TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2674/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2674/2024
.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2674/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Zoccolani Parte_1
ATTORE
CONTRO
CONVENUTO CONTUMACE CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha dedotto di aver stipulato un contratto di locazione commerciale in data 11.07.2002 con il conduttore qui convenuto contumace e ha chiesto che venissero accolte le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la violazione da parte del Sig. degli obblighi derivanti dal CP_1
contratto di locazione del 01.07.2002, registrato al n. 3515/3 in data 24.07.2002, di cui agli artt. 3 e 5, nonché la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, nonché l'inadempimento del medesimo al menzionato contratto, e per l'effetto dichiarare la risoluzione di diritto ex art. 1456 C.c. e/o ex art. 1453 C.c. del contratto del 01.07.2002 registrato al n. 3515/3 in data 24.07.2002, per le ragioni di cui in narrativa e condannare il Sig. a lasciare l'immobile libero da cose e persone entro e non CP_1 oltre un termine che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso salvi ed impregiudicati i diritti maturati”.
pagina 2 di 4 La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti della parte attrice e non venivano chiesti mezzi istruttori con le memorie cartabia ma allegate delle fotografie dello stato dei luoghi.
Orbene dalla documentazione prodotta non risulta che la parte attrice abbia comunicato al conduttore la disdetta del contratto con il preavviso di legge onde evitare il rinnovo automatico dello stesso se non del 2024 a mezzo del procuratore della presente causa.
Pertanto sotto questo profilo il contratto originario del 11.07.2022 si intenderà rinnovato sino al
11.07.2026 scadenza naturale dello stesso.
La domanda attorea non è pienamente fondata, e va rigettata.
Risulta agli atti del processo che la sig.ra sia proprietaria, di un magazzino/locale di Parte_1
deposito situato in Rocca Priora (RM), Via del Passero Solitario 111 (al catasto n. 109), censito al
NCEU del Comune di Rocca Priora con i seguenti dati: Foglio 8 Particella 331 Subalterno 2 cat. c/2, come da documentazione allegata. Ù
La medesima Sig.ra concedeva in locazione l'immobile suddetto con contratto di Parte_1
locazione 6+6, sottoscritto in data 01.07.2002 e registrato al n. di protocollo 3515/3 al Sig.
[...]
per il canone mensile di € 103,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. CP_1
Con il contratto de quo, il conduttore si impegnava ad utilizzare l'immobile “esclusivamente come rimessa di beni e cose personali” e comunque si obbligava a non svolgervi attività che comportassero contatti diretti con il pubblico.
Nel fascicolo risultano depositate alcune fotografie che ritraggono il conduttore in uno spazio antistante il locale ma non vi è pubblico e in alcune altre fotografie lo stesso è ritratto nel mentre sembrerebbe intento a pulire o ad armeggiare con legni.
Sotto questo profilo la domanda non risulta provata atteso che non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'inadempimento la raffigurazione dello stesso all'interno del locale o fuori atteso che il contratto vieta segnatamente all'art. 5 che egli possa svolgere attività che comporti contatti diretti con il pubblico e dalle fotografie allegate non risulta dimostrata alcuna attività diretta con il pubblico.
Ne per altro verso la circostanza che egli debba utilizzare il locale quale rimessa di beni e cose personali non vieta automaticamente che egli all'interno del locale possa armeggiare con i suoi beni personali. Attesa la contumacia del convenuto esistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 rigetta la domanda in quanto non provata.
Compensa interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in data 3 febbraio
2025.
Il Giudice dott. Francesca Salucci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2674/2024
.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2674/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Zoccolani Parte_1
ATTORE
CONTRO
CONVENUTO CONTUMACE CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha dedotto di aver stipulato un contratto di locazione commerciale in data 11.07.2002 con il conduttore qui convenuto contumace e ha chiesto che venissero accolte le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la violazione da parte del Sig. degli obblighi derivanti dal CP_1
contratto di locazione del 01.07.2002, registrato al n. 3515/3 in data 24.07.2002, di cui agli artt. 3 e 5, nonché la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, nonché l'inadempimento del medesimo al menzionato contratto, e per l'effetto dichiarare la risoluzione di diritto ex art. 1456 C.c. e/o ex art. 1453 C.c. del contratto del 01.07.2002 registrato al n. 3515/3 in data 24.07.2002, per le ragioni di cui in narrativa e condannare il Sig. a lasciare l'immobile libero da cose e persone entro e non CP_1 oltre un termine che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso salvi ed impregiudicati i diritti maturati”.
pagina 2 di 4 La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti della parte attrice e non venivano chiesti mezzi istruttori con le memorie cartabia ma allegate delle fotografie dello stato dei luoghi.
Orbene dalla documentazione prodotta non risulta che la parte attrice abbia comunicato al conduttore la disdetta del contratto con il preavviso di legge onde evitare il rinnovo automatico dello stesso se non del 2024 a mezzo del procuratore della presente causa.
Pertanto sotto questo profilo il contratto originario del 11.07.2022 si intenderà rinnovato sino al
11.07.2026 scadenza naturale dello stesso.
La domanda attorea non è pienamente fondata, e va rigettata.
Risulta agli atti del processo che la sig.ra sia proprietaria, di un magazzino/locale di Parte_1
deposito situato in Rocca Priora (RM), Via del Passero Solitario 111 (al catasto n. 109), censito al
NCEU del Comune di Rocca Priora con i seguenti dati: Foglio 8 Particella 331 Subalterno 2 cat. c/2, come da documentazione allegata. Ù
La medesima Sig.ra concedeva in locazione l'immobile suddetto con contratto di Parte_1
locazione 6+6, sottoscritto in data 01.07.2002 e registrato al n. di protocollo 3515/3 al Sig.
[...]
per il canone mensile di € 103,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. CP_1
Con il contratto de quo, il conduttore si impegnava ad utilizzare l'immobile “esclusivamente come rimessa di beni e cose personali” e comunque si obbligava a non svolgervi attività che comportassero contatti diretti con il pubblico.
Nel fascicolo risultano depositate alcune fotografie che ritraggono il conduttore in uno spazio antistante il locale ma non vi è pubblico e in alcune altre fotografie lo stesso è ritratto nel mentre sembrerebbe intento a pulire o ad armeggiare con legni.
Sotto questo profilo la domanda non risulta provata atteso che non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'inadempimento la raffigurazione dello stesso all'interno del locale o fuori atteso che il contratto vieta segnatamente all'art. 5 che egli possa svolgere attività che comporti contatti diretti con il pubblico e dalle fotografie allegate non risulta dimostrata alcuna attività diretta con il pubblico.
Ne per altro verso la circostanza che egli debba utilizzare il locale quale rimessa di beni e cose personali non vieta automaticamente che egli all'interno del locale possa armeggiare con i suoi beni personali. Attesa la contumacia del convenuto esistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 rigetta la domanda in quanto non provata.
Compensa interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico in data 3 febbraio
2025.
Il Giudice dott. Francesca Salucci
pagina 4 di 4