CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Maria Luisa Arienzo -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 5463/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 1670/2022 pubblicata il 7.11.2022 e notificata il 23.11.2022, vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco l.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Giordano Di Trolio (C.F. ) C.F._1
(pec , in virtù di giusta delibera di incarico e mandato agli Email_1
atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Calabritto (AV), alla
Via S. Allende n.44.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato Laura Usai (C.F. ) (pec C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_2
quest'ultimo sito in Roma, alla Piazza Pio XI n.62. APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.1670/2022, pubblicata il 07.11.2022 e notificata in data 23.11.2022, il
Tribunale di Avellino accoglieva la domanda proposta dal sig. e Controparte_1 condannava il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € Parte_1
8927,49, di cui € 8753,00 a titolo di risarcimento del danno biologico ed € 174,49 per rimborso delle spese mediche, oltre interessi annui al 3% dal giorno del sinistro alla sentenza nonché gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi;
condannava, altresì, il convenuto al pagamento delle spese Pt_1 processuali, liquidate in € 270,00 per esborsi ( oltre oneri per CTU già liquidati con decreto) ed € 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori se documentati e come per legge.
2. A fondamento della domanda l'attore aveva dedotto che in data 25 aprile 2016, alle ore 13:00 circa, mentre percorreva a piedi la strada pedonale che, discendendo, conduceva da Piazza Matteotti alla via Santa Maria delle Grazie, giunto all'ultimo gradino della scalinata, aveva poggiato il piede sinistro sulla sottostante griglia a copertura del canale di scolo, che presentava un'apertura procurata dalla mancanza di una barra e dalla deformazione di un'altra; in tal modo, il piede si era incastrato, rimanendo bloccato e provocando una caduta, che determinava la lesione distrattiva di alto grado del legamento peroneo astralgico.
3. Si era costituito il convenuto negando la sussistenza del nesso di causalità. Pt_1
4. Con la sentenza qui impugnata il Giudice di primo grado accoglieva la domanda ritenendo provata la dinamica dell'evento dannoso a mezzo testimoni nonché con la produzione della cartella clinica del pronto soccorso ospedaliero. In particolare, osservava che tutti i testi escussi avevano riconosciuto il fatto della caduta e soprattutto la circostanza che il piede dell'attore fosse rimasto incastrato nelle barre di protezione del canale di scolo.
Ricostruzione che non era inficiata dalla documentazione fotografica offerta in visione dal
Comune, che era successiva di quasi un anno ai fatti di causa e, pertanto, difettava dell'attualità indispensabile, tanto più che il Comune, a fronte della richiesta risarcitoria ricevuta il 18 maggio 2016, aveva espletato il richiesto accertamento soltanto in data 4 settembre 2017.
5. In applicazione dell'art. 2051 c.c. riteneva provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno arrecato all'attore, confermato dalla riconosciuta compatibilità da parte del CTU dei postumi lamentati dall'attore con la dinamica dell'evento, senza che il Pt_1 avesse offerto la prova dell'ascrivibilità del danno al caso fortuito.
6. Sulla scorta delle risultanze consulenziali, per le lesioni accertate dal medico-legale, liquidava in favore del la somma di € 8753,00 a titolo di danno biologico totale CP_1
(di cui € 1386,00 per 14 gg. di ITT;
€ 1485,00 per 30 gg. di ITP al 50%; € 495,00 per 20 gg di ITP al 25%; € 5387,00 per IP 4% in soggetto di 36 anni al momento del sinistro) ed €
174,49 a titolo di spese mediche documentate, oltre interessi calcolati come sopra riportato.
7.Avverso tale decisione ha proposto appello il affidato a quattro Parte_1 motivi chiedendo, in riforma della gravata decisione, l'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo ad esso appellante e, per l'effetto, il rigetto della domanda risarcitoria;
l'accertamento della colpa concorrente in capo all'appellato nel sinistro de quo per imperizia e negligenza di quest'ultimo e, per l'effetto, la riduzione del risarcimento nella misura del 50% e/o in quella misura ritenuta di giustizia, con la più ampia compensazione delle spese legali relative al primo ed al secondo grado di giudizio;
ha reiterato, inoltre, la richiesta di rimessione degli atti alla Procura della Repubblica di Avellino al fine di valutare la veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni dinanzi al tribunale adito.
8. Ha resistito al gravame , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 30.03.2023, instando per il rigetto del gravame in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Ha chiesto di confermare integralmente la sentenza di primo grado appellata da controparte, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
9. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 07.05.2025 , in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
10. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Ed invero, dagli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata notificata in data 23.11.2022 e l'atto d'appello è stato notificato con pec del 16.12.2022.
Ne deriva che il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
11. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità avanzata dall'appellato.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
12. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
13 I motivi di appello, per evidenti ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente in quanto miranti alla rivalutazione del materiale istruttorio raccolto in primo grado.
13.1. Con il primo mezzo si contesta la valutazione della prova operata dal primo giudice, in particolare evidenziando l'inattendibilità del teste in quanto moglie Testimone_1
dell'attore; del teste per aver reso dichiarazioni contrastanti con lo stato dei luoghi Tes_2 risultanti dalla fotografia depositata dallo stesso attore e scattata al momento della caduta, da cui emergeva che tutti gli scalini erano puliti e che la griglia era perfettamente visibile, contrariamente a quanto riferito dal teste circa la presenza di fogliame sulla griglia e sugli scalini che li rendeva non visibili;
del teste nipote del che non aveva Tes_3 CP_1 riconosciuto lo stato dei luoghi dalle fotografie allegate e mostrategli. Rileva, inoltre, che al pronto soccorso dell'Ospedale di Oliveto Citra, il aveva dichiarato di essere CP_1
caduto in una buca presente sul manto stradale, senza specificare dove, in quale se Pt_1 su strada pubblica o privata, in ogni caso non in una griglia, e di essere giunto con mezzo proprio;
ancora, il Pronto Soccorso aveva riscontrato una semplice distorsione della caviglia con prognosi di gg. 7, senza postumi invalidanti.
Si lamenta, altresì, che il tribunale non avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese dai testi indicati da esso ed in particolare quanto riferito dal Vice brigadiere Pt_1 Tes_4
, secondo cui alcuna segnalazione di incidente da parte del era pervenuta
[...] CP_1 all'ufficio di P.G. del e tantomeno alla stazione dei Carabinieri di , Pt_1 Parte_1
presso cui lui stesso si era portato per verificare la circostanza, ed, inoltre, che vi era stato un sopralluogo, da lui stesso eseguito, 7/8 giorni dopo aver ricevuto l'incarico di responsabile del procedimento, nel corso del quale aveva appurato che non vi erano gradini rotti o grate sconnesse e che non vi erano stati interventi di sistemazione di gradini e/o grate, come appurato presso l'UTC. Circostanza, quest'ultima confermata dal responsabile dell'UTC, il geom. , anch'esso escusso come teste, il quale aveva dichiarato CP_2 che l'ufficio non era mai intervenuto sulla strada oggetto di causa per ripristinare gradini o grate ivi esistenti.
Sulla base della contraddittorietà della prova per testi, l'appellante si duole che il primo giudice non avesse sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Procura della Repubblica, come sollecitato da esso convenuto, atteso che o avevano dichiarato il falso i testi dell'attore o lo avevano fatto i testi del Pt_1
13.2. Con il secondo mezzo si deduce la mancanza di responsabilità del e Pt_1
l'insussistenza del fatto storico, in quanto, a dire del la responsabilità dell'occorso Pt_1 sarebbe da ascriversi esclusivamente a colpa, imperizia e negligenza dell'attore che, dopo aver festeggiato il 25 aprile in montagna con gli amici, nel rientrare a casa dei propri genitori, non aveva prestato la dovuta attenzione nello scendere le scale, procurando la caduta, mentre alcuna anomalia era presente sulle scale.
13.3. Con la terza ragione si sostiene che la condotta del del tutto obliterata dal CP_1
primo giudice, era da considerarsi, invece, da sola causa efficiente dell'evento e/o causa concorrente, in quanto il percorso era da lui conosciuto perché lo riportava a casa dai suoi genitori, non vi era alcuna insidia e trabocchetto, essendo la griglia pienamente visibile in quanto non occultata da alcuna cosa, l'evento poteva essere evitato con la diligenza del buon padre di famiglia.
13.4. Con il quarto mezzo, si rimprovera l'eccessività del risarcimento, in considerazione del concorso di colpa dell'attore.
13.5. Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, questa Corte distrettuale ritiene pienamente condivisibile l'iter logico - giuridico seguito dal Tribunale nel pervenire all'integrale accoglimento della domanda risarcitoria, rendendosi necessaria solo l'integrazione della motivazione.
Giova osservare - al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni devolute al sindacato di questa Corte distrettuale, in ossequio al principio del
“tantum devolutum quantum appellatum” - che non è contestato che l'evento lesivo è scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione comunale.
Sulla scorta, inoltre, della documentazione versata in atti nonché della prova orale espletata in corso di causa, rivalutata in questo grado, appare corretta la valutazione che ne operato il giudice di prime cure nel ritenere raggiunta la prova sia della effettiva sussistenza del fatto storico sia delle modalità di verificazione dello stesso, escludendo il concorso causale del danneggiato, pure invocato dall'ente locale.
13.6. Con riferimento alla prova della sussistenza del fatto storico e delle modalità di verificazione dello stesso, sono da considerarsi dirimenti, come osservato dal primo giudice, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice (segnatamente i sigg.ri
[...]
moglie dell'attore; , non parente;
, nipote Tes_1 Controparte_3 Testimone_5 dell'attore; tutti escussi all'udienza del 18.2.2020), presenti sui luoghi di causa al momento del sinistro, i quali hanno concordemente confermato la ricostruzione dell'accaduto come riportata nell'atto di citazione e, in particolare, la presenza di una griglia rotta nella quale veniva ad incastrarsi il piede del Meritevoli di considerazione, sono, a tal CP_1 riguardo, sia la deposizione del teste che del teste che sul punto hanno Tes_2 Tes_3 fornito dichiarazioni più dettagliate (mentre la teste si è limitata a confermare Tes_1 puramente e semplicemente i capi di prova), il primo in particolare, precisando, a domanda del difensore del convenuto, di riconoscere i luoghi teatro del sinistro nella Pt_1 fotografia n. 1 che gli veniva mostrata ( quella prodotta nel fascicolo di parte di primo grado del ma specificando che “ ..lo stato della griglia , nel momento del sinistro, non Pt_1 era quello che emerge dalle foto, in cui la griglia sembra essere nuova”. Quanto al teste cui veniva mostrata la stessa foto (n. 1), lo stesso rispondeva che “nella Tes_3 fotocopia delle fotografie che mi mostrate, non riesco a riconoscere lo stato dei luoghi riportate alla foto n. 1 “.
13.7. L'appellante, per screditare l'attendibilità dei predetti testi, ha sottolineato l'incongruenza delle dichiarazioni da essi rese sia rispetto allo stato dei luoghi raffigurato nelle fotografie allegate nel proprio fascicolo del primo grado, sia rispetto alle dichiarazioni dei testi da esso convenuto addotti, vale a dire il brigadiere e il Testimone_4
responsabile dell'UTC del Comune geom. , lamentando che il primo giudice CP_2 avrebbe del tutto pretermesso di considerare quanto da essi riferito.
Senonché, nella motivazione della gravata sentenza si rinviene un passaggio da cui è possibile evincere che il giudice di prime cure abbia preso in esame le prove offerte dal convenuto, ritenendole, tuttavia, non rilevanti perché difettanti del requisito Pt_1
dell'attualità, valutazione che questa Corte condivide, con delle precisazioni.
13.8 Invero, la relazione prodotta dal convenuto in primo grado con allegate Pt_1
fotografie (tra cui la foto n. 1 mostrata ai testi di parte attorea nel corso dell'escussione del
18.2.2020) è pacificamente riferita allo stato dei luoghi teatro dell'accaduto esistente alla data del sopralluogo del 4.9.2017 a firma del brigadiere , vale a dire, a più Testimone_4
di un anno di distanza dal sinistro (avvenuto il 25.4.2016). Quest'ultimo, escusso come teste, nel confermare sostanzialmente la relazione da lui redatta, ha testualmente così riferito sul punto: “… preciso che il sopraluogo sul posto dell'incidente è stato da me effettuato dopo 7/8 giorni dopo aver ricevuto l'incarico di responsabile del procedimento”.
Diversamente da quanto opinato dall'appellante e conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, dunque, la relazione di servizio con allegate fotografie nonché le dichiarazioni del predetto testimone descrivono lo stato dei luoghi non in epoca prossima al sinistro di causa ma riferiti a più di un anno dopo l'evento, in quanto il sopralluogo non è stato svolto dopo 7/8 giorni dall'accaduto, come suggestivamente sostenuto dalla difesa del nell'interpretare le dichiarazioni del teste , bensì dopo 7/8 giorni dalla Pt_1 Tes_4 ricezione dell'incarico di responsabile del procedimento, cui è seguito ( dopo 7/8 giorni) il sopralluogo del 4.9.2017, sicché trattasi di materiale probatorio che difetta della necessaria vicinanza temporale rispetto all'accaduto, come tale non dirimente ai fini della decisione.
13.9. A corroborare la circostanza che le fotografie prodotte dal e, principalmente Pt_1 quella indicata con il n.1 ( che ritrae l'ultimo gradino della scalinata di causa sotto il quale vi è la griglia descritta in citazione) non rappresentano i luoghi di causa alla data del sinistro
(25.4.2016) soccorrono le fotografie tempestivamente prodotte in primo grado dall'appellato, recanti impressa la data del 26.4.2016 (giorno successivo) in cui è chiaramente visibile l'ultimo scalino della gradinata con sottostante la griglia di protezione del canale di scolo delle acque con una apertura dovuta alla mancanza di una barra e alla deformazione di un'altra, come dedotto in citazione e confermato dai testi di parte attorea escussi. Inoltre, il teste ha puntualmente precisato, come sopra detto, che la Tes_2
fotografia n. 1 mostratagli dal difensore del riguardava proprio la zona teatro del Pt_1
sinistro ma che la griglia ivi ritratta non era quella esistente al momento dell'accaduto e sembrava nuova. Nè può ritenersi poco attendibile il teste per non aver Tes_3
riconosciuto nella fotografia n.1 citata lo stato dei luoghi, proprio considerando che detto reperto ritraeva una griglia diversa da quella esistente al momento dell'evento, che era invece quella avente le caratteristiche visibili nelle fotografie prodotte dall'attore.
Ora, poiché il mai ha contestato la rispondenza del luogo dell'evento con quello Pt_1
delle foto scattate il 26.4.2016 prodotte dall'attore, è evidente che vi sia stata una modifica della griglia nell'arco di tempo intercorso tra la data del sinistro e il sopralluogo del
4.9.2017, data quest'ultima cui si riferiscono le fotografie allegate alla relazione di servizio del brigadiere . Tes_4
Il che esclude che vi sia una vera e propria contraddizione tra le dichiarazioni dei testi delle opposte parti, avendo quelli dell'attore deposto in ordine allo stato della griglia risalente al
25.4.2016 e quelli del segnatamente il brigadiere , per diretta conoscenza, Pt_1 Tes_4 alla diversa situazione esistente dopo più di un anno. 13.10. A fronte di tali risultanze, l'unica deposizione poco credibile è quella del geom.
responsabile dell'UTC del Comune appellante, laddove ha riferito che mai CP_2
l'ufficio tecnico era intervenuto a ripristinare gradini o griglie nei luoghi di causa, circostanza che, per quanto sopra detto, risulta oggettivamente smentita quanto meno dal materiale fotografico acquisito nel primo grado (raffrontando le foto prodotte dall'attore con quelle prodotte dallo stesso convenuto). Pt_1
14. Alla luce delle sopra menzionate deposizioni testimoniali e della documentazione in atti si può, pertanto, in conformità di quanto reputato dal primo Giudice, ritenere ampiamente assolto l'onere probatorio incombente sull'odierno appellato.
La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ivi comprese le conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, che ha riscontrato la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro descritta nel libello introduttivo induce, infatti, a ricostruire i fatti in maniera collimante con la prospettazione offerta dalla parte attrice, non adeguatamente smentita dagli elementi contrari segnalati dalla parte impugnante, come sopra argomentato, né messe in dubbio dalla dinamica originariamente indicata nel verbale di pronto soccorso, che pur non indicando specificamente la “griglia” come anomalia della strada percorsa dal pedone infortunato, riferisce comunque di una caduta in una buca del manto stradale, come si evince dal medesimo documento, che al più può integrare una imprecisione ma mai una circostanza difforme del tutto da quella riportata nel libello introduttivo.
15. Correttamente, inoltre, il Tribunale valutando le prove, ha- implicitamente- ritenuto di non dover applicare la disciplina prevista dall'art. 1227 comma I c.c.; scelta questa pienamente aderente alla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
15.1. Infatti, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha affermato, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; con la precitata ordinanza
10 febbraio 2018, nn. 2480 è stata, ad esempio, esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).
È pacifico, pertanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte occupatasi della materia (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che:
-la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
-tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto,
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
-nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.);
-al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze
10 ottobre 2008, n. 25029, e 4 dicembre 2012, n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre
2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode dovendo tale condotta essere riconducibile al caso fortuito – che è un evento che “praevideri non potest” (così, Cass. n. 25837/2017) – e pertanto non essere prevedibile (così, Cass. n.
25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, non integrare un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così Cass. 10 febbraio 2018, nn. 2480; discorre di condotta “abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018).
Se allora il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.\c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, solo nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
15.2. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare pienamente corretto il ragionamento seguito dal primo Giudice, nel ritenere che la responsabilità del sinistro di causa sia integralmente a carico del sul quale incombeva la prova della ricorrenza Pt_1 del caso fortuito, che, nella specie, non è stata fornita.
Occorre solo correggere la motivazione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che detta prova sia mancata perché l'ente custode nulla avrebbe rilevato “in ordine la mancanza di manutenzione di una grata posta a protezione del anale di scolo”.
Per quanto sopra detto, infatti, è del tutto irrilevante l'indagine circa la condotta (colposa o meno) tenuta dal custode, il quale risponde sempre della anomalia della res a meno che non dimostri il caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento del danneggiato avente le caratteristiche sopra spiegate.
Orbene, nel caso all'esame, non sono emersi indici di una condotta del CP_1
improntata a colposa disattenzione nel percorrere la scalinata costituente il tratto finale della via pedonale che conduce da Piazza Matteotti alla via Santa Maria delle Grazie nel Comune di , considerando che il percorso è in discesa e che la griglia dove si è incastrato il Parte_1 suo piede sinistro è sottoposta all'ultimo gradino della detta scalinata, sicché si presenta oggettivamente poco visibile per il pedone in discesa, non avendo questi davanti la visuale piena della zona (come sarebbe se avesse percorso in salita il tratto di scalinata o laddove la griglia fosse stata posta su una zona in piano). Inoltre, come dedotto dall'appellato e non contestato dal Comune impugnante, il danneggiato non risiede in ma nel Comune di Roma e, pertanto, non risulta Parte_1 frequentatore abituale della strada di causa, come vorrebbe l'appellante, che sul punto si è limitato ad allegare che la strada di causa era il percorso per raggiungere la casa dei genitori del predetto, circostanza che non è sufficiente a far presumere la conoscenza in capo al dell'anomalia della griglia che ne ha procurato la caduta, non risultando provato CP_1 da quando- prima dell'evento- tale inconveniente era presente e quale era stata l'ultima volta che il aveva percorso la strada in questione recandosi a trovare i propri genitori. CP_1
Ne consegue che alcuna diminuzione della responsabilità del danneggiante può essere affermata nel caso di specie per l'incidenza della colpa del danneggiato.
Dal complessivo contesto della sentenza gravata può agevolmente evincersi che il primo
Giudice abbia tenuto ben presente lo stato dei luoghi, che risulta descritto in piena conformità alle risultanze testimoniali per escludere la ricorrenza della colpa del danneggiato.
16. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va integralmente disatteso con conferma della sentenza gravata.
17. La soccombenza della parte appellante comporta l'aggravio a suo carico delle spese del grado che, in applicazione degli importi medi di cui al DM n.55 del 2014, e succ. modifiche, ridotti stante la ripetitività delle questioni oggetto dell'appello rispetto a quelle del primo grado, e tenuto conto del valore della causa ( scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta ( manca in appello la fase istruttoria), si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore dell'appellato, avv. Laura Usai, per dichiarato anticipo.
18. Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1670/2020 pubblicata il 7.11.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 2500,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato Laura Usai dichiaratasi antistataria;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, li 22 ottobre 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Maria Luisa Arienzo -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 5463/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 1670/2022 pubblicata il 7.11.2022 e notificata il 23.11.2022, vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco l.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Giordano Di Trolio (C.F. ) C.F._1
(pec , in virtù di giusta delibera di incarico e mandato agli Email_1
atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Calabritto (AV), alla
Via S. Allende n.44.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato Laura Usai (C.F. ) (pec C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_2
quest'ultimo sito in Roma, alla Piazza Pio XI n.62. APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.1670/2022, pubblicata il 07.11.2022 e notificata in data 23.11.2022, il
Tribunale di Avellino accoglieva la domanda proposta dal sig. e Controparte_1 condannava il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € Parte_1
8927,49, di cui € 8753,00 a titolo di risarcimento del danno biologico ed € 174,49 per rimborso delle spese mediche, oltre interessi annui al 3% dal giorno del sinistro alla sentenza nonché gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi;
condannava, altresì, il convenuto al pagamento delle spese Pt_1 processuali, liquidate in € 270,00 per esborsi ( oltre oneri per CTU già liquidati con decreto) ed € 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori se documentati e come per legge.
2. A fondamento della domanda l'attore aveva dedotto che in data 25 aprile 2016, alle ore 13:00 circa, mentre percorreva a piedi la strada pedonale che, discendendo, conduceva da Piazza Matteotti alla via Santa Maria delle Grazie, giunto all'ultimo gradino della scalinata, aveva poggiato il piede sinistro sulla sottostante griglia a copertura del canale di scolo, che presentava un'apertura procurata dalla mancanza di una barra e dalla deformazione di un'altra; in tal modo, il piede si era incastrato, rimanendo bloccato e provocando una caduta, che determinava la lesione distrattiva di alto grado del legamento peroneo astralgico.
3. Si era costituito il convenuto negando la sussistenza del nesso di causalità. Pt_1
4. Con la sentenza qui impugnata il Giudice di primo grado accoglieva la domanda ritenendo provata la dinamica dell'evento dannoso a mezzo testimoni nonché con la produzione della cartella clinica del pronto soccorso ospedaliero. In particolare, osservava che tutti i testi escussi avevano riconosciuto il fatto della caduta e soprattutto la circostanza che il piede dell'attore fosse rimasto incastrato nelle barre di protezione del canale di scolo.
Ricostruzione che non era inficiata dalla documentazione fotografica offerta in visione dal
Comune, che era successiva di quasi un anno ai fatti di causa e, pertanto, difettava dell'attualità indispensabile, tanto più che il Comune, a fronte della richiesta risarcitoria ricevuta il 18 maggio 2016, aveva espletato il richiesto accertamento soltanto in data 4 settembre 2017.
5. In applicazione dell'art. 2051 c.c. riteneva provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno arrecato all'attore, confermato dalla riconosciuta compatibilità da parte del CTU dei postumi lamentati dall'attore con la dinamica dell'evento, senza che il Pt_1 avesse offerto la prova dell'ascrivibilità del danno al caso fortuito.
6. Sulla scorta delle risultanze consulenziali, per le lesioni accertate dal medico-legale, liquidava in favore del la somma di € 8753,00 a titolo di danno biologico totale CP_1
(di cui € 1386,00 per 14 gg. di ITT;
€ 1485,00 per 30 gg. di ITP al 50%; € 495,00 per 20 gg di ITP al 25%; € 5387,00 per IP 4% in soggetto di 36 anni al momento del sinistro) ed €
174,49 a titolo di spese mediche documentate, oltre interessi calcolati come sopra riportato.
7.Avverso tale decisione ha proposto appello il affidato a quattro Parte_1 motivi chiedendo, in riforma della gravata decisione, l'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo ad esso appellante e, per l'effetto, il rigetto della domanda risarcitoria;
l'accertamento della colpa concorrente in capo all'appellato nel sinistro de quo per imperizia e negligenza di quest'ultimo e, per l'effetto, la riduzione del risarcimento nella misura del 50% e/o in quella misura ritenuta di giustizia, con la più ampia compensazione delle spese legali relative al primo ed al secondo grado di giudizio;
ha reiterato, inoltre, la richiesta di rimessione degli atti alla Procura della Repubblica di Avellino al fine di valutare la veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni dinanzi al tribunale adito.
8. Ha resistito al gravame , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 30.03.2023, instando per il rigetto del gravame in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Ha chiesto di confermare integralmente la sentenza di primo grado appellata da controparte, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
9. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 07.05.2025 , in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
10. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Ed invero, dagli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata notificata in data 23.11.2022 e l'atto d'appello è stato notificato con pec del 16.12.2022.
Ne deriva che il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
11. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità avanzata dall'appellato.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
12. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
13 I motivi di appello, per evidenti ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente in quanto miranti alla rivalutazione del materiale istruttorio raccolto in primo grado.
13.1. Con il primo mezzo si contesta la valutazione della prova operata dal primo giudice, in particolare evidenziando l'inattendibilità del teste in quanto moglie Testimone_1
dell'attore; del teste per aver reso dichiarazioni contrastanti con lo stato dei luoghi Tes_2 risultanti dalla fotografia depositata dallo stesso attore e scattata al momento della caduta, da cui emergeva che tutti gli scalini erano puliti e che la griglia era perfettamente visibile, contrariamente a quanto riferito dal teste circa la presenza di fogliame sulla griglia e sugli scalini che li rendeva non visibili;
del teste nipote del che non aveva Tes_3 CP_1 riconosciuto lo stato dei luoghi dalle fotografie allegate e mostrategli. Rileva, inoltre, che al pronto soccorso dell'Ospedale di Oliveto Citra, il aveva dichiarato di essere CP_1
caduto in una buca presente sul manto stradale, senza specificare dove, in quale se Pt_1 su strada pubblica o privata, in ogni caso non in una griglia, e di essere giunto con mezzo proprio;
ancora, il Pronto Soccorso aveva riscontrato una semplice distorsione della caviglia con prognosi di gg. 7, senza postumi invalidanti.
Si lamenta, altresì, che il tribunale non avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese dai testi indicati da esso ed in particolare quanto riferito dal Vice brigadiere Pt_1 Tes_4
, secondo cui alcuna segnalazione di incidente da parte del era pervenuta
[...] CP_1 all'ufficio di P.G. del e tantomeno alla stazione dei Carabinieri di , Pt_1 Parte_1
presso cui lui stesso si era portato per verificare la circostanza, ed, inoltre, che vi era stato un sopralluogo, da lui stesso eseguito, 7/8 giorni dopo aver ricevuto l'incarico di responsabile del procedimento, nel corso del quale aveva appurato che non vi erano gradini rotti o grate sconnesse e che non vi erano stati interventi di sistemazione di gradini e/o grate, come appurato presso l'UTC. Circostanza, quest'ultima confermata dal responsabile dell'UTC, il geom. , anch'esso escusso come teste, il quale aveva dichiarato CP_2 che l'ufficio non era mai intervenuto sulla strada oggetto di causa per ripristinare gradini o grate ivi esistenti.
Sulla base della contraddittorietà della prova per testi, l'appellante si duole che il primo giudice non avesse sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Procura della Repubblica, come sollecitato da esso convenuto, atteso che o avevano dichiarato il falso i testi dell'attore o lo avevano fatto i testi del Pt_1
13.2. Con il secondo mezzo si deduce la mancanza di responsabilità del e Pt_1
l'insussistenza del fatto storico, in quanto, a dire del la responsabilità dell'occorso Pt_1 sarebbe da ascriversi esclusivamente a colpa, imperizia e negligenza dell'attore che, dopo aver festeggiato il 25 aprile in montagna con gli amici, nel rientrare a casa dei propri genitori, non aveva prestato la dovuta attenzione nello scendere le scale, procurando la caduta, mentre alcuna anomalia era presente sulle scale.
13.3. Con la terza ragione si sostiene che la condotta del del tutto obliterata dal CP_1
primo giudice, era da considerarsi, invece, da sola causa efficiente dell'evento e/o causa concorrente, in quanto il percorso era da lui conosciuto perché lo riportava a casa dai suoi genitori, non vi era alcuna insidia e trabocchetto, essendo la griglia pienamente visibile in quanto non occultata da alcuna cosa, l'evento poteva essere evitato con la diligenza del buon padre di famiglia.
13.4. Con il quarto mezzo, si rimprovera l'eccessività del risarcimento, in considerazione del concorso di colpa dell'attore.
13.5. Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, questa Corte distrettuale ritiene pienamente condivisibile l'iter logico - giuridico seguito dal Tribunale nel pervenire all'integrale accoglimento della domanda risarcitoria, rendendosi necessaria solo l'integrazione della motivazione.
Giova osservare - al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni devolute al sindacato di questa Corte distrettuale, in ossequio al principio del
“tantum devolutum quantum appellatum” - che non è contestato che l'evento lesivo è scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione comunale.
Sulla scorta, inoltre, della documentazione versata in atti nonché della prova orale espletata in corso di causa, rivalutata in questo grado, appare corretta la valutazione che ne operato il giudice di prime cure nel ritenere raggiunta la prova sia della effettiva sussistenza del fatto storico sia delle modalità di verificazione dello stesso, escludendo il concorso causale del danneggiato, pure invocato dall'ente locale.
13.6. Con riferimento alla prova della sussistenza del fatto storico e delle modalità di verificazione dello stesso, sono da considerarsi dirimenti, come osservato dal primo giudice, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice (segnatamente i sigg.ri
[...]
moglie dell'attore; , non parente;
, nipote Tes_1 Controparte_3 Testimone_5 dell'attore; tutti escussi all'udienza del 18.2.2020), presenti sui luoghi di causa al momento del sinistro, i quali hanno concordemente confermato la ricostruzione dell'accaduto come riportata nell'atto di citazione e, in particolare, la presenza di una griglia rotta nella quale veniva ad incastrarsi il piede del Meritevoli di considerazione, sono, a tal CP_1 riguardo, sia la deposizione del teste che del teste che sul punto hanno Tes_2 Tes_3 fornito dichiarazioni più dettagliate (mentre la teste si è limitata a confermare Tes_1 puramente e semplicemente i capi di prova), il primo in particolare, precisando, a domanda del difensore del convenuto, di riconoscere i luoghi teatro del sinistro nella Pt_1 fotografia n. 1 che gli veniva mostrata ( quella prodotta nel fascicolo di parte di primo grado del ma specificando che “ ..lo stato della griglia , nel momento del sinistro, non Pt_1 era quello che emerge dalle foto, in cui la griglia sembra essere nuova”. Quanto al teste cui veniva mostrata la stessa foto (n. 1), lo stesso rispondeva che “nella Tes_3 fotocopia delle fotografie che mi mostrate, non riesco a riconoscere lo stato dei luoghi riportate alla foto n. 1 “.
13.7. L'appellante, per screditare l'attendibilità dei predetti testi, ha sottolineato l'incongruenza delle dichiarazioni da essi rese sia rispetto allo stato dei luoghi raffigurato nelle fotografie allegate nel proprio fascicolo del primo grado, sia rispetto alle dichiarazioni dei testi da esso convenuto addotti, vale a dire il brigadiere e il Testimone_4
responsabile dell'UTC del Comune geom. , lamentando che il primo giudice CP_2 avrebbe del tutto pretermesso di considerare quanto da essi riferito.
Senonché, nella motivazione della gravata sentenza si rinviene un passaggio da cui è possibile evincere che il giudice di prime cure abbia preso in esame le prove offerte dal convenuto, ritenendole, tuttavia, non rilevanti perché difettanti del requisito Pt_1
dell'attualità, valutazione che questa Corte condivide, con delle precisazioni.
13.8 Invero, la relazione prodotta dal convenuto in primo grado con allegate Pt_1
fotografie (tra cui la foto n. 1 mostrata ai testi di parte attorea nel corso dell'escussione del
18.2.2020) è pacificamente riferita allo stato dei luoghi teatro dell'accaduto esistente alla data del sopralluogo del 4.9.2017 a firma del brigadiere , vale a dire, a più Testimone_4
di un anno di distanza dal sinistro (avvenuto il 25.4.2016). Quest'ultimo, escusso come teste, nel confermare sostanzialmente la relazione da lui redatta, ha testualmente così riferito sul punto: “… preciso che il sopraluogo sul posto dell'incidente è stato da me effettuato dopo 7/8 giorni dopo aver ricevuto l'incarico di responsabile del procedimento”.
Diversamente da quanto opinato dall'appellante e conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, dunque, la relazione di servizio con allegate fotografie nonché le dichiarazioni del predetto testimone descrivono lo stato dei luoghi non in epoca prossima al sinistro di causa ma riferiti a più di un anno dopo l'evento, in quanto il sopralluogo non è stato svolto dopo 7/8 giorni dall'accaduto, come suggestivamente sostenuto dalla difesa del nell'interpretare le dichiarazioni del teste , bensì dopo 7/8 giorni dalla Pt_1 Tes_4 ricezione dell'incarico di responsabile del procedimento, cui è seguito ( dopo 7/8 giorni) il sopralluogo del 4.9.2017, sicché trattasi di materiale probatorio che difetta della necessaria vicinanza temporale rispetto all'accaduto, come tale non dirimente ai fini della decisione.
13.9. A corroborare la circostanza che le fotografie prodotte dal e, principalmente Pt_1 quella indicata con il n.1 ( che ritrae l'ultimo gradino della scalinata di causa sotto il quale vi è la griglia descritta in citazione) non rappresentano i luoghi di causa alla data del sinistro
(25.4.2016) soccorrono le fotografie tempestivamente prodotte in primo grado dall'appellato, recanti impressa la data del 26.4.2016 (giorno successivo) in cui è chiaramente visibile l'ultimo scalino della gradinata con sottostante la griglia di protezione del canale di scolo delle acque con una apertura dovuta alla mancanza di una barra e alla deformazione di un'altra, come dedotto in citazione e confermato dai testi di parte attorea escussi. Inoltre, il teste ha puntualmente precisato, come sopra detto, che la Tes_2
fotografia n. 1 mostratagli dal difensore del riguardava proprio la zona teatro del Pt_1
sinistro ma che la griglia ivi ritratta non era quella esistente al momento dell'accaduto e sembrava nuova. Nè può ritenersi poco attendibile il teste per non aver Tes_3
riconosciuto nella fotografia n.1 citata lo stato dei luoghi, proprio considerando che detto reperto ritraeva una griglia diversa da quella esistente al momento dell'evento, che era invece quella avente le caratteristiche visibili nelle fotografie prodotte dall'attore.
Ora, poiché il mai ha contestato la rispondenza del luogo dell'evento con quello Pt_1
delle foto scattate il 26.4.2016 prodotte dall'attore, è evidente che vi sia stata una modifica della griglia nell'arco di tempo intercorso tra la data del sinistro e il sopralluogo del
4.9.2017, data quest'ultima cui si riferiscono le fotografie allegate alla relazione di servizio del brigadiere . Tes_4
Il che esclude che vi sia una vera e propria contraddizione tra le dichiarazioni dei testi delle opposte parti, avendo quelli dell'attore deposto in ordine allo stato della griglia risalente al
25.4.2016 e quelli del segnatamente il brigadiere , per diretta conoscenza, Pt_1 Tes_4 alla diversa situazione esistente dopo più di un anno. 13.10. A fronte di tali risultanze, l'unica deposizione poco credibile è quella del geom.
responsabile dell'UTC del Comune appellante, laddove ha riferito che mai CP_2
l'ufficio tecnico era intervenuto a ripristinare gradini o griglie nei luoghi di causa, circostanza che, per quanto sopra detto, risulta oggettivamente smentita quanto meno dal materiale fotografico acquisito nel primo grado (raffrontando le foto prodotte dall'attore con quelle prodotte dallo stesso convenuto). Pt_1
14. Alla luce delle sopra menzionate deposizioni testimoniali e della documentazione in atti si può, pertanto, in conformità di quanto reputato dal primo Giudice, ritenere ampiamente assolto l'onere probatorio incombente sull'odierno appellato.
La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ivi comprese le conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, che ha riscontrato la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro descritta nel libello introduttivo induce, infatti, a ricostruire i fatti in maniera collimante con la prospettazione offerta dalla parte attrice, non adeguatamente smentita dagli elementi contrari segnalati dalla parte impugnante, come sopra argomentato, né messe in dubbio dalla dinamica originariamente indicata nel verbale di pronto soccorso, che pur non indicando specificamente la “griglia” come anomalia della strada percorsa dal pedone infortunato, riferisce comunque di una caduta in una buca del manto stradale, come si evince dal medesimo documento, che al più può integrare una imprecisione ma mai una circostanza difforme del tutto da quella riportata nel libello introduttivo.
15. Correttamente, inoltre, il Tribunale valutando le prove, ha- implicitamente- ritenuto di non dover applicare la disciplina prevista dall'art. 1227 comma I c.c.; scelta questa pienamente aderente alla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
15.1. Infatti, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha affermato, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; con la precitata ordinanza
10 febbraio 2018, nn. 2480 è stata, ad esempio, esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).
È pacifico, pertanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte occupatasi della materia (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che:
-la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
-tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto,
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
-nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.);
-al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze
10 ottobre 2008, n. 25029, e 4 dicembre 2012, n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre
2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode dovendo tale condotta essere riconducibile al caso fortuito – che è un evento che “praevideri non potest” (così, Cass. n. 25837/2017) – e pertanto non essere prevedibile (così, Cass. n.
25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, non integrare un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così Cass. 10 febbraio 2018, nn. 2480; discorre di condotta “abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018).
Se allora il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.\c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, solo nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
15.2. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare pienamente corretto il ragionamento seguito dal primo Giudice, nel ritenere che la responsabilità del sinistro di causa sia integralmente a carico del sul quale incombeva la prova della ricorrenza Pt_1 del caso fortuito, che, nella specie, non è stata fornita.
Occorre solo correggere la motivazione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che detta prova sia mancata perché l'ente custode nulla avrebbe rilevato “in ordine la mancanza di manutenzione di una grata posta a protezione del anale di scolo”.
Per quanto sopra detto, infatti, è del tutto irrilevante l'indagine circa la condotta (colposa o meno) tenuta dal custode, il quale risponde sempre della anomalia della res a meno che non dimostri il caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento del danneggiato avente le caratteristiche sopra spiegate.
Orbene, nel caso all'esame, non sono emersi indici di una condotta del CP_1
improntata a colposa disattenzione nel percorrere la scalinata costituente il tratto finale della via pedonale che conduce da Piazza Matteotti alla via Santa Maria delle Grazie nel Comune di , considerando che il percorso è in discesa e che la griglia dove si è incastrato il Parte_1 suo piede sinistro è sottoposta all'ultimo gradino della detta scalinata, sicché si presenta oggettivamente poco visibile per il pedone in discesa, non avendo questi davanti la visuale piena della zona (come sarebbe se avesse percorso in salita il tratto di scalinata o laddove la griglia fosse stata posta su una zona in piano). Inoltre, come dedotto dall'appellato e non contestato dal Comune impugnante, il danneggiato non risiede in ma nel Comune di Roma e, pertanto, non risulta Parte_1 frequentatore abituale della strada di causa, come vorrebbe l'appellante, che sul punto si è limitato ad allegare che la strada di causa era il percorso per raggiungere la casa dei genitori del predetto, circostanza che non è sufficiente a far presumere la conoscenza in capo al dell'anomalia della griglia che ne ha procurato la caduta, non risultando provato CP_1 da quando- prima dell'evento- tale inconveniente era presente e quale era stata l'ultima volta che il aveva percorso la strada in questione recandosi a trovare i propri genitori. CP_1
Ne consegue che alcuna diminuzione della responsabilità del danneggiante può essere affermata nel caso di specie per l'incidenza della colpa del danneggiato.
Dal complessivo contesto della sentenza gravata può agevolmente evincersi che il primo
Giudice abbia tenuto ben presente lo stato dei luoghi, che risulta descritto in piena conformità alle risultanze testimoniali per escludere la ricorrenza della colpa del danneggiato.
16. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va integralmente disatteso con conferma della sentenza gravata.
17. La soccombenza della parte appellante comporta l'aggravio a suo carico delle spese del grado che, in applicazione degli importi medi di cui al DM n.55 del 2014, e succ. modifiche, ridotti stante la ripetitività delle questioni oggetto dell'appello rispetto a quelle del primo grado, e tenuto conto del valore della causa ( scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta ( manca in appello la fase istruttoria), si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore dell'appellato, avv. Laura Usai, per dichiarato anticipo.
18. Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1670/2020 pubblicata il 7.11.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 2500,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato Laura Usai dichiaratasi antistataria;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, li 22 ottobre 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello