previa sospensione ex art. 52 comma 1 CCII.
Parte reclamante ha articolato un unico motivo - “Violazione principio del contraddittorio e diritto di difesa ex art. 24 Cost.- violazione diritto debitore di avvalersi di procedure alternative e violazione del principio di prevalenza del concordato” - con cui ha allegato che: all'udienza del Parte_1
23.12.2024 aveva chiesto espressamente, ove le misure protettive non fossero state confermate, la fissazione di una nuova udienza per la discussione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale;
in tale sede, definita la procedura di composizione negoziata della crisi, avrebbe sicuramente potuto fare accesso a soluzioni alternative di regolazione della crisi, inclusa la procedura di concordato semplificato;
il Tribunale non ha considerato la richiesta e ha precluso alla società ogni possibilità di una definizione alternativa della situazione di insolvenza;
la pronuncia si pone in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente garantito e in contrasto con i principi espressi dal CCII, in particolare dall'art. 7 comma 2 che afferma il principio di prevalenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, degli strumenti di soluzione della crisi e dell'insolvenza diversi da quest'ultima, prevedendo che “nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata”; la norma assegna carattere prioritario alle soluzioni della crisi di carattere conservativo, lasciando alla liquidazione giudiziale una funzione quasi di chiusura del sistema, percorribile ogni qual volta il tentativo di risanamento fallisca o sia stato proposto con evidenti caratteri di inammissibilità; così l'art. 49 comma 1 prevede l'apertura della liquidazione giudiziale una volta “definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata eventualmente proposte”; del resto, in pendenza della procedura di apertura della liquidazione giudiziale, al debitore che intenda proporre una composizione negoziata della crisi è inibita la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative di composizione della crisi ai sensi dell'art.17 comma 3 lettera d) CCII;
quindi, essendo pendente la procedura di composizione negoziata della crisi, all'udienza del 23.12.2024 era inibita alla la possibilità di ricorrere a soluzioni Parte_1
alternative della crisi, possibilità che sarebbe ritornata a seguito della revoca delle misure protettive e pagina 5 di 11 della cessazione del divieto di cui al citato art.17, ivi inclusa la possibilità di avvalersi di una procedura di concordato semplificato;
il comma 10 dell'art.40 CCII espressamente dispone che “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo
39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza (fissata ai sensi dell'articolo 41)… Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8” (60 giorni dopo la relazione finale dell'esperto); nel caso di specie, non solo non è stata fissata una nuova udienza, ma è stata dichiarata, a scioglimento della riserva del 23.12.2024, la liquidazione giudiziale della società quando ancora non esisteva e/o non era stata depositata dall'esperto, presso la piattaforma della camera di
Commercio, la relazione finale di chiusura della CNC ex art 17 comma 8 CCII, dal deposito della quale decorre il predetto termine di 60 giorni in cui il debitore può decidere se accedere o meno alla procedura del concordato semplificato, come previsto dell'art 25 sexies CCII.
La liquidazione costituendosi in persona del curatore, ha chiesto di respingere Parte_1
l'opposizione confermando la sentenza del Tribunale e ha evidenziato che: la reclamante non allega quale sarebbe il contenuto della “soluzione alternativa” della crisi a cui avrebbe avuto in mente di fare ricorso e non fornisce possibili soluzioni alle immense criticità sussistenti (legate, ad esempio, all'assenza di risorse finanziarie per dare corso quantomeno alla copertura assicurativa obbligatoria per responsabilità civile dei mezzi, scaduta il 31.12.2024, delle 733 autovetture oggetto di contratti di noleggio in essere, il cui costo per annualità è di circa € 680.000,00); né svolge alcuna considerazione idonea a superare i rilievi mossi dall'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi, prima nel parere del 20.12.2024 e poi nella relazione finale (in ordine alla totale inattendibilità dell'impianto contabile della società; all'assenza della benché minima liquidità per sostenere gli impegni correnti;
alla palese inadeguatezza del piano predisposto, che tra l'altro si fondava sulla prosecuzione della medesima attività aziendale di noleggio di autoveicoli che dal 2019 ha generato perdite per oltre 13 milioni di euro;
all'ingente indebitamento della società verso l'Erario, pari a circa
3,5 milioni di euro, che vale a dimostrare come si fosse fin dall'origine finanziata omettendo Pt_1 di versare le imposte, e in particolare l'IVA, nei termini dovuti;
al fatto che la società, pur avendo incassato anticipatamente il corrispettivo dei contratti di noleggio da numerosi clienti, non è stata in grado di consegnare loro alcuna vettura;
alla presenza di numerosi elementi che possono configurare pagina 6 di 11 atti distrattivi posti in essere dall'organo gestorio in frode ai creditori, anche di rilevanza penale); parte reclamante non ha inoltre censurato l'ordinanza del 7.1.2025, con cui il Tribunale di Torino ha revocato le misure protettive del patrimonio della società, nella parte in cui ha affermato la natura irreversibile dello stato di insolvenza della società e l'inesistenza di una credibile prospettiva di risanamento della stessa attraverso la continuità; di conseguenza l'ordinanza è definitiva, con conseguente applicazione dell'art. 18 comma 4 CCII quanto alla possibilità di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
gli argomenti su cui si basa il reclamo sono palesemente infondati, poiché il
Tribunale, una volta venute meno le misure protettive, non era tenuto ad accogliere l'istanza di fissazione di una nuova udienza per la discussione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale, tanto più che i creditori ricorrenti avevano espressamente insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e che l'istanza non era supportata da alcuna ragione giustificativa;
la società, lungi dal sottoporre ai creditori una proposta alternativa idonea a superare i plurimi rilievi formulati dall'esperto nel proprio parere, ha cercato di prendere tempo proponendo un'istanza dilatoria;
è inconferente il richiamo all'art. 7 CCII perché nel caso di specie non vi erano altre domande su cui il
Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi, se non quella di apertura della liquidazione giudiziale;
in ogni caso qualsivoglia domanda diversa da quella di apertura della liquidazione giudiziale sarebbe stata manifestamente contraria all'interesse dei creditori, attesa la palese inesistenza di una seria prospettiva di risanamento della società, come evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza di revoca delle misure protettive e dall'esperto nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi;
contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, non è impedito il ricorso a strumenti alternativi successivamente all'avvio del procedimento di composizione negoziata della crisi, come risulta dall'art. 23 comma 2, o rinunciando alla procedura di composizione negoziata della crisi;
è poi errato l'argomento secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale sarebbe inibita non solo per tutto il corso della procedura di composizione negoziata della crisi e nella vigenza delle misure protettive, ma fino a che l'esperto non abbia provveduto al deposito della relazione finale e perfino in pendenza del termine di 60 giorni successivi;
la prospettazione è contraria all'art. 18 comma 4 CCII, secondo il quale la revoca delle misure protettive da parte del Tribunale è condizione necessaria e sufficiente affinché venga meno la preclusione per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
costituendosi, ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare la sentenza del Tribunale, CP_1
svolgendo difese analoghe a quelle del curatore della liquidazione giudiziale e richiamando il contenuto del proprio ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, del parere dell'esperto nella procedura di composizione negoziata della crisi e dell'ordinanza del Tribunale di revoca delle misure protettive.
pagina 7 di 11 e pur avendo ricevuto rituale notifica del Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si sono costituiti e vengono dichiarati contumaci.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
III. Il reclamo è infondato.
Si premette che parte reclamante non contesta la sussistenza:
-dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII;
-del superamento delle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
-della condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII.
Lamenta invece che il Tribunale, non accogliendo la sua istanza di fissazione di un'ulteriore udienza nel procedimento unitario n.521/2024 per la discussione sulle istanze di liquidazione giudiziale, ha precluso ogni possibilità della società di avvalersi di una definizione alternativa della situazione di insolvenza, inclusa una procedura di concordato semplificato.
Non svolge però alcuna allegazione in ordine alla definizione alternativa della situazione di insolvenza di cui avrebbe voluto avvalersi, alle sue caratteristiche e alla configurabilità dei relativi presupposti, tenendo conto dei gravi e preclusivi rilievi mossi dall'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi di impresa e dall'ordinanza del Tribunale che ha revocato le misure protettive (non esaminati e neanche contestati nel reclamo).
L'esperto, infatti (con il parere scritto ex art. 19 CCII depositato il 20.12.2024 nel relativo procedimento - 27873/2024 v.g. - prima dell'udienza per la conferma delle misure protettive del
23.12.2024, illustrato oralmente all'udienza, e successivamente incluso nella relazione finale ex art. 17
CCII depositata nella piattaforma telematica presso la camera di commercio), ha esposto che:
-l'impianto contabile della società è inattendibile, il bilancio 2023 non risulta approvato e non è stata fornita la relazione del revisore legale;
-la società si trova in stato di insolvenza irreversibile, non disponendo della benché minima liquidità per sostenere gli impegni correnti e in patrimonio netto fortemente negativo;
-il piano predisposto comporta la lesione della par condicio creditorum, è privo di adeguate garanzie e si fonda sulla prosecuzione della medesima attività aziendale, che dal 2019 ha generato perdite per oltre
13 milioni di euro;
pagina 8 di 11 -l'indebitamento verso l'Erario, pari a circa 3,5 milioni di euro, trae origine dall'esercizio 2019, dimostrando che la società si è fin dall'origine finanziata omettendo di versare le imposte, in particolare l'IVA, nei termini dovuti;
-fin dalla metà del 2002, vale a dire da oltre due anni, la società ha continuato a incassare anticipatamente l'intero corrispettivo per i contratti di noleggio (oltre 300) e non è stata in grado di consegnare alcuna vettura ai clienti, né ha versato l'IVA relativa, per un ammontare stimato nell'ordine di 7,8 milioni di euro;
-sono inoltre emersi numerosi e sistematici elementi che possono configurare atti distrattivi e posti in essere dall'organo gestorio in frode ai creditori, anche di rilevanza penale;
-sussistono elementi tali da escludere la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa.
In udienza l'esperto ha riferito che vi è la concreta prospettiva che la proroga delle misure protettive e l'ulteriore rinvio di una procedura di liquidazione giudiziale siano foriere di aggravio del passivo concorsuale (come riportato nell'ordinanza 2/2025 del Tribunale).
Il Tribunale, con l'ordinanza 2/2025, ha revocato le misure protettive condividendo i rilievi dell'esperto.
A fronte di quanto esposto, si osserva che:
(i)-non si ravvisa la lamentata violazione di legge, in quanto il principio del contraddittorio e il diritto di difesa sono stati assicurati dalla celebrazione dell'udienza (del 23.12.2024) nel procedimento unitario per la discussione sulle istanze di liquidazione giudiziale;
tale udienza si è svolta successivamente all'udienza nel procedimento per la conferma o revoca delle misure protettive, nello stesso giorno, ove era stato già depositato in precedenza il parere scritto dell'esperto e in udienza si era svolta la discussione sul tema oggetto di causa;
il fatto che il deposito della relazione finale ex art. 17
CCII nella piattaforma telematica presso la camera di commercio, sia avvenuto successivamente alla sentenza qui reclamata, è irrilevante;
(ii)-non è stata violata la normativa del CCII, essendo la sentenza stata pronunciata in conformità all'art. 18 comma 4 CCII, che dispone che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive in sede di composizione negoziata della crisi di impresa (di cui al comma 1) “e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”; la norma indica chiaramente la revoca delle misure protettive quale condizione necessaria e sufficiente perché venga meno la preclusione alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
e la sentenza reclamata dà espressamente atto che “con ordinanza emessa in data odierna nel procedimento pagina 9 di 11 avente R.G. V.G. 27873/2024, il Giudice designato per la trattazione dell'istanza di conferma delle misure protettive ha rigettato tale istanza, e dunque, ha revocato le misure protettive del patrimonio della;
la società non aveva diritto a ulteriori termini o rinvii;
è inconferente il Parte_1 richiamo all'art. 7 CCII perché nel caso di specie non vi erano altre domande su cui il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi, se non quella di apertura della liquidazione giudiziale;
gli ulteriori argomenti svolti dalla reclamante con riferimento alla normativa del CCII sono assorbiti dall'espressa previsione dell'art. 18 comma 4;
(iii)-la reclamante, che non aveva indicato ragioni giustificative a sostegno dell'istanza di rinvio dell'udienza, anche con il reclamo non svolge alcuna allegazione in ordine alla definizione alternativa della situazione di insolvenza di cui avrebbe voluto e potuto avvalersi, come sopra esposto, non muovendo alcuna contestazione e alcuna osservazione ai gravi e preclusivi rilievi di cui hanno dato atto l'esperto e il Tribunale che ha revocato le misure protettive;
né tiene conto della posizione dei creditori richiedenti, che in udienza hanno domandato di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale;
la prospettazione del diritto leso risulta conseguentemente del tutto generica.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento sostenute dalle parti reclamate costituite e CP_1
sono poste a carico di parte reclamante, soccombente. Controparte_8
Le stesse vengono liquidate, per ciascuna reclamata, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminato medio) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Con riferimento a CP_1 con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Natale Callipari.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Non vengono invece accolte le istanze di condanna della legale rappresentante della società reclamante in solido, ai sensi dell'art. 51 comma 15 CCII, non ravvisandosi la mala fede della medesima nella proposizione del reclamo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto dalla in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante dott.ssa avverso la sentenza n.1/2025 del Tribunale di Torino, Parte_2
pubblicata in data 8.1.2025;
-condanna parte reclamante a rimborsare alla in persona Controparte_8
del curatore, le spese del procedimento, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte reclamante a rimborsare alla le spese del procedimento, che liquida in CP_1
€ 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed
IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Natale Callipari.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 73/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(P.I. , in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott.ssa , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Valerio Parte_2
Roberto Contartese, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Vincenzo Maruccio e Raffaella
Sturdà per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Natale Callipari, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
Contro
P.I. ); Controparte_2 P.IVA_3
P.I. ); Controparte_3 P.IVA_4
pagina 1 di 11 titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. e Controparte_4 C.F._1
P.I. ); P.IVA_5
PARTI RECLAMATE CONTUMACI
E in contraddittorio con
(C.F. ), in persona del Curatore dott. Controparte_5 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Nicola Bottero, che la rappresenta e difende Controparte_6
per procura in atti;
E con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO;
CONCLUSIONI
PER PARTE RECLAMANTE:
In via preliminare:
– sospendere, anche inaudita altera parte, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione conseguenti all'apertura della procedura di Liquidazione
Giudiziale nei confronti di Parte_1
Nel merito:
- revocare la sentenza del Tribunale di Torino n.1/2025 di apertura della procedura di Liquidazione
Giudiziale (L.G. 1/2025) nei confronti di emessa il 07.01.2025 e pubblicata in data Parte_1
08.01.2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della reclamante, con ogni conseguenziale provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
PER PARTE RECLAMATA CP_1
1) in via preliminare, stante l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, respingere la richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti gestione, perché carente dei motivi di cui all'art. 52 C.C.I.I.;
2) nel merito, respingere il reclamo proposto, con integrale conferma della sentenza dichiarante, da parte del Tribunale di Torino, la liquidazione giudiziale di Parte_1
pagina 2 di 11 3) in ogni caso, con condanna delle spese di lite di parte reclamante, anche da parte della legale rappresentante dell'impresa, Dott.ssa (o quella in essere al momento della decisione Parte_2
del gravame) ex art. 51, comma 15, C.C.I.I., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. allo scrivente procuratore.
PER LA LIQUIDAZIONE Parte_1
In via preliminare
-respingere l'avversaria istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione ex artt. 52 CCII, attesa l'evidente insussistenza dei relativi presupposti
Nel merito
-respingere l'avversaria opposizione e per l'effetto confermare la sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
In ogni caso
-col favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende
-con condanna della legale rappresentante della società reclamante, dott.ssa , Parte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore della Procedura ai sensi dell'art. 51, comma 15, d. lgs.
14/2019.
PER IL P.G.:
Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 4.10.2024 la ha chiesto al Tribunale di Torino di Controparte_3
dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della allegando di essere Parte_1
creditrice della medesima per l'importo di € 21.544,44 oltre ad interessi e spese (in virtù di decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo), e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.
Con successivi ricorsi hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale della stessa società:
deducendo che lo stato di insolvenza emergeva da circa 50 querele per truffa o appropriazione CP_7
indebita da parte dei clienti e da segnalazioni del Tribunale, da cui si desumeva che la società nel bilancio 2022 presentava debiti per oltre 4 milioni di euro e liquidità di cassa per € 78.000, non aveva presentato i bilanci successivi, era gravata da sei procedure esecutive mobiliari negli anni 2023-2024,
pagina 3 di 11 da debiti erariali per oltre 1,3 milioni di euro, il patrimonio era costituito essenzialmente dal parco macchine (trattandosi di impresa che noleggiava automobili), soggetto a rapida svalutazione;
e allegando di essere creditori rispettivamente Controparte_2 CP_1 Controparte_4 dell'importo di € 40.436,01 oltre interessi e spese (come da decreto ingiuntivo non opposto), di
€ 101.504,00 oltre interessi e spese (in virtù di inadempimento contrattuale, successivo accordo transattivo e sentenza di condanna per inadempimento di tale accordo), di € 8.265,94 (in virtù di decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo), e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.
I ricorsi sono confluiti nel procedimento unitario n.521/2024.
La si è costituita in data 20.11.2024, dando atto di avere depositato domanda di Parte_1
accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa, con contestuale richiesta di adozione delle misure protettive, ai sensi degli artt. 12-18 e ss. CCII, e chiedendo conseguentemente di sospendere il procedimento avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Con decreto del 18.12.2024 il Giudice istruttore, rilevato che era stata fissata udienza al 23.12.2024 per la conferma delle misure protettive richieste dalla ha rinviato il procedimento alla Parte_1
stessa data.
All'udienza del 23.12.2024 i ricorrenti e hanno insistito per l'apertura Controparte_3 CP_1
della liquidazione giudiziale, mentre la ha chiesto che il procedimento rimanesse Parte_1
sospeso, essendo ancora efficaci le misure protettive, e che, ove le stesse non fossero state confermate, venisse fissata una nuova udienza per la discussione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n.1/2025 del 7.1.2025 (pubblicata in data 8.1.2025), ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della rilevando che: ai sensi dell'art. 18 Parte_1
comma 4 CCII “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione… non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”; con ordinanza emessa in data odierna nel procedimento avente r.g. v.g. 27873/2024, il
Giudice designato per la trattazione dell'istanza di conferma delle misure protettive ha rigettato tale istanza e ha revocato le misure protettive del patrimonio della non vi sono pertanto Parte_1
ostacoli alla decisione sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, non risultando necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria;
sussiste la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario di questo Ufficio;
la società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, esercitando un'impresa commerciale e pagina 4 di 11 non risultando possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio, la risulta Parte_1
essere in stato di insolvenza, essendo la stessa divenuta definitivamente incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.
II. Con ricorso depositato in data 22.1.2025, la ha proposto reclamo avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale, di cui ha chiesto la revoca, previa sospensione ex art. 52 comma 1 CCII.
Parte reclamante ha articolato un unico motivo - “Violazione principio del contraddittorio e diritto di difesa ex art. 24 Cost.- violazione diritto debitore di avvalersi di procedure alternative e violazione del principio di prevalenza del concordato” - con cui ha allegato che: all'udienza del Parte_1
23.12.2024 aveva chiesto espressamente, ove le misure protettive non fossero state confermate, la fissazione di una nuova udienza per la discussione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale;
in tale sede, definita la procedura di composizione negoziata della crisi, avrebbe sicuramente potuto fare accesso a soluzioni alternative di regolazione della crisi, inclusa la procedura di concordato semplificato;
il Tribunale non ha considerato la richiesta e ha precluso alla società ogni possibilità di una definizione alternativa della situazione di insolvenza;
la pronuncia si pone in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente garantito e in contrasto con i principi espressi dal CCII, in particolare dall'art. 7 comma 2 che afferma il principio di prevalenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, degli strumenti di soluzione della crisi e dell'insolvenza diversi da quest'ultima, prevedendo che “nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata”; la norma assegna carattere prioritario alle soluzioni della crisi di carattere conservativo, lasciando alla liquidazione giudiziale una funzione quasi di chiusura del sistema, percorribile ogni qual volta il tentativo di risanamento fallisca o sia stato proposto con evidenti caratteri di inammissibilità; così l'art. 49 comma 1 prevede l'apertura della liquidazione giudiziale una volta “definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata eventualmente proposte”; del resto, in pendenza della procedura di apertura della liquidazione giudiziale, al debitore che intenda proporre una composizione negoziata della crisi è inibita la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative di composizione della crisi ai sensi dell'art.17 comma 3 lettera d) CCII;
quindi, essendo pendente la procedura di composizione negoziata della crisi, all'udienza del 23.12.2024 era inibita alla la possibilità di ricorrere a soluzioni Parte_1
alternative della crisi, possibilità che sarebbe ritornata a seguito della revoca delle misure protettive e pagina 5 di 11 della cessazione del divieto di cui al citato art.17, ivi inclusa la possibilità di avvalersi di una procedura di concordato semplificato;
il comma 10 dell'art.40 CCII espressamente dispone che “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo
39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza (fissata ai sensi dell'articolo 41)… Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8” (60 giorni dopo la relazione finale dell'esperto); nel caso di specie, non solo non è stata fissata una nuova udienza, ma è stata dichiarata, a scioglimento della riserva del 23.12.2024, la liquidazione giudiziale della società quando ancora non esisteva e/o non era stata depositata dall'esperto, presso la piattaforma della camera di
Commercio, la relazione finale di chiusura della CNC ex art 17 comma 8 CCII, dal deposito della quale decorre il predetto termine di 60 giorni in cui il debitore può decidere se accedere o meno alla procedura del concordato semplificato, come previsto dell'art 25 sexies CCII.
La liquidazione costituendosi in persona del curatore, ha chiesto di respingere Parte_1
l'opposizione confermando la sentenza del Tribunale e ha evidenziato che: la reclamante non allega quale sarebbe il contenuto della “soluzione alternativa” della crisi a cui avrebbe avuto in mente di fare ricorso e non fornisce possibili soluzioni alle immense criticità sussistenti (legate, ad esempio, all'assenza di risorse finanziarie per dare corso quantomeno alla copertura assicurativa obbligatoria per responsabilità civile dei mezzi, scaduta il 31.12.2024, delle 733 autovetture oggetto di contratti di noleggio in essere, il cui costo per annualità è di circa € 680.000,00); né svolge alcuna considerazione idonea a superare i rilievi mossi dall'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi, prima nel parere del 20.12.2024 e poi nella relazione finale (in ordine alla totale inattendibilità dell'impianto contabile della società; all'assenza della benché minima liquidità per sostenere gli impegni correnti;
alla palese inadeguatezza del piano predisposto, che tra l'altro si fondava sulla prosecuzione della medesima attività aziendale di noleggio di autoveicoli che dal 2019 ha generato perdite per oltre 13 milioni di euro;
all'ingente indebitamento della società verso l'Erario, pari a circa
3,5 milioni di euro, che vale a dimostrare come si fosse fin dall'origine finanziata omettendo Pt_1 di versare le imposte, e in particolare l'IVA, nei termini dovuti;
al fatto che la società, pur avendo incassato anticipatamente il corrispettivo dei contratti di noleggio da numerosi clienti, non è stata in grado di consegnare loro alcuna vettura;
alla presenza di numerosi elementi che possono configurare pagina 6 di 11 atti distrattivi posti in essere dall'organo gestorio in frode ai creditori, anche di rilevanza penale); parte reclamante non ha inoltre censurato l'ordinanza del 7.1.2025, con cui il Tribunale di Torino ha revocato le misure protettive del patrimonio della società, nella parte in cui ha affermato la natura irreversibile dello stato di insolvenza della società e l'inesistenza di una credibile prospettiva di risanamento della stessa attraverso la continuità; di conseguenza l'ordinanza è definitiva, con conseguente applicazione dell'art. 18 comma 4 CCII quanto alla possibilità di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
gli argomenti su cui si basa il reclamo sono palesemente infondati, poiché il
Tribunale, una volta venute meno le misure protettive, non era tenuto ad accogliere l'istanza di fissazione di una nuova udienza per la discussione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale, tanto più che i creditori ricorrenti avevano espressamente insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e che l'istanza non era supportata da alcuna ragione giustificativa;
la società, lungi dal sottoporre ai creditori una proposta alternativa idonea a superare i plurimi rilievi formulati dall'esperto nel proprio parere, ha cercato di prendere tempo proponendo un'istanza dilatoria;
è inconferente il richiamo all'art. 7 CCII perché nel caso di specie non vi erano altre domande su cui il
Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi, se non quella di apertura della liquidazione giudiziale;
in ogni caso qualsivoglia domanda diversa da quella di apertura della liquidazione giudiziale sarebbe stata manifestamente contraria all'interesse dei creditori, attesa la palese inesistenza di una seria prospettiva di risanamento della società, come evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza di revoca delle misure protettive e dall'esperto nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi;
contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, non è impedito il ricorso a strumenti alternativi successivamente all'avvio del procedimento di composizione negoziata della crisi, come risulta dall'art. 23 comma 2, o rinunciando alla procedura di composizione negoziata della crisi;
è poi errato l'argomento secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale sarebbe inibita non solo per tutto il corso della procedura di composizione negoziata della crisi e nella vigenza delle misure protettive, ma fino a che l'esperto non abbia provveduto al deposito della relazione finale e perfino in pendenza del termine di 60 giorni successivi;
la prospettazione è contraria all'art. 18 comma 4 CCII, secondo il quale la revoca delle misure protettive da parte del Tribunale è condizione necessaria e sufficiente affinché venga meno la preclusione per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
costituendosi, ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare la sentenza del Tribunale, CP_1
svolgendo difese analoghe a quelle del curatore della liquidazione giudiziale e richiamando il contenuto del proprio ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, del parere dell'esperto nella procedura di composizione negoziata della crisi e dell'ordinanza del Tribunale di revoca delle misure protettive.
pagina 7 di 11 e pur avendo ricevuto rituale notifica del Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si sono costituiti e vengono dichiarati contumaci.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
III. Il reclamo è infondato.
Si premette che parte reclamante non contesta la sussistenza:
-dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII;
-del superamento delle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
-della condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII.
Lamenta invece che il Tribunale, non accogliendo la sua istanza di fissazione di un'ulteriore udienza nel procedimento unitario n.521/2024 per la discussione sulle istanze di liquidazione giudiziale, ha precluso ogni possibilità della società di avvalersi di una definizione alternativa della situazione di insolvenza, inclusa una procedura di concordato semplificato.
Non svolge però alcuna allegazione in ordine alla definizione alternativa della situazione di insolvenza di cui avrebbe voluto avvalersi, alle sue caratteristiche e alla configurabilità dei relativi presupposti, tenendo conto dei gravi e preclusivi rilievi mossi dall'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi di impresa e dall'ordinanza del Tribunale che ha revocato le misure protettive (non esaminati e neanche contestati nel reclamo).
L'esperto, infatti (con il parere scritto ex art. 19 CCII depositato il 20.12.2024 nel relativo procedimento - 27873/2024 v.g. - prima dell'udienza per la conferma delle misure protettive del
23.12.2024, illustrato oralmente all'udienza, e successivamente incluso nella relazione finale ex art. 17
CCII depositata nella piattaforma telematica presso la camera di commercio), ha esposto che:
-l'impianto contabile della società è inattendibile, il bilancio 2023 non risulta approvato e non è stata fornita la relazione del revisore legale;
-la società si trova in stato di insolvenza irreversibile, non disponendo della benché minima liquidità per sostenere gli impegni correnti e in patrimonio netto fortemente negativo;
-il piano predisposto comporta la lesione della par condicio creditorum, è privo di adeguate garanzie e si fonda sulla prosecuzione della medesima attività aziendale, che dal 2019 ha generato perdite per oltre
13 milioni di euro;
pagina 8 di 11 -l'indebitamento verso l'Erario, pari a circa 3,5 milioni di euro, trae origine dall'esercizio 2019, dimostrando che la società si è fin dall'origine finanziata omettendo di versare le imposte, in particolare l'IVA, nei termini dovuti;
-fin dalla metà del 2002, vale a dire da oltre due anni, la società ha continuato a incassare anticipatamente l'intero corrispettivo per i contratti di noleggio (oltre 300) e non è stata in grado di consegnare alcuna vettura ai clienti, né ha versato l'IVA relativa, per un ammontare stimato nell'ordine di 7,8 milioni di euro;
-sono inoltre emersi numerosi e sistematici elementi che possono configurare atti distrattivi e posti in essere dall'organo gestorio in frode ai creditori, anche di rilevanza penale;
-sussistono elementi tali da escludere la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa.
In udienza l'esperto ha riferito che vi è la concreta prospettiva che la proroga delle misure protettive e l'ulteriore rinvio di una procedura di liquidazione giudiziale siano foriere di aggravio del passivo concorsuale (come riportato nell'ordinanza 2/2025 del Tribunale).
Il Tribunale, con l'ordinanza 2/2025, ha revocato le misure protettive condividendo i rilievi dell'esperto.
A fronte di quanto esposto, si osserva che:
(i)-non si ravvisa la lamentata violazione di legge, in quanto il principio del contraddittorio e il diritto di difesa sono stati assicurati dalla celebrazione dell'udienza (del 23.12.2024) nel procedimento unitario per la discussione sulle istanze di liquidazione giudiziale;
tale udienza si è svolta successivamente all'udienza nel procedimento per la conferma o revoca delle misure protettive, nello stesso giorno, ove era stato già depositato in precedenza il parere scritto dell'esperto e in udienza si era svolta la discussione sul tema oggetto di causa;
il fatto che il deposito della relazione finale ex art. 17
CCII nella piattaforma telematica presso la camera di commercio, sia avvenuto successivamente alla sentenza qui reclamata, è irrilevante;
(ii)-non è stata violata la normativa del CCII, essendo la sentenza stata pronunciata in conformità all'art. 18 comma 4 CCII, che dispone che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive in sede di composizione negoziata della crisi di impresa (di cui al comma 1) “e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”; la norma indica chiaramente la revoca delle misure protettive quale condizione necessaria e sufficiente perché venga meno la preclusione alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
e la sentenza reclamata dà espressamente atto che “con ordinanza emessa in data odierna nel procedimento pagina 9 di 11 avente R.G. V.G. 27873/2024, il Giudice designato per la trattazione dell'istanza di conferma delle misure protettive ha rigettato tale istanza, e dunque, ha revocato le misure protettive del patrimonio della;
la società non aveva diritto a ulteriori termini o rinvii;
è inconferente il Parte_1 richiamo all'art. 7 CCII perché nel caso di specie non vi erano altre domande su cui il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi, se non quella di apertura della liquidazione giudiziale;
gli ulteriori argomenti svolti dalla reclamante con riferimento alla normativa del CCII sono assorbiti dall'espressa previsione dell'art. 18 comma 4;
(iii)-la reclamante, che non aveva indicato ragioni giustificative a sostegno dell'istanza di rinvio dell'udienza, anche con il reclamo non svolge alcuna allegazione in ordine alla definizione alternativa della situazione di insolvenza di cui avrebbe voluto e potuto avvalersi, come sopra esposto, non muovendo alcuna contestazione e alcuna osservazione ai gravi e preclusivi rilievi di cui hanno dato atto l'esperto e il Tribunale che ha revocato le misure protettive;
né tiene conto della posizione dei creditori richiedenti, che in udienza hanno domandato di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale;
la prospettazione del diritto leso risulta conseguentemente del tutto generica.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento sostenute dalle parti reclamate costituite e CP_1
sono poste a carico di parte reclamante, soccombente. Controparte_8
Le stesse vengono liquidate, per ciascuna reclamata, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminato medio) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Con riferimento a CP_1 con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Natale Callipari.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Non vengono invece accolte le istanze di condanna della legale rappresentante della società reclamante in solido, ai sensi dell'art. 51 comma 15 CCII, non ravvisandosi la mala fede della medesima nella proposizione del reclamo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto dalla in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante dott.ssa avverso la sentenza n.1/2025 del Tribunale di Torino, Parte_2
pubblicata in data 8.1.2025;
-condanna parte reclamante a rimborsare alla in persona Controparte_8
del curatore, le spese del procedimento, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte reclamante a rimborsare alla le spese del procedimento, che liquida in CP_1
€ 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed
IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Natale Callipari.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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