Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 548/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , residente Parte_1 C.F._1
in Ferrara (FE) – località San Bartolomeo in Bosco - Via Masi n. 198 H
e nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: , Parte_2 C.F._2
residente in [...] rappresentati e difesi in forza di procure speciali in atti reciprocamente dall'Avvocato Barbara Lepore
(C.F. ) e dall'Avv. Maria Cristina Zampollo (C.F. C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/215532 – 0532/214519 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
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RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(FE) in data 04.07.1998; che dalla unione coniugale è nata una figlia, , in Ferrara (FE) il Per_1
18.10.2004, maggiorenne e attualmente ancora impegnata nel corso di studi;
di essersi separati consensualmente giusta decreto n. 2455/21 R.G. emesso in data 29.03.2022 dal Tribunale di Ferrara;
che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La figlia maggiorenne continuerà a risiedere unitamente alla madre presso il domicilio Per_1
della genitrice;
2) il Sig. verserà a cadenza mensile alla Sig.ra tramite bonifico bancario, la somma Pt_1 Pt_2 di € 378,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente economicamente. Entrambi i Per_1
genitori si accolleranno inoltre in misura del 50% le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia secondo le seguenti tipologie e modalità: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) spese di custodia (baby-sitter), b) campi estivi. Il rimborso della quota di Per_ spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per la figlia dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro massimo il mese successivo a quello della richiesta;
3) la casa ex familiare, di proprietà dei genitori della Sig.ra continuerà a rimanere assegnata Pt_2
alle medesima che ivi proseguirà la convivenza con la figlia;
Per_1
4) i Sig.ri e attesa la loro autosufficienza economica, rinunciano reciprocamente Pt_1 Pt_2
al riconoscimento di un assegno divorzile;
5) i ricorrenti dichiarano di avere con il presente atto regolato tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione inerente e/o conseguente al rapporto di coniugio;
6) i ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
7) Spese legali integralmente compensate.
All'udienza in data 16 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti a tutela della prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 29 marzo 2022, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ferrara il 4 luglio 1998 fra , nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(FE) il 04/06/1971, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1998 Atto n. 136 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri