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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 273/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott.
CC Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 273 R.G. dell'anno
2023 tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. COLLARINO MARIA
RA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
NT NI (C.F. ), giusta procura C.F._3 in atti;
PARTE APPELLATA
avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali N. R.G. 2 / 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro. A fondamento della domanda esponeva di essere titolare e cointestataria col proprio marito di tre buoni postali, dell'importo di euro Persona_1
500,00 ciascuno, emessi tutti in data 21.01.2002. Detti buoni, appartenenti alla serie “AA3”, nell'anno 2022, in giorno non specificato, non erano stati pagati in ufficio postale alla predetta sul presupposto che, stante la loro validità di sette anni e la loro scadenza naturale sarebbe avvenuta nel 2009, essi si erano prescritti nell'anno 2019. Rappresentando che i titoli non recavano indicazioni sulla data di scadenza, né era stato consegnato alla beneficiaria alcun documento informativo, chiedeva al G.d.P. adito di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al rimborso di detti buoni fruttiferi, con conseguente condanna in tal senso di
[...]
. Si costituiva in giudizio eccependo Pt_1 Parte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso dei buoni postali.
Con la sentenza oggi gravata (n. 308/2022 – depositata il
23.12.2022) il Giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea. Osservava il primo giudice che i buoni fruttiferi oggetto della domanda erano privi dell'indicazione della data di scadenza sul titolo. Da tanto conseguiva che i sottoscrittori non potevano conoscere tale dato, considerato che non aveva Parte_1 N. R.G. 3 / 10
dimostrato di aver fornito e consegnato alla cliente il cd. foglio informativo.
Avverso detta sentenza ha interposto appello Parte_1 con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 27.02.2023,
[...] eccependo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto prescritto il diritto della ad ottenere il CP_1 rimborso dei buoni. A tal proposito, ha rappresentato che i buoni oggetto di causa, sottoscritti il 21.01.2002, erano a termine con scadenza il 21.01.2009 e potevano essere rimborsati entro e non oltre il 21.01.2019. Pertanto, considerato che nel decennio successivo alla data di scadenza non veniva compiuto alcun atto interruttivo, la pretesa è da ritenersi prescritta ex lege.
Argomentava, inoltre, che costituendo i buoni fruttiferi postali titoli di legittimazione riconducibili all'art. 2002 c.c. e non titoli di credito, agli stessi non è possibile estendere i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità tipica dei titoli di credito. Il Giudice di primo grado, a fronte della contestazione sul punto, avrebbe parimenti errato nel ritenere che la convenuta
[...]
era tenuta a dimostrare l'avvenuta consegna del foglio Pt_1 informativo. Da ultimo, osserva che l'ignoranza del diritto impedisce il decorso della prescrizione nel solo caso in cui essa sia conseguenza della condotta del debitore che abbia occultato l'esistenza del debito, eventualità certamente non ipotizzabile nel caso di specie.
Per le premesse svolte, pertanto, Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, così concludeva:
“1) in accoglimento di tutti i motivi di appello come proposti riformare integralmente la sentenza impugnata accertando e N. R.G. 4 / 10
dichiarando la piena legittimità dell'operato di nell'ambito Pt_1 dello svolgimento dei fatti per cui vi è sentenza n. 308/2022, emessa nel proc. nr. 213/2022 dal Giudice di Pace di Lagonegro,
Dott. Angelo Mario Esposito, depositata e pubblicata in data
23/12/2022, e non notificata, oggetto del presente appello in quanto i buoni fruttiferi espressamente ivi indicati ed emessi in data
21/01/2002 sono prescritti;
2) nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 308/2022 emessa nel proc. nr.
213/2022 dal Giudice di Pace di Lagonegro, Dott. Angelo Mario
Esposito, depositata e pubblicata in data 23/12/2022, e non notificata, accogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dall'odierna appellata, dichiarando prescritti i buoni oggetto di causa per tutto quanto altro esposto;
3) condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme percepite e come liquidate da in Parte_1 esecuzione della sentenza n. 308/2022 emessa nel proc. nr.
213/2022 dal Giudice di Pace di Lagonegro, Dott. Angelo Mario
Esposito, depositata e pubblicata in data 23/12/2022; nonché al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.''
Si è costituita in giudizio in data 27.06.2023 Controparte_1 confutando la fondatezza dei motivi di appello, contestando l'avvenuta prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso dei buoni, ribadendo la mancanza di trasparenza dell'operato dell'appellante e la difficoltà dell'appellata di poter conoscere la normativa di riferimento.
Per le premesse svolte, così concludeva: ''
1. Controparte_1 N. R.G. 5 / 10
Rigettare l'atto di appello;
2. Conseguentemente confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado;
3. per
l'effetto condannare in persona del proprio Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese ed onorari di giudizio anche del presente gravame, con diretta attribuzione allo scrivente procuratore, dichiaratamente antistatario.''
La causa, istruita documentalmente ed all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva riservata in decisione.
In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della proposizione dell'impugnazione.
L'atto di citazione in appello risulta notificato il 24.02.2023 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327
c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data 23.12.2023.
Ne consegue che l'appello proposto deve essere considerato tempestivo.
Tanto premesso, ritiene il Giudice che l'appello sia fondato, con ogni conseguenza in ordine alla riforma della sentenza gravata.
Contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto del sottoscrittore ad ottenere il pagamento dei buoni.
Prima di vagliare le emergenze documentali, appare tuttavia imprescindibile ripercorrere la normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le relative condizioni di rimborso alla scadenza.
I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D. P. R. 29 marzo
1973, n. 156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a N. R.G. 6 / 10
vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”. Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi Pt_1 dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del risparmiatore che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato con l'applicazione del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e
– quindi – dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
Per quanto concerne la presente controversia, l'art. 8 del D. M.
Tesoro 19 dicembre 2000 prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 del citato D. M. dispone che “ espone nei propri Parte_1 locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, con ciò intendendosi evidentemente, per
“caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo N. R.G. 7 / 10
rendimento annuale. Da ultimo, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre
2003, n. 398 statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di
Stato si rinvia alle norme del codice civile”.
Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 del c.c. e 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
Ciò posto, tornando al caso di specie, dai documenti veicolati nel fascicolo processuale si evince che i tre buoni sottoscritti dalla sono stati emessi il 21.01.2002 e appartengono alla CP_1 serie “AA3”, con scadenza a sette anni dalla data di emissione;
pertanto, il diritto alla riscossione del capitale e dei relativi interessi si è irrimediabilmente prescritto in data 22.01.2019, stante la mancata dimostrazione della sussistenza di atti interruttivi nei dieci anni successivi alla scadenza dei titoli.
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'odierna appellata - in armonia col principio di cui all'art. 2697 c.c., non ha dato prova alcuna in ordine alla mancata consegna dei fogli informativi in sede di sottoscrizione dei prodotti. Ad ogni modo, anche laddove si assumesse per certa tale circostanza, essa non inciderebbe sulla prescrizione del diritto.
Ed invero, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941
c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della N. R.G. 8 / 10
prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento
(cfr. Cass., 22072/2018).
Nel caso di specie, pertanto, anche laddove si desse per assodata l'omessa consegna del foglio informativo non potrebbe escludersi una condotta colposa della cliente che, usando l'ordinaria diligenza, indipendentemente dalla consegna del predetto documento, avrebbe potuto informarsi sul termine di scadenza dei buoni, sia al momento della sottoscrizione del prodotto oppure, successivamente, tramite consultazione del D.M. 19 dicembre 2000, regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi accessibile alla generalità degli interessati.
Qualora detto decreto ministeriale fosse stato esaminato, l'appellata avrebbe avuto modo di verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti scadevano, come già evincibile dalla denominazione a termine stampata sul titolo, di riflesso, individuare il termine dal quale decorreva la prescrizione decennale. Senza considerare poi, che appare circostanza improbabile ipotizzare che la stessa abbia sottoscritto detti buoni fruttiferi senza avere contezza delle caratteristiche dei titoli, trattandosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore con un minimo di diligenza avrebbe avuto cura di acquisire.
Anche la circostanza che l'appellata si sia recata in ufficio postale - in un momento non meglio individuato per acquisire informazioni circa la validità dei buoni - è stata contestata da e Parte_1 non ha trovato ulteriore riscontro nel corso del procedimento. N. R.G. 9 / 10
La sentenza impugnata, pertanto, merita di essere riformata avendo correttamente eccepito l'intervenuta Parte_1 prescrizione in ordine al rimborso dei buoni fruttiferi postali.
La regolamentazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio segue il criterio della soccombenza.
, pertanto, deve essere condannata a rimborsare a Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio che, Parte_1 tenuto conto del valore della controversia, delle fasi processuali esperite (studio, introduttoria, decisionale), del valore della controversia, previa applicazione dei parametri medi del D.M.
147/2022, si liquidano nella misura di euro 2.915,00 per onorari professionali, nonché euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge se dovute. Lo stesso regime segue la regolazione delle spese del giudizio di primo grado che, stante la riforma della sentenza gravata, devono essere poste a carico della parte soccombente. Esse, previa applicazione dei parametri medi e tenuto conto delle fasi processuali esperite
(studio, introduttiva, decisionale), si determinato nella misura di euro 980,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado per intervenuta prescrizione;
- condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente grado, che liquida in €
[...] N. R.G. 10 / 10
174,00 per spese ed € 2.915,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, se dovute;
- condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 [...] le spese di lite del primo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 980,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. CC Sabato
i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott.
CC Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 273 R.G. dell'anno
2023 tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. COLLARINO MARIA
RA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
NT NI (C.F. ), giusta procura C.F._3 in atti;
PARTE APPELLATA
avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali N. R.G. 2 / 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro. A fondamento della domanda esponeva di essere titolare e cointestataria col proprio marito di tre buoni postali, dell'importo di euro Persona_1
500,00 ciascuno, emessi tutti in data 21.01.2002. Detti buoni, appartenenti alla serie “AA3”, nell'anno 2022, in giorno non specificato, non erano stati pagati in ufficio postale alla predetta sul presupposto che, stante la loro validità di sette anni e la loro scadenza naturale sarebbe avvenuta nel 2009, essi si erano prescritti nell'anno 2019. Rappresentando che i titoli non recavano indicazioni sulla data di scadenza, né era stato consegnato alla beneficiaria alcun documento informativo, chiedeva al G.d.P. adito di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al rimborso di detti buoni fruttiferi, con conseguente condanna in tal senso di
[...]
. Si costituiva in giudizio eccependo Pt_1 Parte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso dei buoni postali.
Con la sentenza oggi gravata (n. 308/2022 – depositata il
23.12.2022) il Giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea. Osservava il primo giudice che i buoni fruttiferi oggetto della domanda erano privi dell'indicazione della data di scadenza sul titolo. Da tanto conseguiva che i sottoscrittori non potevano conoscere tale dato, considerato che non aveva Parte_1 N. R.G. 3 / 10
dimostrato di aver fornito e consegnato alla cliente il cd. foglio informativo.
Avverso detta sentenza ha interposto appello Parte_1 con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 27.02.2023,
[...] eccependo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto prescritto il diritto della ad ottenere il CP_1 rimborso dei buoni. A tal proposito, ha rappresentato che i buoni oggetto di causa, sottoscritti il 21.01.2002, erano a termine con scadenza il 21.01.2009 e potevano essere rimborsati entro e non oltre il 21.01.2019. Pertanto, considerato che nel decennio successivo alla data di scadenza non veniva compiuto alcun atto interruttivo, la pretesa è da ritenersi prescritta ex lege.
Argomentava, inoltre, che costituendo i buoni fruttiferi postali titoli di legittimazione riconducibili all'art. 2002 c.c. e non titoli di credito, agli stessi non è possibile estendere i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità tipica dei titoli di credito. Il Giudice di primo grado, a fronte della contestazione sul punto, avrebbe parimenti errato nel ritenere che la convenuta
[...]
era tenuta a dimostrare l'avvenuta consegna del foglio Pt_1 informativo. Da ultimo, osserva che l'ignoranza del diritto impedisce il decorso della prescrizione nel solo caso in cui essa sia conseguenza della condotta del debitore che abbia occultato l'esistenza del debito, eventualità certamente non ipotizzabile nel caso di specie.
Per le premesse svolte, pertanto, Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, così concludeva:
“1) in accoglimento di tutti i motivi di appello come proposti riformare integralmente la sentenza impugnata accertando e N. R.G. 4 / 10
dichiarando la piena legittimità dell'operato di nell'ambito Pt_1 dello svolgimento dei fatti per cui vi è sentenza n. 308/2022, emessa nel proc. nr. 213/2022 dal Giudice di Pace di Lagonegro,
Dott. Angelo Mario Esposito, depositata e pubblicata in data
23/12/2022, e non notificata, oggetto del presente appello in quanto i buoni fruttiferi espressamente ivi indicati ed emessi in data
21/01/2002 sono prescritti;
2) nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 308/2022 emessa nel proc. nr.
213/2022 dal Giudice di Pace di Lagonegro, Dott. Angelo Mario
Esposito, depositata e pubblicata in data 23/12/2022, e non notificata, accogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dall'odierna appellata, dichiarando prescritti i buoni oggetto di causa per tutto quanto altro esposto;
3) condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme percepite e come liquidate da in Parte_1 esecuzione della sentenza n. 308/2022 emessa nel proc. nr.
213/2022 dal Giudice di Pace di Lagonegro, Dott. Angelo Mario
Esposito, depositata e pubblicata in data 23/12/2022; nonché al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.''
Si è costituita in giudizio in data 27.06.2023 Controparte_1 confutando la fondatezza dei motivi di appello, contestando l'avvenuta prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso dei buoni, ribadendo la mancanza di trasparenza dell'operato dell'appellante e la difficoltà dell'appellata di poter conoscere la normativa di riferimento.
Per le premesse svolte, così concludeva: ''
1. Controparte_1 N. R.G. 5 / 10
Rigettare l'atto di appello;
2. Conseguentemente confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado;
3. per
l'effetto condannare in persona del proprio Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese ed onorari di giudizio anche del presente gravame, con diretta attribuzione allo scrivente procuratore, dichiaratamente antistatario.''
La causa, istruita documentalmente ed all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva riservata in decisione.
In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della proposizione dell'impugnazione.
L'atto di citazione in appello risulta notificato il 24.02.2023 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327
c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data 23.12.2023.
Ne consegue che l'appello proposto deve essere considerato tempestivo.
Tanto premesso, ritiene il Giudice che l'appello sia fondato, con ogni conseguenza in ordine alla riforma della sentenza gravata.
Contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto del sottoscrittore ad ottenere il pagamento dei buoni.
Prima di vagliare le emergenze documentali, appare tuttavia imprescindibile ripercorrere la normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le relative condizioni di rimborso alla scadenza.
I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D. P. R. 29 marzo
1973, n. 156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a N. R.G. 6 / 10
vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”. Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi Pt_1 dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del risparmiatore che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato con l'applicazione del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e
– quindi – dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
Per quanto concerne la presente controversia, l'art. 8 del D. M.
Tesoro 19 dicembre 2000 prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 del citato D. M. dispone che “ espone nei propri Parte_1 locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, con ciò intendendosi evidentemente, per
“caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo N. R.G. 7 / 10
rendimento annuale. Da ultimo, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre
2003, n. 398 statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di
Stato si rinvia alle norme del codice civile”.
Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 del c.c. e 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
Ciò posto, tornando al caso di specie, dai documenti veicolati nel fascicolo processuale si evince che i tre buoni sottoscritti dalla sono stati emessi il 21.01.2002 e appartengono alla CP_1 serie “AA3”, con scadenza a sette anni dalla data di emissione;
pertanto, il diritto alla riscossione del capitale e dei relativi interessi si è irrimediabilmente prescritto in data 22.01.2019, stante la mancata dimostrazione della sussistenza di atti interruttivi nei dieci anni successivi alla scadenza dei titoli.
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'odierna appellata - in armonia col principio di cui all'art. 2697 c.c., non ha dato prova alcuna in ordine alla mancata consegna dei fogli informativi in sede di sottoscrizione dei prodotti. Ad ogni modo, anche laddove si assumesse per certa tale circostanza, essa non inciderebbe sulla prescrizione del diritto.
Ed invero, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941
c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della N. R.G. 8 / 10
prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento
(cfr. Cass., 22072/2018).
Nel caso di specie, pertanto, anche laddove si desse per assodata l'omessa consegna del foglio informativo non potrebbe escludersi una condotta colposa della cliente che, usando l'ordinaria diligenza, indipendentemente dalla consegna del predetto documento, avrebbe potuto informarsi sul termine di scadenza dei buoni, sia al momento della sottoscrizione del prodotto oppure, successivamente, tramite consultazione del D.M. 19 dicembre 2000, regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi accessibile alla generalità degli interessati.
Qualora detto decreto ministeriale fosse stato esaminato, l'appellata avrebbe avuto modo di verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti scadevano, come già evincibile dalla denominazione a termine stampata sul titolo, di riflesso, individuare il termine dal quale decorreva la prescrizione decennale. Senza considerare poi, che appare circostanza improbabile ipotizzare che la stessa abbia sottoscritto detti buoni fruttiferi senza avere contezza delle caratteristiche dei titoli, trattandosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore con un minimo di diligenza avrebbe avuto cura di acquisire.
Anche la circostanza che l'appellata si sia recata in ufficio postale - in un momento non meglio individuato per acquisire informazioni circa la validità dei buoni - è stata contestata da e Parte_1 non ha trovato ulteriore riscontro nel corso del procedimento. N. R.G. 9 / 10
La sentenza impugnata, pertanto, merita di essere riformata avendo correttamente eccepito l'intervenuta Parte_1 prescrizione in ordine al rimborso dei buoni fruttiferi postali.
La regolamentazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio segue il criterio della soccombenza.
, pertanto, deve essere condannata a rimborsare a Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio che, Parte_1 tenuto conto del valore della controversia, delle fasi processuali esperite (studio, introduttoria, decisionale), del valore della controversia, previa applicazione dei parametri medi del D.M.
147/2022, si liquidano nella misura di euro 2.915,00 per onorari professionali, nonché euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge se dovute. Lo stesso regime segue la regolazione delle spese del giudizio di primo grado che, stante la riforma della sentenza gravata, devono essere poste a carico della parte soccombente. Esse, previa applicazione dei parametri medi e tenuto conto delle fasi processuali esperite
(studio, introduttiva, decisionale), si determinato nella misura di euro 980,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado per intervenuta prescrizione;
- condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente grado, che liquida in €
[...] N. R.G. 10 / 10
174,00 per spese ed € 2.915,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, se dovute;
- condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 [...] le spese di lite del primo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 980,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. CC Sabato
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